Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 25.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 186/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Tradate (VA), via G. Marconi n. 8, presso lo studio dell'Avv. LAGO CHIARA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
In via preliminare, SOSPENDERE l'esecutività dell'avviso di addebito oggetto del CP_2 presente ricorso;
Nel merito, ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto ANNULLARE il provvedimento impugnato;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
1
e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei
[...] CP_1 propri confronti.
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. CP_2
3732022001203982000, notificatole il 19.1.2023, con cui le era stato intimato il pagamento di euro 19.126,88, a titolo di contributi e somme accessorie, in relazione alle posizioni di e Persona_1 Persona_2
Riferiva la ricorrente che l'avviso di addebito opposto aveva tratto origine dal verbale di accertamento del 14.2.2022, con cui era stato ritenuto che l'attività di Per_1
e avesse natura professionale e non dilettantistica. Per_2
Deduceva, per contro, di essere un sodalizio dilettantistico iscritto al CONI, in cui i due soggetti summenzionati avevano prestato opera come istruttori, percependo un reddito minimo, inferiore a euro 10.000 annui e pari a euro 3.400 per ciascuno, nell'anno 2022. Evidenziava che il proprio statuto escludeva qualsiasi fine di lucro e che i soci concorrevano agli scopi sociali, consistenti nella pratica sportiva. Riteneva, pertanto, che le attività rientrassero nell'esenzione di cui all'art. 67, lett. m e art. 69 TUIR, in presenza delle condizioni di legge.
Allegava che sia sia avevano occupazione principale di operai Per_2 Per_1 metalmeccanici, vivevano con i genitori e avevano prestato opera occasionale come personal trainer e istruttori di body building, a favore dell'opponente, senza essere in possesso di particolari qualifiche di istruzione o professionali allo scopo. Argomentava, infine, circa l'onere probatorio dell . CP_2
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 18.8.2023. CP_2
Confermava che l'avviso di addebito opposto aveva tratto origine dal verbale di accertamento del 14.2.2022, che produceva, emesso nei confronti dell'opponente. Riferiva che quest'ultima era stata costituita il 20.7.2018, tra i soci , Persona_1 [...]
e e che gestiva una palestra, in cui veniva svolta attività Parte_2 Persona_2 di fitness, dal lunedì al venerdì per tutta la giornata e nel fine settimana con orari ridotti. Gli utenti versavano una quota per partecipare alle attività. Fin dall'inizio, con gli istruttori erano state sottoscritte lettere di incarico per prestazioni sportive dilettantistiche, inquadrate nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nell'esercizio di attività a carattere dilettantistico, ai sensi dell'art. 37, l. 342/2000 e l'Associazione aveva erogato compensi, inquadrandoli nell'art. 67, comma 1, lett m, TUIR.
2 L'Associazione opponente era affiliata al CONI, per mezzo di OPES Italia. Essa era subentrata nel contratto d'affitto e nella gestione della palestra “ in via Pt_1
Passalacqua n. 24, Novara.
Riepilogati i documenti che gli ispettori avevano esaminato, richiamava le conclusioni dei loro accertamenti. Essi avevano rinvenuto nella struttura i soci Per_1
e che svolgevano altresì attività di istruttori. Avevano, quindi, esaminato la Per_2 posizione degli altri istruttori , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
Con tutti loro avevano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e
[...] continuativa, omettendo l'invio della relativa comunicazione al CPI. Gli ispettori avevano, quindi, riscontrato che le attività non erano correlate ad alcuna manifestazione sportiva dilettantistica, i frequentatori pagavano una quota e un abbonamento, le prestazioni lavorative erano svolte in base a una mera causa di scambio, l'attività dei collaboratori, in possesso di specifici attestati, si svolgeva con carattere di ripetitività e stabilità, al fine di fornire un servizio ai soci/clienti, i compensi erano determinati sulla base di un tariffario e ragguagliati al numero di ore lavorate. Gli ispettori avevano, quindi, escluso l'assoggettabilità a contribuzione PALS Parte (FPLS) dei redditi percepiti da e in quanto marginale Pt_3 Pt_5 Pt_6 rispetto ai redditi conseguiti da altre occupazioni e assoggettati a contribuzione in altre gestioni.
