Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Arzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto prot.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Lucca in data 5/03/2025 e notificato a mezzo pec presso il domicilio del difensore il 17/03/2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND CI e udito il legale di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente si duole del decreto della Questura di Lucca prot. n. 26 del 5 marzo 2025, notificatogli presso la pec del suo avvocato il 17 marzo 2025, con cui è stata respinta la sua richiesta di permesso di soggiorno per residenza elettiva poiché lo straniero non ha dimostrato la titolarità del visto per residenza elettiva ma ha prodotto un visto spagnolo di tipo C per breve soggiorno, rilasciato il 26 dicembre 2023 con validità 90 giorni.
2) Si è costituita in giudizio la P.A., che ha depositato relazione difensiva in data 19 giugno 2025.
3) Con ordinanza n. 373 dell’8 luglio 2025, la domanda cautelare è stata accolta, ritenendosi che “…in base all’art. 11, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, non sembra che il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva possa essere negato a causa del mancato possesso dello specifico visto di ingresso, non essendo in contestazione il possesso dei relativi requisiti sostanziali ”.
4) Con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
5.1) Il ricorrente, cittadino marocchino, è entrato in Italia con il suddetto visto spagnolo (della validità di 90 giorni con ingressi multipli negli Stati Schengen) e presentava alla Questura di Lucca istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva in data 12 giugno 2024.
5.2) In data 5 agosto 2024 la Questura comunicava al legale del ricorrente un primo preavviso di rigetto, con cui si chiedeva di integrare l’istanza con un visto Schengen per residenza elettiva, a cui non veniva dato seguito.
5.3) Il ricorrente si presentava nei locali della Questura il 7 febbraio 2025, che era la data dell’appuntamento per il fotosegnalamento calendarizzato a seguito della richiesta di permesso, e, in quell’occasione, riceveva un nuovo preavviso di rigetto, motivato sempre nel senso dell’assenza del visto per residenza elettiva.
5.4) Il legale del ricorrente vi replicava con memoria difensiva, nella quale deduceva che non fosse necessario un previo visto specifico, dovendosi di contro considerare la sussistenza delle condizioni economiche e patrimoniali, che nel caso di specie vi erano, necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva.
5.5) La Questura riteneva invece esiziale la carenza dello specifico visto per residenza elettiva, come riportato nel diniego impugnato.
6) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il ricorrente ha un patrimonio finanziario e patrimoniale personale che gli consente di mantenersi in Italia senza prestare attività lavorativa;
- b) egli è socio ed amministratore della società -OMISSIS- – come da copia visura e statuto con traduzione giurata e apostille (docc.7 e 8 ricorrente), da cui riceve una rendita mensile di circa 25.860,00 Dirman, pari a circa 2.500,00 euro (docc. 9 e 10 ricorrente);
- c) egli è inoltre titolare di proprietà immobiliari in Marocco (doc.11 ricorrente);
- d) vi sono pertanto, nel caso de quo , tutti gli elementi necessari per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, poichè la normativa prevede che il richiedente abbia ampie risorse economiche e disponibilità abitativa, posto che l'art. 11 D.P.R. n. 394/99 non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità rilasciato con tale causale per entrare in Italia e richiedere tale tipologia di permesso;
- e) infatti, l'aspetto formale della mancanza di uno specifico visto in capo al ricorrente deve ritenersi come elemento recessivo, tenuto conto che, per le peculiarità che lo caratterizzano, si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote flussi di ingressi stranieri;
- f) l'Amministrazione ha quindi omesso di valutare positivamente la disponibilità economica del ricorrente, nonchè la sua stabile presenza in Italia e la sua integrazione sociale, considerato che ivi vive anche suo zio, cittadino svizzero, come da certificato di residenza e stato di famiglia (docc.12 e 13 ricorrente).
7) Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio di proporzionalità, atteso che il diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva fondato sulla mancanza di apposito visto risulta sproporzionato rispetto all’obiettivo di controllo dell’immigrazione legale, posto che il ricorrente è in grado di autosostenersi e non grava sul sistema pubblico.
8) L’Amministrazione, nella propria relazione difensiva depositata in data 19 giugno 2025, ha confermato la ragione del diniego impugnato, evidenziando che:
- a) il § 13 dell’allegato A del Decreto Interministeriale 11 maggio 2011 contempla espressamente il “ Visto per residenza elettiva ”;
- b) quindi, “ requisito necessario per poter rilasciare il permesso di soggiorno per residenza elettiva è in primis il possesso del relativo e specifico visto per l’ingresso regolare nel Paese, in assenza del quale non si può procedere al rilascio del permesso di soggiorno anche qualora venga dimostrato di essere in possesso degli altri requisiti ” (pag. 2 cit. relazione difensiva).
9) Osserva il Collegio quanto segue.
9.1) Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, l’art. 11, comma 1, lett. “c-quater” D.P.R. n. 394/1999, “ non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto (TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1988; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118) ”, sicché, in presenza dei requisiti sostanziali, “… l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza (possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa), si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri” (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. I, 18 marzo 2019, n. 590, che a sua volta richiama TAR Lazio Roma, sez. I, 14 novembre 2017, n. 11319 )” (così, in via riassuntiva, T.A.R. Marche, n. 647 del 2 settembre 2021).
9.2) Inoltre, va rilevato che il ricorrente era comunque legittimamente entrato in Italia grazie al visto spagnolo di cui era in possesso.
10) Alla luce di quanto sopra osservato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
11) Le spese di lite possono essere compensate considerate le peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CA, Presidente
ND CI, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND CI | LE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.