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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 528/2021
All'udienza collegiale del giorno 25/03/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv. NANNETTI LUCILLA avv. Cavalloro in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv. Zanotti in sost
CP 2
Avv.
AR ME
Avv.
AR RC
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies срс.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro
- Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
Parte 1 (C.F. C.F. 1 (), rappresentato e difeso in forza di procura in ed elettivamente domiciliato presso il di lei atti dall'avv. Nannetti Lucilla (C.F. C.F. 2
studio in Grosseto, via Giordania 211;
- APPELLANTE -
E
conferitaria del ramo d'azienda Controparte_4 Controparte_3 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14
[...]
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti in atti di cui a rogito del Notaio Persona_1 di Treviso del 16.1.15, Rep. 186905 Racc. 30367, dall'avv. Bernardini Sveva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Cicerone n. 49;
-APPELLATA-
E
CP 2
APPELLATA CONTUMACE -
AR RC
APPELLATO CONTUMACE -
AR ME RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato, Parte 1 ha proposto appello avverso la sentenza n.
1195/2020 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata il 18/12/2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: "Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.3.2012 conveniva in giudizio la [...] Parte 1
Controparte 1 RI RC e RI ME ed esponeva: - che in data 5.6.2010 alle ore 19.00 Parte 1 si trovava alla guida dell'autovettura Tata Pick up, targata CZ198YK, di circa proprietà della coniuge CP 2 e percorreva in Tarquinia, nella zona artigianale, Via Fermi diretto verso la S.P. Porto Clementino;
- che la vettura condotta dal Parte 1 veniva violentemente investita con urto frontale-laterale dalla vettura Suzuki Jimmi targata DD 300RZ, assicurata con la compagnia CP 1 di proprietà di RI ME e condotta da RI RC, vettura che proveniva dalla intersecante via Moscetti e che ometteva di arrestarsi al segnale di Stop ivi presente, di dare precedenza e impegnava l'incrocio a tutta velocità; - che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Tarquinia che redigeva un rapporto, operava rilievi e planimetria e ascoltava sommari informatori confermando la dinamica innanzi descritta;
a carico di
RI RC veniva comminata sanzione ai sensi dell'art. 145, commi 5-10, del codice della strada;
che l'autovettura Tata condotta dal Parte 1 veniva completamente distrutta e che il
-
relativo valore veniva risarcito in via diretta alla proprietaria dalla propria assicurazione;
- che a seguito della violenta collisione Parte 1 perdeva i sensi, veniva trasportato in Ospedale
a Tarquinia con diagnosi di frattura processo laterale sinistro ed arco posteriore C7, frattura ossa nasali;
che, ricoverato, fino al 13.6.2010 il Parte 1 veniva dimesso con prognosi di sessanta giorni salvo complicazioni;
- che le lesioni subite avevano recato all'attore gravissimi pregiudizi valutabili in una invalidità permanente del 40% a titolo di danno biologico;
- di aver subito, altresì, una permanente riduzione della capacità lavorativa specifica avendo dovuto interrompere l'attività condotta come artigiano, giardiniere, pulizia e manutenzioni generiche;
- che la responsabilità del sinistro era interamente ascrivibile al conducente della Suzuki Jimni, RI RC. Tanto dedotto e rilevato concludeva chiedendo la condanna in solido della [...] Parte 1
Controparte 1 di RI ME e RI RC al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Si costituiva la in persona del procuratore speciale, che contestava la dinamica del Controparte_1
sinistro, l'entità delle lesioni allegate dall'attore e deduceva che i danni allegati dovevano essere specificamente provati. La società di Assicurazioni concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. 5 RI RC e RI ME, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. Con atto di intervento
CP 2 , la moglie di Parte 1 che depositato il 30.7.2015 interveniva in giudizio esponeva: - di essersi separata legalmente dal marito e di avere diritto a percepire da questi, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 450,00 mensili in ragione della separazione consensuale omologata tra le parti;
- che Parte_1 era rimasto inadempiente e che l'interveniente era creditrice di oltre 32.000,00 euro;
- di aver notificato alla Controparte_1
[...] atto di pignoramento presso terzi e di aver incardinato procedura esecutiva di pignoramento presso terzi presso il Tribunale civile di Trieste, competente territorialmente;
che costituitasi quale terzo pignorato la rendeva dichiarazione negativa;
- che il giudice Controparte_1 procedente sospendeva l'esecuzione e invitava la CP_2 quale creditore procedente a formalizzare istanza di accertamento;
- che si avviava procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo innanzi al Tribunale di Trieste e che, all'esito, il Tribunale in questione dichiarava estinto il giudizio per litispendenza e invitando la stessa CP_2 a intervenire nel giudizio nel giudizio già pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia tra il debitore e il terzo. Tanto dedotto e rilevato CP 2 dichiarava di intervenire nella presente causa, aderiva alle conclusioni rassegnate da Parte_1 e chiedeva, per l'effetto, dichiararsi CP 2 titolare di un diritto di credito nei confronti di [...]
Controparte 1 per la somma di euro 32.362,60 oltre iva., c.p.a., interessi e spese. La causa era istruita con prove orali, documentali e con l'esperimento di una CTU medico legale e trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2020. Con ordinanza resa in data 10.7.2020 la causa era rimessa sul ruolo istruttorio per l'acquisizione della documentazione completa relativa alla rendita Inail riconosciuta a Acquisita la documentazione di rilievo, all'udienza del 24.9.2020Parte 1
le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.".
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) accoglie parzialmente la domanda principale e per l'effetto condanna in solido in persona della società Controparte_1 mandataria e dei procuratori speciali di essa, RI RC e RI ME, al pagamento a titolo di risarcimento del danno nei confronti di Parte 1 della somma di euro 30.047,12
a titolo di danno biologico differenziale, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo nonché della somma di euro 1.601,16 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
2) accoglie la domanda spiegata con l'intervento e per l'effetto accerta l'obbligo del terzo costituito dal debito nei confronti di Parte 1Controparte 1
CP 2 creditrice procedente[...] per le somme indicate sub 1) e, pertanto, nei confronti di nel procedimento esecutivo per le somme recate dall'atto di pignoramento presso terzi;
3) condanna in persona della società procuratrice, RI RC e in solido Controparte 1 Parte 1 le spese del presente giudizio che liquida nella RI ME a rifondere a somma di euro 8.800,00 per compensi legali, oltre al rimborso forfettario spese generali e agli accessori come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti in solido;
4) condanna Controparte 1 in persona della società procuratrice, a rifondere alla parte intervenuta in giudizio CP_2 le spese di lite che liquida nella somma di euro 3.800,00 per compensi legali, oltre al rimborso forfettario spese generali e agli accessori come per legge".
Avverso la sentenza Parte_1 ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi di cui in premessa, così provvedere: in riforma della sentenza n. 1195/2020, rep. 1585/2020, resa dal tribunale di Civitavecchia all'esito del Giudizio n. 759/2012: - accertare e dichiarare che in ragione dei fatti di causa il danno subito dall'attore, per come accertato dalla CTU espletata nel corso di primo grado e quantificato con le Tabelle di Milano, deve essere sottoposto ad una personalizzazione pari a quella richiesta dall'attore, che nella somma liquidabile vada computata anche quella dovuta a titolo di invalidità temporanea totale, che gli interessi sulla somma risarcitoria per come complessivamente rideterminata decorrano gli interessi legali a far data dal fatto per cui
è causa. - accertare e dichiarare il vizio della sentenza di primo grado perché in parte formata su domanda nuova tardivamente proposta e su documentazione non utilizzabile in quando depositata tardivamente e in violazione dei principi che disciplinano la formazione della prova nel giudizio civile. Per l'effetto riformare detta sentenza dichiarando, fermo il diritto dell'INAIL di esercitare autonomamente azione di ripetizione nei confronti del sig. Parte_1 non legittimo il calcolo del
,
danno differenziale e conseguentemente dichiarare il diritto del sig. Parte_1 al risarcimento totale del danno per come accertato in giudizio con condanna della compagnia assicurativa alla corresponsione integrale di esso. - in estremo subordine attesa l'omessa o insufficiente motivazione dei criteri di calcolo utilizzati per il calcolo del danno differenziale, rimettere la causa al Tribunale di Civitavecchia per la corretta determinazione del danno risarcibile. - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio". rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma Corte Si è costituita Controparte_3
d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo perché infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese”.
All'udienza del 24/11/2021 la Corte ha dichiarato la contumacia di CP 2
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi. Con il primo rubricato: “1. Errata determinazione del danno risarcibile", l'appellante lamenta l'errata determinazione del danno risarcibile, in quanto il giudice di prime cure, pur avendo utilizzato le tabelle del Tribunale di Milano, avrebbe erroneamente applicato una personalizzazione del 10% da ritenersi esigua rispetto alla giovane età del Parte 1 . Inoltre, non avrebbe liquidato l'ITA riconosciuta dal ctu pari a 30 gg e avrebbe errato anche nella decorrenza degli interessi, poiché calcolati dalla sentenza e non dal sinistro.
Con il secondo motivo, rubricato “2. Errata liquidazione del mero danno differenziale in quanto fondata su domanda e produzione documentale tardiva e inammissibile.”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di dover operare ex officio la liquidazione del mero danno differenziale, accogliendo la domanda formulata dalla compagnia di assicurazione e la documentazione depositata da INAIL, rigettando le eccezioni di parte attrice in punto di tardività e inammissibilità.
All'udienza del 24.11.2021, su istanza di parte appellante, la Corte ha assegnato termine di giorni sessanta dal giorno della stessa udienza per rinnovare la notifica dell'appello nei confronti di RI
RC e RI ME e ha rinviato la causa all'udienza del 14.9.2022 per la verifica della notifica.
A tale udienza stante la richiesta del difensore di parte appellante di differire l'udienza di trattazione in ragione di altra concomitante udienza, la Corte rinviava la causa all'udienza del 3.5.2023 poi rinviata d'ufficio al 9.5.2023.
Il difensore dell'appellante esibiva le notifiche effettuate a RI ME e RI RC e chiedeva termine per rinnovare la notifica a RI ME.
La Corte, rilevato che il termine assegnato ai sensi dell'art 331 cpc è perentorio e che non era stato riattivato il procedimento notificatorio all'esito della notifica negativa a RI ME non concedeva il termine e rinviava all'udienza del 12/03/2024 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti costituite hanno depositato memorie difensive nel termine assegnato.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti costituite, i quali hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e memorie, e hanno discusso oralmente la causa.
All'udienza del 24.11.2021 veniva dichiarata la contumacia di CP 2 .
In primis va dichiarata la contumacia di RI RC regolarmente citato e non costituito?
L'appello principale è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in ipotesi di cause inscindibili o di cause tra loro dipendenti, ove l'impugnazione non sia stata notificata a tutte le parti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta. L'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; tale conseguenza è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, nè è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione (Cass. 26-11-2008, n. 28223).
La S. C. ha altresì statuito: «Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass. 4-
12-2018, n. 31316). «Tra gli eredi di una delle parti deceduta nel corso del giudizio di primo grado sussiste un litisconsorzio necessario, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile, sicché il termine di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, fissato ex art. 331 c.p.c., è da considerarsi perentorio, e la sua inosservanza, che sussiste anche in caso di inadempimento parziale, è rilevabile d'ufficio, per ragioni di ordine pubblico processuale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione» (Cass. 2-7-2018, n. 17199).
«Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato» (Cass. 11-4-2016, n. 6982). «Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331, cod. proc. civ., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicchè la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass. 27-3-2007, n. 7528). «Quando il giudice, anche in sede di legittimità, abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto (ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi), non è consentita l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall'art. 153 cod. proc. civ. A tale regola, desumibile dal combinato disposto degli artt.
331 e 153 cod. proc. civ., è possibile derogare solo quando l'istanza di assegnazione di un nuovo termine (presentata anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso) si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa non sia stata in colpa con riferimento all'ignoranza della residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato» (Cass. 15-1-2007, n. 637).
Tuttavia, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sulla parte impugnante, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione,
l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili;
d'altro canto, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa già all'atto della notificazione dell'atto di impugnazione
(così, da ultimo, Cass. 11-2-2020, n. 3318).
Nella specie, essendo stata proposta in primo grado domanda di condanna al risarcimento danni da sinistro stradale nei confronti di RI ME quale proprietario del veicolo, la cui circolazione ha cagionato i lamentati danni, nonché nei confronti di RI RC quale conducente e [...] conferitaria del ramo d'aziendaControparte_3 Controparte_4 di CP 1
Parte 1 avverso la[...] compagnia assicuratrice, l'appello proposto da sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere notificato al responsabile civile oltre ché al conducente ed alla società assicuratrice, quali litisconsorti necessari (processuali).
Invero, la S. C. ha affermato: «In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli,
l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art. 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale» (Cass. 13-11-2018, n.
29038). All'udienza del 24.11.2021 su istanza di parte appellante la Corte ha assegnato termine perentorio di giorni sessanta dal giorno della stessa udienza per la notifica dell'appello nei confronti di RI
ME.
La notificazione dell'atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di RI ME avviata a mezzo del servizio postale in data 21.1.2022, non è andata a buon fine, ossia non si è perfezionata, essendo costui risultato “irreperibile” all'indirizzo indicato come da avviso di ricevimento della raccomandata compilato e sottoscritto dall'agente postale e presumibilmente pervenuto al mittente in data 10.2.2022 come da estratto del sito di CP 5 prodotto in data
9.2.2024. Nessun tentativo di notificazione neppure ai sensi dell'art. 143 c.p.c. veniva eseguito subito dopo il detto riscontro.
Orbene, l'assegnazione – disposta dalla Corte all'udienza del 24.11.2021 - del termine di sessanta giorni per la notificazione, essendo questa mancata ab origine, deve intendersi come ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (cfr. ancora Cass. 11-2-2020, n. 3318, in motivazione). Parte appellante, dopo avere tentato la notifica a RI ME solo due giorni prima della scadenza del termine assegnato ( venuta a scadere il 23.1.2022) tentativo andato a vuoto, non ha richiesto la notificazione ex art. 143 c.p.c. né ha allegato di avere effettuato subito dopo alcun attività in tal senso. Dunque, il termine perentorio assegnato ex art. 331 c.p.c. (giorni sessanta) non è stato osservato, essendo spirato al più tardi, il 23.1.2022 mentre la prima ed unica richiesta di notifica
è stata fatta solo in data 21.1.2022, ovvero due giorni prima della scadenza. E' ben vero che l'esito negativo del procedimento notificatorio, quand'anche dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà
e non prevedibili, non possa farsi ricadere sul notificante, ma tuttavia questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (cfr Cass cit).
Orbene, l'appellante non solo ha provveduto alla notifica dell'atto in data prossima alla scadenza ma oltretutto non ha mai allegato e provato di avere riattivato in un tempo ragionevole il procedimento non andato a buon fine;
a tal fine la Cassazione ha stabilito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass Sezioni Unite n. 14594/2016, Cass. n. 9146/2019).
L'esito della prima notifica non ha dunque impedito all'appellante di riattivare tempestivamente, sebbene dopo la scadenza del termine concesso, il procedimento notificatorio essendo la parte a conoscenza già dal 10.2.2022 dell'impossibilità di eseguire la notificazione all'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario, né di richiedere tempestivamente la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c.; la rimessione in termini, al fine di chiedere all'ufficiale giudiziario di provvedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. previe tempestive indagini cui la parte era tenuta, non veniva avanzata neppure all'udienza del 9.5.2023 essendosi il procuratore dell'appellante in vero limitato a chiedere di poter rinnovare la notifica ma senza esplicitare le ragioni di tale richiesta. La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede infatti la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024).
Non sussistono in ogni caso i presupposti per la rimessione in termini come richiesta dall'appellante nella memoria depositata in data 9.2.2024.
Ed in vero non vale ad integrare il fattore estraneo alla propria volontà la indicazione nella relata di
“irreperibilità per insufficiente indirizzo" posto che l'ufficiale notificante ha comunque tentato all'indirizzo indicato, senza esito, di notificare l'atto al destinatario, a prescindere dalla indicazione ulteriore "indirizzo insufficiente” ciò che tra l'altro non esclude che l'appellante non potesse in ogni caso eseguire idonee ed opportune ricerche e riattivare in tempo ragionevole il procedimento.
Ed in ogni caso non era certo necessario per procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che l'irreperibilità di RI ME fosse anagraficamente certificata e dunque che risultasse dai registri anagrafici, essendo necessaria e sufficiente la effettiva ed oggettiva irreperibilità, cioé la impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza (Cass. 8-8-1963, n.
2249; nel senso che la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. può e deve essere fatta anche quando il notificando non risulti irreperibile dai registri anagrafici, ma risulti residente in un certo luogo e tuttavia abbia abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, cfr. Cass.
19-1-2000, n. 540).
L'omessa notificazione va, allora, imputata alla stessa parte appellante.
Ne consegue che, non avendo parte appellante ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine a tal fine concesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Non può accogliersi l'istanza di rimessione in termine ex art. 153 c.p.c., non essendo ravvisabile, per le considerazioni sopra esposte, alcuna causa non imputabile.
Nemmeno è concedibile nuovo termine ai sensi dell'art. 291 c.p.c., dal momento che in caso di parziale ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., con l'evocazione in giudizio di alcuni soltanto dei litisconsorti pretermessi, la giurisprudenza di legittimità esclude che possa essere assegnato un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione (Cass. 2-7-2018, n. 17199; Cass. 11-4-2016, n. 6982; Cass. 27-3-2007, n. 7528; Cass.
15-1-2007, n. 637).
È assorbito l'esame nel merito dei motivi dell'appello principale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 147/22
(valore della controversia: indeterminabile complessità bassa, compensi minimi ridotti del 50% ex art. 4, comma 9, in considerazione della natura della decisione).
Al presente giudizio si applica l'art. 1, comma 17 della L. n.228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115) e, di conseguenza, venendosi a dichiarare inammissibile l'impugnazione, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Parte 1 avverso laLa Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Civitavecchia n.1195/2020 pubblicata il 18/12/2020,
così provvede:
a) dichiara la contumacia di RI RC;
b) dichiara inammissibile l'appello principale;
c) condanna Parte 1 alla rifusione, in favore di Controparte_3 delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 2.498 oltre a rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
e) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, a carico di Parte 1
Così deciso in Roma il 25.3.2025
L'estensore
-Domenica Capezzera- Il presidente
-Giulia Spadaro-