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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Causa n. 1010/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nella persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1010/2022 promossa da:
e Parte_1
Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Elio Michele Gnocato;
appellanti
Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Migliassi;
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
1 RIFORMARE la sentenza n. 428/2022, pubblicata in data 9/06/2022, emessa dal Tribunale di Asti,
R.G. 2887/2020 e per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 428/2022, pubblicata in data 9/06/2022, R.G. 2887/2020, emessa dal Tribunale di Asti, stante l'urgenza determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi;
nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n. 716/20, rg. 1211/2020 per le ragioni esposte e comunque in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
1) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza
a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi
(perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
PER L'EFFETTO DELLE SUDDETTE PRONUNCE ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE:
2) accogliere la domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo;
3) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la NC convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla NC D'AL con provvedimento del 2005, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art.
1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante, anche per effetto della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c..
In via istruttoria: CTU secondo riservato quesito
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa per entrambi i gradi di giudizio con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario”
Parte appellata:
“In via preliminare:
- per le ragioni indicate in atto dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto
avverso la sentenza del Parte_4
Tribunale di Asti n.482/2022 pubblicata il 9.6.2022;
- rigettare l'istanza di sospensiva.
In via principale, nel merito:
2 rigettare tutti i motivi di appello di e Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Asti n n.482/2022 pubblicata il 9.6.2022 Parte_1 perché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In via istruttoria
Rigettare la richiesta di CTU in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa.
Con la condanna degli appellanti alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società di Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio , Parte_3 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 716/2020 emesso dal Tribunale di Asti in data
29.07.2020 con il quale veniva loro ingiunto, in solido, di pagare la somma di € 55.189,03 oltre interessi e spese legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2021 si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto di tutte le domande degli opponenti e, in subordine, la condanna delle opponenti al pagamento della somma accertata in corso di causa.
Con sentenza n. 428/2022 il Tribunale di Asti rigettava l'opposizione e condannava le opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, fondata l'eccezione di bis in idem formulata dalla convenuta. Dalla documentazione dalla stessa prodotta, infatti, emergeva che le attrici erano entrambe parti costituite nella causa definita con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Torino n. 311/2020, nell'ambito del quale, in relazione agli stessi rapporti bancari oggetto della presente causa, le stesse avevano avanzato, tra le altre, doglianze relative all'illegittima applicazione dell'anatocismo e di interessi usurari.
Le domande aventi medesimo contenuto formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo erano, quindi, già coperte da giudicato, tra questa anche exceptio doli formulata da in Parte_1 qualità di fideiussore della società di cui è legale rappresentante.
In conseguenza di ciò non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata in giudizio dalle attrici in opposizione, domanda peraltro molto generica.
Il Tribunale esaminava, invece, nel merito la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione prestata dalla per violazione della normativa antitrust, non avendo la stessa Pt_1 formato oggetto del giudizio conclusosi tra le parti con la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.
311/2020.
3 Tale domanda veniva ritenuta infondata essendosi la parte limitata ad allegare, genericamente, la conformità della garanzia fideiussoria dedotta in causa allo schema di contratto diffuso dall'ABI nel
2003 senza, tuttavia, produrlo in giudizio. La fideiussione per cui è causa è stata, inoltre, prestata dalla nel 2001, al di fuori, quindi, del periodo in cui la NC d'AL ha accertato la sussistenza Pt_1 dell'intesa anticoncorrenziale. Non vi sarebbe, quindi, prova che la garanzia di cui si discute sia frutto di tale intesa, gravando l'onere di detta dimostrazione in capo alla , la domanda di accertamento Pt_1 della nullità dalla stessa formulata veniva rigettata.
2. L'impugnazione
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e la Parte_1 Parte_2 di .
[...] Parte_1
Con il primo motivo parte appellante deduce l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in ordine all'eccezione di compensazione dalle stesse formulata, compensazione che avrebbe dovuto operare tra il credito ingiunto e le spese di lite liquidate in favore delle appellanti nel precedente giudizio, pari a complessivi € 3.171,47. Quest'ultima somma non sarebbe, infatti, mai stata loro versata dalla banca.
Col secondo motivo di impugnazione le appellanti sostengono che non sussista prova dell'ammontare del credito della banca e che lo stesso sarebbe stato erroneamente conteggiato dall'istituto di credito.
La banca non avrebbe, infatti, prodotto in via monitoria né l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, né gli estratti conto, ma solo la sentenza 311/20 della Corte d'Appello, che aveva accertato l'ammontare del credito della banca alla data del 31.12.14; il conto corrente della società era stato, tuttavia, chiuso solo in data 22.09.15, motivo per cui l'appellata avrebbe dovuto dimostrare con ulteriore documentazione contabile a quanto ammontava il saldo del conto alla chiusura ben potendo essere eccepita la illegittimità degli interessi applicati dal 31.12.14 al 22.09.15.
Le appellanti lamentano, poi, che in sede monitoria sia stato ingiunto il pagamento di interessi moratori riferiti al mutuo e al conto corrente i quali sono stati, tuttavia, indicati come da calcolarsi sull'intero capitale ingiunto laddove gli stessi dipendevano da due distinti rapporti;
corretto sarebbe stato, invece, calcolare gli interessi relativi a ciascun contratto sul solo capitale inerente detto rapporto e non sulla somma dei due.
Nemmeno si comprenderebbe, secondo le appellanti, il motivo per cui gli interessi moratori dovrebbero essere calcolati dal 31.12.14 atteso che la sentenza della Corte d'appello non aveva in alcun modo evidenziato una morosità, morosità peraltro mai provata dalla banca sino alla data del 22.09.15, data di revoca degli affidamenti.
Infine, la banca avrebbe decurtato l'incasso proveniente dall'escussione delle garanzie prestate da
TI DI (incassate il 21.12.2016 e il 23.01.17) direttamente all'importo accertato dalla
Corte d'Appello alla data del 31.12.2014, non tenendo conto delle somme eventualmente versate da
4 parte appellante in conto corrente nel periodo successivo e del pagamento dei ratei di mutuo, essendo detti rapporti stati revocati solo il 22.09.15.
Con il terzo motivo parte appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere fondata l'eccezione di giudicato atteso che lo stesso non sussiste in relazione al periodo successivo all'accertamento di cui alla sentenza 311/20, accertamento fermatosi alla data del 31.12.14; le appellanti evidenziano, inoltre, come la sentenza della Corte d'Appello sia stata prodotta in giudizio da controparte priva dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Per determinare i corretti rapporti dare/avere tra le parti dovrebbe, quindi, darsi ingresso alla CTU richiesta fin dal primo grado essendo illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi avvenuta in conto corrente dal 31.12.14 fino alla chiusura dello stesso (22.09.15) e contribuendo la stessa al superamento del tasso soglia usurario.
Con il quarto motivo le appellanti ribadiscono la nullità della fideiussione prestata dalla la cui Pt_1 eccezione di exceptio doli et nullitatis sarebbe fondata qualora fosse accertata l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
La fideiussione sarebbe, inoltre, nulla per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 atteso che la stessa riproduce tutte le clausole oggetto di censura da parte di NC d'AL (clausole riprodotte nel provvedimento 55/05 di NC d'AL, circostanza che rende superflua la produzione del modello ABI del 2003).
Tali clausole sarebbero, quindi, nulle, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 41994/2021) le quali, peraltro, non hanno indicato un limite di tempo in cui le fideiussioni dovrebbero essere state concluse per essere considerate parzialmente invalide essendosi, peraltro, pronunciata nel senso della nullità in ordine a fideiussioni concluse tra il 2004 ed il 2006.
Le appellanti deducono, quindi, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ed eccepiscono la decadenza della banca dalla garanzia ai sensi di detta norma non essendosi la stessa attivata nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
la banca comunicava, infatti, la revoca dei fidi in conto corrente e il recesso dai contratti di conto corrente in data 22.09.2015 e solo il 26.05.2020 si attivava giudizialmente contro il debitore principale (oltre che contro il fideiussore) con ricorso volto all'ottenimento del decreto ingiuntivo di cui è causa.
3. Le difese dell'appellata
Si costituiva anche in grado di appello Parte_3 chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c e
[...] di rigettare l'stanza di sospensiva atteso che l'impugnazione da un lato si limita a riproporre le contestazioni già esaminate dalla sentenza 311/20 e dall'altro introduce, in violazione dell'art. 345
c.p.c. domande ed eccezioni nuove.
Nel merito chiede di rigettare tutti i motivi di appello e per l'effetto di confermare integralmente l'impugnata sentenza.
5 In relazione a quanto dedotto da controparte l'appellata, infatti, osserva, quanto al primo motivo, che la compensazione non era stata richiesta nelle conclusioni rassegnate in primo grado e, comunque, che detta eccezione è infondata avendo la banca provveduto a saldare integralmente, corrispondendo €
8.881,00, le competenze del CTU del precedente giudizio svoltosi tra le parti, competenze che erano state, invece, poste in ragione della metà a carico delle attrici in opposizione;
l'appellata ha, quindi, compensato l'importo dalla stessa dovuto a titolo di rifusione delle spese legali, pari € 3.171,47, con il maggiore importo dovutole dalla controparte come rifusione, pro quota, del compenso del CTU, pari ad € 4.440,50..
In merito al secondo motivo di appello la banca evidenzia di aver chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della sentenza di accertamento 311/20 passata in giudicato tra le parti trattandosi di titolo idoneo a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito. In ogni caso, in primo grado, le appellanti non avevano eccepito nulla circa la prova del credito della banca, la sua correttezza e/o la determinazione degli interessi, né hanno dedotto (né in primo né in secondo grado) di aver effettuato versamenti alla banca o altri fatti estintivi e/o modificativi del credito accertato dalla Corte di Appello con la sentenza passata in giudicato.
Trattasi, quindi, di contestazioni nuove, come tali inammissibili perché formulate per la prima volta in grado di appello.
L'appellata evidenzia, inoltre, di aver agito in via monitoria chiedendo il pagamento solo del credito accertato dalla Corte d'Appello alla data del 31.12.2014 avendo, comunque, fornito piena prova del suo diritto di credito producendo contratti ed estratti conto fino a tale data;
sull'importo capitale sono stati richiesti gli interessi di mora, correttamente liquidati in decreto ingiuntivo.
In merito al terzo motivo parte appellata rileva come le controparti mai abbiano contestato il passaggio in giudicato della sentenza 311/20 e di essersi limitata a chiedere l'importo la cui debenza è stata accertata in detta sentenza (detratto quanto percepito dai garanti) senza, quindi, che assuma rilevanza la data di chiusura del conto non essendo stata chiesta alcuna somma relativa al periodo successivo al
31.12.14.
Sul quarto motivo d'appello, parte appellata osserva come la sentenza di primo grado abbia correttamente respinto l'exceptio doli formulata in relazione alla fideiussione, perché già oggetto di giudicato.
Parimenti corretto sarebbe il rigetto della domanda di declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La fideiussione fu, infatti, sottoscritta dalla nell'aprile Pt_1
2001, il che esclude che la stessa possa essere il frutto di un'intesa anticoncorrenziale accertata da
NC d'AL in relazione al modello elaborato dall'ABI nel 2003.
Anche ritenendo nulla la clausola della fideiussione che prevede la deroga all'art. 1957 c.c. la relativa eccezione di parte dovrebbe essere ritenuta infondata avendo la banca contemporaneamente intrapreso le azioni contro la debitrice principale e la garante (con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione) entro sei mesi dalla pronuncia con la quale veniva accertato il suo
6 diritto di credito, azioni che in precedenza non potevano essere intraprese perché il credito era oggetto di contestazione giudiziale.
In via istruttoria chiede che sia rigettata l'istanza di CTU.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione, ritenuto ammissibile l'appello e decidibili col merito tutte le questioni sollevate dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. All'esito del loro deposito si osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: l'eccezione di compensazione.
Ritiene, innanzitutto, la Corte che l'eccezione di compensazione, tempestivamente formulata in giudizio da e dalla con l'atto di citazione in Parte_1 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo (anche se non trascritta nelle conclusioni), non possa essere accolta.
[... Costituendosi tempestivamente nel giudizio di primo grado, infatti, Parte_3 ha allegato l'esistenza di un proprio diritto di controcredito, Parte_3 fondato sullo stesso titolo.
La sentenza n. 311/20 pronunciata tra le medesime parti dalla Corte d'Appello di Torino, infatti, se da un lato poneva a carico della NC il 25% delle spese di lite delle odierne appellanti (così per complessivi € 3.171,47), dall'altro poneva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico Contr delle parti nella misura del 50% ciascuna (docc. 4 e 6 ).
La NC allegava, quindi, di aver provveduto al pagamento dell'intero compenso spettante al CTU e di non aver ricevuto dalle controparti la rifusione di metà di tale importo, circostanze che non sono state contestate dalle attrici in opposizione e che devono, quindi, considerarsi accertate in giudizio.
Si ritiene, quindi, che il credito per € 3.171,47 vantato dalle appellate, si sia estinto sin da prima del radicarsi del presente giudizio, per compensazione col credito vantato dalla NC a titolo di rifusione della metà del compenso corrisposto al CTU.
Si rigetta, quindi, l'eccezione di compensazione col credito di cui al decreto ingiuntivo opposto formulata in giudizio dalle odierne appellanti.
5. La prova del credito ingiunto e il giudicato
Col secondo e col terzo motivo di appello viene dedotta la mancata prova dell'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appellata per mancata produzione delle scritture contabili ex art. 50 TUB
e degli estratti conto, per mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza 311/20, per mancata prova dell'ammontare e degli interessi applicati almeno tra il 31.12.14 (data dell'accertamento della
Corte d'Appello) e il 22.09.15 (data della revoca degli affidamenti), per mancata dimostrazione di una situazione di morosità prima del 22.09.15, per errata contemporanea applicazione sull'intero capitale
7 ingiunto (€ 55.189,03) sia degli interessi di mora previsti dal contratto di mutuo, sia degli interessi di mora previsti dal contratto di conto corrente.
Sostiene, inoltre, la parte che non essendosi formato il giudicato in relazione al periodo successivo al
31.12.14, i dedotti profili di illegittima applicazione dell'anatocismo e degli interessi usurari dovrebbero essere analizzati nel merito previo esperimento di CTU contabile.
Le argomentazioni delle appellanti sono solo in parte condivisibili.
Innanzitutto si rileva come il fatto che la sentenza n. 311/20 pronunciata tra le parti dalla Corte
d'Appello in data 14.02.20 sia passata in giudicato non sia controverso tra le parti;
basti considerare che, benchè detta sentenza sia stata posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, le attrici, in sede di opposizione, non hanno in alcun modo rappresentato che si trattasse di un titolo ancora sub iudice.
Anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. si ritiene, quindi, che il passaggio in giudicato della predetta sentenza debba considerarsi appurato in giudizio e ciò indipendentemente dal fatto che il documento prodotto dalla banca sia privo della relativa attestazione di cancelleria azione che ha efficacia dichiarativa e non Contr costitutiva (doc. 4 ).
Tale sentenza, azionata in via monitoria, dimostra la sussistenza in capo alla banca di un diritto di credito alla data del 31.12.14 pari ad € 121.689,22; nel dispositivo, infatti, si legge: “ridetermina il saldo del conto corrente n. 07/01/60112 al 31.12.2014 in €. 82.415,09 a credito della banca, cui va aggiunto l'importo di €. 39.274,83 quale capitale residuo ancora dovuto in ragione del mutuo, per un totale a credito della banca di €. 121.689,22”.
Trattasi di pronuncia di accertamento, come tale inidonea a essere posta a fondamento di un'azione esecutiva, ma del tutto idonea, trattandosi di pronuncia avente efficacia di legge tra le parti, a giustificare la richiesta e l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente. Contr Avendo agito in via monitoria sulla base di tale titolo, che accerta la situazione di debito/credito alla data del 31.12.14, sono inconferenti le allegazioni delle appellanti laddove lamentano la mancata produzione da parte della banca dei contratti e delle scritture contabili fino a tale data (produzione in realtà avvenuta) atteso che l'ammontare del loro debito è dimostrato dalla sentenza (provvedimento avente efficacia di legge tra le parti, che come tale dimostra la sussistenza del credito in termini molto più 'forti' rispetto alle scritture contabili che sono di formazione unilaterale).
In relazione al periodo successivo al 31.12.14, ed in particolare compreso tra tale data ed il 22.09.15
(data di revoca degli affidamenti), si deve, invece, rilevare come la NC non abbia formulato in giudizio (né in via monitoria né in corso di causa) alcuna domanda di pagamento;
sulla stessa non gravava, quindi, alcun onere probatorio non avendo costituito gli addebiti in conto corrente eventualmente avvenuti nel suddetto lasso temporale oggetto di domanda.
Gravava, invece, sulle attrici in opposizione, che hanno formulato domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca fino al 22.09.15, l'onere di dimostrare la
8 fondatezza della loro pretesa, quantomeno dal 31.12.14 al 22.09.15, essendo il periodo precedente coperto da giudicato.
A tale onere probatorio le odierne appellanti non hanno adempiuto non avendo, in particolare, prodotto alcun estratto conto attestante movimentazioni relative ai due rapporti oggetto del presente giudizio successive al 31.12.14; la documentazione bancaria prodotta in giudizio dalle attrici in opposizione è, invero, tutta antecedente a tale data (perizia econometrica e suoi allegati 1 e 2 prodotti con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.p.).
Si deve, quindi, ritenere che:
− i rapporti debito/credito tra le parti derivanti dal conto corrente n. 07/01/60112 e dal contratto di mutuo fino al 31.12.14 siano stati accertati in via definitiva con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 311/20; relativamente ad essi è fondata l'eccezione di giudicato formulata in Contr giudizio da ed è preclusa ogni indagine circa l'applicazione dell'anatocismo e/o di interessi usurari, trattandosi di profili che già hanno costituito oggetto di giudizio;
non gravava, quindi, sulla banca convenuta alcun onere di produrre documentazione contabile (attestazioni ex art. 50 TUB, estratti conto ecc.) relativa a tale periodo essendo la sussistenza e l'ammontare del suo credito a tale data già dimostrata dalla sentenza sopra citata;
− in riferimento al periodo successivo, compreso tra il 01.01.15 ed il 22.09.15, rispetto al quale Contr
non formulato in giudizio alcuna domanda di pagamento e che non è coperto da giudicato, gravava sulle attrici in opposizione dimostrare che si erano verificati eventi almeno parzialmente estintivi del credito della banca (quali pagamenti di ratei di mutuo o accrediti in conto corrente ecc.) e/o che vi era stato da parte loro il pagamento di interessi o oneri non dovuti, essendo il pagamento il presupposto della domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale;
a tale onere probatorio parte appellante non ha adempiuto non avendo prodotto alcun documento attestante l'andamento dei rapporti di mutuo e di conto corrente successivo al
31.12.14; non essendovi prova che vi sia stato alcun pagamento nessuna indagine, nemmeno di carattere tecnico, può essere compiuta circa la legittimità dello stesso;
le relative domande formulate in giudizio dalla parte sono, quindi, infondate.
Contr Gli unici eventi atti a incidere sul credito di successivi al 31.12.14 risultanti in giudizio sono, quindi, quelli di carattere estintivo riferiti dalla stessa banca.
Questa, infatti, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ha dichiarato di aver escusso le fideiussioni prestate in favore della da ricevendo in Parte_2 Controparte_2 data 21.12.16 la somma di € 21.500,19 riferibile al mutuo chirografario e in data 23.01.17 la somma di
€ 45.000 riferibile allo scoperto di conto corrente.
Benchè, quindi, in sede monitoria la NC abbia poi dato atto di un abbattimento del debito delle appellanti da complessivi € 121.689,22 ad € 55.189,03, la suddetta specificazione permette di ritenere che il debito residuo, in sorte capitale, sia pari ad € 17.774,64 (€ 39.274,83 - € 21.500,19) per il mutuo e ad € 37.415,09 (€ 82.415,09 – € 45.000) per il conto corrente.
9 Ciò permette di superare l'obiezione delle appellanti in punto di duplicazione degli interessi.
Laddove, infatti, il Tribunale di Asti ha ingiunto il pagamento de “
1. la somma di € 55.189,03” e “
2. interessi come da domanda” deve, infatti, intendersi (alla luce delle indicazioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) che gli interessi di mora dovranno essere calcolati nella misura prevista dal contratto di mutuo 70/21/03278 sul residuo importo di € 17.774,64 mentre gli interessi di mora nella misura prevista dal contratto di conto corrente n. 07/01/60112 dovranno essere calcolati sul residuo importo di € 37.415,09.
Detti interessi non possono, invero, intendersi applicati contemporaneamente sull'intero capitale dovuto di € 55.189,03.
In punto di decorrenza degli interessi di mora si ritengono, invece, fondate le censure delle appellanti le quali hanno evidenziato come la sentenza n. 311/20 della Corte d'Appello non accerti la sussistenza di una condizione di morosità alla data del 31.12.14.
Secondo l'appellante, inoltre, la sussistenza di tale condizione patologia non sarebbe stata dimostrata dalla banca “almeno sino alla data del 22.09.15, momento in cui ha revocato il conto corrente e il finanziamento” (pag. 4 appello).
Ritiene, quindi, la Corte che gli interessi di mora, calcolati come da contratto sugli importi sopra indicati, debbano decorrere dal 22.09.15 sino al saldo, anziché dal 31.12.14.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è, quindi, fondata sotto tale profilo.
6. La fideiussione
Col quarto motivo di appello viene dedotta la nullità della fideiussione omnibus prestata da
[...]
in favore della Pt_1 Parte_2
Il primo profilo di nullità dedotto dalle appellanti si articola quale exceptio doli et nullitatis fondata sull'asserita applicazione al rapporto garantito di interessi usurari e anatocistici.
Per le medesime ragioni indicate al paragrafo che precede si deve rilevare come detta eccezione, rispetto al periodo antecedente al 31.12.14 sia coperta da giudicato, trattandosi di tematica già affrontata e decisa con efficacia di giudicato tra le parti dalla sentenza n. 311/20 della Corte d'Appello di Torino. Contr In relazione al periodo successivo (fino al 22.09.15) banca non ha formulato alcuna richiesta di pagamento nella presente sede e le appellanti non hanno dimostrato di aver effettuato in tale lasso temporale pagamenti non dovuti, tale da giustificarne la ripetizione.
L'eccezione e, quindi, rispetto a tale secondo periodo infondata.
Sotto diverso profilo, la fideiussione omnibus sarebbe almeno parzialmente nulla per violazione della normativa antitrust.
Il Giudice di primo grado avrebbe, invero, errato
10 (i) nel dare rilievo alla mancata produzione in giudizio del modello ABI del 2003, atteso che il provvedimento della NC d'AL 55/05 riporta integralmente il testo delle clausole, in esso contenute, che sono state ritenute frutto di un accordo anticoncorrenziale concluso tra le banche, e
(ii) a ritenere che la fideiussione prestata dalla non potesse essere affetta da nullità Pt_1 perché stipulata nel 2001, non avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione previsto un limite temporale entro cui le fideiussioni devono essere state prestate per essere considerate nulle (essendosi, anzi, pronunciata su fideiussioni stipulate nel 2004 e nel 2006) assumendo, invece, rilevanza il fatto che la fideiussione oggetto di causa riproduca tutte le clausole oggetto di censura da parte di NC d'AL.
Il primo rilievo delle appellanti è condivisibile.
Il provvedimento n. 55/05 di NC d'AL riporta, infatti, integralmente il testo delle clausole di cui al modello di fideiussione adottato dall'ABI nel 2003 che sono state ritenute il frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della L. 287/90.
Ciò rende non indispensabile la produzione in giudizio del modello ABI del 2003 atteso che l'esame della fideiussione per cui è causa può essere condotta alla luce del provvedimento di NC d'AL.
In merito al secondo profilo evidenziato dalla parte di ritiene, innanzitutto, utile ricordare come con provvedimento del 02.05.05 n. 55, NC d'AL abbia ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus, contenessero disposizioni che, poiché risultavano applicate in modo uniforme dal sistema bancario, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Ebbene, lo schema ABI del 2003 oggetto di censura nel 2005 prevedeva:
− all'art. 2 che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
− all'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
− all'art. 8 che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito alle conseguenze dell'accertata violazione delle norme poste a tutela della concorrenza, hanno ritenuto che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai
11 sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (S.U. Civ. sentenza 41994/21).
Allo stato si deve, quindi, ritenere che, qualora un contratto di fideiussione omnibus sia stato concluso sulla base del modello ABI censurato da NC d'AL, le clausole ivi contenute che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello, siano nulle, senza che detta nullità si estenda all'intera fideiussione a meno che dal contratto emerga una diversa volontà delle parti.
Nel caso in esame, benchè gli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dalla riproducano Pt_1 testualmente le tre clausole sopra trascritte, si deve escludere che le stesse siano nulle (e che in particolare lo sia la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) perché la fideiussione fu prestata dall'appellante nel 2001 e non può quindi costituire un'applicazione 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale che NC d'AL ha ritenuto sussistente a partire dall'adozione del modello ABI del 2003.
Non si tratta, invero, di applicare un limite temporale a quanto stabilito sul punto dalla Corte di
Cassazione circa la nullità parziale dei contratti di fideiussione, ma di constatare che il provvedimento di NC d'AL costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale relativamente all'adozione delle clausole in esame, solo a partire dal periodo che ha costituito oggetto della sua indagine.
In particolare, il modello di fideiussione oggetto di censura fu inoltrato alle banche dall'ABI nel 2003
(7 marzo e poi aprile e maggio 2003) e, come osservato da NC d'AL nel provvedimento 55/05, lo stesso era il frutto di un'intesa raggiunta nell'ottobre del 2002 con una serie di enti di tutela dei consumatori.
Non può, quindi, ritenersi che una fideiussione risalente al 2001 possa costituire applicazione di un'intesa anticoncorrenziale che si è sviluppata a seguito di un'intesa raggiunta dall'ABI con i movimenti dei consumatori nell'ottobre dell'anno successivo.
In mancanza, quindi, di qualsiasi prova del fatto che anche prima dell'adozione del modello ABI del
2003 esistesse tra le banche un accordo violativo delle norme sulla concorrenza riguardante le fideiussioni omnibus (prova che avrebbe dovuto essere fornita dalla parte che deduceva la nullità del contratto) si deve confermare l'infondatezza della domanda sviluppata sul punto dalle appellanti.
La fideiussione omnibus prestata dalla è, quindi, valida ed efficace, anche nella parte in cui è Pt_1 prevista la deroga all'art. 1957 c.c. Contr In ogni caso si osserva come nel caso in esame abbia agito contemporaneamente nei confronti di debitrice principale e garante entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accertava la sussistenza del suo diritto di credito nei confronti di entrambe (la sentenza fu pronunciata il 14.02.20 e decreto ingiuntivo fu emesso il 29.07.20). Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 1957 c.c.
12
7. Conclusioni e spese
Il parziale accoglimento dell'appello e, quindi, dell'opposizione a decreto in giuntivo, seppur limitata al termine di decorrenza degli interessi di mora e alla specificazione della quota di capitale cui ciascun interesse inerisce, determina la revoca del decreto ingiuntivo n. 716/20 emesso in data 29.07.20 dal
Tribunale di Asti.
A fronte della ritenuta infondatezza di tutti i restanti motivi di appello e in accoglimento della domanda formulata sin dal primo grado in via subordinata da Parte_3 si condannano e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare all'appellata la somma di € 17.774,64 oltre interessi di
[...] mora nella misura prevista dal contratto di mutuo 70/21/03278 dal 22.09.15 al saldo e la somma di €
37.415,09 oltre interessi di mora nella misura prevista dal contratto di conto corrente n. 07/01/60112 dal 22.09.15 al saldo.
Si conferma per il resto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'assoluta prevalenza della soccombenza in giudizio di parte appellante ne determina la condanna alla Contr rifusione in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio salva una compensazione delle stesse che si determina nella misura del 10% attesa la modesta incidenza economica del profilo di opposizione ritenuto fondato nel presente giudizio.
Già al netto della quota oggetto di compensazione le spese di lite vengono, quindi, liquidate nei seguenti termini ai sensi del DM 55/14 in considerazione del valore della causa (compreso tra € 52.000 ed € 260.000) facendo applicazione dei parametri compresi tra i minimi e i medi di riferimento stante la modesta complessità della causa.
Si liquidano:
− per il giudizio di primo grado € 9.000 (pari ad € 2.000 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva, € 4.000 per la fase istruttoria ed € 3.000 per la fase decisionale così per € 10.000 da cui viene detratta la quota del 10% oggetto di compensazione);
− per il giudizio di appello € 5.310 (pari ad € 2.300 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva ed € 2.600 per la fase decisionale così per € 5.900 da cui viene detratta la quota del
10% oggetto di compensazione, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta);
Su tali importi sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] di avverso la sentenza 428/22 emessa dal Parte_4 Parte_1
Tribunale di Asti il 26.05.22 così provvede:
13 − in parziale riforma della sentenza appellata accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 716/20 emesso dal Tribunale di Asti il 29.07.20;
− condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_1 loro a pagare a la Parte_3 somma di € 17.774,64 oltre interessi di mora nella misura prevista dal contratto di mutuo
70/21/03278 dal 22.09.15 al saldo e la somma di € 37.415,09 oltre interessi di mora nella misura prevista dal contratto di conto corrente n. 07/01/60112 dal 22.09.15 al saldo;
− compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 10%;
− condanna e di , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_1 loro a rifondere a le Parte_3 spese di lite che, già al netto della quota oggetto di compensazione liquida in € 7.500 per il primo grado di giudizio ed in € 5.310 per il giudizio di appello oltre rimborso forfettario spese
CPA e IVA:
− conferma nel resto. Così deciso in Torino il 14.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desire' Perego
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nella persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1010/2022 promossa da:
e Parte_1
Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Elio Michele Gnocato;
appellanti
Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Migliassi;
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
1 RIFORMARE la sentenza n. 428/2022, pubblicata in data 9/06/2022, emessa dal Tribunale di Asti,
R.G. 2887/2020 e per l'effetto,
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 428/2022, pubblicata in data 9/06/2022, R.G. 2887/2020, emessa dal Tribunale di Asti, stante l'urgenza determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi;
nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n. 716/20, rg. 1211/2020 per le ragioni esposte e comunque in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
1) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza
a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi
(perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
PER L'EFFETTO DELLE SUDDETTE PRONUNCE ANCHE IN VIA RICONVENZIONALE:
2) accogliere la domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice oltre interessi dal pagamento al saldo effettivo;
3) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la NC convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla NC D'AL con provvedimento del 2005, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art.
