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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2987 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. , giusta Controparte_1 Controparte_2
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 30.08.2008 in Cairo EN (SV) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di Cairo EN al numero 15, parte II, serie A, anno 2008, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cairo EN, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“A - I coniugi e , essendo entrambi lavoratori dipendenti ed Controparte_1 Parte_1
economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente a qualsiasi contributo economico di
natura alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
B - La figlia sarà affidata ad entrambi i coniugi con collocazione abitativa Persona_1
prevalente presso la residenza della mamma in Cairo EN, Strada Chinelli Parte_1
n° 10. C – il padre corrisponderà in favore della madre la somma mensile di € 200,00, annualmente
rivalutabile secondo l'indice ISTAT nazionale, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
oltre la metà delle spese straordinarie di natura medica non coperte dal Servizio Sanitario Per_1
Nazionale, ed oltre la metà delle spese straordinarie di natura ludica (iscrizione e corredo) e
scolastica (zaino, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo da quando saranno a pagamento,
tasse scolastiche, assicurazioni scolastiche, trasporto scolastico);
D - Il padre avrà piena facoltà di vedere e salutare la bambina quando esso Controparte_1
voglia, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa.
E - Il padre potrà inoltre tenerla con sé, compatibilmente con i propri turni lavorativi:
E 1) a fine settimana alterni, con pernottamento presso di sé, dal sabato dalle ore 21 (qualora il
padre lavori il sabato) o dalle ore 15:00 (qualora non lavori il sabato), alla domenica entro le ore
21.00 nei periodi di vacanza, ed entro le ore 19.00 nei periodi scolastici, onde permettere alla
bambina un adeguato riposo e preparazione per la scuola;
E 2) in un pomeriggio infrasettimanale, compatibilmente con i propri turni lavorativi, da comunicarsi
alla madre non appena esso ne sia a conoscenza;
E 3) Per le vacanze estive: i genitori dovranno concordarsi per iscritto, entro il 31 maggio di ogni
anno, nel tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi e sette giorni anche non consecutivi.
E 4) Per le vacanze Natalizie e Pasquali i signori seguiranno il criterio dell'alternanza.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2987 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGNONE NADIA CARMEN, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. , giusta Controparte_1 Controparte_2
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 30.08.2008 in Cairo EN (SV) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di matrimonio del Comune di Cairo EN al numero 15, parte II, serie A, anno 2008, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cairo EN, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“A - I coniugi e , essendo entrambi lavoratori dipendenti ed Controparte_1 Parte_1
economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente a qualsiasi contributo economico di
natura alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
B - La figlia sarà affidata ad entrambi i coniugi con collocazione abitativa Persona_1
prevalente presso la residenza della mamma in Cairo EN, Strada Chinelli Parte_1
n° 10. C – il padre corrisponderà in favore della madre la somma mensile di € 200,00, annualmente
rivalutabile secondo l'indice ISTAT nazionale, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
oltre la metà delle spese straordinarie di natura medica non coperte dal Servizio Sanitario Per_1
Nazionale, ed oltre la metà delle spese straordinarie di natura ludica (iscrizione e corredo) e
scolastica (zaino, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo da quando saranno a pagamento,
tasse scolastiche, assicurazioni scolastiche, trasporto scolastico);
D - Il padre avrà piena facoltà di vedere e salutare la bambina quando esso Controparte_1
voglia, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa.
E - Il padre potrà inoltre tenerla con sé, compatibilmente con i propri turni lavorativi:
E 1) a fine settimana alterni, con pernottamento presso di sé, dal sabato dalle ore 21 (qualora il
padre lavori il sabato) o dalle ore 15:00 (qualora non lavori il sabato), alla domenica entro le ore
21.00 nei periodi di vacanza, ed entro le ore 19.00 nei periodi scolastici, onde permettere alla
bambina un adeguato riposo e preparazione per la scuola;
E 2) in un pomeriggio infrasettimanale, compatibilmente con i propri turni lavorativi, da comunicarsi
alla madre non appena esso ne sia a conoscenza;
E 3) Per le vacanze estive: i genitori dovranno concordarsi per iscritto, entro il 31 maggio di ogni
anno, nel tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi e sette giorni anche non consecutivi.
E 4) Per le vacanze Natalizie e Pasquali i signori seguiranno il criterio dell'alternanza.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo