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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Contenzioso n.744 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa ST NA Presidente dott. AN ND Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG cont. n.744 /2025
Promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. ,, Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]n.2, rappresentato e difeso dall'avv. Bastianina Cocco
- ricorrente-
, nata ad [...] il [...], Controparte_1
C.F. , ivi residente in [...], la quale agisce in proprio e C.F._2 quale genitore esercente la potestà genitoriale dei minori , nato ad Persona_1
Alghero (SS) il 24.02.2019, C.F. nata ad [...] C.F._3 CP_2
(SS) IL 12.04.2022, C.F. , ai fini del presente giudizio elettivamente C.F._4 domiciliata in Alghero (SS) via La Marmora n. 21 presso e nello studio dell' avv. Manuela
NU, C.F. che la rappresenta e difende giusta procura a calce del C.F._5 presente atto, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec ovvero al numero di fax 1782.714310 - resistente Email_1
FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio per nove Parte_2 anni con e che dalla tale convivenza sono nati due figli attualmente di anni 3 e 6. Controparte_1
Ha esposto che la relazione della coppia è cessata tre anni orsono e che occorre regolamentare i rapporti dei genitori con i figli e tra gli stessi genitori.
In particolare ha esposto che la convenuta abita con i figli nella casa coniugale di sua proprietà, ma acquistata e ristrutturata anche con i denari del ricorrente, che il ricorrente lavora come operaio alle dipendenze nel settore nautica presso la Ditta CC NU con contratto stipulato di recente e percepisce a titolo di retribuzione in media circa 1100,00 / 1200,00 euro mensili (ha prodotto busta paga, doc.5); il ricorrente contribuisce al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede con la compagna determinato in euro 700,00 mensili;
versa sua sponte alla madre dei bambini la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento e concorre alle spese straordinarie (che ammontano mensilmente a circa euro 150,00 mensili (retta della scuola dell'infanzia dei bambini, spese sportive e mediche), il tutto nei limiti e proporzionalmente all'attuale disponibilità economica, dettata anche dagli obblighi connessi al regime dell'affidamento. F2)La madre dei minori svolge attività lavorativa come commessa alle dipendenze del Supermercato “Lidle” in Alghero con retribuzione che ammonta a circa 1.200,00 euro mensili, oltre emolumenti extra e tredicesima mensilità e usufruisce dell'abitazione familiare ove come detto risiede con i bambini, cui, si ribadisce il ha rinunciato in loro favore pur avendo contribuito Pt_1 in maniera prevalente al suo acquisto.
-Occorre anche dare atto che il ha concesso alla madre dei minori l'uso dell'autovettura in Pt_1 via esclusiva. G)Tenuto conto delle condizioni sopra esposte e -della condizione reddituale dei genitori e dei tempi di permanenza, nonché delle esigenze dei bambini, si ritiene congruo determinare l'obbligo di mantenimento in favore dei figli a carico del padre dei minori nella somma mensile di euro 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e con assegno unico universale integralmente in favore della madre convivente. DIFESA DELLA CONVENUTA Si è costituita la convenuta la quale ha dato atto che quando aveva solo 3 mesi il CP_2 fece ingresso in carcere uscendo quando la bambina aveva due anni per cui le difficoltà dei Pt_1 primi tempi nella gestione delle relazioni tra padre e bambini erano legate al fatto che il padre era sostanzialmente un estraneo per la bambina e questo spiega le difficoltà della madre a consentire la frequentazione col padre. Ha dato atto che ora i rapporti si sono del tutto normalizzati e che entrambi i figli stanno col padre senza problemi. Quanto all'assegno di mantenimento per i minori mentre ha dato atto della mancanza di puntualità del padre nel pagamento, ha chiesto che sia fissato in euro 600,00 e ciò per i modesti redditi della convenuta che al tempo del ricorso lavorava ancora presso la Lidl, e tenuto conto della retta scolastica di 125,00 euro mensile e dei ratei di mutuo di circa 450,00 euro mensili.. Ha dunque concluso in comparsa di risposta nel seguente modo:
1) i minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre con la quale vivranno nella casa di sua proprietà a lei assegnata in uso esclusivo;
2) il padre vedere e tenere con sé i figli il lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 19, prelevandoli dal domicilio della madre ovvero della nonna materna in cui li riporterà dopo cena intorno 20.30 (21.30 nel periodo estivo), salvo diverse indicazioni. Per un periodo iniziale di tre mesi, una giornata nel fine settimana alternando il sabato pomeriggio dalle 16 alle 20.30/21 alla domenica per l'intera giornata dalle 10 fino alle 18, stesse modalità per il prelevamento e rientro. Nei successivi tre mesi, i minori potranno stare con il padre nei fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 16 del sabato pomeriggio fino alle 18 della domenica. Per le festività civili e religiose, le feste principali (compleanni, festa del papà o della mamma), le vacanze in periodo extrascolastico si richiama quanto indicato dall'istante nel ricorso punto 3) delle conclusioni. La in ragione dei propri turni di lavoro, si impegna a comunicare CP_1 settimanalmente al il luogo in cui prelevare e riportare i bambini. Pt_1 Resta inteso che è fatto salvo il diritto per i genitori di accordarsi diversamente su quanto ivi stabilito, previo accordo e congruo preavviso, nel rispetto delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi di entrambi. 3) Il padre verserà un assegno a titolo di mantenimento in favore dei minori pari ad euro 600,00 mediante bonifico bancario su c/c intestato alla entro il giorno CP_1 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie concordate e tenuto conto del protocollo CNF;
CP_ 4) l'assegno unico universale erogato dall' sarà riscosso nella misura del 100% dalla
CP_1
5) con vittoria di spese e compensi in caso di contestazioni, in via subordinata, qualora le parti raggiungano un accordo, si chiede fin d'ora la compensazione.
UDIENZA 16 OTTOBRE 2025
All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente e la ha dichiarato CP_1 di essere entrata in disoccupazione dalla settimana scorsa e che percepirà circa 700 euro perché le tolgono il 20% con la Naspi;
dal 2014 ha lavorato per la Lidl e percepiva 950,00 euro per 20 ore settimanali. La casa è di sua proprietà e paga un mutuo di euro 436,00 mensile. Percepisce CP_ l'assegno unico per entrambi i figli di anni 3 e 6 totali euro 402,00. Il sig. ha dichiarato: “lavoro presso e percepisco 1200/1250,00 mensile;
pago Pt_1 Parte_3 un affitto di euro 500,00 mensile”. i difensori hanno dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo nel seguente modo:
1)affidarsi i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con la quale continueranno ad abitare;
2)assegnare la casa familiare in uso esclusivo alla CP_1
3)i minori potranno vedere il padre quando vorranno e comunque per almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita dal lavoro (ore 19:00 circa al dopo cena 20:30- 21:30 nel periodo estivo); inoltre per un periodo iniziale, una giornata del fine settimana, alternando il sabato pomeriggio (il sabato mattina è momentaneamente occupato nell'attività di volontariato) alla domenica per l'intera giornata. Dopo un periodo di tre mesi di sperimentazione iniziale, se l'andamento è positivo e in assenza di ragioni ostative, si ritiene opportuno modulare la permanenza nel weekend stabilendo che a fine settimana alternati -dal sabato alla domenica- i bambini possano stare con il padre, il quale peraltro è munito di abitazione perfettamente attrezzata e idonea ad ospitare i bambini.
-Stesso criterio dell'alternanza disciplinerà la permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori durante le principali festività civili e religiose dell'anno, e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese che prevedano la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori, il compleanno del bambino dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre;
i minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. -Durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
-In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
4)il corrisponderà alla entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di Pt_1 CP_1 euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore dei minori figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5)i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie ai minori, previo accordo e tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari;
6)l'assegno unico universale erogato dall' sarà riscosso nella misura del 100% dalla CP_3 madre del minori . Controparte_1
MOTIVAZIONE Il Giudice, dunque, dopo aver sottoposto alla firma detto accordo sia da parte delle parti che dei loro difensori, si è riservato di riferire al Collegio per la pronunzia della sentenza. Dato atto di quanto sopra ritiene il Collegio che gli accordi dei coniugi possano essere recepiti in quanto i minori continuano a vivere nella casa familiare con la loro madre;
anche la regolamentazione dell'affido condiviso e della collocazione prevalente presso la madre con l'ampio diritto di visita previsto a favore del padre appare uno schema già abbondantemente collaudato e sul quale entrambi i genitori si trovano in perfetta armonia, ed è tale da garantire la prosecuzione di un solido rapporto genitori-figli conformemente anche ai desiderata dei bambini, ciò di cui ha dato conto anche la loro madre convivente e collocataria. Per quanto riguarda il contributo paterno al mantenimento dei minori, l'importo dell'assegno previsto dalle parti a carico del padre può essere recepito tenuto conto che si tratta di due minori di anni 3 e 6 e del fatto che la madre ha un reddito diminuito a seguito del suo attuale stato di disoccupazione e inferiore ad euro 1000,00, con il perdurare di significativi oneri finanziari legati al mutuo in essere, che riducono ulteriormente le somme a disposizione dei figli conviventi, per cui la somma prevista dai coniugi all'udienza 16.10.25 di euro 400,00 a carico del padre appare consona alle minime esigenze di mantenimento dei minori a carico del genitore non collocatario, considerato CP_ che la madre terrà integralmente l'assegno di circa 400,00 euro per entrambi i minori e successivamente vista la sua giovane età potrebbe trovare una occupazione remunerata. Non sussistono dunque ragioni per non recepire gli accordi dei coniugi di cui al verbale. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale
1)affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con la quale continueranno ad abitare;
2)assegna la casa familiare in uso esclusivo alla CP_1
3)i minori potranno vedere il padre quando vorranno e comunque per almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita dal lavoro (ore 19:00 circa al dopo cena 20:30- 21:30 nel periodo estivo); inoltre per un periodo iniziale, una giornata del fine settimana, alternando il sabato pomeriggio (il sabato mattina è momentaneamente occupato nell'attività di volontariato) alla domenica per l'intera giornata. Dopo un periodo di tre mesi di sperimentazione iniziale, se l'andamento è positivo e in assenza di ragioni ostative, si ritiene opportuno modulare la permanenza nel weekend stabilendo che a fine settimana alternati -dal sabato alla domenica- i bambini possano stare con il padre, il quale peraltro è munito di abitazione perfettamente attrezzata e idonea ad ospitare i bambini.
-Stesso criterio dell'alternanza disciplinerà la permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori durante le principali festività civili e religiose dell'anno, e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese che prevedano la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori, il compleanno del bambino dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre;
i minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
-Durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
-In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
4)il corrisponderà alla entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di Pt_1 CP_1 euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore dei minori figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5)i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie ai minori, previo accordo e tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari;
6)l'assegno unico universale erogato dall' sarà riscosso nella misura del 100% dalla CP_3 madre del minori . Controparte_1 Nulla sulle spese. Sassari il 22 dicembre 2025. Il Presidente
Dott.ssa ST NA
Il Giudice relatore
Dott.ssa AN ND
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa ST NA Presidente dott. AN ND Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG cont. n.744 /2025
Promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. ,, Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]n.2, rappresentato e difeso dall'avv. Bastianina Cocco
- ricorrente-
, nata ad [...] il [...], Controparte_1
C.F. , ivi residente in [...], la quale agisce in proprio e C.F._2 quale genitore esercente la potestà genitoriale dei minori , nato ad Persona_1
Alghero (SS) il 24.02.2019, C.F. nata ad [...] C.F._3 CP_2
(SS) IL 12.04.2022, C.F. , ai fini del presente giudizio elettivamente C.F._4 domiciliata in Alghero (SS) via La Marmora n. 21 presso e nello studio dell' avv. Manuela
NU, C.F. che la rappresenta e difende giusta procura a calce del C.F._5 presente atto, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo pec ovvero al numero di fax 1782.714310 - resistente Email_1
FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio per nove Parte_2 anni con e che dalla tale convivenza sono nati due figli attualmente di anni 3 e 6. Controparte_1
Ha esposto che la relazione della coppia è cessata tre anni orsono e che occorre regolamentare i rapporti dei genitori con i figli e tra gli stessi genitori.
In particolare ha esposto che la convenuta abita con i figli nella casa coniugale di sua proprietà, ma acquistata e ristrutturata anche con i denari del ricorrente, che il ricorrente lavora come operaio alle dipendenze nel settore nautica presso la Ditta CC NU con contratto stipulato di recente e percepisce a titolo di retribuzione in media circa 1100,00 / 1200,00 euro mensili (ha prodotto busta paga, doc.5); il ricorrente contribuisce al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede con la compagna determinato in euro 700,00 mensili;
versa sua sponte alla madre dei bambini la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento e concorre alle spese straordinarie (che ammontano mensilmente a circa euro 150,00 mensili (retta della scuola dell'infanzia dei bambini, spese sportive e mediche), il tutto nei limiti e proporzionalmente all'attuale disponibilità economica, dettata anche dagli obblighi connessi al regime dell'affidamento. F2)La madre dei minori svolge attività lavorativa come commessa alle dipendenze del Supermercato “Lidle” in Alghero con retribuzione che ammonta a circa 1.200,00 euro mensili, oltre emolumenti extra e tredicesima mensilità e usufruisce dell'abitazione familiare ove come detto risiede con i bambini, cui, si ribadisce il ha rinunciato in loro favore pur avendo contribuito Pt_1 in maniera prevalente al suo acquisto.
-Occorre anche dare atto che il ha concesso alla madre dei minori l'uso dell'autovettura in Pt_1 via esclusiva. G)Tenuto conto delle condizioni sopra esposte e -della condizione reddituale dei genitori e dei tempi di permanenza, nonché delle esigenze dei bambini, si ritiene congruo determinare l'obbligo di mantenimento in favore dei figli a carico del padre dei minori nella somma mensile di euro 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e con assegno unico universale integralmente in favore della madre convivente. DIFESA DELLA CONVENUTA Si è costituita la convenuta la quale ha dato atto che quando aveva solo 3 mesi il CP_2 fece ingresso in carcere uscendo quando la bambina aveva due anni per cui le difficoltà dei Pt_1 primi tempi nella gestione delle relazioni tra padre e bambini erano legate al fatto che il padre era sostanzialmente un estraneo per la bambina e questo spiega le difficoltà della madre a consentire la frequentazione col padre. Ha dato atto che ora i rapporti si sono del tutto normalizzati e che entrambi i figli stanno col padre senza problemi. Quanto all'assegno di mantenimento per i minori mentre ha dato atto della mancanza di puntualità del padre nel pagamento, ha chiesto che sia fissato in euro 600,00 e ciò per i modesti redditi della convenuta che al tempo del ricorso lavorava ancora presso la Lidl, e tenuto conto della retta scolastica di 125,00 euro mensile e dei ratei di mutuo di circa 450,00 euro mensili.. Ha dunque concluso in comparsa di risposta nel seguente modo:
1) i minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre con la quale vivranno nella casa di sua proprietà a lei assegnata in uso esclusivo;
2) il padre vedere e tenere con sé i figli il lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 19, prelevandoli dal domicilio della madre ovvero della nonna materna in cui li riporterà dopo cena intorno 20.30 (21.30 nel periodo estivo), salvo diverse indicazioni. Per un periodo iniziale di tre mesi, una giornata nel fine settimana alternando il sabato pomeriggio dalle 16 alle 20.30/21 alla domenica per l'intera giornata dalle 10 fino alle 18, stesse modalità per il prelevamento e rientro. Nei successivi tre mesi, i minori potranno stare con il padre nei fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 16 del sabato pomeriggio fino alle 18 della domenica. Per le festività civili e religiose, le feste principali (compleanni, festa del papà o della mamma), le vacanze in periodo extrascolastico si richiama quanto indicato dall'istante nel ricorso punto 3) delle conclusioni. La in ragione dei propri turni di lavoro, si impegna a comunicare CP_1 settimanalmente al il luogo in cui prelevare e riportare i bambini. Pt_1 Resta inteso che è fatto salvo il diritto per i genitori di accordarsi diversamente su quanto ivi stabilito, previo accordo e congruo preavviso, nel rispetto delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi di entrambi. 3) Il padre verserà un assegno a titolo di mantenimento in favore dei minori pari ad euro 600,00 mediante bonifico bancario su c/c intestato alla entro il giorno CP_1 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie concordate e tenuto conto del protocollo CNF;
CP_ 4) l'assegno unico universale erogato dall' sarà riscosso nella misura del 100% dalla
CP_1
5) con vittoria di spese e compensi in caso di contestazioni, in via subordinata, qualora le parti raggiungano un accordo, si chiede fin d'ora la compensazione.
UDIENZA 16 OTTOBRE 2025
All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente e la ha dichiarato CP_1 di essere entrata in disoccupazione dalla settimana scorsa e che percepirà circa 700 euro perché le tolgono il 20% con la Naspi;
dal 2014 ha lavorato per la Lidl e percepiva 950,00 euro per 20 ore settimanali. La casa è di sua proprietà e paga un mutuo di euro 436,00 mensile. Percepisce CP_ l'assegno unico per entrambi i figli di anni 3 e 6 totali euro 402,00. Il sig. ha dichiarato: “lavoro presso e percepisco 1200/1250,00 mensile;
pago Pt_1 Parte_3 un affitto di euro 500,00 mensile”. i difensori hanno dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo nel seguente modo:
1)affidarsi i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con la quale continueranno ad abitare;
2)assegnare la casa familiare in uso esclusivo alla CP_1
3)i minori potranno vedere il padre quando vorranno e comunque per almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita dal lavoro (ore 19:00 circa al dopo cena 20:30- 21:30 nel periodo estivo); inoltre per un periodo iniziale, una giornata del fine settimana, alternando il sabato pomeriggio (il sabato mattina è momentaneamente occupato nell'attività di volontariato) alla domenica per l'intera giornata. Dopo un periodo di tre mesi di sperimentazione iniziale, se l'andamento è positivo e in assenza di ragioni ostative, si ritiene opportuno modulare la permanenza nel weekend stabilendo che a fine settimana alternati -dal sabato alla domenica- i bambini possano stare con il padre, il quale peraltro è munito di abitazione perfettamente attrezzata e idonea ad ospitare i bambini.
-Stesso criterio dell'alternanza disciplinerà la permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori durante le principali festività civili e religiose dell'anno, e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese che prevedano la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori, il compleanno del bambino dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre;
i minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. -Durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
-In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
4)il corrisponderà alla entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di Pt_1 CP_1 euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore dei minori figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5)i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie ai minori, previo accordo e tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari;
6)l'assegno unico universale erogato dall' sarà riscosso nella misura del 100% dalla CP_3 madre del minori . Controparte_1
MOTIVAZIONE Il Giudice, dunque, dopo aver sottoposto alla firma detto accordo sia da parte delle parti che dei loro difensori, si è riservato di riferire al Collegio per la pronunzia della sentenza. Dato atto di quanto sopra ritiene il Collegio che gli accordi dei coniugi possano essere recepiti in quanto i minori continuano a vivere nella casa familiare con la loro madre;
anche la regolamentazione dell'affido condiviso e della collocazione prevalente presso la madre con l'ampio diritto di visita previsto a favore del padre appare uno schema già abbondantemente collaudato e sul quale entrambi i genitori si trovano in perfetta armonia, ed è tale da garantire la prosecuzione di un solido rapporto genitori-figli conformemente anche ai desiderata dei bambini, ciò di cui ha dato conto anche la loro madre convivente e collocataria. Per quanto riguarda il contributo paterno al mantenimento dei minori, l'importo dell'assegno previsto dalle parti a carico del padre può essere recepito tenuto conto che si tratta di due minori di anni 3 e 6 e del fatto che la madre ha un reddito diminuito a seguito del suo attuale stato di disoccupazione e inferiore ad euro 1000,00, con il perdurare di significativi oneri finanziari legati al mutuo in essere, che riducono ulteriormente le somme a disposizione dei figli conviventi, per cui la somma prevista dai coniugi all'udienza 16.10.25 di euro 400,00 a carico del padre appare consona alle minime esigenze di mantenimento dei minori a carico del genitore non collocatario, considerato CP_ che la madre terrà integralmente l'assegno di circa 400,00 euro per entrambi i minori e successivamente vista la sua giovane età potrebbe trovare una occupazione remunerata. Non sussistono dunque ragioni per non recepire gli accordi dei coniugi di cui al verbale. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale
1)affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con la quale continueranno ad abitare;
2)assegna la casa familiare in uso esclusivo alla CP_1
3)i minori potranno vedere il padre quando vorranno e comunque per almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita dal lavoro (ore 19:00 circa al dopo cena 20:30- 21:30 nel periodo estivo); inoltre per un periodo iniziale, una giornata del fine settimana, alternando il sabato pomeriggio (il sabato mattina è momentaneamente occupato nell'attività di volontariato) alla domenica per l'intera giornata. Dopo un periodo di tre mesi di sperimentazione iniziale, se l'andamento è positivo e in assenza di ragioni ostative, si ritiene opportuno modulare la permanenza nel weekend stabilendo che a fine settimana alternati -dal sabato alla domenica- i bambini possano stare con il padre, il quale peraltro è munito di abitazione perfettamente attrezzata e idonea ad ospitare i bambini.
-Stesso criterio dell'alternanza disciplinerà la permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori durante le principali festività civili e religiose dell'anno, e segnatamente, salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese che prevedano la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori, il compleanno del bambino dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre;
i minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
-Durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
-In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
4)il corrisponderà alla entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di Pt_1 CP_1 euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore dei minori figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5)i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie ai minori, previo accordo e tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari;
6)l'assegno unico universale erogato dall' sarà riscosso nella misura del 100% dalla CP_3 madre del minori . Controparte_1 Nulla sulle spese. Sassari il 22 dicembre 2025. Il Presidente
Dott.ssa ST NA
Il Giudice relatore
Dott.ssa AN ND