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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2184/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
ed , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con gli avv.ti TRAINA GABRIELE e PIEROBON ALESSANDRO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/06/1999.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970 n.
898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale del
10/03/2015;
1 poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
rilevato che il Pubblico Ministero è stato avvisato della pendenza del presente procedimento,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/06/1999 da nato a [...] il [...] ed Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 84, Parte II, Serie A, CP_2
Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) il sig. provvederà a contribuire al mantenimento del figlio , mediante CP_1 Per_1
corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 (duecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
2) Le parti contribuiranno ciascuna alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo elaborato dal Tribunale di Treviso.
3) Le parti richiedono che la quota di mantenimento dei figli prevista in sede di separazione ora sia esclusivamente imputata al mantenimento del figlio , pari ad € 200,00 mensili, Per_1
attesa la raggiunta autosufficienza economica della figlia . Per_2
4) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento.
5) La signora percepirà integralmente l'assegno unico in quanto collocataria del CP_2
figlio , ed in tal senso il sig. espressamente rinuncia a qualsivoglia pretesa. Per_1 CP_1
6) Le detrazioni fiscali, se dovute, saranno divise in giusta metà fra i genitori.
7) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2184/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
ed , Controparte_1 Controparte_2
entrambi con gli avv.ti TRAINA GABRIELE e PIEROBON ALESSANDRO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/06/1999.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970 n.
898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale del
10/03/2015;
1 poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
rilevato che il Pubblico Ministero è stato avvisato della pendenza del presente procedimento,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/06/1999 da nato a [...] il [...] ed Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 84, Parte II, Serie A, CP_2
Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) il sig. provvederà a contribuire al mantenimento del figlio , mediante CP_1 Per_1
corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 (duecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
2) Le parti contribuiranno ciascuna alla metà delle spese straordinarie secondo il protocollo elaborato dal Tribunale di Treviso.
3) Le parti richiedono che la quota di mantenimento dei figli prevista in sede di separazione ora sia esclusivamente imputata al mantenimento del figlio , pari ad € 200,00 mensili, Per_1
attesa la raggiunta autosufficienza economica della figlia . Per_2
4) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento.
5) La signora percepirà integralmente l'assegno unico in quanto collocataria del CP_2
figlio , ed in tal senso il sig. espressamente rinuncia a qualsivoglia pretesa. Per_1 CP_1
6) Le detrazioni fiscali, se dovute, saranno divise in giusta metà fra i genitori.
7) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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