Quanto ai soci e invece, avevano ritenuto che i loro redditi Per_1 Per_2 fossero da assoggettare a contribuzione nel FPLS, nonostante la formale qualificazione come “redditi diversi”, in quanto l'attività era abituale e quotidiana e gli stessi avevano dichiarato di non svolgere attività lavorativa. Riepilogava, quindi, i compensi dagli stessi percepiti dal 2018 al 2021, durante i quali essi erano risultati titolari di incarico sportivo di durata annuale.
e avevano, inoltre, richiesto e ottenuto l'indennità ex art. 96, d.l. Per_1 Per_2
n. 18/2020, per l'importo di euro 4.000 ciascuno, dichiarando di avere in essere contratti di collaborazione sportiva dal 1.9.2015 al 31.8.2020, come allenatori, tecnici e istruttori. Per essi erano, quindi, stati richiesti i contributi previdenziali, nella misura indicata nel verbale in atti.
I contributi erano stati calcolati a titolo di attività lavorativa non subordinata, ragguagliando i compensi di cui alle notule di pagamento e raffrontando gli imponibili con i minimali di legge.
Nel calcolo dei contributi, si era altresì tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione, prevista dalla normativa emergenziale.
Argomentava sulla natura coordinata e continuativa del rapporto di lavoro, sugli obblighi di comunicazione, sulla figura degli istruttori sportivi e sui relativi obblighi di assicurazione presso la Gestione lavoratori spettacolo, escludendo che essi potessero rientrare nell'esenzione di cui agli artt. 67 e 69 TUIR, stante il carattere non dilettantistico, ma professionale, dell'attività.
3 Sentiti i testi ammessi, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto. Come concordemente riferito dalle parti, l'avviso di addebito opposto trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. NO00000/2022-013-01 del 14.2.2022 (doc. 6 ric. e 1 ), con il quale l' ha proceduto all'addebito di CP_2 CP_2 contributi e accessori, in relazione all'attività svolta da e , Persona_1 Persona_2 dal 2018 al 2020, a favore dell'ASD opponente. Pur dando atto della formale qualificazione di quest'ultima come associazione sportiva dilettantistica e della sua affiliazione al CONI, gli ispettori hanno, in particolare, ritenuto:
- da un lato, che l'attività svolta dall era, in concreto, quella di Parte_7 gestione di una palestra, i cui clienti venivano associati all'ASD e corrispondevano una tariffa di abbonamento, per potersi allenare e partecipare ai corsi sportivi organizzati;
- dall'altro che, a differenza degli altri istruttori, la cui prestazione è stata riconosciuta autenticamente occasionale, a quella di e avrebbe Per_1 Per_2 dovuto attribuirsi carattere professionale, in quanto essi erano muniti di titoli di qualificazione professionale, garantivano la presenza quotidiana nella struttura, alternandosi per tutto l'orario di apertura e non avevano altra attività lavorativa, da cui trarre redditi significativi.
2. In diritto, va premesso che la complessa disciplina relativa al trattamento previdenziale delle collaborazioni con società o associazioni sportive dilettantistiche, nel regime precedente il d.lgs. n. 36/2021 (inapplicabile al caso di specie ratione temporis) ha trovato una compiuta sistemazione nella giurisprudenza di legittimità, grazie alla pronuncia di Cass., sez. lav., 8.2.2022, n. 8964. La S.C., premessa una ricostruzione storica della normativa previdenziale dei lavoratori sportivi, ha considerato “- che in questo contesto va valutata l'applicabilità al sistema previdenziale dell'art. 67 T.U.I.R., comma 1, lett. m), nel testo post riforma 2004;
- che la disposizione, con riguardo all'ambito temporale qui di interesse, va esaminata nel testo modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 253, a decorrere dal 1 gennaio 2005 ed in quello ancora modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 299, lett. a) e b), applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2007;
- che secondo tale disposizione, nella prima versione (id est: nel testo modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 253) sono redditi diversi "(...) se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (...) m): le indennità di
4 trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici";
- che nel testo successivo (id est: nel testo modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 299, lett. a) e b), applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2007) sono redditi diversi "(...) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici)";
- che va subito chiarito che, nonostante le intervenute modificazioni, il testo in esame non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono;
- che ciò si desume chiaramente dall'incipit dell'art. 67 TUIR, che esclude a priori i redditi di capitale, quelli conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
- che coerentemente con tale indicazione, è evidente che tali presupposti negativi devono sussistere anche là dove il soggetto percettore intervenga nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- che, peraltro, non può trarsi diversa indicazione dalla considerazione che, nel testo in vigore dal primo gennaio 2007, il riferimento al carattere "non professionale" sarebbe diretto ai soli direttori artistici ed ai collaboratori tecnici e non agli sportivi;
infatti, è evidente che la specificazione della "natura non professionale" deve essere riferita alle prestazioni rese da bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche e che sono i soggetti che erogano le somme e non certo quelli che le ricevono;
- che successivamente, il D.L n. 207 del 2008, art. 35 comma 5, ha chiarito che "Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nel testo unico
5 delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. m), e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica";
- che in ordine a tale chiarimento, che Cass. n. 24365 del 2019 ha riconosciuto di natura interpretativa, l'Agenzia delle entrate ha precisato, con la Ris. 17 maggio 2010, n. 38/E, che vanno ricompresi nella norma agevolativa "anche i soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate - formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica - a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva" e ancora: "l'intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva";
- che la statuizione, nelle diverse formulazioni sopra riportate, consente dunque di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica in favore di enti sportivi della medesima natura, somme sussumibili nella nozione fiscale di "redditi diversi" che, entro la soglia prevista dall'art. 69 T.U.I.R., comma 2, vigente ratione temporis (Euro 7500 per anno d'imposta) sono fiscalmente neutri;
- che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale;
- che si ricordano, in particolare, oltre alla già citate Cass. n. 11375 del 2020 e Cass. n. 24365 del 2019, Cass. n. 21535 del 2019 e Cass. n. 11492 del 2019, nonché Cass. n.
5904 del 2016, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale fermo restando che ne ricorrano i presupposti concreti;
- che tale orientamento è espressione di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica nel contesto temporale oggetto di causa;
- che l'assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di associazioni dilettantistiche, non esime l'interprete dal considerare l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo;
- che si tratta invero di una relazione che seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di una obbligazione patrimoniale pubblica;
- che occorre, peraltro, rilevare che dall'affermazione della riferibilità dell'art. 67 TUIR, anche ad effetti previdenziali, non discende certamente l'individuazione di una area di automatica esenzione dall'obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva
6 e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione;
- che in questa prospettiva, rileva, dunque, a monte, la verifica, in sede giudiziale, della effettiva natura "dilettantistica" del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata;
- che questa Corte, soprattutto in ambito tributario, ha, in più riprese, osservato come l'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito derivi non (tanto) dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI (così Cass., sez. trib., n. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini, Cass., sez. lav., n. 21535 del 2019 e n. 5904 del 2016 cit.);
- che si tratta, per l'appunto, di una ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicative;
- che si è detto che i compensi non devono essere conseguiti nell'esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente ed in proposito (v. Cass. n. 11375 del
2020 cit.) si è pure precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'art. 53 TUIR, deve intendersi "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo" diversa dall'attività di impresa;