1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante, anche per effetto della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c..
In via istruttoria: CTU secondo riservato quesito
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa per entrambi i gradi di giudizio con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario”
Parte appellata:
“In via preliminare:
- per le ragioni indicate in atto dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto
avverso la sentenza del Parte_4
Tribunale di Asti n.482/2022 pubblicata il 9.6.2022;
- rigettare l'istanza di sospensiva.
In via principale, nel merito:
2 rigettare tutti i motivi di appello di e Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Asti n n.482/2022 pubblicata il 9.6.2022 Parte_1 perché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In via istruttoria
Rigettare la richiesta di CTU in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa.
Con la condanna degli appellanti alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società di Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio , Parte_3 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 716/2020 emesso dal Tribunale di Asti in data
29.07.2020 con il quale veniva loro ingiunto, in solido, di pagare la somma di € 55.189,03 oltre interessi e spese legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2021 si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto di tutte le domande degli opponenti e, in subordine, la condanna delle opponenti al pagamento della somma accertata in corso di causa.
Con sentenza n. 428/2022 il Tribunale di Asti rigettava l'opposizione e condannava le opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, fondata l'eccezione di bis in idem formulata dalla convenuta. Dalla documentazione dalla stessa prodotta, infatti, emergeva che le attrici erano entrambe parti costituite nella causa definita con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Torino n. 311/2020, nell'ambito del quale, in relazione agli stessi rapporti bancari oggetto della presente causa, le stesse avevano avanzato, tra le altre, doglianze relative all'illegittima applicazione dell'anatocismo e di interessi usurari.
Le domande aventi medesimo contenuto formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo erano, quindi, già coperte da giudicato, tra questa anche exceptio doli formulata da in Parte_1 qualità di fideiussore della società di cui è legale rappresentante.
In conseguenza di ciò non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata in giudizio dalle attrici in opposizione, domanda peraltro molto generica.
Il Tribunale esaminava, invece, nel merito la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione prestata dalla per violazione della normativa antitrust, non avendo la stessa Pt_1 formato oggetto del giudizio conclusosi tra le parti con la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.
311/2020.
3 Tale domanda veniva ritenuta infondata essendosi la parte limitata ad allegare, genericamente, la conformità della garanzia fideiussoria dedotta in causa allo schema di contratto diffuso dall'ABI nel
2003 senza, tuttavia, produrlo in giudizio. La fideiussione per cui è causa è stata, inoltre, prestata dalla nel 2001, al di fuori, quindi, del periodo in cui la NC d'AL ha accertato la sussistenza Pt_1 dell'intesa anticoncorrenziale. Non vi sarebbe, quindi, prova che la garanzia di cui si discute sia frutto di tale intesa, gravando l'onere di detta dimostrazione in capo alla , la domanda di accertamento Pt_1 della nullità dalla stessa formulata veniva rigettata.
2. L'impugnazione
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello e la Parte_1 Parte_2 di .
[...] Parte_1
Con il primo motivo parte appellante deduce l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in ordine all'eccezione di compensazione dalle stesse formulata, compensazione che avrebbe dovuto operare tra il credito ingiunto e le spese di lite liquidate in favore delle appellanti nel precedente giudizio, pari a complessivi € 3.171,47. Quest'ultima somma non sarebbe, infatti, mai stata loro versata dalla banca.
Col secondo motivo di impugnazione le appellanti sostengono che non sussista prova dell'ammontare del credito della banca e che lo stesso sarebbe stato erroneamente conteggiato dall'istituto di credito.
La banca non avrebbe, infatti, prodotto in via monitoria né l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, né gli estratti conto, ma solo la sentenza 311/20 della Corte d'Appello, che aveva accertato l'ammontare del credito della banca alla data del 31.12.14; il conto corrente della società era stato, tuttavia, chiuso solo in data 22.09.15, motivo per cui l'appellata avrebbe dovuto dimostrare con ulteriore documentazione contabile a quanto ammontava il saldo del conto alla chiusura ben potendo essere eccepita la illegittimità degli interessi applicati dal 31.12.14 al 22.09.15.
Le appellanti lamentano, poi, che in sede monitoria sia stato ingiunto il pagamento di interessi moratori riferiti al mutuo e al conto corrente i quali sono stati, tuttavia, indicati come da calcolarsi sull'intero capitale ingiunto laddove gli stessi dipendevano da due distinti rapporti;
corretto sarebbe stato, invece, calcolare gli interessi relativi a ciascun contratto sul solo capitale inerente detto rapporto e non sulla somma dei due.
Nemmeno si comprenderebbe, secondo le appellanti, il motivo per cui gli interessi moratori dovrebbero essere calcolati dal 31.12.14 atteso che la sentenza della Corte d'appello non aveva in alcun modo evidenziato una morosità, morosità peraltro mai provata dalla banca sino alla data del 22.09.15, data di revoca degli affidamenti.
Infine, la banca avrebbe decurtato l'incasso proveniente dall'escussione delle garanzie prestate da
TI DI (incassate il 21.12.2016 e il 23.01.17) direttamente all'importo accertato dalla
Corte d'Appello alla data del 31.12.2014, non tenendo conto delle somme eventualmente versate da
4 parte appellante in conto corrente nel periodo successivo e del pagamento dei ratei di mutuo, essendo detti rapporti stati revocati solo il 22.09.15.
Con il terzo motivo parte appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere fondata l'eccezione di giudicato atteso che lo stesso non sussiste in relazione al periodo successivo all'accertamento di cui alla sentenza 311/20, accertamento fermatosi alla data del 31.12.14; le appellanti evidenziano, inoltre, come la sentenza della Corte d'Appello sia stata prodotta in giudizio da controparte priva dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Per determinare i corretti rapporti dare/avere tra le parti dovrebbe, quindi, darsi ingresso alla CTU richiesta fin dal primo grado essendo illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi avvenuta in conto corrente dal 31.12.14 fino alla chiusura dello stesso (22.09.15) e contribuendo la stessa al superamento del tasso soglia usurario.
Con il quarto motivo le appellanti ribadiscono la nullità della fideiussione prestata dalla la cui Pt_1 eccezione di exceptio doli et nullitatis sarebbe fondata qualora fosse accertata l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
La fideiussione sarebbe, inoltre, nulla per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 atteso che la stessa riproduce tutte le clausole oggetto di censura da parte di NC d'AL (clausole riprodotte nel provvedimento 55/05 di NC d'AL, circostanza che rende superflua la produzione del modello ABI del 2003).
Tali clausole sarebbero, quindi, nulle, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Sent. 41994/2021) le quali, peraltro, non hanno indicato un limite di tempo in cui le fideiussioni dovrebbero essere state concluse per essere considerate parzialmente invalide essendosi, peraltro, pronunciata nel senso della nullità in ordine a fideiussioni concluse tra il 2004 ed il 2006.
Le appellanti deducono, quindi, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ed eccepiscono la decadenza della banca dalla garanzia ai sensi di detta norma non essendosi la stessa attivata nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
la banca comunicava, infatti, la revoca dei fidi in conto corrente e il recesso dai contratti di conto corrente in data 22.09.2015 e solo il 26.05.2020 si attivava giudizialmente contro il debitore principale (oltre che contro il fideiussore) con ricorso volto all'ottenimento del decreto ingiuntivo di cui è causa.
3. Le difese dell'appellata
Si costituiva anche in grado di appello Parte_3 chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c e
[...] di rigettare l'stanza di sospensiva atteso che l'impugnazione da un lato si limita a riproporre le contestazioni già esaminate dalla sentenza 311/20 e dall'altro introduce, in violazione dell'art. 345
c.p.c. domande ed eccezioni nuove.
Nel merito chiede di rigettare tutti i motivi di appello e per l'effetto di confermare integralmente l'impugnata sentenza.
5 In relazione a quanto dedotto da controparte l'appellata, infatti, osserva, quanto al primo motivo, che la compensazione non era stata richiesta nelle conclusioni rassegnate in primo grado e, comunque, che detta eccezione è infondata avendo la banca provveduto a saldare integralmente, corrispondendo €
8.881,00, le competenze del CTU del precedente giudizio svoltosi tra le parti, competenze che erano state, invece, poste in ragione della metà a carico delle attrici in opposizione;
l'appellata ha, quindi, compensato l'importo dalla stessa dovuto a titolo di rifusione delle spese legali, pari € 3.171,47, con il maggiore importo dovutole dalla controparte come rifusione, pro quota, del compenso del CTU, pari ad € 4.440,50..
In merito al secondo motivo di appello la banca evidenzia di aver chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della sentenza di accertamento 311/20 passata in giudicato tra le parti trattandosi di titolo idoneo a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito. In ogni caso, in primo grado, le appellanti non avevano eccepito nulla circa la prova del credito della banca, la sua correttezza e/o la determinazione degli interessi, né hanno dedotto (né in primo né in secondo grado) di aver effettuato versamenti alla banca o altri fatti estintivi e/o modificativi del credito accertato dalla Corte di Appello con la sentenza passata in giudicato.
Trattasi, quindi, di contestazioni nuove, come tali inammissibili perché formulate per la prima volta in grado di appello.
L'appellata evidenzia, inoltre, di aver agito in via monitoria chiedendo il pagamento solo del credito accertato dalla Corte d'Appello alla data del 31.12.2014 avendo, comunque, fornito piena prova del suo diritto di credito producendo contratti ed estratti conto fino a tale data;
sull'importo capitale sono stati richiesti gli interessi di mora, correttamente liquidati in decreto ingiuntivo.
In merito al terzo motivo parte appellata rileva come le controparti mai abbiano contestato il passaggio in giudicato della sentenza 311/20 e di essersi limitata a chiedere l'importo la cui debenza è stata accertata in detta sentenza (detratto quanto percepito dai garanti) senza, quindi, che assuma rilevanza la data di chiusura del conto non essendo stata chiesta alcuna somma relativa al periodo successivo al
31.12.14.
Sul quarto motivo d'appello, parte appellata osserva come la sentenza di primo grado abbia correttamente respinto l'exceptio doli formulata in relazione alla fideiussione, perché già oggetto di giudicato.
Parimenti corretto sarebbe il rigetto della domanda di declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La fideiussione fu, infatti, sottoscritta dalla nell'aprile Pt_1
2001, il che esclude che la stessa possa essere il frutto di un'intesa anticoncorrenziale accertata da
NC d'AL in relazione al modello elaborato dall'ABI nel 2003.
Anche ritenendo nulla la clausola della fideiussione che prevede la deroga all'art. 1957 c.c. la relativa eccezione di parte dovrebbe essere ritenuta infondata avendo la banca contemporaneamente intrapreso le azioni contro la debitrice principale e la garante (con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione) entro sei mesi dalla pronuncia con la quale veniva accertato il suo
6 diritto di credito, azioni che in precedenza non potevano essere intraprese perché il credito era oggetto di contestazione giudiziale.
In via istruttoria chiede che sia rigettata l'istanza di CTU.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione, ritenuto ammissibile l'appello e decidibili col merito tutte le questioni sollevate dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. All'esito del loro deposito si osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: l'eccezione di compensazione.
Ritiene, innanzitutto, la Corte che l'eccezione di compensazione, tempestivamente formulata in giudizio da e dalla con l'atto di citazione in Parte_1 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo (anche se non trascritta nelle conclusioni), non possa essere accolta.
[... Costituendosi tempestivamente nel giudizio di primo grado, infatti, Parte_3 ha allegato l'esistenza di un proprio diritto di controcredito, Parte_3 fondato sullo stesso titolo.
La sentenza n. 311/20 pronunciata tra le medesime parti dalla Corte d'Appello di Torino, infatti, se da un lato poneva a carico della NC il 25% delle spese di lite delle odierne appellanti (così per complessivi € 3.171,47), dall'altro poneva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico Contr delle parti nella misura del 50% ciascuna (docc. 4 e 6 ).
La NC allegava, quindi, di aver provveduto al pagamento dell'intero compenso spettante al CTU e di non aver ricevuto dalle controparti la rifusione di metà di tale importo, circostanze che non sono state contestate dalle attrici in opposizione e che devono, quindi, considerarsi accertate in giudizio.
Si ritiene, quindi, che il credito per € 3.171,47 vantato dalle appellate, si sia estinto sin da prima del radicarsi del presente giudizio, per compensazione col credito vantato dalla NC a titolo di rifusione della metà del compenso corrisposto al CTU.
Si rigetta, quindi, l'eccezione di compensazione col credito di cui al decreto ingiuntivo opposto formulata in giudizio dalle odierne appellanti.
5. La prova del credito ingiunto e il giudicato
Col secondo e col terzo motivo di appello viene dedotta la mancata prova dell'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appellata per mancata produzione delle scritture contabili ex art. 50 TUB
e degli estratti conto, per mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza 311/20, per mancata prova dell'ammontare e degli interessi applicati almeno tra il 31.12.14 (data dell'accertamento della
Corte d'Appello) e il 22.09.15 (data della revoca degli affidamenti), per mancata dimostrazione di una situazione di morosità prima del 22.09.15, per errata contemporanea applicazione sull'intero capitale
7 ingiunto (€ 55.189,03) sia degli interessi di mora previsti dal contratto di mutuo, sia degli interessi di mora previsti dal contratto di conto corrente.
Sostiene, inoltre, la parte che non essendosi formato il giudicato in relazione al periodo successivo al
31.12.14, i dedotti profili di illegittima applicazione dell'anatocismo e degli interessi usurari dovrebbero essere analizzati nel merito previo esperimento di CTU contabile.
Le argomentazioni delle appellanti sono solo in parte condivisibili.
Innanzitutto si rileva come il fatto che la sentenza n. 311/20 pronunciata tra le parti dalla Corte
d'Appello in data 14.02.20 sia passata in giudicato non sia controverso tra le parti;
basti considerare che, benchè detta sentenza sia stata posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, le attrici, in sede di opposizione, non hanno in alcun modo rappresentato che si trattasse di un titolo ancora sub iudice.
Anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. si ritiene, quindi, che il passaggio in giudicato della predetta sentenza debba considerarsi appurato in giudizio e ciò indipendentemente dal fatto che il documento prodotto dalla banca sia privo della relativa attestazione di cancelleria azione che ha efficacia dichiarativa e non Contr costitutiva (doc. 4 ).
Tale sentenza, azionata in via monitoria, dimostra la sussistenza in capo alla banca di un diritto di credito alla data del 31.12.14 pari ad € 121.689,22; nel dispositivo, infatti, si legge: “ridetermina il saldo del conto corrente n. 07/01/60112 al 31.12.2014 in €. 82.415,09 a credito della banca, cui va aggiunto l'importo di €. 39.274,83 quale capitale residuo ancora dovuto in ragione del mutuo, per un totale a credito della banca di €. 121.689,22”.
Trattasi di pronuncia di accertamento, come tale inidonea a essere posta a fondamento di un'azione esecutiva, ma del tutto idonea, trattandosi di pronuncia avente efficacia di legge tra le parti, a giustificare la richiesta e l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente. Contr Avendo agito in via monitoria sulla base di tale titolo, che accerta la situazione di debito/credito alla data del 31.12.14, sono inconferenti le allegazioni delle appellanti laddove lamentano la mancata produzione da parte della banca dei contratti e delle scritture contabili fino a tale data (produzione in realtà avvenuta) atteso che l'ammontare del loro debito è dimostrato dalla sentenza (provvedimento avente efficacia di legge tra le parti, che come tale dimostra la sussistenza del credito in termini molto più 'forti' rispetto alle scritture contabili che sono di formazione unilaterale).
In relazione al periodo successivo al 31.12.14, ed in particolare compreso tra tale data ed il 22.09.15
(data di revoca degli affidamenti), si deve, invece, rilevare come la NC non abbia formulato in giudizio (né in via monitoria né in corso di causa) alcuna domanda di pagamento;
sulla stessa non gravava, quindi, alcun onere probatorio non avendo costituito gli addebiti in conto corrente eventualmente avvenuti nel suddetto lasso temporale oggetto di domanda.
Gravava, invece, sulle attrici in opposizione, che hanno formulato domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca fino al 22.09.15, l'onere di dimostrare la
8 fondatezza della loro pretesa, quantomeno dal 31.12.14 al 22.09.15, essendo il periodo precedente coperto da giudicato.
A tale onere probatorio le odierne appellanti non hanno adempiuto non avendo, in particolare, prodotto alcun estratto conto attestante movimentazioni relative ai due rapporti oggetto del presente giudizio successive al 31.12.14; la documentazione bancaria prodotta in giudizio dalle attrici in opposizione è, invero, tutta antecedente a tale data (perizia econometrica e suoi allegati 1 e 2 prodotti con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.p.).
Si deve, quindi, ritenere che:
− i rapporti debito/credito tra le parti derivanti dal conto corrente n. 07/01/60112 e dal contratto di mutuo fino al 31.12.14 siano stati accertati in via definitiva con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 311/20; relativamente ad essi è fondata l'eccezione di giudicato formulata in Contr giudizio da ed è preclusa ogni indagine circa l'applicazione dell'anatocismo e/o di interessi usurari, trattandosi di profili che già hanno costituito oggetto di giudizio;
non gravava, quindi, sulla banca convenuta alcun onere di produrre documentazione contabile (attestazioni ex art. 50 TUB, estratti conto ecc.) relativa a tale periodo essendo la sussistenza e l'ammontare del suo credito a tale data già dimostrata dalla sentenza sopra citata;
− in riferimento al periodo successivo, compreso tra il 01.01.15 ed il 22.09.15, rispetto al quale Contr
non formulato in giudizio alcuna domanda di pagamento e che non è coperto da giudicato, gravava sulle attrici in opposizione dimostrare che si erano verificati eventi almeno parzialmente estintivi del credito della banca (quali pagamenti di ratei di mutuo o accrediti in conto corrente ecc.) e/o che vi era stato da parte loro il pagamento di interessi o oneri non dovuti, essendo il pagamento il presupposto della domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale;
a tale onere probatorio parte appellante non ha adempiuto non avendo prodotto alcun documento attestante l'andamento dei rapporti di mutuo e di conto corrente successivo al
31.12.14; non essendovi prova che vi sia stato alcun pagamento nessuna indagine, nemmeno di carattere tecnico, può essere compiuta circa la legittimità dello stesso;
le relative domande formulate in giudizio dalla parte sono, quindi, infondate.
Contr Gli unici eventi atti a incidere sul credito di successivi al 31.12.14 risultanti in giudizio sono, quindi, quelli di carattere estintivo riferiti dalla stessa banca.
Questa, infatti, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ha dichiarato di aver escusso le fideiussioni prestate in favore della da ricevendo in Parte_2 Controparte_2 data 21.12.16 la somma di € 21.500,19 riferibile al mutuo chirografario e in data 23.01.17 la somma di
€ 45.000 riferibile allo scoperto di conto corrente.
Benchè, quindi, in sede monitoria la NC abbia poi dato atto di un abbattimento del debito delle appellanti da complessivi € 121.689,22 ad € 55.189,03, la suddetta specificazione permette di ritenere che il debito residuo, in sorte capitale, sia pari ad € 17.774,64 (€ 39.274,83 - € 21.500,19) per il mutuo e ad € 37.415,09 (€ 82.415,09 – € 45.000) per il conto corrente.
9 Ciò permette di superare l'obiezione delle appellanti in punto di duplicazione degli interessi.
Laddove, infatti, il Tribunale di Asti ha ingiunto il pagamento de “
1. la somma di € 55.189,03” e “
2. interessi come da domanda” deve, infatti, intendersi (alla luce delle indicazioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo) che gli interessi di mora dovranno essere calcolati nella misura prevista dal contratto di mutuo 70/21/03278 sul residuo importo di € 17.774,64 mentre gli interessi di mora nella misura prevista dal contratto di conto corrente n. 07/01/60112 dovranno essere calcolati sul residuo importo di € 37.415,09.
Detti interessi non possono, invero, intendersi applicati contemporaneamente sull'intero capitale dovuto di € 55.189,03.
In punto di decorrenza degli interessi di mora si ritengono, invece, fondate le censure delle appellanti le quali hanno evidenziato come la sentenza n. 311/20 della Corte d'Appello non accerti la sussistenza di una condizione di morosità alla data del 31.12.14.
Secondo l'appellante, inoltre, la sussistenza di tale condizione patologia non sarebbe stata dimostrata dalla banca “almeno sino alla data del 22.09.15, momento in cui ha revocato il conto corrente e il finanziamento” (pag. 4 appello).
Ritiene, quindi, la Corte che gli interessi di mora, calcolati come da contratto sugli importi sopra indicati, debbano decorrere dal 22.09.15 sino al saldo, anziché dal 31.12.14.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è, quindi, fondata sotto tale profilo.
6. La fideiussione
Col quarto motivo di appello viene dedotta la nullità della fideiussione omnibus prestata da
[...]
in favore della Pt_1 Parte_2
Il primo profilo di nullità dedotto dalle appellanti si articola quale exceptio doli et nullitatis fondata sull'asserita applicazione al rapporto garantito di interessi usurari e anatocistici.
Per le medesime ragioni indicate al paragrafo che precede si deve rilevare come detta eccezione, rispetto al periodo antecedente al 31.12.14 sia coperta da giudicato, trattandosi di tematica già affrontata e decisa con efficacia di giudicato tra le parti dalla sentenza n. 311/20 della Corte d'Appello di Torino. Contr In relazione al periodo successivo (fino al 22.09.15) banca non ha formulato alcuna richiesta di pagamento nella presente sede e le appellanti non hanno dimostrato di aver effettuato in tale lasso temporale pagamenti non dovuti, tale da giustificarne la ripetizione.
L'eccezione e, quindi, rispetto a tale secondo periodo infondata.
