Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 913/2024 R.G. promossa da:
(cod. fisc. ) in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato a Vizzini in via Vittorio Emanuele n. 8 presso lo studio dell'avv.
Domenico Acciarito che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA n. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Napoli in via G. Sanfelice n. 33 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Francesco Armano e dell'avv. Anna Armano che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con decreto del 28/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1593/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa con il quale si ingiungeva di pagare, su istanza di la somma di €. 14.429,27 oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento.
Lamentava l'opponente la nullità delle clausole vessatorie apposte al contratto posto in essere tra le parti, concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, dovendosi il condominio qualificare quale consumatore, parte debole del rapporto.
Eccepiva poi la prescrizione del credito, essendo inutilmente decorso il termine quinquennale, per i pagamenti dovuti con cadenza periodica ad anno o in termini più brevi, che annuale per le attività realizzate al di fuori del contratto sottoscritto.
Lamentava infine che la società aveva emesso fatture su schede di intervento per presunti lavori extra contrattuali eseguiti molto tempo prima e fatturati dopo la scadenza e/o risoluzione del contratto,
rilevando quindi che le somme richieste non erano dovute trattandosi di opere che, proprio in ragione del momento di realizzazione, non erano state sottoposte al controllo dell'amministratore e mai allo stesso comunicate.
Tanto premesso, chiedeva ritenere estinta per prescrizione la pretesa creditoria azionata dalla per intervenuta prescrizione e in ogni caso insussistente non essendo Controparte_1
stati eseguiti lavori di manutenzione e/o verifica annuale dell'ascensore successivi alla data della risoluzione. Con vittoria di spese e compensi
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 della opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Quanto alla rilevata vessatorietà delle clausole contrattuali rilevava sia la genericità della formulazione, sia l'avvenuta accettazione e doppia sottoscrizione da parte dell'amministratore condominiale, contestando comunque la natura di consumatore in capo al condominio nonché
l'assenza di significativo squilibrio richiamato dall'art. 1469 bis c.c. che potrebbe derivare dall'applicazione delle clausole, attesa la regolare esecuzione del contratto durante l'intera vigenza del rapporto.
Quanto alla rilevata prescrizione deduceva che non era compiuto il relativo termine decennale, che, in ogni caso, era stato interrotto mediante i solleciti di pagamento inoltrati.
Quanto alle fatture emesse nell'esercizio commerciale 2020, ritenute da controparte non valide in quanto successive al recesso operato dal condominio nel mese di marzo 2018, deduceva che si riferivano ad attività pregressa, svolta regolarmente e specificando il periodo di riferimento.
Tanto premesso, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, chiedeva di rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata di dichiarare sussistente il diritto di credito nei confronti del e condannare lo stesso al pagamento Parte_1 della somma di €. 14.429,27 oltre interessi di mora contrattualmente previsti. Con condanna alle spese di giudizio.
Con decreto del 28/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
*****
L'opposizione non è fondata per le ragioni di seguito espresse.
In via di principio non è inutile ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione secondo le normali regola di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione – la 3
prova dell'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Vertendosi poi in materia di inadempimento delle obbligazioni, vale poi richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale (vedi per tutte SS.UU. Cass. Civ. n. 13533/2001) secondo cui “il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, il risarcimento ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove invece grava su quest'ultima (debitore) l'onere della prova del fatto estintivo della pretesa altrui, mediante l'adempimento”
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento va rilevato in via logicamente pregiudiziale che la eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno opponente deve essere senz'altro disattesa.
Invero, a prescindere dalla qualificazione del termine prescrizionale come breve, ovvero ordinario, ciò che rileva è che in ogni caso la difesa di parte opposta ha prodotto tempestivamente gli atti interruttivi , costituiti da solleciti di pagamento inoltrati in data 27 aprile 2018 e, successivamente, in data 16 settembre 2020 e 13 marzo 2023.
Tanto basta per ritenere infondata la eccezione di prescrizione già con riferimento alla eventuale qualificazione come “ breve” e a fortiori riguardo a quella ordinaria.
Quanto alla eccepita vessatorietà delle clausole previste nel contratto posto a fondamento della pretesa azionata va rilevato che il opponente, a mezzo dell' amministratore, ha Parte_1
provveduto ad accettare, mediante apposita sottoscrizione, il contenuto delle clausole specificate agli arrt. 3 (rinnovo tacito), 4 (corrispettivi, modalità di pagamento, inderogabilità, interessi moratori), 5
(aggiornamento del corrispettivo), 6 (inadempimenti: clausola risolutiva, sospensioni del servizio, recesso e risarcimento del danno), 7 (espletamento del servizio), 8 (coperture assicurative e limiti di responsabilità), 9 (foro competente), 12 (variazioni e/o patti aggiuntivi).
Né peraltro può dubitarsi della consapevolezza che della eventuale vessatorietà di tali clausole sia derivata al sottoscrittore, risultando apposta la doppia sottoscrizione ed essendo state evidenziate in dettaglio nel corpo del documento, richiamate nel numero e nel titolo, il tutto in conformità al dettato giurisprudenziale che ritiene che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto è rispettato anche nel caso di mero richiamo numerico delle clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da una indicazione benché sommaria del contenuto (Cass. civ.
4126/2024).
Risulta applicato, quindi, il più generico principio che, a tutela del contraente debole, nell'ambito delle condizioni generali del contratto, ha previsto la necessità della specifica approvazione per 4
iscritto delle pattuizioni particolarmente svantaggiose per l'aderente previste al fine di valutare adeguatamente il rapporto contrattuale.
L'eccepita vessatorietà delle clausole non trova opportuna tutela neanche nell'ambito della disciplina prevista dal codice del consumo.
Al riguardo, va innanzitutto chiarito che, sotto il profilo soggettivo, del condominio assume certamente la veste di consumatore.
La Corte di Giustizia, sul punto, ha infatti affermato che gli articoli 1 paragrafi 1 e 2 lett. b) Direttiva
93/13 CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva (Corte di Giustiza UE sez I del 02/04/2020 n 329).
Sul punto va altresì richiamato un recente orientamento della Suprema Corte laddove ha chiarito che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (cfr. Cass. Civ. 14410/2024).
Tanto premesso appare evidente come sia dirimente l'assunto che comunque tale dichiarazione esiga innanzitutto la prova in ordine alla impossibilità di conoscere il contenuto presumibilmente vessatorio, prima della conclusione dell'accordo, prova che nel caso non risulta raggiunta.
Si aggiunga poi che peraltro il contratto ha avuto regolare esecuzione, circostanza incontestata, in quanto dal momento della sottoscrizione (1° gennaio 2011) sino al 19 marzo 2018 non è stata formulata alcuna doglianza da parte del . Parte_1
Va poi evidenziato che, per quanto più in dettaglio attiene l'oggetto della domanda, non può ravvisarsi alcuna vessatorietà neanche in riferimento alla clausola 4.4 del contratto posto che l'applicazione dell'art. 33 comma 2 lett. f) del codice del consumo – che presume vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo .. 5
Non può farsi a meno sul punto di evidenziare che, a fronte di contestazioni vaghe e generiche, non sono state offerte indicazioni specifiche in ordine alla identificazione della gravosità e, pertanto del significativo squilibrio di un carico gravoso in capo al consumatore.
Si aggiunga poi che in piena osservanza delle regole in materia di onere probatorio gravanti a suo carico, parte opposta ha dato prova del rapporto negoziale, peraltro incontestato dall'opponente, e ne ha allegato in modo adeguato l'inadempimento, quantificandolo nella misura indicata nel decreto opposto.
Va poi rilevato a ulteriore supporto della fondatezza della pretesa azionata con il monitorio va rilevato che le fatture poste alla base della pretesa creditoria, sebbene in parte emesse nell'anno 2020, non sono riferite a tale esercizio commerciale e quindi ad opere realizzate prima della chiusura del rapporto di manutenzione.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, dalle fatture si evince la descrizione in maniera puntuale dell'attività di manutenzione e riparazione compresa tra il primo maggio 2012 e il
30 aprile 2018, senz'altro inclusa pienamente entro il periodo di vigenza del rapporto.
A fronte di generiche deduzioni di parte opponente va poi rilevato che la stessa non ha neanche allegato fatti impeditivi dell'altrui pretesa, limitandosi solo ad allegare il preventivo di manutenzione stipulato con altra società, in ogni caso riferito chiaramente ad un momento successivo a quello indicato dall'opposta a supporto della propria pretesa.
A fronte dell'evidenziato assetto probatorio, tenuto conto della regola in materia di onere della prova dell'altrui inadempimento , non essendo le eccezioni dell'opponente validamente supportate, deve ritenersi che dalle acquisizioni processuali la pretesa di parte opponente sia stata adeguatamente dimostrata dovendosi rigettare l'opposizione e confermandosi quindi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
913/2024 rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1593/2023;
Condanna il al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 3.397,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
[...]
Siracusa 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore