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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in II grado iscritta al N° 695 del Ruolo generale dell'anno 2021, promossa da: già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Elena Cipolloni, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Chiulli;
- appellante -
CONTRO in persona del p.t., rappresentato e Controparte_3 CP_4
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui uffici è domiciliato;
- appellato ed appellante incidentale -
in qualità di esercente responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_5
d'età , rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gallucci;
Persona_1
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 757/2020 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
14/12/2020.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante principale: «con salvezza della riserva di appello pronunciata in seno al verbale di udienza del 10.04.2024 in merito alla sentenza non definitiva già pubblicata, - integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. perché infondata in fatto e CP_5
in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia nel quantum, per le causali di cui in premessa;
- in via subordinata, per la sola denegata ipotesi, in cui dovesse essere accolta una qualche richiesta di risarcimento avverso la , ridurre la domanda CP_1
spiegata dal sig. in quanto manifestamente eccessiva e contenerla nei limiti CP_5
della CTU svolta, previa riduzione del danno stimato per pregressa malattia dentaria di e in considerazione del giusto calcolo della complessiva somma per Persona_1
spese future pari a € 4.400,00, senza ulteriori spese pregresse non documentate, senza aumento del danno per personalizzazione in quanto non chiesto, non provato e comunque non dovuto e senza condanna alla spese legali maturate nella fase stragiudiziale in quanto non riconosciute nella sentenza di primo grado e non chieste nel giudizio di appello, ove Controparte ha solo chiesto la conferma della sentenza opposta,
- sempre con condanna alle spese e competenze di giudizio».
Per l'appellante incidentale: «riformare la gravata sentenza del Tribunale di Chieti n.
757/2020 pubblicata il 14/12/2020, resa nel procedimento portante R.G. 2024/2018 e, per l'effetto, rigettare la domanda originariamente proposta da perché Controparte_5
infondata in fatto e in diritto. Nella denegata e non concessa ipotesi di conferma dell'accoglimento dell'originaria domanda attorea, confermare la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato la a manlevare l'Amministrazione Controparte_2
originaria convenuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge».
Per l'appellato: «rigetto dell'appello proposto da nonché dell'appello Controparte_1
proposto dal e, per l'effetto, condanna di parte convenuta al Controparte_3
pagamento, in favore del figlio minore, della somma sviluppata secondo quanto determinato dal nominato CTU, dott. , nonché euro 5.250,00= quali spese Persona_2
di cura e riabilitazione odontoiatrica per il trattamento futuro dell'evento lesivo, oltre al rimborso delle spese di CTU di entrambi i gradi del giudizio. Con vittoria delle spese ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata, decidendo la causa promossa da nella Controparte_5
qualità specificata in epigrafe, nei confronti del MIUR, con chiamata in causa da parte pag. 2/17 del convenuto della società assicuratrice dichiarata contumace, ha così CP_2
disposto: “- accerta e dichiara la sussistenza – per le causali di cui in motivazione - di una responsabilità del in Controparte_6
persona del Ministro pro-tempore per il sinistro occorso a il Persona_1
16.04.2018; - condanna il , in Controparte_6
persona del pro-tempore, al pagamento in favore di e, per CP_4 Persona_1
esso, all'esercente la potestà genitoriale, della somma, liquidata a Controparte_5
titolo risarcitorio di € 7.599,00, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 16.04.2018 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l'
[...]
in persona del legale rapp.te pro- Controparte_7
tempore, a manlevare e tenere indenne il Controparte_6
, in persona del pro-tempore, da quanto essa dovrà corrispondere
[...] CP_4
all'attore in forza di tale sentenza, ivi incluse le spese legali e di C.T.U; - condanna il
, in persona del pro- Controparte_6 CP_4
tempore, alla refusione delle spese del giudizio sostenute dall'attore che liquida in €
264,00, per esborsi nonché €. 2.738,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario 15%; - pone le spese di CTU, separatamente liquidate, integralmente a carico di parte convenuta”.
2. La sentenza è stata appellata dalla (già ), la Controparte_1 Controparte_2
quale ne ha preliminarmente eccepito la nullità per esserle stato notificato l'atto di chiamata in causa solo 88 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione, chiedendo la rinnovazione del giudizio di primo grado ed eccependo la incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del Tribunale adito in favore del Tribunale di L'Aquila, nonché svolgendo in via subordinata nel merito censure relative all'asseritamente erroneo accertamento della responsabilità del convenuto, alla sussistenza del danno e alla CP
quantificazione del relativo risarcimento.
pag. 3/17 3. Si sono costituiti sia il (già MIUR), il quale ha proposto Controparte_3
appello incidentale censurando nel merito la sentenza con argomentazioni analoghe a quelle svolte dall'appellante principale, sia , nella qualità precisata, che Controparte_5
ha chiesto il rigetto di entrambi gli appelli, principale ed incidentale.
4. Con sentenza non definitiva n. 104/2024 del 22/1/2024, questa Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e la inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'appellante principale e, con successiva ordinanza, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione delle attività processuali compiute in prime cure (escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2
sui capitoli ammessi in prime cure con ordinanza del 5/2/2020 ed Tes_3
espletamento di CTU medico-legale sui quesiti già formulati in prime cure con ordinanza del 28/9/2020).
5. Espletate le suddette attività istruttorie, la causa è nuovamente pervenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nei termini riportati in epigrafe e viene oggi decisa
(con ritardo in gran parte dovuto al congedo straordinario per malattia del Presidente relatore).
6. Ritiene la Corte che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore in prime cure e la domanda di manleva articolata dal ivi convenuto nei confronti della società CP
assicuratrice chiamata in causa, siano fondate e meritino, per quanto di ragione e nei limiti più avanti precisati accoglimento.
6.1. L'esito della rinnovata attività istruttoria, invero, è del tutto sovrapponibile a quello della medesima attività espletata in primo grado e (unitamente al compendio documentale prodotto anche in questa sede) depone nel senso della responsabilità contrattuale del convenuto in relazione all'infortunio subito il 16/4/2018 da CP
(nato il [...]), alunno inserito nella classe V sezione C del plesso Persona_1
di scuola primaria dell'Istituto comprensivo statale n. 4 di Chieti , il Controparte_8
quale, durante una trasferta esterna, urtò contro un ostacolo posto sul tragitto percorso dalla scolaresca accompagnata da due insegnanti (delle quali una, , Testimone_2
insegnante di sostegno del suddetto alunno – affetto da “disturbo misto del linguaggio nell'ambito di una lieve disabilità intellettiva”, determinante, tra l'altro, un pag. 4/17 “funzionamento intellettivo globale non adeguato all'età, per la presenza di difficoltà medio/lievi nelle competenze cognitive prevalentemente non verbali” - per progetti di
“lettura, educazione ambientale, uscite didattiche”: vedasi il piano educativo in atti), riportando un trauma cranico minore ed una lesione al dente incisivo dell'arcata superiore refertati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieti, con diagnosi precisata il giorno successivo, all'esito di consulenza odontoiatrica, in termini di “frattura angolo mesiale rima incisale di 1.1, non lussato, in Pz. con dentatura mista da riferito trauma da caduta durante gita scolastica”.
6.2. In punto di fatto, la testimone nonna di ha Testimone_1 Persona_1
anzitutto confermato – anche in sede di rinnovazione del mezzo istruttorio – che quel giorno, come era solita fare, aveva accompagnato il NI a scuola, dopo avergli fatto fare colazione e dopo avere controllato l'apparecchio dentale mobile che il NI portava, constatando la integrità della dentatura. Ha poi dichiarato che, mentre si trovava a bordo della autovettura del figlio (padre di , il quale si era recato in Per_1
banca) ferma nei pressi della stazione, aveva visto la scolaresca del NI che procedeva in fila ed ha precisato: “c'erano con loro le insegnanti, non so dire se precedessero o seguissero la fila degli alunni. Mio NI si avvicinò a me e mi disse che aveva sbattuto contro un palo ed aveva dolore alla bocca. Effettivamente vidi che aveva un po' di sangue sulle gengive. Gli dissi di riferirlo alla maestra. Mio NI ritornò con i compagni. Non so se parlò dell'accaduto alla maestra”.
6.2.1. conoscente di (il quale aveva effettuato occasionali Tes_3 Controparte_5
lavori comncernenti la autovettura della teste), ha dichiarato, in sede di rinnovazione della testimonianza (confermando peraltro quanto già riferito in prime cure) che si trovava nei pressi della stazione di Chieti Scalo allorché vide passarle vicino degli alunni in fila, nell'ultimo dei quali riconobbe (che conosceva in quanto Persona_1
figlio di ). La fila era preceduta da due maestre che stavano entrambe “davanti CP_5
alla fila”. Poiché si accorse che piangeva, gli chiese cosa fosse successo e lui Per_1
rispose che “poco prima aveva sbattuto contro un palo”. La teste ha precisato di avere controllato il labbro superiore del ragazzo, constatando che un dente era “un poco scheggiato” e che vi erano “delle macchioline di sangue sulla gengiva”. Il ragazzo le pag. 5/17 disse solo di avere sbattuto contro un palo, senza specificare altro e lei lo invitò ad avvertire le maestre, senza tuttavia controllare se andò a parlare con le maestre Per_1
o meno.
6.2.2. La testimone ha dichiarato (confermando quanto riferito al Testimone_2
dirigente scolastico in apposita relazione di servizio datata 2/5/2018 e sottoscritta anche dall'insegnante e quanto dichiarato nel giudizio di prime cure), Controparte_9
che nell'aprile 2018 era l'insegnante di sostegno di;
che il luogo della Persona_1
mostra dove la scolaresca (composta da 18 o 20 alunni) doveva recarsi il 16/4/2018 “era distante circa 1 km e mezzo dalla sede scolastica”; che “gli alunni camminavano in fila per due” e lei chiudeva la fila, mentre “l'altra insegnante si trovava davanti”; che sul tragitto “vi erano dei pali, come su quasi tutti i marciapiedi”; che la sua presenza “non era dovuta a problemi di carattere motorio di ”, ma alla circostanza che l'attività Per_1
si svolgeva durante il suo orario di servizio;
che, una volta arrivati alla sede della mostra, che era dentro la Stazione, le chiese di controllare se avesse qualche Per_1
segno sulla testa, al di sopra della fronte, senza precisare, pur interrogato in tal senso, il motivo della richiesta e senza lamentare dolori alla bocca;
che il controllo non evidenziò la presenza di alcun segno;
che una volta rientrati in classe gli alunni, compreso Per_1
che “si comportò normalmente e non manifestò alcun problema”, vi rimasero fino alle
13,30, ora di fine delle lezioni;
che anche i compagni di classe - sentiti dopo che nel pomeriggio del 17/4/2018 la madre di aveva lamentato l'incidente occorso il Per_1
giorno precedente al figlio – avevano riferito di non avere sentito o visto niente durante l'uscita.
6.3. La valutazione congiunta di tali dichiarazioni (in particolare di quelle di
[...]
unica teste del tutto indifferente all'esito della lite) impone, anzitutto, di Tes_4
accertare che in occasione della uscita didattica del 16/4/2018 abbia Persona_1
percorso il non breve tragitto tra la scuola e il luogo di destinazione senza che le insegnanti che accompagnavano la scolaresca (ed in particolare l'insegnante cui il piano educativo individualizzato relativo all'anno scolastico 2017/2018 assegnava compiti di sostegno del giovane alunno in occasione delle “uscite didattiche”) abbiano esercitato un costante controllo del suo comportamento - tanto più necessario, in quanto trattavasi pag. 6/17 di alunno con difficoltà “nelle competenze cognitive prevalentemente non verbali
(performance)”, che incidevano criticamente, tra l'altro, sulle “prassie semplici e complesse”, sul mantenimento di “attenzione prolungata”, sulla “organizzazione spazio temporale nei compiti strutturati”, come risulta dal suddetto piano educativo individualizzato –, tanto da avere consentito che egli si allontanasse dalla fila per avvicinare la nonna e la conoscente e riferire loro di avere urtato contro un palo. Tes_3
E', a tale proposito, da privilegiare quanto riferito dalla teste circa la Tes_3
collocazione di entrambe le insegnanti all'inizio della fila degli alunni, in ragione non solo della maggiore credibilità soggettiva della teste, ma anche della maggiore verosimiglianza oggettiva della circostanza, non potendosi spiegare altrimenti l'appena ricordato (e riferito anche dalla teste allontanamento indisturbato del minore Tes_1
dalla fila, da lui chiusa, in movimento verso la meta dell'uscita didattica.
6.3.1. In secondo luogo, è da ritenersi provato che, in occasione di tale uscita (ed anche a causa del mancato controllo costante da parte delle insegnanti), si sia Persona_1
procurato, urtando contro un palo, il trauma cranico minore e la lesione dell'incisivo mediale superiore a lui diagnosticate lo stesso 16/4/2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Chieti, dove il minore giunse alle ore 14,45, cioè poco più di un'ora dopo l'uscita da scuola (spazio temporale che rende altamente improbabile che quel trauma e quella lesione siano state causate da urti o cadute occorse dopo l'uscita da scuola). In tal senso depongono, oltre all'appena ricordato riscontro documentale, le testimonianze della e della , alle quali riferì Tes_1 Tes_3 Per_1
dell'urto e le quali constatarono la presenza di sangue sulle gengive e la scheggiatura di un dente. Del resto, anche la teste , pur negando di avere constatato qualsiasi Tes_2
segno di trauma o lesioni sul volto dell'alunno, ha dichiarato che quest'ultimo le chiese di controllare se avesse “segni” sulla testa.
6.3.2. La laconicità di tale ultima richiesta, la circostanza che l'alunno abbia continuato le lezioni anche dopo l'infortunio e la imprecisione nel riferire ai medici del Pronto soccorso la causa delle lesioni, lungi dal privare di rilevanza i già ricordati elementi istruttori, trovano agevole spiegazione non solo nella tenera età di , ma anche – e Per_1
forse soprattutto – nella sua certificata disabilità intellettiva, comportante – oltre alle pag. 7/17 criticità comportamentali di cui sopra si è detto – “deficit delle competenze fono- articolatorie, fonologiche, morfosintattiche e lessicali”, come si legge nel già ricordato piano educativo individualizzato.
7. Dalle circostanze fattuali sin qui accertate discende, sul piano giuridico, la responsabilità dell'amministrazione scolastica per l'infortunio occorso all'alunno nel corso dell'attività didattica e la conseguente obbligazione di risarcire i danni conseguiti all'infortunio medesimo.
7.1. Va, in proposito, richiamato l'orientamento giurisprudenziale (ormai consolidato dopo Cass. SU 9346/2002) secondo cui la ammissione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale (o da contatto sociale o amministrativo, quanto alla scuola pubblica), dal quale sorge a carico dell'istituto scolastico e dei soggetti che in esso e per esso agiscono l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche – ma non solo - al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso). Altrettanto pacifico è che, ove venga prospettato l'inadempimento o l'inesatto adempimento di simile obbligazione di protezione verso l'allievo (inadempimento delle cui conseguenze dannose risponde verso il danneggiato in via esclusiva, in caso di scuola statale, il Ministero competente, a norma dell'art. 61 legge 312/1980), è applicabile il regime normativo che caratterizza la responsabilità contrattuale e, quindi, sotto il profilo probatorio, l'art. 1218 c.c., che onera l'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto e l'altra parte di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
7.2. Del pari consolidato da oltre un ventennio nella giurisprudenza di legittimità è il principio per cui, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola (in tale tempo dovendo indubbiamente ricomprendersi anche quello dedicato alle uscite didattiche), il titolo contrattuale può essere fatto valere quale fonte di obbligazione risarcitoria del CP
(ove si tratti di scuola pubblica) anche ove ad esso si affianchi una responsabilità a titolo extracontrattuale di terzi o dello stesso (ex artt. 2048-2049 c.c.) per fatto CP
pag. 8/17 illecito di altro allievo destinatario del dovere di vigilanza imposto sui precettori (e sui datori di lavoro degli stessi) dalle norme da ultimo citate.
7.3. Peraltro, la responsabilità contrattuale della scuola o dell'insegnante (e per essa del
) può ricorrere non solo in caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, ma CP
anche – più in generale - in caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici, giacché “la dimensione obbligatoria dell'insieme dei profili di doverosità che discendono - con riguardo, rispettivamente, all'istituto e al singolo insegnante - dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all'individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)” deve essere individuata sulla scorta dalla “intera gamma delle fonti integrative dell'obbligazione, tra le quali, in primo luogo, la normativa di correttezza e di buona fede (cfr. gli artt. 1175 e 1375 c.c.), cui risalgono i c.d. doveri di protezione che l'istituto scolastico e ciascun insegnante assume con riguardo a ognuno degli alunni agli stessi affidato. In quanto inseriti in un programma di natura obbligatoria, tali doveri di protezione chiedono d'essere individuati e commisurati in relazione all'interesse sostanziale del creditore in cui si concreta lo scopo del rapporto obbligatorio, ossia all'interesse che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sé stesso fintantoché, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile” (così Cass.
10516/2017).
7.4. È opportuno, infine, ricordare che rilevano anche nella prospettiva contrattuale i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di prova liberatoria ex art. 2048 c.c., secondo cui la presunzione di responsabilità può essere superata dalla dimostrazione che il personale scolastico ha esercitato una vigilanza adeguata ed ha adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare situazioni pericolose. Non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità per colpa presunta, che non ha carattere assoluto, ma che si configura come un'ipotesi di responsabilità soggettiva aggravata, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, che grava il chiamato a CP
rispondere del danno, della prova liberatoria nei termini sopra precisati.
pag. 9/17 7.5. Nella specie, mentre – come si è detto – vi è prova della verificazione dell'incidente nel corso dell'attività didattica, il compendio istruttorio non consente (sulla sola scorta della relazione di servizio delle insegnanti confermata testimonialmente, ma smentita dagli ulteriori testi ed in particolare da quella del tutto indifferente all'esito della causa) di accertare che il personale scolastico abbia esercitato una vigilanza adeguata ed adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare situazioni pericolose, tenuto conto delle caratteristiche soggettive e della disabilità intellettiva dell'alunno, che avevano indotto ad assegnargli un insegnante di sostegno anche per le uscite didattiche. Pertanto,
l'infortunio occorso a non è imputabile a condotte poste in essere dal Persona_1
minore in maniera imprevedibile, essendo al contrario del tutto prevedibile che bambini di quella età ed in condizioni intellettive lievemente deficitarie con riflessi anche sulle prassie e sul mantenimento prolungato dell'attenzione, possano, se non costantemente e attentamente vigilati, urtare strutture presenti sul proprio percorso.
8. La CTU rinnovata in questa sede (le cui conclusioni – ampiamente motivate e logicamente coerenti ed attendibili - alcuna delle parti ha contestato, se non con riferimento alla esatta quantificazione delle spese future di cui si dirà) consente di accertare le lesioni subite da (e ritenute dal consulente dott. Persona_1 [...]
eziologicamente compatibili con un urto contro un palo metallico), consistite Per_2
essenzialmente nella “frattura del margine incisale dell'elemento dentale 1.1, che interessa maggiormente il margine laterale, con perdita di sostanza di mm. 1,5 rispetto all'elemento controlaterale, senza esposizione di dentina”, cui è conseguito un periodo di inabilità temporanea parziale di 10 giorni complessivi (tre al 50% e sette al 10%) ed una limitazione funzionale permanente (in termini di ipersensibilità agli stimoli termici in corrispondenza dell'elemento dentale leso e di modesta compromissione psichica manifestatasi in sede di esame clinico durante il quale l'ausiliario ha constatato “un evidente disagio del minore durante la conversazione che, in particolare, focalizza l'attenzione sull'elemento fratturato ed alla rievocazione dei fatti per cui è causa mostra una minima ansia non contenuta”), complessivamente quantificabile “in misura pari al
2%, con riferimento al danno biologico permanente, valutato secondo i correnti barèmes medico legali, compresi quelli editi dalla SIMLA”.
pag. 10/17 8.1. Il CTU, dopo avere precisato che all'epoca dei fatti il ragazzo non era portatore di alcun precedente morboso che abbia potuto incidere “nella costituzione o ritardo di guarigione dei postumi permanenti e temporanei evidenziati”; che le sopra ricordate
“conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, sono da reputarsi standardizzabili a fronte delle lesioni che hanno colpito il periziato” e che non risultano documentate spese di cura già sostenute (avendo, al contrario, Controparte_5
riferito che “dopo l'evento traumatico l'elemento dentale fratturato non è stato trattato da alcun odontoiatra”), ha tuttavia ritenuto prevedibili spese future consistenti, anzitutto, nel trattamento conservativo e ricostruttivo dell'elemento dentale fratturato, rinnovabile per tre volte con cadenza quinquennale al costo stimato di € 250,00 per ogni trattamento
(e, quindi, con una spesa complessiva di € 1.000,00 da sostenere in quindici anni) e poi nella protesizzazione dell'elemento dentale mediante faccetta in ceramica o capsula in metallo prezioso-ceramica, da rinnovare quattro volte con cadenza quanto meno decennale al costo stimato di € 850,00 per ogni intervento (e, quindi, con una spesa complessiva di € 4.250,00 da sostenere nel corso dei successivi quaranta anni).
8.2. Sono dunque ravvisabili, nella specie, sia danni non patrimoniali – in particolare il danno biologico temporaneo e permanente ed il danno morale, essendo presumibile che la frattura dell'incisivo mediale superiore abbia comportato nel giovane infortunato una sofferenza soggettiva, sia in termini di ipersensibilità agli stimoli termici, sia in termini di ansia e vergogna per la visibile alterazione della integrità dentale, ancora manifestate nel corso della visita clinica effettuata dal CTU -, sia danni patrimoniali futuri – consistenti nelle prevedibili spese di conservazione, ricostruzione e protesizzazione dell'elemento dentale lesionato.
8.3. Per la quantificazione monetaria del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'anno 2024 (quella attualmente vigente), le quali (sin dalla versione resa pubblica nel 2021) sono state adeguate ai principi affermati dalla giurisprudenza nomofilattica (e condivisi da questa Corte), secondo cui, pur nella riconosciuta autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (nella sua duplice dimensione statica e dinamico-relazionale), “nel procedere alla liquidazione del pag. 11/17 complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni”
(così, tra altre, Cass. ord. 15733/2022; negli stessi termini Cass. ord. 7892/2024; si veda anche Cass. 5119/2023). Le tabelle milanesi attuali hanno scorporato ed indicano separatamente il valore-punto e l'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico-relazionale (importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e l'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
8.3.1. Nella specie, si è già dato atto della sussistenza sia di un danno biologico, sia di un danno da sofferenza soggettiva (la cui entità non ha ecceduto, come riferito anche dal
CTU, quella per così dire standard, cioè ordinariamente connessa alle lesioni e menomazioni accertate). Deve, invece, escludersi qualsiasi personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, la quale può essere riconosciuta solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e pag. 12/17 provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così Cass. ord. 27482/2018; sent.
28988/2019; ord. 5865/2021), circostanze delle quali nella specie difettano sia l'allegazione, sia la prova anche solo presuntiva.
8.3.2. Esclusa, dunque, la personalizzazione del danno biologico, l'applicazione delle tabelle milanesi nella versione attuale, consegna – tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (10 anni) – una liquidazione del danno non patrimoniale complessivo pari, in valori attuali, ad euro 3.787,00, come da analitica esposizione che segue:
Età del danneggiato alla data dell'illecito: 10 anni
Percentuale di invalidità permanente: 2%
Punto base danno biologico € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva (25%) € 370,09
Punto base danno non patrimoniale € 1.850,45
Danno non patrimoniale permanente € 3.534,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea al 50% (giorni 3) € 172,50
Invalidità temporanea al 10% (giorni 7) € 80,50
Danno biologico temporaneo € 253,00
Totale danno non patrimoniale risarcibile € 3.787,00.
8.3.3. Il danno patrimoniale (consistente, come detto, nelle spese dell'intervento di conservazione e ricostruzione dell'elemento dentale leso e di tre successivi rinnovi con cadenza quinquennale e nelle spese dell'intervento di protesizzazione e di quattro successivi rinnovi con cadenza decennale) non può, invece, essere liquidato sic et simpliciter nell'importo indicato dal CTU (e pari alla somma dei costi attuali stimati dei trattamenti sanitari futuri), ma deve essere corretto al fine di tenere conto che si tratta di esborsi gran parte dei quali (i rinnovi degli intereventi di conservazione e gli interventi di protesissazione) saranno sostenuti in futuro a distanza anche di molti anni da oggi. La liquidazione di tali danni va, quindi, ragguagliata al valore attuale degli esborsi futuri,
pag. 13/17 mediante la nota formula VA = C/(1+r)t nella quale C rappresenta l'importo della singola spesa futura, r il tasso annuale di attualizzazione e t il numero di anni che trascorreranno tra l'epoca di liquidazione e quella in cui la singola spesa futura dovrà essere sostenuta. Tenuto conto delle cadenze temporali indicate dal CTU e assunto quale tasso annuo di attualizzazione il saggio attuale degli interessi legali (2%), l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ammonta ad € 3.075,00.
8.4. L'importo totale – espresso in termini monetari attuali – dei danni risarcibili in favore di ammonta, quindi, ad € 6.862,00, non suscettibile di ulteriori Persona_1
maggiorazioni (salvo quelle di cui si dirà tra poco), non essendo stata provata dall'originaria parte attrice alcuna ulteriore spesa ed in particolare quella per le due consulenze mediche di parte eseguite ante causam (non qualificabili come “spese di
CTP”): invero la fattura pro forma ed il preventivo all'uopo prodotti sono insufficienti a provare esborsi effettivi.
9. Al pagamento della somma appena indicata deve essere condannato il
[...]
. Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quanto meno Controparte_3
dopo Cass. SU 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa prova da parte del creditore, nella specie non offerta – il predetto lucro cessante.
Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (si vedano, tra le più recenti, Cass. Ordd. 8766/2018;
2979/2023).
pag. 14/17 9.1. Va precisato che gli interessi da prendere in considerazione quale criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante da ritardo (al pari di quelli che decorreranno dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo) sono quelli previsti dal comma 1 e non dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Infatti, in fattispecie quali la presente, oltre ad essere dubbia la stessa applicabilità di tale ultima norma (si veda, per l'espressione del dubbio, Cass. SU 12449/2024 in motivazione), la determinazione del criterio di ristoro del pregiudizio da ritardo non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, sicché, da un lato, la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione di tale danno non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; dall'altro lato, il ricorso agli interessi legali per così dire ordinari (quelli previsti dal comma 1 dell'art. 1284 c.c.) è l'unico che può nella specie trovare applicazione (quale misura minima ed ordinaria, e quindi presuntivamente accertabile, del pregiudizio in questione), in assenza di allegazione di elementi che possano giustificare la sua inadeguatezza all'effettivo ristoro del danno subito (si veda, in proposito, tra le più recenti, Cass. 19063/2023).
9.2. Pertanto, sulla somma come sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno, previa sua devalutazione (secondo gli indici FOI Istat) all'aprile 2018 (epoca del fatto illecito) e successiva rivalutazione (secondo i medesimi indici), spetteranno gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 16/4/2018 alla data di deposito della presente sentenza, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato (sempre secondo gli indici FOI Istat). Sull'importo finale (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dalla data di deposito della presente sentenza al saldo, gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c..
10. Merita accoglimento anche la domanda di manleva qui riproposta dal nei CP
confronti della la quale non ha contestato l'operatività nella specie Controparte_1
della polizza assicurativa prodotta dal . Essa va, quindi, condannata a tenere CP
indenne il da quanto quest'ultimo dovrà corrispondere in forza Controparte_3
della presente sentenza, ivi incluse le spese legali e di CTU.
pag. 15/17 11. A quest'ultimo proposito, va anzitutto rilevato che la dichiarazione di nullità della decisione di prime cure (pronunciata con la sentenza non definitiva), la quale ha determinato la necessità dell'esame nel merito delle domande da parte di questa Corte, rende “impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito” (così Cass. ord.
23132/2021; sent. 7428/2024).
11.1. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno, dunque, regolate in base all'esito del giudizio stesso risultante dalla presente sentenza, che vede comunque soccombenti gli odierni appellanti (principale ed incidentale), originari convenuto e chiamata in causa. Questi ultimi vanno, quindi, solidalmente condannati al relativo rimborso in favore dell'originario attore qui appellato, nelle misure liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa corrispondente a quello della condanna risarcitoria. Nel rapporto tra gli appellanti le spese stesse devono essere compensate, in ragione della mancanza di effettiva controversia in ordine alla copertura assicurativa.
11.2. A carico esclusivo e solidale degli odierni appellanti (nel rapporto con la controparte) vanno poste le spese, separatamente liquidate, delle CTU espletate nei due gradi di giudizio.
11.3. La non integrale infondatezza degli appelli proposti rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 Persona_1
come in atti rappresentato, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 6.862,00, oltre rivalutazione ed interessi legali come da punti 9. e seguenti della motivazione;
2. condanna la a tenere indenne il , di quanto Controparte_1 Controparte_3
esso sia costretto a pagare, per capitale, accessori e spese, in esecuzione della presente sentenza;
pag. 16/17 3. condanna il e la in solido, a rimborsare in Controparte_3 Controparte_1
favore di come in atti rappresentato le spese di entrambi i gradi di Persona_1
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge ed € 264,00 per esbosi e, quanto al presente grado, in
€ 5.809,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
4. compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra il
[...]
e la Controparte_3 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in II grado iscritta al N° 695 del Ruolo generale dell'anno 2021, promossa da: già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Elena Cipolloni, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Chiulli;
- appellante -
CONTRO in persona del p.t., rappresentato e Controparte_3 CP_4
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila presso i cui uffici è domiciliato;
- appellato ed appellante incidentale -
in qualità di esercente responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_5
d'età , rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gallucci;
Persona_1
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 757/2020 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
14/12/2020.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante principale: «con salvezza della riserva di appello pronunciata in seno al verbale di udienza del 10.04.2024 in merito alla sentenza non definitiva già pubblicata, - integralmente rigettare la domanda spiegata dal sig. perché infondata in fatto e CP_5
in diritto, nonché non provata, sia nell'an, sia nel quantum, per le causali di cui in premessa;
- in via subordinata, per la sola denegata ipotesi, in cui dovesse essere accolta una qualche richiesta di risarcimento avverso la , ridurre la domanda CP_1
spiegata dal sig. in quanto manifestamente eccessiva e contenerla nei limiti CP_5
della CTU svolta, previa riduzione del danno stimato per pregressa malattia dentaria di e in considerazione del giusto calcolo della complessiva somma per Persona_1
spese future pari a € 4.400,00, senza ulteriori spese pregresse non documentate, senza aumento del danno per personalizzazione in quanto non chiesto, non provato e comunque non dovuto e senza condanna alla spese legali maturate nella fase stragiudiziale in quanto non riconosciute nella sentenza di primo grado e non chieste nel giudizio di appello, ove Controparte ha solo chiesto la conferma della sentenza opposta,
- sempre con condanna alle spese e competenze di giudizio».
Per l'appellante incidentale: «riformare la gravata sentenza del Tribunale di Chieti n.
757/2020 pubblicata il 14/12/2020, resa nel procedimento portante R.G. 2024/2018 e, per l'effetto, rigettare la domanda originariamente proposta da perché Controparte_5
infondata in fatto e in diritto. Nella denegata e non concessa ipotesi di conferma dell'accoglimento dell'originaria domanda attorea, confermare la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato la a manlevare l'Amministrazione Controparte_2
originaria convenuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge».
Per l'appellato: «rigetto dell'appello proposto da nonché dell'appello Controparte_1
proposto dal e, per l'effetto, condanna di parte convenuta al Controparte_3
pagamento, in favore del figlio minore, della somma sviluppata secondo quanto determinato dal nominato CTU, dott. , nonché euro 5.250,00= quali spese Persona_2
di cura e riabilitazione odontoiatrica per il trattamento futuro dell'evento lesivo, oltre al rimborso delle spese di CTU di entrambi i gradi del giudizio. Con vittoria delle spese ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata, decidendo la causa promossa da nella Controparte_5
qualità specificata in epigrafe, nei confronti del MIUR, con chiamata in causa da parte pag. 2/17 del convenuto della società assicuratrice dichiarata contumace, ha così CP_2
disposto: “- accerta e dichiara la sussistenza – per le causali di cui in motivazione - di una responsabilità del in Controparte_6
persona del Ministro pro-tempore per il sinistro occorso a il Persona_1
16.04.2018; - condanna il , in Controparte_6
persona del pro-tempore, al pagamento in favore di e, per CP_4 Persona_1
esso, all'esercente la potestà genitoriale, della somma, liquidata a Controparte_5
titolo risarcitorio di € 7.599,00, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 16.04.2018 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l'
[...]
in persona del legale rapp.te pro- Controparte_7
tempore, a manlevare e tenere indenne il Controparte_6
, in persona del pro-tempore, da quanto essa dovrà corrispondere
[...] CP_4
all'attore in forza di tale sentenza, ivi incluse le spese legali e di C.T.U; - condanna il
, in persona del pro- Controparte_6 CP_4
tempore, alla refusione delle spese del giudizio sostenute dall'attore che liquida in €
264,00, per esborsi nonché €. 2.738,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario 15%; - pone le spese di CTU, separatamente liquidate, integralmente a carico di parte convenuta”.
2. La sentenza è stata appellata dalla (già ), la Controparte_1 Controparte_2
quale ne ha preliminarmente eccepito la nullità per esserle stato notificato l'atto di chiamata in causa solo 88 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione, chiedendo la rinnovazione del giudizio di primo grado ed eccependo la incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del Tribunale adito in favore del Tribunale di L'Aquila, nonché svolgendo in via subordinata nel merito censure relative all'asseritamente erroneo accertamento della responsabilità del convenuto, alla sussistenza del danno e alla CP
quantificazione del relativo risarcimento.
pag. 3/17 3. Si sono costituiti sia il (già MIUR), il quale ha proposto Controparte_3
appello incidentale censurando nel merito la sentenza con argomentazioni analoghe a quelle svolte dall'appellante principale, sia , nella qualità precisata, che Controparte_5
ha chiesto il rigetto di entrambi gli appelli, principale ed incidentale.
4. Con sentenza non definitiva n. 104/2024 del 22/1/2024, questa Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e la inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'appellante principale e, con successiva ordinanza, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione delle attività processuali compiute in prime cure (escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2
sui capitoli ammessi in prime cure con ordinanza del 5/2/2020 ed Tes_3
espletamento di CTU medico-legale sui quesiti già formulati in prime cure con ordinanza del 28/9/2020).
5. Espletate le suddette attività istruttorie, la causa è nuovamente pervenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nei termini riportati in epigrafe e viene oggi decisa
(con ritardo in gran parte dovuto al congedo straordinario per malattia del Presidente relatore).
6. Ritiene la Corte che la domanda risarcitoria avanzata dall'attore in prime cure e la domanda di manleva articolata dal ivi convenuto nei confronti della società CP
assicuratrice chiamata in causa, siano fondate e meritino, per quanto di ragione e nei limiti più avanti precisati accoglimento.
6.1. L'esito della rinnovata attività istruttoria, invero, è del tutto sovrapponibile a quello della medesima attività espletata in primo grado e (unitamente al compendio documentale prodotto anche in questa sede) depone nel senso della responsabilità contrattuale del convenuto in relazione all'infortunio subito il 16/4/2018 da CP
(nato il [...]), alunno inserito nella classe V sezione C del plesso Persona_1
di scuola primaria dell'Istituto comprensivo statale n. 4 di Chieti , il Controparte_8
quale, durante una trasferta esterna, urtò contro un ostacolo posto sul tragitto percorso dalla scolaresca accompagnata da due insegnanti (delle quali una, , Testimone_2
insegnante di sostegno del suddetto alunno – affetto da “disturbo misto del linguaggio nell'ambito di una lieve disabilità intellettiva”, determinante, tra l'altro, un pag. 4/17 “funzionamento intellettivo globale non adeguato all'età, per la presenza di difficoltà medio/lievi nelle competenze cognitive prevalentemente non verbali” - per progetti di
“lettura, educazione ambientale, uscite didattiche”: vedasi il piano educativo in atti), riportando un trauma cranico minore ed una lesione al dente incisivo dell'arcata superiore refertati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieti, con diagnosi precisata il giorno successivo, all'esito di consulenza odontoiatrica, in termini di “frattura angolo mesiale rima incisale di 1.1, non lussato, in Pz. con dentatura mista da riferito trauma da caduta durante gita scolastica”.
6.2. In punto di fatto, la testimone nonna di ha Testimone_1 Persona_1
anzitutto confermato – anche in sede di rinnovazione del mezzo istruttorio – che quel giorno, come era solita fare, aveva accompagnato il NI a scuola, dopo avergli fatto fare colazione e dopo avere controllato l'apparecchio dentale mobile che il NI portava, constatando la integrità della dentatura. Ha poi dichiarato che, mentre si trovava a bordo della autovettura del figlio (padre di , il quale si era recato in Per_1
banca) ferma nei pressi della stazione, aveva visto la scolaresca del NI che procedeva in fila ed ha precisato: “c'erano con loro le insegnanti, non so dire se precedessero o seguissero la fila degli alunni. Mio NI si avvicinò a me e mi disse che aveva sbattuto contro un palo ed aveva dolore alla bocca. Effettivamente vidi che aveva un po' di sangue sulle gengive. Gli dissi di riferirlo alla maestra. Mio NI ritornò con i compagni. Non so se parlò dell'accaduto alla maestra”.