- che la normativa fiscale, nell'ambito delle attività di lavoro autonomo, infatti, distingue i redditi derivanti dall'esercizio di "arti e professioni" ovvero dall'esercizio "per professione abituale ancorché non esclusiva di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. c)" (art. 53 t.u.i.r.), dai redditi diversi derivanti da "attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente" (art. 67, lett. I, t.u.i.r.);
- che il reddito diverso, dunque, non può essere quello che deriva dall'esercizio abituale di una attività autonoma nel senso specificato, né il reddito tratto dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, e per questo considerato assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 t.u.i.r., lett. c);
- che in tal senso, peraltro, si era già espressa anche la Sezione terza penale di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 31840 del 2014, affermando il principio secondo cui, fermo restando che le erogazioni qualificabili come redditi diversi non devono costituire redditi di capitale ovvero non devono essere state conseguite nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
7 - che l'obbligo di denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali da parte del datore di lavoro, la cui omissione è penalmente sanzionata dalla L. n. 689 del 1981, art. 37 (come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 19), sussiste anche nei confronti dei responsabili delle società sportive dilettantistiche in relazione alle attività svolte, a beneficio degli associati, da istruttori, addetti alle strutture, ed altri collaboratori purché si tratti di attività svolte professionalmente;
- che è irrilevante che le attività in questione siano espletate in vista della partecipazione degli associati a competizioni dilettantistiche ufficiali (riconosciute dal Coni e dalle federazioni sportive), ovvero a beneficio dei c.d. "amatori" delle varie discipline, o di semplici principianti;
- che le somme che le società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Coni corrispondano a soggetti che prestino la loro opera in favore delle stesse sono esenti da contribuzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 t.u.i.r., lett. m), e dell'art. 69 t.u.i.r., fino alla soglia di Euro 7.500, alla duplice condizione che:
- a) risultino erogate "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" (quale specificato nell'art. 35 comma 5 D.L. n. 207 del 2008, conv. con modif. in L. n. 14 del 2009), nulla rilevando in contrario l'assenza di uno specifico collegamento con la partecipazione a future manifestazioni o gare sportive: - b) le prestazioni a fronte delle quali viene effettuata l'erogazione non abbiano carattere di prestazioni professionali;
- che in definitiva, da quanto sin qui esposto, può affermarsi che:
- Il D.M. 15 marzo 2005, n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ora confluita presso CP_3
l' CP_2
- Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, comma 1, lett. m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5, conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
- le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 TUIR, comma 1);
- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e
8 dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
- le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'"arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR);
- che tanto premesso in via generale, la decisione impugnata, nel solco delle coordinate che precedono, ha escluso che la fattispecie concreta potesse essere attratta nel perimetro di applicazione dell'art. 67 TUIR, lett. m), per non aver la Società ricorrente provato la dedotta natura dilettantistica dell'attività degli istruttori sportivi di cui al verbale CP_2
- che, a fronte di ciò, gli motivi di ricorso sopra esposti, i quali, in quanto tutti diretti a confutare il convincimento che la Corte territoriale, alla stregua dell'interpretazione accolta della normativa sopra esaminata, ha espresso circa l'inconfigurabilità del carattere dilettantistico dell'attività svolta dagli istruttori sportivi oggetto dell'accertamento, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati per essere il convincimento cui approda la Corte territoriale fondato su un'interpretazione conforme a quella che emerge dall'excursus normativo sopra delineato, per cui la natura dilettantistica dell'attività presuppone che la stessa sia resa in favore di associazione che sia tale...in senso non solo formale ma anche sostanziale ed in virtù del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale”.
Già in precedenza, in riferimento all'art. 61, comma 3, d. lgs. n. 276/2003, la S.C. aveva avuto modo di chiarire che la disciplina di esenzione è “fondata non soltanto sulla affiliazione della società alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ma anche sull'utilizzazione delle collaborazioni "a fini istituzionali" e dunque in relazione ad una attività sportiva dilettantistica” (Cass., sez. lav., 24.3.2016, n. 2904).
In definitiva, può affermarsi che ai fini dell'esenzione della prestazione dalla disciplina limitativa delle collaborazioni coordinate e continuative e a fini fiscali e contributivi, della classificazione dei redditi come “diversi” e non da lavoro dipendente o assimilati, occorrono da un lato, il carattere dilettantistico dell'attività svolta dall'ente, sia sul piano formale (affiliazione a federazioni o enti riconosciuti dal CONI), sia sul piano sostanziale. Dall'altro, è necessario che la collaborazione inerisca ai fini istituzionali (e quindi sportivi) dell'associazione o società. Dal lato del percettore, si deve trattare di un'attività non professionale e quindi non qualificabile in termini di lavoro autonomo abituale.
9 Viene, quindi, in rilievo, il principio generale, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione), di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007;499/2009; 21898/2010). In difetto di assolvimento dell'onere di prova gravante sulla parte contribuente, il debito contributivo per tale titolo risulta dovuto.
3. L'istruttoria documentale e testimoniale ha confermato pienamente l'assunto ispettivo, per cui l'attività di e a differenza degli altri istruttori, aveva Per_1 Per_2 carattere professionale, in quanto prestata con carattere di continuità quotidiana, da soggetti privi di qualsiasi altra occupazione, in quanto dediti alla gestione della palestra. Il teste ha riferito: “Sono ispettore dell' Testimone_1 CP_2
Indifferente nei confronti della ricorrente. Nel 2019, abbiamo fatto l'accesso presso i locali dell'associazione ricorrente e abbiamo accertato che, effettivamente, si trattava di una palestra per attività sportiva, aperta al pubblico. Vi abbiamo rinvenuto
[...]
e che erano due dei soci, non ricordo se uno dei due è Per_3 Persona_2 sopraggiunto a ispezione iniziata. In quel momento, accoglievano i soci della palestra che chiedevano di fare attività sportiva, presso una sorta di bancone. C'era un solo cliente impegnato in attività sportiva al momento dell'accesso, non l'abbiamo identificato. Quanto ai soggetti di cui al cap. 1.4, i cui nomi mi vengono riletti, abbiamo raccolto le dichiarazioni di tutti i soggetti che risultavano aver percepito compensi come istruttori e abbiamo loro chiesto come svolgessero l'attività e se avessero altra occupazione. I soci ci hanno dichiarato con quali modalità venivano seguiti i clienti, gli orari di apertura della palestra e l'attività che vi si svolgeva. Non abbiamo assistito personalmente alle attività degli istruttori, perché nell'orario mattutino in cui siamo andati non c'erano corsi e c'era una sola persona in palestra. Abbiamo ricostruito tale attività attraverso le dichiarazioni. Preciso che ognuno degli istruttori, ci ha esibito attestati di qualificazione, rilasciati da organismi riconosciuti dal CONI. I compensi degli istruttori venivano determinati in base alla quantità e al tipo di prestazione. A volte i compensi erano irrisori, perché vi era, per esempio, una sola ora di lezione alla settimana, mentre per altri vi era un'attività continuativa e un compenso più cospicuo, versato mensilmente. Nella documentazione esaminata, non era indicato un importo orario, ma un periodo mensile, per cui veniva pagato il compenso. Gli istruttori ci hanno, poi, spiegato che il compenso era determinato sulla base di un parametro orario. Le ricevute degli istruttori erano tutte nello stesso formato, secondo noi era un modulo predisposto dall'associazione e compilato dagli istruttori”. Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato presso la ricorrente, Parte_6 non ho debiti, crediti, controversie nei suoi confronti. Indifferente nei confronti dell' Facevo l'istruttore in sala pesi, avevo un contratto di associazione sportiva. CP_2
Non avevo orari di lavoro predefiniti. Avevo un altro lavoro e andavo un paio di volte alla settimana, prevalentemente alla sera. Potevo decidere io se andare, o meno. Io stavo in sala, sempre con i responsabili della palestra e Persona_1 Per_2
10 , ci consultavamo, ma io sapevo quello che dovevo fare. e Per_2 Persona_1
o uno o l'altro, erano sempre presenti. Il compenso aveva un limite Persona_2 massimo che non dovevo superare, mi veniva versato tramite bonifico, era determinato a ore. Alla percezione del compenso, firmavo un documento. Al teste vengono rilette le dichiarazioni rese agli ispettori (doc. 3 e dichiara: confermo le dichiarazioni che CP_2 mi vengono lette”. La teste ha riferito “Sono ispettrice ITL. Indifferente nei Testimone_2 confronti della ricorrente. Quando siamo andati, era un mercoledì: abbiamo trovato una sola persona e un'altra che si stava allenando e che non abbiamo Per_2 identificato. era all'ingresso, all'accoglienza. Credo stesse aspettando Per_2
l'arrivo di persone presso la palestra. Era mattina intorno alle 10, la palestra aveva aperto da pochissimo. è arrivato dopo, quando abbiamo detto a di Per_1 Per_2 avvisare il presidente dell'associazione, perché c'era un accertamento in corso. L'attività degli istruttori è stata accertata sulla base delle dichiarazioni e dell'attestato di qualificazione professionale, che abbiamo chiesto di visionare. Le attività dei soggetti di cui al cap. 1.4, i cui nomi mi vengono riletti, sono state valutate sulla base delle dichiarazioni raccolte. e avevano creato l'associazione ed erano Per_1 Per_2 istruttori, collaboravano come co.co.co. Gli altri istruttori collaboravano con l'associazione, senza far parte del comitato direttivo della stessa. I frequentatori della palestra pagavano una quota associativa all'associazione e poi acquistavano un pacchetto di uno-due mesi per frequentare la palestra. I compensi degli istruttori venivano erogati su base oraria, in importo variabile, sulla base della tipologia di corso e dell'affluenza di clienti allo stesso. e avevano ricevute, che Per_1 Per_2 riportavano il periodo di riferimento (mese), ma non le ore e recavano compensi più o meno fissi. Loro si alternavano su turni, per garantire l'apertura della palestra”.
ha dichiarato: “Ero segretario di Atletic Sport Kinesis (ASK), Persona_2 inoltre facevo qualche oretta di assistenza in sala pesi. Ero presente sporadicamente, quando c'era bisogno. Decidevo io quando andare, mettendomi d'accordo con il Presidente, concordavamo tra di noi a seconda delle necessità. Frequentavo la palestra anche per allenarmi. Se veniva qualcuno a chiedere informazioni per frequentare la palestra ed ero presente io, gli davo le informazioni come prezzi, listino e ciò che Parte serviva. Per frequentare la palestra era necessario essere soci dell' . All'aspirante socio veniva fatto compilare un foglio con i dati personali, richiesto il certificato medico e predisposto il modulo privacy. Poi si sceglieva se pagare un ingresso singolo, oppure fare un abbonamento periodico, da mensile ad annuale. L'iscrizione valeva un anno e poi il socio decideva se pagare il singolo ingresso o sottoscrivere un abbonamento, a seconda di quante volte riusciva a venire. Nell'attività di istruttore ero autonomo, non ricevevo direttive. Ho una qualificazione come istruttore, sia per la sala pesi, sia come personal trainer. Percepivo un compenso per l'attività svolta, che era fisso. Poteva aumentare nelle settimane in cui svolgevo più attività.
11 Al teste viene riletta la dichiarazione resa agli ispettori e dichiara: confermo le dichiarazioni che mi vengono rilette. ADR: confermo che dal 2018 al 2021 non avevo altra attività lavorativa, perché non riuscivo a trovare un lavoro”.
, durante l'ispezione, ha dichiarato, tra l'altro agli ispettori, con Per_1 Parte l'assistenza del consulente dell (doc. 7 ): “(…) Sia io che il sig. CP_2 Per_2 siamo istruttori di body building abilitati come tutti gli istruttori che frequentano la palestra e quindi ci occupiamo di assistere i soci durante le attività preparando anche le schede di allenamento. ADR ad eccezione di me e del sig. tutti gli altri istruttori Per_2 svolgono un'altra attività lavorativa, solo io ed il sig. ci occupiamo Persona_2 abitualmente ed esclusivamente della palestra fin dal 2013. ADR Nell'ambito delle prestazioni emergenziali dl COVID io ed il sig. gli unici a non avere altri redditi Per_2 abbiamo richiesto da Sport e Salute Spa su iniziativa governativa un contributo per il periodo di chiusura (…)”. L'allegazione relativa svolgimento di altra attività lavorativa, contenuta nel ricorso, non è stata supportata da alcuna offerta di prove.
4. In assenza della prova delle circostanze di fatto necessarie per l'applicazione dell'esenzione fiscale e contributiva, il ricorso va, quindi, rigettato.
La quantificazione dei contributi e delle somme aggiuntive, operata dall' , CP_2 non è stata oggetto di alcuna contestazione e pertanto può ritenersi pacifica.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 19.681,35), della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 4.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio dell' , liquidate in complessivi euro 4.000, oltre a rimborso spese CP_2 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 25.2.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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