Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00052/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00032/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2022, proposto da
IPAS S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione prot. n. 2846 del 13.10.2021, a firma del Dirigente del Settore 2: Sviluppo Economico S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, notificata in pari data, dall'oggetto: “(AC0800) Domanda per l'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente presentata dal signor MA NL in qualità di procuratore della Ipas spa. Chiusura procedimento ”, recante rigetto della predetta domanda di autorizzazione all’installazione in varie Vie cittadine di impianti pubblicitari presentata in data 8.03.2021 dalla Società ricorrente;
nonché di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alla ricorrente, ivi inclusi, ove occorra:
-della nota del 29.09.2021, recante l'ulteriore parere negativo della Polizia Locale n. 0051496 del 28.09.2021;
- del parere della Polizia Locale n. 0051496 del 28.09.2021, ri-declinato in senso negativo rispetto alle installazioni richieste dalla IPAS S.p.A.;
- del preavviso di diniego, determinazione n. 2531 del 14.09.2021, sempre a firma del Dirigente del Settore 2: Sviluppo Economico S.U.A.P., indirizzato alla Società ricorrente in pari data;
- del parere della Polizia Locale n. 0047278 del 10.09.2021, nonché, infine,
per l'accertamento e la declaratoria
-del diritto della Società ricorrente ad ottenere provvedimenti effettivamente partecipati, tutti compiutamente ed esaustivamente motivati in relazione all'istanza presentata, oltre che orientati al riconoscimento della legittimazione ad operare, presso il Comune resistente, in presenza dei presupposti e condizioni di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udita per la parte ricorrente l’avv.to C. Di Gifico;
Considerato che:
- a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato quanto al lamentato deficit motivazionale dell’impugnato diniego di autorizzazione opposto dal Comune di Gallipoli alla richiesta di rilascio dei titoli abilitativi per l’installazione degli impianti pubblicitari ivi indicati, presentata dalla Società ricorrente in data 8.03.2021;
-l’impugnata determinazione dirigenziale n. 2846/2021 e i correlati pareri negativi del Comando della Polizia Municipale di Gallipoli (oltre agli atti a questi presupposti) risultano motivati con un generico (e inadeguato) richiamo alla disposizione normativa dell’art. 23 primo comma del D. Lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada” (“tali strutture, per forma, dimensioni, ubicazione possono generare confusione e/o intralcio agli utenti della strada e pertanto in contrasto con quanto disposto dall’art.23 C.d.S.”), in assenza delle necessarie analitiche/puntuali considerazioni per ciascun impianto (ad esempio con riferimento alle concrete dimensioni di ogni impianto, alla luminosità e rifrangenza, alla collocazione, alle ordinarie condizioni del traffico della strada rispetto ad ogni impianto) e, pertanto, in carenza di un’effettiva contestualizzazione della richiesta per ogni impianto oggetto di autorizzazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati, facendo salvi i successivi provvedimenti, adeguatamente motivati, del Comune di Gallipoli;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2022.
Dispone la irripetibilità delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO