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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 164/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Parte_2
RESISTENTE
Oggi 15 aprile 2025 ad ore Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti,
sono comparsi l'avv. Benedetta Pasini, in sostituzione dell'avv. Spinelli Stefano, per parte ricorrente,
l'avv. Rizzello Adriano per parte resistente.
L'avv. Pasini si riporta ai propri atti.
L'avv. Rizzello produce sentenza del Tribunale di Napoli del 2022 rilevante in materia., rappresenta che la Camera di Commercio ha la necessità di un pronunciamento in ragione dei mutati orientamenti della Corte di Cassazione. Produce giurisprudenza. Si riporta al proprio ricorso per il resto.
L'avv. Pasini chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese in ragione delle questioni affrontate.
L'avv. Rizzello chiede in caso di accoglimento la compensazione delle spese per le medesime ragioni.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni, rinunciando altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 13 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO 44 presso il difensore avv. SPINELLI Pt_2
STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. RIZZELLO ADRIANO, elettivamente domiciliato in C/O P.IVA_1
CCIAA FORLÌ presso il difensore avv. RIZZELLO ADRIANO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 3 di 13 Con ricorso ritualmente notificato la signora già dipendente della Camera di Commercio Parte_1
di ha convenuto in giudizio la per Pt_2 Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“I) disapplicare e/o comunque dichiarare illegittima, e/o inefficace e/o annullare la determinazione della Camera di
Commercio della Romagna Forlì-Cesena e segretario generale n. 2022000125 del 22.12.2022 (doc. 3), nonché Pt_2
qualsivoglia atto ad essi connesso e/o consequenziale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
II) conseguentemente e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare che la Sig.ra non è tenuta a restituire Parte_1
alcuna somma a parte resistente (e - se già rimborsata - ha diritto alla restituzione con interessi e rivalutazione monetaria);
III) in via solo gradata e subordinata, limitare la somma eventualmente dovuta dalla ricorrente a quella ritenuta di giustizia in corso di causa e alla eventuale sola somma netta;
IV) il tutto, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.”;
Si è costituita in giudizio la a - ente Controparte_4
subentrata nelle posizioni e nei diritti, attivi e passivi, delle Camere preesistenti a titolo di successione universale a seguito di processo di accorpamento perfezionatosi in data 19.12.2016 - eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del Tribunale di Rimini e comunque chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti, all'udienza del 15 aprile
2025 è stata posta in decisione.
2.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, che ha dedotto la competenza del Tribunale di Rimini, sezione lavoro, ex art. 413 comma 5 c.p.c., in quanto la sede di lavoro della ricorrente, fino al momento della sua cessazione, sarebbe stata a Pt_2
Parte ricorrente ha contestato l'eccezione, deducendo che la Camera di Commercio di Pt_2
sarebbe confluita all'interno della Camera di commercio della Romagna, con sede a Forlì, dovendosi quindi individuare la competenza per territorio secondo quanto disposto dall'art. 5
c.p.c., avendosi riguardo al momento della proposizione della domanda. pagina 4 di 13 La competenza territoriale spetta al Tribunale di Forlì in quanto Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale la dipendente era addetta al momento della cessazione del rapporto, secondo quanto disposto inequivocabilmente dall'art. 413 comma 5 c.p.c., laddove tale speciale previsione codicistica che determina le regole per l'individuazione del Giudice competente in materia di cause di lavoro che vedono parte una pubblica amministrazione non prevede alcuna deroga alla regola generale di cui all'art. 5 c.p.c. – secondo il quale la competenza si determina avuto riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda – come invece previsto al comma 3 dell'art. 413 c.p.c. in materia di rapporti di lavoro tra privati.
L'eccezione di parte resistente deve pertanto essere rigettata.
3.
Venendo al merito della vertenza, si osserva quanto segue.
3.1.
La ricostruzione dei fatti di causa è pacifica tra le parti, oltre che riscontrata documentalmente.
Risulta provato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Camera di commercio dal
01.10.1980 sino al 26.12.2012, ultimo giorno di lavoro e data in cui è cessata dal servizio, all'epoca trovandosi in categoria D, con ingresso D3, posizione economica D6; la ricorrente ha prestato servizio nel sistema camerale per un totale di 32 anni e 2 mesi e 26 giorni, dapprima presso la
Camera di Commercio di Forlì-Cesena (dal 01/10/1980 al 31/07/1995), poi presso la Camera di
Commercio di (dal 01/08/1995 al 26/12/2012) sede ultima ove ha ricoperto il ruolo di Pt_2
Gestore integrato di servizi amministrativi e di supporto (già funzionario amministrativo contabile)
(v. doc. 02).
All'atto della cessazione dal servizio, la Camera di Commercio di con disposizione Pt_2
dirigenziale in materia di personale n. 30/2013 del 26.06.2013, aveva comunicato alla ricorrente che, in conseguenza della sua cessazione, trovava applicazione la disciplina prevista dall'art. 77, comma 2, del Decreto Interministeriale del 12.07.1982, con la seguente previsione “all'atto di cessazione del servizio, al personale camerale, sia iscritto alla CPDEL e sia che abbia conservato il trattamento di quiescenza con il sistema dei fondi di previdenza e capitalizzazione, compete, oltre ai rispettivi trattamenti di pagina 5 di 13 quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere”. Nella medesima circostanza, la
Camera di Commercio di Rimini aveva comunicato che “[…] verificato che la sig.ra Parte_1
rientra nella casistica suddetta in quanto al 12 agosto 2011 aveva maturato i requisiti di pensionamento (maturati precisamente il 27/04/2011, data in cui la dipendente ha compiuto 61 anni) […]” risultava dovuta “[…]
l'I.F.S. per il periodo di servizio prestato, calcolata sulla base della normativa applicabile e vigente, per l'importo di seguito riportato: – D (01/10/1980 – 26/12/2012) € 133.138,99 […]”. La Camera di Parte_1
Commercio di Rimini poi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, commi 7 e 8, del D.L. n.
78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010), viste le anticipazioni ed i prestiti già percepiti dalla dipendente, determinava: “[…] di liquidare sul conto di debito 244005, la somma complessiva di € 133.138,99 in due importi annuali, di cui il primo di € 90.000 differito di sei mesi dalla data di cessazione e, quindi, da erogare tra il 27 giugno 2013 ed il 26 settembre 2013, ed il secondo di € 43.138,99 differito di dodici mesi dal riconoscimento del primo e, quindi, da erogare tra il 27 giugno 2014 ed il 26 settembre
2014; si dispone, conseguentemente, per ragioni di incapienza, di recuperare, al conto 112203, con il pagamento della prima rata differita di sei mesi, non tutta la quota capitale delle anticipazioni ottenute dalla sig.ra Parte_1
(importo complessivo anticipato € 79.276,10), ma bensì € 65.587,41 e con il pagamento della seconda rata
[...]
differita di dodici mesi la restante parte pari ad € 13.688,69; si dispone, altresì, di trattenere l'importo per l'intera quota capitale delle anticipazioni ottenute dalla sig.ra (€ 79.276,10), fino al pagamento della Parte_1
prima rata differita di sei mesi, l'interesse semplice annuo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 245 del
20/04/1995 e, successivamente, di trattenerlo fino al pagamento della seconda rata differita di dodici mesi solo sulla restante parte pari ad € 13.688,69”.
La Camera di Commercio di nel settembre 2013 non erogava alcuna somma alla Sig.ra Pt_2
mentre nel settembre 2014 le versava l'importo netto di € 16.402,49 (v. doc. 03). Parte_1
A seguito dell'accorpamento della Camera di commercio di la dirigenza della nuova Pt_2
Camera di Commercio della procedendo ad una ricognizione di tutte le posizioni attive Pt_2
e passive delle preesistenti Camere di Commercio, di tutti i contratti e di tutti i rapporti di lavoro in pagina 6 di 13 essere o in regime di quiescenza, con missiva datata 22.12.2022 e ricevuta dalla ricorrente il
05.01.2023, le aveva comunicato di aver “[…] operato un riesame complessivo dell'istituto dell'indennità di anzianità per i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità dal quale è emersa la necessità di ricalcolare le liquidazioni già effettuate in favore dei funzionari cessati dal servizio […]”, allegando la
Determinazione del Segretario Generale n. 125 del 22.12.2022, con la quale si era provveduto a rideterminare in € 90.877,45 l'indennità di anzianità maturata dalla ricorrente. Tale ricalcolo registrava una differenza, rispetto a quella precedentemente già liquidata pari ad € 133.138,99, di €
42.261,54. Pertanto, trattandosi di un indebito oggettivo, chiedeva alla Sig.ra la Parte_1
restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per le “anticipazioni ottenute sull'indennità di anzianità, parti ad €
41.461,61”.
La richiesta di ripetizione dell'indebito, secondo quanto dedotto dall'ente, sarebbe frutto di un ricalcolo complessivo dell'indennità di anzianità erogata alla ricorrente giacché, secondo le mutate interpretazioni del sistema camerale e della giurisprudenza di legittimità, nella base di calcolo della indennità di anzianità non andavano considerati né la retribuzione di posizione, né l'indennità di comparto (pur essendo utili queste ultime ai fini del trattamento di pensione in quota A).
Nel presente giudizio parte ricorrente contesta il diritto di credito vantato dalla ex datrice di lavoro, ritenendo insussistente l'indebito da questa dedotto.
3.2.
Anzitutto deve essere respinta l'eccezione sollevata da parte ricorrente di intervenuta prescrizione del diritto dell'ente ad agire per ottenere la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla ricorrente.
E' pacifico che trattandosi di indebito oggettivo trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito.
Occorre anzitutto tenere presente che il termine ordinario decennale per ottenere quanto l'istante ritiene di avere indebitamente versato decorre dalla data dell'erogazione delle somme (cfr. Cass.
20427/2024: “In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) pagina 7 di 13 della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale
l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Nel caso di specie le somme causalmente ascritte ad indennità di fine servizio sono state materialmente erogate alla ricorrente il 27.06.2013, data in cui è stata versata la prima rata dellintera somma dovuta, sicché la prescrizione, alla data della richiesta formulata in via stragiudiziale dalla
Camera di Commercio della e ricevuta dalla ex dipendente in data 5.01.2023, non era Pt_2
ancora maturata.
Non rileva in senso opposto la circostanza per la quale in data 2.09.1997 la ricorrente avrebbe ricevuto dall'ente il pagamento di un'anticipazione sull'indennità prima del pensionamento per un importo totale di € 79.276,10.
L'anticipazione sul trattamento accantonato costituisce infatti un diritto autonomo rispetto al diritto al trattamento di fine rapporto ed in ordine alla sua esistenza e alla sussistenza delle condizioni per il suo pagamento non vi è questione tra le parti, laddove anche rispetto a tale pagamento troverebbero comunque applicazione le regole sull'indebito.
Nel caso di specie vi è infatti questione in ordine alla misura del trattamento di fine rapporto, pacificamente corrisposto dall'ente in data 27.06.2013, ed è rispetto a tale pagamento che deve essere circoscritta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
3.3.
Venendo al merito della pretesa restitutoria dell'ente, si osserva che la questione di diritto dedotta in giudizio attiene all'accertamento delle modalità di determinazione della indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio, disciplinata dall'art. 77 del Regolamento-tipo per il personale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura approvato con
Decreto Interministeriale del 12.07.1982, e, segnatamente, alla inclusione o meno, ai fini della quantificazione della stessa, della retribuzione di posizione e dell'indennità di comparto, oltre alle altre voci stipendiali pensionabili e quiescibili quali stipendio e tredicesima mensilità.
pagina 8 di 13 Si richiama quindi, ai fini della decisione, anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c., la condivisibile motivazione esposta dal Tribunale di Roma con la recente sentenza del 23.0.2024 n. 788 che in un caso del tutto analogo ha dato applicazione ai più recenti principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità:
“La resistente afferma che la retribuzione di posizione, organizzativa e di elevata professionalità, non possa essere ricollegata ad un incarico temporaneo, bensì costituisca un emolumento fisso e continuativo.
Questo Giudice ritiene che, se da una parte è incontestato che la lavoratrice resistente abbia effettivamente ricoperto un incarico per cui ha ricevuto la retribuzione di posizione in modo continuativo, tuttavia il quadro delle previsioni normative applicabili al caso di specie non consente di far includere per il calcolo dell'indennità di anzianità la retribuzione di posizione.
Infatti, in base alla legge n. 125/1968 ed in particolare l'art. 3, comma 2, l'indennità di anzianità del personale delle C.C.I.A.A. è disciplinata da regolamento da adottarsi con decreto ministeriale. Il Decreto interministeriale 12 luglio 1982 prevede all'art. 77 che ”All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [ ... ] compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Ca.”.
La legge 335/1995 sul TFR dei dipendenti pubblici rinvia alla regolamentazione pattizia per i dipendenti assunti prima del 1996, come la odierna resistente. Il CCNL per il personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali di data 14 settembre 2000, all'art. 49 indica alla lettera f) l'indennità di posizione fra le voci da includere nell'indennità di anzianità e la “Dichiarazione congiunta n. 3”, allegata allo stesso CCNL 14 settembre 2000, prevede che “Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle C.C.I.A.A. in alla Pt_3
data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n. 245, relativamente agli istituti dell'indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro”.
In coerenza con questa ultima disposizione pattizia, la costante giurisprudenza ribadisce che “in tema di anzianità per il personale dipendente delle Ca. di Commercio assunto anteriormente al 1.1.1996, la cui unica fonte di pagina 9 di 13 disciplina è costituita, L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 7, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata l.n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici
e privati, oltreché idonea ad inficiare la disposizione contrattuale de qua per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.” (Cass. 18288, 18382 e 20037 del 2009).
Questo Giudice aderisce a quanto statuito dalla Suprema Corte e non trova motivo per discostarsi nonostante i richiami della resistente all'art. 49 del CCNL citato ed alla circolare 51 del 2000 che, con riferimento Pt_4
alla retribuzione di posizione, ne richiama il requisito di fissità e continuità da valutarsi nel trattamento di quiescenza di quota A e non già come voce retributiva accessoria di quota B.
Al riguardo si aggiunga che l'interpretazione giuridica delle norme effettuata dalla giurisprudenza di Cassazione, richiamata anche da una recente decisione della Corte d'Appello in materia (sentenza di data 21.4.2023 n. 1530)
è chiaramente espressa anche di recente, in questi termini: “14. Si è posto in evidenza che le parti sindacali con la dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 hanno espressamente confermato la perdurante vigenza del decreto interministeriale del 1982 e del D.I. 20 aprile 1995, n.
245 - (relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di previdenza)- per i dipendenti delle Ca. di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (disciplinante il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR).
La comune volontà delle parti era semplicemente quella di confermare la vigenza della norma regolamentare, comprensiva delle voci stipendiali che nel corso del tempo vennero considerate pensionabili e quiescibili dalla contrattazione collettiva.
Le parti, cioè, non intesero includere nella indennità di anzianità anche le voci denominate pensionabili e quiescibili non già dalla contrattazione collettiva, ma da una fonte "eteronoma" come quella regolatrice della retribuzione contributiva e pensionabile, destinata a spiegare effetti non già tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente pagina 10 di 13 previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all'onere pensionistico”
(Cass. sentenza 3.03.2021 n. 5831).”
In applicazione dei richiamati principi di diritto espressi da ultimo dalla giurisprudenza di CP_ legittimità, risulta quindi legittima la richiesta dall' resistente di restituzione delle somme indebitamente corrisposte perché erroneamente quantificate avuto riguardo a voci stipendiali che non concorrono alla determinazione della indennità di anzianità.
3.4.
Occorre poi evidenziare come l'argomentazione in ordine alla ritenuta irripetibilità delle somme richieste dalla Camera di commercio in ragione dell'asserita buona fede della ricorrente debba essere respinta, posto che, come affermato da Cass. n. 8338/2010 “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione (nella specie, da una AUSL) nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (fattispecie relativa all'indebita erogazione, a far data dall'assunzione, dell'indennità di qualificazione professionale nella misura intera, riconosciuta dall'art. 45 del c.c.n.l. di settore ai soli operatori tecnici coordinatori e non anche agli ordinari operatori tecnici, a cui compete in misura ridotta).
La buona fede della ricorrente – della quale non vi è motivo di dubitare ed invero nemmeno contestata da parte resistente – rileva quindi soltanto al fine di escludere la debenza di interessi dalla data del pagamento, dovendo gli stessi essere conteggiati soltanto a far data dalla domanda di restituzione.
3.5.
Relativamente alla contestazione svolta dalla parte ricorrente, in via subordinata, secondo la quale la condanna di ripetizione dovrà essere disposta al netto e non al lordo, si rileva come la somma oggetto della domanda restitutoria dell'ente resistente sia effettivamente stata quantificata al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. pagina 11 di 13 Occorre allora richiamare e dare applicazione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere
l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (cfr.
Cass. 1464/2012, nonché Cass. 19735/2018, cass. n. 21196/2020, da ultimo Cass. 2691/2024).
Conseguentemente, parte ricorrente è tenuta a restituire all'ente resistente l'importo netto sull'importo lordo di € 41.461,61, escluso quindi quanto versato all'erario a titolo di ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali.
3.6.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto e conseguentemente la convenuta è tenuta alla restituzione alla parte ricorrente della differenza fra l'indennità corrisposta e quanto effettivamente alla stessa spettante, per un importo al netto degli oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda della CCIAA della sino al saldo effettivo. Pt_2
Non può invece essere pronunciata la condanna della ricorrente al relativo pagamento in quanto la domanda svolta in tal senso dall'ente resistente, che non si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso ma, chiedendo la condanna della ricorrente, ha introdotto una vera e propria domanda riconvenzionale per la cui proposizione non è stata formulata rituale istanza di fissazione dell'udienza ex art. 418 c.p.c. con conseguente decadenza dal potere di proporla, è inammissibile.
4.
L'esito della lite (accoglimento soltanto parziale delle domande di parte ricorrente e, in particolare accoglimento della domanda subordinata) giustifica la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente nella misura di un terzo, con compensazione dei restanti due terzi tra le parti (spese liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014, scaglione di riferimento avuto riguardo all'esito della lite da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata). pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda principale di parte ricorrente;
2) accoglie la domanda subordinata di parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è tenuta a restituire alla Camera di commercio della il Parte_1 Pt_2
minore importo netto sull'importo lordo di € 41.461,61, escluso quindi quanto versato all'erario a titolo di ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali, oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
4) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un terzo delle spese di lite che liquida per l'intero in € 2.109,00 per compensi, per oltre spese generali ed accessori, compensando tra le parti i restanti 2/3.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/04/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 164/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Parte_2
RESISTENTE
Oggi 15 aprile 2025 ad ore Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti,
sono comparsi l'avv. Benedetta Pasini, in sostituzione dell'avv. Spinelli Stefano, per parte ricorrente,
l'avv. Rizzello Adriano per parte resistente.
L'avv. Pasini si riporta ai propri atti.
L'avv. Rizzello produce sentenza del Tribunale di Napoli del 2022 rilevante in materia., rappresenta che la Camera di Commercio ha la necessità di un pronunciamento in ragione dei mutati orientamenti della Corte di Cassazione. Produce giurisprudenza. Si riporta al proprio ricorso per il resto.
L'avv. Pasini chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese in ragione delle questioni affrontate.
L'avv. Rizzello chiede in caso di accoglimento la compensazione delle spese per le medesime ragioni.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni, rinunciando altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 13 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 164/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO 44 presso il difensore avv. SPINELLI Pt_2
STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. RIZZELLO ADRIANO, elettivamente domiciliato in C/O P.IVA_1
CCIAA FORLÌ presso il difensore avv. RIZZELLO ADRIANO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 3 di 13 Con ricorso ritualmente notificato la signora già dipendente della Camera di Commercio Parte_1
di ha convenuto in giudizio la per Pt_2 Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“I) disapplicare e/o comunque dichiarare illegittima, e/o inefficace e/o annullare la determinazione della Camera di
Commercio della Romagna Forlì-Cesena e segretario generale n. 2022000125 del 22.12.2022 (doc. 3), nonché Pt_2
qualsivoglia atto ad essi connesso e/o consequenziale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
II) conseguentemente e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare che la Sig.ra non è tenuta a restituire Parte_1
alcuna somma a parte resistente (e - se già rimborsata - ha diritto alla restituzione con interessi e rivalutazione monetaria);
III) in via solo gradata e subordinata, limitare la somma eventualmente dovuta dalla ricorrente a quella ritenuta di giustizia in corso di causa e alla eventuale sola somma netta;
IV) il tutto, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.”;
Si è costituita in giudizio la a - ente Controparte_4
subentrata nelle posizioni e nei diritti, attivi e passivi, delle Camere preesistenti a titolo di successione universale a seguito di processo di accorpamento perfezionatosi in data 19.12.2016 - eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del Tribunale di Rimini e comunque chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti, all'udienza del 15 aprile
2025 è stata posta in decisione.
2.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, che ha dedotto la competenza del Tribunale di Rimini, sezione lavoro, ex art. 413 comma 5 c.p.c., in quanto la sede di lavoro della ricorrente, fino al momento della sua cessazione, sarebbe stata a Pt_2
Parte ricorrente ha contestato l'eccezione, deducendo che la Camera di Commercio di Pt_2
sarebbe confluita all'interno della Camera di commercio della Romagna, con sede a Forlì, dovendosi quindi individuare la competenza per territorio secondo quanto disposto dall'art. 5
c.p.c., avendosi riguardo al momento della proposizione della domanda. pagina 4 di 13 La competenza territoriale spetta al Tribunale di Forlì in quanto Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale la dipendente era addetta al momento della cessazione del rapporto, secondo quanto disposto inequivocabilmente dall'art. 413 comma 5 c.p.c., laddove tale speciale previsione codicistica che determina le regole per l'individuazione del Giudice competente in materia di cause di lavoro che vedono parte una pubblica amministrazione non prevede alcuna deroga alla regola generale di cui all'art. 5 c.p.c. – secondo il quale la competenza si determina avuto riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda – come invece previsto al comma 3 dell'art. 413 c.p.c. in materia di rapporti di lavoro tra privati.
L'eccezione di parte resistente deve pertanto essere rigettata.
3.
Venendo al merito della vertenza, si osserva quanto segue.
3.1.
La ricostruzione dei fatti di causa è pacifica tra le parti, oltre che riscontrata documentalmente.
Risulta provato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Camera di commercio dal
01.10.1980 sino al 26.12.2012, ultimo giorno di lavoro e data in cui è cessata dal servizio, all'epoca trovandosi in categoria D, con ingresso D3, posizione economica D6; la ricorrente ha prestato servizio nel sistema camerale per un totale di 32 anni e 2 mesi e 26 giorni, dapprima presso la
Camera di Commercio di Forlì-Cesena (dal 01/10/1980 al 31/07/1995), poi presso la Camera di
Commercio di (dal 01/08/1995 al 26/12/2012) sede ultima ove ha ricoperto il ruolo di Pt_2
Gestore integrato di servizi amministrativi e di supporto (già funzionario amministrativo contabile)
(v. doc. 02).
All'atto della cessazione dal servizio, la Camera di Commercio di con disposizione Pt_2
dirigenziale in materia di personale n. 30/2013 del 26.06.2013, aveva comunicato alla ricorrente che, in conseguenza della sua cessazione, trovava applicazione la disciplina prevista dall'art. 77, comma 2, del Decreto Interministeriale del 12.07.1982, con la seguente previsione “all'atto di cessazione del servizio, al personale camerale, sia iscritto alla CPDEL e sia che abbia conservato il trattamento di quiescenza con il sistema dei fondi di previdenza e capitalizzazione, compete, oltre ai rispettivi trattamenti di pagina 5 di 13 quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere”. Nella medesima circostanza, la
Camera di Commercio di Rimini aveva comunicato che “[…] verificato che la sig.ra Parte_1
rientra nella casistica suddetta in quanto al 12 agosto 2011 aveva maturato i requisiti di pensionamento (maturati precisamente il 27/04/2011, data in cui la dipendente ha compiuto 61 anni) […]” risultava dovuta “[…]
l'I.F.S. per il periodo di servizio prestato, calcolata sulla base della normativa applicabile e vigente, per l'importo di seguito riportato: – D (01/10/1980 – 26/12/2012) € 133.138,99 […]”. La Camera di Parte_1
Commercio di Rimini poi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12, commi 7 e 8, del D.L. n.
78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010), viste le anticipazioni ed i prestiti già percepiti dalla dipendente, determinava: “[…] di liquidare sul conto di debito 244005, la somma complessiva di € 133.138,99 in due importi annuali, di cui il primo di € 90.000 differito di sei mesi dalla data di cessazione e, quindi, da erogare tra il 27 giugno 2013 ed il 26 settembre 2013, ed il secondo di € 43.138,99 differito di dodici mesi dal riconoscimento del primo e, quindi, da erogare tra il 27 giugno 2014 ed il 26 settembre
2014; si dispone, conseguentemente, per ragioni di incapienza, di recuperare, al conto 112203, con il pagamento della prima rata differita di sei mesi, non tutta la quota capitale delle anticipazioni ottenute dalla sig.ra Parte_1
(importo complessivo anticipato € 79.276,10), ma bensì € 65.587,41 e con il pagamento della seconda rata
[...]
differita di dodici mesi la restante parte pari ad € 13.688,69; si dispone, altresì, di trattenere l'importo per l'intera quota capitale delle anticipazioni ottenute dalla sig.ra (€ 79.276,10), fino al pagamento della Parte_1
prima rata differita di sei mesi, l'interesse semplice annuo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 245 del
20/04/1995 e, successivamente, di trattenerlo fino al pagamento della seconda rata differita di dodici mesi solo sulla restante parte pari ad € 13.688,69”.
La Camera di Commercio di nel settembre 2013 non erogava alcuna somma alla Sig.ra Pt_2
mentre nel settembre 2014 le versava l'importo netto di € 16.402,49 (v. doc. 03). Parte_1
A seguito dell'accorpamento della Camera di commercio di la dirigenza della nuova Pt_2
Camera di Commercio della procedendo ad una ricognizione di tutte le posizioni attive Pt_2
e passive delle preesistenti Camere di Commercio, di tutti i contratti e di tutti i rapporti di lavoro in pagina 6 di 13 essere o in regime di quiescenza, con missiva datata 22.12.2022 e ricevuta dalla ricorrente il
05.01.2023, le aveva comunicato di aver “[…] operato un riesame complessivo dell'istituto dell'indennità di anzianità per i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità dal quale è emersa la necessità di ricalcolare le liquidazioni già effettuate in favore dei funzionari cessati dal servizio […]”, allegando la
Determinazione del Segretario Generale n. 125 del 22.12.2022, con la quale si era provveduto a rideterminare in € 90.877,45 l'indennità di anzianità maturata dalla ricorrente. Tale ricalcolo registrava una differenza, rispetto a quella precedentemente già liquidata pari ad € 133.138,99, di €
42.261,54. Pertanto, trattandosi di un indebito oggettivo, chiedeva alla Sig.ra la Parte_1
restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per le “anticipazioni ottenute sull'indennità di anzianità, parti ad €
41.461,61”.
La richiesta di ripetizione dell'indebito, secondo quanto dedotto dall'ente, sarebbe frutto di un ricalcolo complessivo dell'indennità di anzianità erogata alla ricorrente giacché, secondo le mutate interpretazioni del sistema camerale e della giurisprudenza di legittimità, nella base di calcolo della indennità di anzianità non andavano considerati né la retribuzione di posizione, né l'indennità di comparto (pur essendo utili queste ultime ai fini del trattamento di pensione in quota A).
Nel presente giudizio parte ricorrente contesta il diritto di credito vantato dalla ex datrice di lavoro, ritenendo insussistente l'indebito da questa dedotto.
3.2.
Anzitutto deve essere respinta l'eccezione sollevata da parte ricorrente di intervenuta prescrizione del diritto dell'ente ad agire per ottenere la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla ricorrente.
E' pacifico che trattandosi di indebito oggettivo trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito.
Occorre anzitutto tenere presente che il termine ordinario decennale per ottenere quanto l'istante ritiene di avere indebitamente versato decorre dalla data dell'erogazione delle somme (cfr. Cass.
20427/2024: “In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) pagina 7 di 13 della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale
l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Nel caso di specie le somme causalmente ascritte ad indennità di fine servizio sono state materialmente erogate alla ricorrente il 27.06.2013, data in cui è stata versata la prima rata dellintera somma dovuta, sicché la prescrizione, alla data della richiesta formulata in via stragiudiziale dalla
Camera di Commercio della e ricevuta dalla ex dipendente in data 5.01.2023, non era Pt_2
ancora maturata.
Non rileva in senso opposto la circostanza per la quale in data 2.09.1997 la ricorrente avrebbe ricevuto dall'ente il pagamento di un'anticipazione sull'indennità prima del pensionamento per un importo totale di € 79.276,10.
L'anticipazione sul trattamento accantonato costituisce infatti un diritto autonomo rispetto al diritto al trattamento di fine rapporto ed in ordine alla sua esistenza e alla sussistenza delle condizioni per il suo pagamento non vi è questione tra le parti, laddove anche rispetto a tale pagamento troverebbero comunque applicazione le regole sull'indebito.
Nel caso di specie vi è infatti questione in ordine alla misura del trattamento di fine rapporto, pacificamente corrisposto dall'ente in data 27.06.2013, ed è rispetto a tale pagamento che deve essere circoscritta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
3.3.
Venendo al merito della pretesa restitutoria dell'ente, si osserva che la questione di diritto dedotta in giudizio attiene all'accertamento delle modalità di determinazione della indennità di anzianità spettante ai dipendenti delle Camere di Commercio, disciplinata dall'art. 77 del Regolamento-tipo per il personale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura approvato con
Decreto Interministeriale del 12.07.1982, e, segnatamente, alla inclusione o meno, ai fini della quantificazione della stessa, della retribuzione di posizione e dell'indennità di comparto, oltre alle altre voci stipendiali pensionabili e quiescibili quali stipendio e tredicesima mensilità.
pagina 8 di 13 Si richiama quindi, ai fini della decisione, anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c., la condivisibile motivazione esposta dal Tribunale di Roma con la recente sentenza del 23.0.2024 n. 788 che in un caso del tutto analogo ha dato applicazione ai più recenti principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità:
“La resistente afferma che la retribuzione di posizione, organizzativa e di elevata professionalità, non possa essere ricollegata ad un incarico temporaneo, bensì costituisca un emolumento fisso e continuativo.
Questo Giudice ritiene che, se da una parte è incontestato che la lavoratrice resistente abbia effettivamente ricoperto un incarico per cui ha ricevuto la retribuzione di posizione in modo continuativo, tuttavia il quadro delle previsioni normative applicabili al caso di specie non consente di far includere per il calcolo dell'indennità di anzianità la retribuzione di posizione.
Infatti, in base alla legge n. 125/1968 ed in particolare l'art. 3, comma 2, l'indennità di anzianità del personale delle C.C.I.A.A. è disciplinata da regolamento da adottarsi con decreto ministeriale. Il Decreto interministeriale 12 luglio 1982 prevede all'art. 77 che ”All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [ ... ] compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Ca.”.
La legge 335/1995 sul TFR dei dipendenti pubblici rinvia alla regolamentazione pattizia per i dipendenti assunti prima del 1996, come la odierna resistente. Il CCNL per il personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali di data 14 settembre 2000, all'art. 49 indica alla lettera f) l'indennità di posizione fra le voci da includere nell'indennità di anzianità e la “Dichiarazione congiunta n. 3”, allegata allo stesso CCNL 14 settembre 2000, prevede che “Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle C.C.I.A.A. in alla Pt_3
data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n. 245, relativamente agli istituti dell'indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro”.
In coerenza con questa ultima disposizione pattizia, la costante giurisprudenza ribadisce che “in tema di anzianità per il personale dipendente delle Ca. di Commercio assunto anteriormente al 1.1.1996, la cui unica fonte di pagina 9 di 13 disciplina è costituita, L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 7, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi dalla citata l.n. 335, art. 2, comma 9, dovendosi ritenere una diversa interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici
e privati, oltreché idonea ad inficiare la disposizione contrattuale de qua per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.” (Cass. 18288, 18382 e 20037 del 2009).
Questo Giudice aderisce a quanto statuito dalla Suprema Corte e non trova motivo per discostarsi nonostante i richiami della resistente all'art. 49 del CCNL citato ed alla circolare 51 del 2000 che, con riferimento Pt_4
alla retribuzione di posizione, ne richiama il requisito di fissità e continuità da valutarsi nel trattamento di quiescenza di quota A e non già come voce retributiva accessoria di quota B.
Al riguardo si aggiunga che l'interpretazione giuridica delle norme effettuata dalla giurisprudenza di Cassazione, richiamata anche da una recente decisione della Corte d'Appello in materia (sentenza di data 21.4.2023 n. 1530)
è chiaramente espressa anche di recente, in questi termini: “14. Si è posto in evidenza che le parti sindacali con la dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 hanno espressamente confermato la perdurante vigenza del decreto interministeriale del 1982 e del D.I. 20 aprile 1995, n.
245 - (relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di previdenza)- per i dipendenti delle Ca. di commercio in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (disciplinante il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR).
La comune volontà delle parti era semplicemente quella di confermare la vigenza della norma regolamentare, comprensiva delle voci stipendiali che nel corso del tempo vennero considerate pensionabili e quiescibili dalla contrattazione collettiva.
Le parti, cioè, non intesero includere nella indennità di anzianità anche le voci denominate pensionabili e quiescibili non già dalla contrattazione collettiva, ma da una fonte "eteronoma" come quella regolatrice della retribuzione contributiva e pensionabile, destinata a spiegare effetti non già tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente pagina 10 di 13 previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all'onere pensionistico”
(Cass. sentenza 3.03.2021 n. 5831).”
In applicazione dei richiamati principi di diritto espressi da ultimo dalla giurisprudenza di CP_ legittimità, risulta quindi legittima la richiesta dall' resistente di restituzione delle somme indebitamente corrisposte perché erroneamente quantificate avuto riguardo a voci stipendiali che non concorrono alla determinazione della indennità di anzianità.
3.4.
Occorre poi evidenziare come l'argomentazione in ordine alla ritenuta irripetibilità delle somme richieste dalla Camera di commercio in ragione dell'asserita buona fede della ricorrente debba essere respinta, posto che, come affermato da Cass. n. 8338/2010 “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione (nella specie, da una AUSL) nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (fattispecie relativa all'indebita erogazione, a far data dall'assunzione, dell'indennità di qualificazione professionale nella misura intera, riconosciuta dall'art. 45 del c.c.n.l. di settore ai soli operatori tecnici coordinatori e non anche agli ordinari operatori tecnici, a cui compete in misura ridotta).
La buona fede della ricorrente – della quale non vi è motivo di dubitare ed invero nemmeno contestata da parte resistente – rileva quindi soltanto al fine di escludere la debenza di interessi dalla data del pagamento, dovendo gli stessi essere conteggiati soltanto a far data dalla domanda di restituzione.
3.5.
Relativamente alla contestazione svolta dalla parte ricorrente, in via subordinata, secondo la quale la condanna di ripetizione dovrà essere disposta al netto e non al lordo, si rileva come la somma oggetto della domanda restitutoria dell'ente resistente sia effettivamente stata quantificata al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. pagina 11 di 13 Occorre allora richiamare e dare applicazione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere
l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (cfr.
Cass. 1464/2012, nonché Cass. 19735/2018, cass. n. 21196/2020, da ultimo Cass. 2691/2024).
Conseguentemente, parte ricorrente è tenuta a restituire all'ente resistente l'importo netto sull'importo lordo di € 41.461,61, escluso quindi quanto versato all'erario a titolo di ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali.
3.6.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto e conseguentemente la convenuta è tenuta alla restituzione alla parte ricorrente della differenza fra l'indennità corrisposta e quanto effettivamente alla stessa spettante, per un importo al netto degli oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda della CCIAA della sino al saldo effettivo. Pt_2
Non può invece essere pronunciata la condanna della ricorrente al relativo pagamento in quanto la domanda svolta in tal senso dall'ente resistente, che non si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso ma, chiedendo la condanna della ricorrente, ha introdotto una vera e propria domanda riconvenzionale per la cui proposizione non è stata formulata rituale istanza di fissazione dell'udienza ex art. 418 c.p.c. con conseguente decadenza dal potere di proporla, è inammissibile.
4.
L'esito della lite (accoglimento soltanto parziale delle domande di parte ricorrente e, in particolare accoglimento della domanda subordinata) giustifica la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente nella misura di un terzo, con compensazione dei restanti due terzi tra le parti (spese liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014, scaglione di riferimento avuto riguardo all'esito della lite da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata). pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda principale di parte ricorrente;
2) accoglie la domanda subordinata di parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente è tenuta a restituire alla Camera di commercio della il Parte_1 Pt_2
minore importo netto sull'importo lordo di € 41.461,61, escluso quindi quanto versato all'erario a titolo di ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali, oltre interessi come in parte motiva;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
4) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un terzo delle spese di lite che liquida per l'intero in € 2.109,00 per compensi, per oltre spese generali ed accessori, compensando tra le parti i restanti 2/3.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 15/04/2025
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 13 di 13