6.2.1. conoscente di (il quale aveva effettuato occasionali Tes_3 Controparte_5
lavori comncernenti la autovettura della teste), ha dichiarato, in sede di rinnovazione della testimonianza (confermando peraltro quanto già riferito in prime cure) che si trovava nei pressi della stazione di Chieti Scalo allorché vide passarle vicino degli alunni in fila, nell'ultimo dei quali riconobbe (che conosceva in quanto Persona_1
figlio di ). La fila era preceduta da due maestre che stavano entrambe “davanti CP_5
alla fila”. Poiché si accorse che piangeva, gli chiese cosa fosse successo e lui Per_1
rispose che “poco prima aveva sbattuto contro un palo”. La teste ha precisato di avere controllato il labbro superiore del ragazzo, constatando che un dente era “un poco scheggiato” e che vi erano “delle macchioline di sangue sulla gengiva”. Il ragazzo le pag. 5/17 disse solo di avere sbattuto contro un palo, senza specificare altro e lei lo invitò ad avvertire le maestre, senza tuttavia controllare se andò a parlare con le maestre Per_1
o meno.
6.2.2. La testimone ha dichiarato (confermando quanto riferito al Testimone_2
dirigente scolastico in apposita relazione di servizio datata 2/5/2018 e sottoscritta anche dall'insegnante e quanto dichiarato nel giudizio di prime cure), Controparte_9
che nell'aprile 2018 era l'insegnante di sostegno di;
che il luogo della Persona_1
mostra dove la scolaresca (composta da 18 o 20 alunni) doveva recarsi il 16/4/2018 “era distante circa 1 km e mezzo dalla sede scolastica”; che “gli alunni camminavano in fila per due” e lei chiudeva la fila, mentre “l'altra insegnante si trovava davanti”; che sul tragitto “vi erano dei pali, come su quasi tutti i marciapiedi”; che la sua presenza “non era dovuta a problemi di carattere motorio di ”, ma alla circostanza che l'attività Per_1
si svolgeva durante il suo orario di servizio;
che, una volta arrivati alla sede della mostra, che era dentro la Stazione, le chiese di controllare se avesse qualche Per_1
segno sulla testa, al di sopra della fronte, senza precisare, pur interrogato in tal senso, il motivo della richiesta e senza lamentare dolori alla bocca;
che il controllo non evidenziò la presenza di alcun segno;
che una volta rientrati in classe gli alunni, compreso Per_1
che “si comportò normalmente e non manifestò alcun problema”, vi rimasero fino alle
13,30, ora di fine delle lezioni;
che anche i compagni di classe - sentiti dopo che nel pomeriggio del 17/4/2018 la madre di aveva lamentato l'incidente occorso il Per_1
giorno precedente al figlio – avevano riferito di non avere sentito o visto niente durante l'uscita.
6.3. La valutazione congiunta di tali dichiarazioni (in particolare di quelle di
[...]
unica teste del tutto indifferente all'esito della lite) impone, anzitutto, di Tes_4
accertare che in occasione della uscita didattica del 16/4/2018 abbia Persona_1
percorso il non breve tragitto tra la scuola e il luogo di destinazione senza che le insegnanti che accompagnavano la scolaresca (ed in particolare l'insegnante cui il piano educativo individualizzato relativo all'anno scolastico 2017/2018 assegnava compiti di sostegno del giovane alunno in occasione delle “uscite didattiche”) abbiano esercitato un costante controllo del suo comportamento - tanto più necessario, in quanto trattavasi pag. 6/17 di alunno con difficoltà “nelle competenze cognitive prevalentemente non verbali
(performance)”, che incidevano criticamente, tra l'altro, sulle “prassie semplici e complesse”, sul mantenimento di “attenzione prolungata”, sulla “organizzazione spazio temporale nei compiti strutturati”, come risulta dal suddetto piano educativo individualizzato –, tanto da avere consentito che egli si allontanasse dalla fila per avvicinare la nonna e la conoscente e riferire loro di avere urtato contro un palo. Tes_3
E', a tale proposito, da privilegiare quanto riferito dalla teste circa la Tes_3
collocazione di entrambe le insegnanti all'inizio della fila degli alunni, in ragione non solo della maggiore credibilità soggettiva della teste, ma anche della maggiore verosimiglianza oggettiva della circostanza, non potendosi spiegare altrimenti l'appena ricordato (e riferito anche dalla teste allontanamento indisturbato del minore Tes_1
dalla fila, da lui chiusa, in movimento verso la meta dell'uscita didattica.
6.3.1. In secondo luogo, è da ritenersi provato che, in occasione di tale uscita (ed anche a causa del mancato controllo costante da parte delle insegnanti), si sia Persona_1
procurato, urtando contro un palo, il trauma cranico minore e la lesione dell'incisivo mediale superiore a lui diagnosticate lo stesso 16/4/2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata di Chieti, dove il minore giunse alle ore 14,45, cioè poco più di un'ora dopo l'uscita da scuola (spazio temporale che rende altamente improbabile che quel trauma e quella lesione siano state causate da urti o cadute occorse dopo l'uscita da scuola). In tal senso depongono, oltre all'appena ricordato riscontro documentale, le testimonianze della e della , alle quali riferì Tes_1 Tes_3 Per_1
dell'urto e le quali constatarono la presenza di sangue sulle gengive e la scheggiatura di un dente. Del resto, anche la teste , pur negando di avere constatato qualsiasi Tes_2
segno di trauma o lesioni sul volto dell'alunno, ha dichiarato che quest'ultimo le chiese di controllare se avesse “segni” sulla testa.
6.3.2. La laconicità di tale ultima richiesta, la circostanza che l'alunno abbia continuato le lezioni anche dopo l'infortunio e la imprecisione nel riferire ai medici del Pronto soccorso la causa delle lesioni, lungi dal privare di rilevanza i già ricordati elementi istruttori, trovano agevole spiegazione non solo nella tenera età di , ma anche – e Per_1
forse soprattutto – nella sua certificata disabilità intellettiva, comportante – oltre alle pag. 7/17 criticità comportamentali di cui sopra si è detto – “deficit delle competenze fono- articolatorie, fonologiche, morfosintattiche e lessicali”, come si legge nel già ricordato piano educativo individualizzato.
7. Dalle circostanze fattuali sin qui accertate discende, sul piano giuridico, la responsabilità dell'amministrazione scolastica per l'infortunio occorso all'alunno nel corso dell'attività didattica e la conseguente obbligazione di risarcire i danni conseguiti all'infortunio medesimo.
7.1. Va, in proposito, richiamato l'orientamento giurisprudenziale (ormai consolidato dopo Cass. SU 9346/2002) secondo cui la ammissione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale (o da contatto sociale o amministrativo, quanto alla scuola pubblica), dal quale sorge a carico dell'istituto scolastico e dei soggetti che in esso e per esso agiscono l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche – ma non solo - al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso). Altrettanto pacifico è che, ove venga prospettato l'inadempimento o l'inesatto adempimento di simile obbligazione di protezione verso l'allievo (inadempimento delle cui conseguenze dannose risponde verso il danneggiato in via esclusiva, in caso di scuola statale, il Ministero competente, a norma dell'art. 61 legge 312/1980), è applicabile il regime normativo che caratterizza la responsabilità contrattuale e, quindi, sotto il profilo probatorio, l'art. 1218 c.c., che onera l'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto e l'altra parte di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
7.2. Del pari consolidato da oltre un ventennio nella giurisprudenza di legittimità è il principio per cui, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola (in tale tempo dovendo indubbiamente ricomprendersi anche quello dedicato alle uscite didattiche), il titolo contrattuale può essere fatto valere quale fonte di obbligazione risarcitoria del CP
(ove si tratti di scuola pubblica) anche ove ad esso si affianchi una responsabilità a titolo extracontrattuale di terzi o dello stesso (ex artt. 2048-2049 c.c.) per fatto CP
pag. 8/17 illecito di altro allievo destinatario del dovere di vigilanza imposto sui precettori (e sui datori di lavoro degli stessi) dalle norme da ultimo citate.
7.3. Peraltro, la responsabilità contrattuale della scuola o dell'insegnante (e per essa del
) può ricorrere non solo in caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, ma CP
anche – più in generale - in caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici, giacché “la dimensione obbligatoria dell'insieme dei profili di doverosità che discendono - con riguardo, rispettivamente, all'istituto e al singolo insegnante - dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all'individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)” deve essere individuata sulla scorta dalla “intera gamma delle fonti integrative dell'obbligazione, tra le quali, in primo luogo, la normativa di correttezza e di buona fede (cfr. gli artt. 1175 e 1375 c.c.), cui risalgono i c.d. doveri di protezione che l'istituto scolastico e ciascun insegnante assume con riguardo a ognuno degli alunni agli stessi affidato. In quanto inseriti in un programma di natura obbligatoria, tali doveri di protezione chiedono d'essere individuati e commisurati in relazione all'interesse sostanziale del creditore in cui si concreta lo scopo del rapporto obbligatorio, ossia all'interesse che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sé stesso fintantoché, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile” (così Cass.
10516/2017).
7.4. È opportuno, infine, ricordare che rilevano anche nella prospettiva contrattuale i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di prova liberatoria ex art. 2048 c.c., secondo cui la presunzione di responsabilità può essere superata dalla dimostrazione che il personale scolastico ha esercitato una vigilanza adeguata ed ha adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare situazioni pericolose. Non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità per colpa presunta, che non ha carattere assoluto, ma che si configura come un'ipotesi di responsabilità soggettiva aggravata, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, che grava il chiamato a CP
rispondere del danno, della prova liberatoria nei termini sopra precisati.
pag. 9/17 7.5. Nella specie, mentre – come si è detto – vi è prova della verificazione dell'incidente nel corso dell'attività didattica, il compendio istruttorio non consente (sulla sola scorta della relazione di servizio delle insegnanti confermata testimonialmente, ma smentita dagli ulteriori testi ed in particolare da quella del tutto indifferente all'esito della causa) di accertare che il personale scolastico abbia esercitato una vigilanza adeguata ed adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare situazioni pericolose, tenuto conto delle caratteristiche soggettive e della disabilità intellettiva dell'alunno, che avevano indotto ad assegnargli un insegnante di sostegno anche per le uscite didattiche. Pertanto,
l'infortunio occorso a non è imputabile a condotte poste in essere dal Persona_1
minore in maniera imprevedibile, essendo al contrario del tutto prevedibile che bambini di quella età ed in condizioni intellettive lievemente deficitarie con riflessi anche sulle prassie e sul mantenimento prolungato dell'attenzione, possano, se non costantemente e attentamente vigilati, urtare strutture presenti sul proprio percorso.
8. La CTU rinnovata in questa sede (le cui conclusioni – ampiamente motivate e logicamente coerenti ed attendibili - alcuna delle parti ha contestato, se non con riferimento alla esatta quantificazione delle spese future di cui si dirà) consente di accertare le lesioni subite da (e ritenute dal consulente dott. Persona_1 [...]
eziologicamente compatibili con un urto contro un palo metallico), consistite Per_2
essenzialmente nella “frattura del margine incisale dell'elemento dentale 1.1, che interessa maggiormente il margine laterale, con perdita di sostanza di mm. 1,5 rispetto all'elemento controlaterale, senza esposizione di dentina”, cui è conseguito un periodo di inabilità temporanea parziale di 10 giorni complessivi (tre al 50% e sette al 10%) ed una limitazione funzionale permanente (in termini di ipersensibilità agli stimoli termici in corrispondenza dell'elemento dentale leso e di modesta compromissione psichica manifestatasi in sede di esame clinico durante il quale l'ausiliario ha constatato “un evidente disagio del minore durante la conversazione che, in particolare, focalizza l'attenzione sull'elemento fratturato ed alla rievocazione dei fatti per cui è causa mostra una minima ansia non contenuta”), complessivamente quantificabile “in misura pari al
2%, con riferimento al danno biologico permanente, valutato secondo i correnti barèmes medico legali, compresi quelli editi dalla SIMLA”.
pag. 10/17 8.1. Il CTU, dopo avere precisato che all'epoca dei fatti il ragazzo non era portatore di alcun precedente morboso che abbia potuto incidere “nella costituzione o ritardo di guarigione dei postumi permanenti e temporanei evidenziati”; che le sopra ricordate
“conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, sono da reputarsi standardizzabili a fronte delle lesioni che hanno colpito il periziato” e che non risultano documentate spese di cura già sostenute (avendo, al contrario, Controparte_5
riferito che “dopo l'evento traumatico l'elemento dentale fratturato non è stato trattato da alcun odontoiatra”), ha tuttavia ritenuto prevedibili spese future consistenti, anzitutto, nel trattamento conservativo e ricostruttivo dell'elemento dentale fratturato, rinnovabile per tre volte con cadenza quinquennale al costo stimato di € 250,00 per ogni trattamento
(e, quindi, con una spesa complessiva di € 1.000,00 da sostenere in quindici anni) e poi nella protesizzazione dell'elemento dentale mediante faccetta in ceramica o capsula in metallo prezioso-ceramica, da rinnovare quattro volte con cadenza quanto meno decennale al costo stimato di € 850,00 per ogni intervento (e, quindi, con una spesa complessiva di € 4.250,00 da sostenere nel corso dei successivi quaranta anni).
8.2. Sono dunque ravvisabili, nella specie, sia danni non patrimoniali – in particolare il danno biologico temporaneo e permanente ed il danno morale, essendo presumibile che la frattura dell'incisivo mediale superiore abbia comportato nel giovane infortunato una sofferenza soggettiva, sia in termini di ipersensibilità agli stimoli termici, sia in termini di ansia e vergogna per la visibile alterazione della integrità dentale, ancora manifestate nel corso della visita clinica effettuata dal CTU -, sia danni patrimoniali futuri – consistenti nelle prevedibili spese di conservazione, ricostruzione e protesizzazione dell'elemento dentale lesionato.
8.3. Per la quantificazione monetaria del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, nella versione aggiornata all'anno 2024 (quella attualmente vigente), le quali (sin dalla versione resa pubblica nel 2021) sono state adeguate ai principi affermati dalla giurisprudenza nomofilattica (e condivisi da questa Corte), secondo cui, pur nella riconosciuta autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (nella sua duplice dimensione statica e dinamico-relazionale), “nel procedere alla liquidazione del pag. 11/17 complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno
(biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni”
(così, tra altre, Cass. ord. 15733/2022; negli stessi termini Cass. ord. 7892/2024; si veda anche Cass. 5119/2023). Le tabelle milanesi attuali hanno scorporato ed indicano separatamente il valore-punto e l'importo complessivo del risarcimento, per così dire standard, riferito al danno biologico-relazionale (importo suscettibile, ricorrendone i presupposti, di personalizzazione per adeguarlo ai peculiari pregiudizi subiti dalla vittima sotto il profilo dinamico-relazionale) e l'incremento risarcitorio riferito alla sofferenza soggettiva (o danno morale) ordinariamente connessa a lesioni e menomazioni analoghe a quelle subite dal danneggiato.
8.3.1. Nella specie, si è già dato atto della sussistenza sia di un danno biologico, sia di un danno da sofferenza soggettiva (la cui entità non ha ecceduto, come riferito anche dal
CTU, quella per così dire standard, cioè ordinariamente connessa alle lesioni e menomazioni accertate). Deve, invece, escludersi qualsiasi personalizzazione del danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale, la quale può essere riconosciuta solo “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e pag. 12/17 provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (così Cass. ord. 27482/2018; sent.
28988/2019; ord. 5865/2021), circostanze delle quali nella specie difettano sia l'allegazione, sia la prova anche solo presuntiva.
8.3.2. Esclusa, dunque, la personalizzazione del danno biologico, l'applicazione delle tabelle milanesi nella versione attuale, consegna – tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (10 anni) – una liquidazione del danno non patrimoniale complessivo pari, in valori attuali, ad euro 3.787,00, come da analitica esposizione che segue:
Età del danneggiato alla data dell'illecito: 10 anni
Percentuale di invalidità permanente: 2%
Punto base danno biologico € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva (25%) € 370,09
Punto base danno non patrimoniale € 1.850,45
Danno non patrimoniale permanente € 3.534,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea al 50% (giorni 3) € 172,50
Invalidità temporanea al 10% (giorni 7) € 80,50
Danno biologico temporaneo € 253,00
Totale danno non patrimoniale risarcibile € 3.787,00.
8.3.3. Il danno patrimoniale (consistente, come detto, nelle spese dell'intervento di conservazione e ricostruzione dell'elemento dentale leso e di tre successivi rinnovi con cadenza quinquennale e nelle spese dell'intervento di protesizzazione e di quattro successivi rinnovi con cadenza decennale) non può, invece, essere liquidato sic et simpliciter nell'importo indicato dal CTU (e pari alla somma dei costi attuali stimati dei trattamenti sanitari futuri), ma deve essere corretto al fine di tenere conto che si tratta di esborsi gran parte dei quali (i rinnovi degli intereventi di conservazione e gli interventi di protesissazione) saranno sostenuti in futuro a distanza anche di molti anni da oggi. La liquidazione di tali danni va, quindi, ragguagliata al valore attuale degli esborsi futuri,
pag. 13/17 mediante la nota formula VA = C/(1+r)t nella quale C rappresenta l'importo della singola spesa futura, r il tasso annuale di attualizzazione e t il numero di anni che trascorreranno tra l'epoca di liquidazione e quella in cui la singola spesa futura dovrà essere sostenuta. Tenuto conto delle cadenze temporali indicate dal CTU e assunto quale tasso annuo di attualizzazione il saggio attuale degli interessi legali (2%), l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ammonta ad € 3.075,00.
8.4. L'importo totale – espresso in termini monetari attuali – dei danni risarcibili in favore di ammonta, quindi, ad € 6.862,00, non suscettibile di ulteriori Persona_1
maggiorazioni (salvo quelle di cui si dirà tra poco), non essendo stata provata dall'originaria parte attrice alcuna ulteriore spesa ed in particolare quella per le due consulenze mediche di parte eseguite ante causam (non qualificabili come “spese di
CTP”): invero la fattura pro forma ed il preventivo all'uopo prodotti sono insufficienti a provare esborsi effettivi.
9. Al pagamento della somma appena indicata deve essere condannato il
[...]
. Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quanto meno Controparte_3
dopo Cass. SU 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa prova da parte del creditore, nella specie non offerta – il predetto lucro cessante.
Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (si vedano, tra le più recenti, Cass. Ordd. 8766/2018;
2979/2023).
pag. 14/17 9.1. Va precisato che gli interessi da prendere in considerazione quale criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante da ritardo (al pari di quelli che decorreranno dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo) sono quelli previsti dal comma 1 e non dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Infatti, in fattispecie quali la presente, oltre ad essere dubbia la stessa applicabilità di tale ultima norma (si veda, per l'espressione del dubbio, Cass. SU 12449/2024 in motivazione), la determinazione del criterio di ristoro del pregiudizio da ritardo non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, sicché, da un lato, la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione di tale danno non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; dall'altro lato, il ricorso agli interessi legali per così dire ordinari (quelli previsti dal comma 1 dell'art. 1284 c.c.) è l'unico che può nella specie trovare applicazione (quale misura minima ed ordinaria, e quindi presuntivamente accertabile, del pregiudizio in questione), in assenza di allegazione di elementi che possano giustificare la sua inadeguatezza all'effettivo ristoro del danno subito (si veda, in proposito, tra le più recenti, Cass. 19063/2023).
9.2. Pertanto, sulla somma come sopra liquidata a titolo di risarcimento del danno, previa sua devalutazione (secondo gli indici FOI Istat) all'aprile 2018 (epoca del fatto illecito) e successiva rivalutazione (secondo i medesimi indici), spetteranno gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 16/4/2018 alla data di deposito della presente sentenza, da calcolare sull'importo iniziale e poi su quello anno per anno rivalutato (sempre secondo gli indici FOI Istat). Sull'importo finale (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dalla data di deposito della presente sentenza al saldo, gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c..
10. Merita accoglimento anche la domanda di manleva qui riproposta dal nei CP
confronti della la quale non ha contestato l'operatività nella specie Controparte_1
della polizza assicurativa prodotta dal . Essa va, quindi, condannata a tenere CP
indenne il da quanto quest'ultimo dovrà corrispondere in forza Controparte_3
della presente sentenza, ivi incluse le spese legali e di CTU.
pag. 15/17 11. A quest'ultimo proposito, va anzitutto rilevato che la dichiarazione di nullità della decisione di prime cure (pronunciata con la sentenza non definitiva), la quale ha determinato la necessità dell'esame nel merito delle domande da parte di questa Corte, rende “impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito” (così Cass. ord.
23132/2021; sent. 7428/2024).
11.1. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno, dunque, regolate in base all'esito del giudizio stesso risultante dalla presente sentenza, che vede comunque soccombenti gli odierni appellanti (principale ed incidentale), originari convenuto e chiamata in causa. Questi ultimi vanno, quindi, solidalmente condannati al relativo rimborso in favore dell'originario attore qui appellato, nelle misure liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa corrispondente a quello della condanna risarcitoria. Nel rapporto tra gli appellanti le spese stesse devono essere compensate, in ragione della mancanza di effettiva controversia in ordine alla copertura assicurativa.
11.2. A carico esclusivo e solidale degli odierni appellanti (nel rapporto con la controparte) vanno poste le spese, separatamente liquidate, delle CTU espletate nei due gradi di giudizio.
11.3. La non integrale infondatezza degli appelli proposti rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. Condanna il al pagamento, in favore di Controparte_3 Persona_1
come in atti rappresentato, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 6.862,00, oltre rivalutazione ed interessi legali come da punti 9. e seguenti della motivazione;
2. condanna la a tenere indenne il , di quanto Controparte_1 Controparte_3
esso sia costretto a pagare, per capitale, accessori e spese, in esecuzione della presente sentenza;
pag. 16/17 3. condanna il e la in solido, a rimborsare in Controparte_3 Controparte_1
favore di come in atti rappresentato le spese di entrambi i gradi di Persona_1
giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 4.835,00, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge ed € 264,00 per esbosi e, quanto al presente grado, in
€ 5.809,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
4. compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra il
[...]
e la Controparte_3 Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
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