Sotto diverso profilo, la fideiussione omnibus sarebbe almeno parzialmente nulla per violazione della normativa antitrust.
Il Giudice di primo grado avrebbe, invero, errato
10 (i) nel dare rilievo alla mancata produzione in giudizio del modello ABI del 2003, atteso che il provvedimento della NC d'AL 55/05 riporta integralmente il testo delle clausole, in esso contenute, che sono state ritenute frutto di un accordo anticoncorrenziale concluso tra le banche, e
(ii) a ritenere che la fideiussione prestata dalla non potesse essere affetta da nullità Pt_1 perché stipulata nel 2001, non avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione previsto un limite temporale entro cui le fideiussioni devono essere state prestate per essere considerate nulle (essendosi, anzi, pronunciata su fideiussioni stipulate nel 2004 e nel 2006) assumendo, invece, rilevanza il fatto che la fideiussione oggetto di causa riproduca tutte le clausole oggetto di censura da parte di NC d'AL.
Il primo rilievo delle appellanti è condivisibile.
Il provvedimento n. 55/05 di NC d'AL riporta, infatti, integralmente il testo delle clausole di cui al modello di fideiussione adottato dall'ABI nel 2003 che sono state ritenute il frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 della L. 287/90.
Ciò rende non indispensabile la produzione in giudizio del modello ABI del 2003 atteso che l'esame della fideiussione per cui è causa può essere condotta alla luce del provvedimento di NC d'AL.
In merito al secondo profilo evidenziato dalla parte di ritiene, innanzitutto, utile ricordare come con provvedimento del 02.05.05 n. 55, NC d'AL abbia ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus, contenessero disposizioni che, poiché risultavano applicate in modo uniforme dal sistema bancario, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Ebbene, lo schema ABI del 2003 oggetto di censura nel 2005 prevedeva:
− all'art. 2 che “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite
a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
− all'art. 6 che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
− all'art. 8 che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito alle conseguenze dell'accertata violazione delle norme poste a tutela della concorrenza, hanno ritenuto che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai
11 sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (S.U. Civ. sentenza 41994/21).
Allo stato si deve, quindi, ritenere che, qualora un contratto di fideiussione omnibus sia stato concluso sulla base del modello ABI censurato da NC d'AL, le clausole ivi contenute che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del modello, siano nulle, senza che detta nullità si estenda all'intera fideiussione a meno che dal contratto emerga una diversa volontà delle parti.
Nel caso in esame, benchè gli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dalla riproducano Pt_1 testualmente le tre clausole sopra trascritte, si deve escludere che le stesse siano nulle (e che in particolare lo sia la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) perché la fideiussione fu prestata dall'appellante nel 2001 e non può quindi costituire un'applicazione 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale che NC d'AL ha ritenuto sussistente a partire dall'adozione del modello ABI del 2003.
Non si tratta, invero, di applicare un limite temporale a quanto stabilito sul punto dalla Corte di
Cassazione circa la nullità parziale dei contratti di fideiussione, ma di constatare che il provvedimento di NC d'AL costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale relativamente all'adozione delle clausole in esame, solo a partire dal periodo che ha costituito oggetto della sua indagine.
In particolare, il modello di fideiussione oggetto di censura fu inoltrato alle banche dall'ABI nel 2003
(7 marzo e poi aprile e maggio 2003) e, come osservato da NC d'AL nel provvedimento 55/05, lo stesso era il frutto di un'intesa raggiunta nell'ottobre del 2002 con una serie di enti di tutela dei consumatori.
Non può, quindi, ritenersi che una fideiussione risalente al 2001 possa costituire applicazione di un'intesa anticoncorrenziale che si è sviluppata a seguito di un'intesa raggiunta dall'ABI con i movimenti dei consumatori nell'ottobre dell'anno successivo.
In mancanza, quindi, di qualsiasi prova del fatto che anche prima dell'adozione del modello ABI del
2003 esistesse tra le banche un accordo violativo delle norme sulla concorrenza riguardante le fideiussioni omnibus (prova che avrebbe dovuto essere fornita dalla parte che deduceva la nullità del contratto) si deve confermare l'infondatezza della domanda sviluppata sul punto dalle appellanti.
La fideiussione omnibus prestata dalla è, quindi, valida ed efficace, anche nella parte in cui è Pt_1 prevista la deroga all'art. 1957 c.c. Contr In ogni caso si osserva come nel caso in esame abbia agito contemporaneamente nei confronti di debitrice principale e garante entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accertava la sussistenza del suo diritto di credito nei confronti di entrambe (la sentenza fu pronunciata il 14.02.20 e decreto ingiuntivo fu emesso il 29.07.20). Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 1957 c.c.
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7. Conclusioni e spese
Il parziale accoglimento dell'appello e, quindi, dell'opposizione a decreto in giuntivo, seppur limitata al termine di decorrenza degli interessi di mora e alla specificazione della quota di capitale cui ciascun interesse inerisce, determina la revoca del decreto ingiuntivo n. 716/20 emesso in data 29.07.20 dal
Tribunale di Asti.
A fronte della ritenuta infondatezza di tutti i restanti motivi di appello e in accoglimento della domanda formulata sin dal primo grado in via subordinata da Parte_3 si condannano e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare all'appellata la somma di € 17.774,64 oltre interessi di
[...] mora nella misura prevista dal contratto di mutuo 70/21/03278 dal 22.09.15 al saldo e la somma di €
37.415,09 oltre interessi di mora nella misura prevista dal contratto di conto corrente n. 07/01/60112 dal 22.09.15 al saldo.
Si conferma per il resto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'assoluta prevalenza della soccombenza in giudizio di parte appellante ne determina la condanna alla Contr rifusione in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio salva una compensazione delle stesse che si determina nella misura del 10% attesa la modesta incidenza economica del profilo di opposizione ritenuto fondato nel presente giudizio.
Già al netto della quota oggetto di compensazione le spese di lite vengono, quindi, liquidate nei seguenti termini ai sensi del DM 55/14 in considerazione del valore della causa (compreso tra € 52.000 ed € 260.000) facendo applicazione dei parametri compresi tra i minimi e i medi di riferimento stante la modesta complessità della causa.
Si liquidano:
− per il giudizio di primo grado € 9.000 (pari ad € 2.000 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva, € 4.000 per la fase istruttoria ed € 3.000 per la fase decisionale così per € 10.000 da cui viene detratta la quota del 10% oggetto di compensazione);
− per il giudizio di appello € 5.310 (pari ad € 2.300 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva ed € 2.600 per la fase decisionale così per € 5.900 da cui viene detratta la quota del
10% oggetto di compensazione, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta);
Su tali importi sono dovuti rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] di avverso la sentenza 428/22 emessa dal Parte_4 Parte_1
Tribunale di Asti il 26.05.22 così provvede:
13 − in parziale riforma della sentenza appellata accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 716/20 emesso dal Tribunale di Asti il 29.07.20;
− condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_1 loro a pagare a la Parte_3 somma di € 17.774,64 oltre interessi di mora nella misura prevista dal contratto di mutuo
70/21/03278 dal 22.09.15 al saldo e la somma di € 37.415,09 oltre interessi di mora nella misura prevista dal contratto di conto corrente n. 07/01/60112 dal 22.09.15 al saldo;
− compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 10%;
− condanna e di , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_1 loro a rifondere a le Parte_3 spese di lite che, già al netto della quota oggetto di compensazione liquida in € 7.500 per il primo grado di giudizio ed in € 5.310 per il giudizio di appello oltre rimborso forfettario spese
CPA e IVA:
− conferma nel resto. Così deciso in Torino il 14.06.24
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desire' Perego
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