Sentenza 4 luglio 1979
Massime • 1
Ove una parte abbia stipulato un contratto di affitto di un fondo nella qualita di rappresentante del proprietario e di possessore di quota del fondo stesso e, successivamente, abbia proposto una Azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario, chiedendo il rilascio del fondo a suo favore qualificandosi come locatore ed affermando di avere dato in affitto il fondo stesso nell'interesse e per conto del proprietario, il giudice del merito, al fine di stabilire la legitimatio ad causam, deve accertare se si tratta di possesso esercitato esclusivamente in nome e per conto del rappresentato - e percio di una detenzione del fondo meramente strumentale, nel qual caso e ipotizzabile una assorbente contemplatio domini nella stipulazione del contratto - o se invece si e in presenza di un possesso qualificato dall'animus di esercitare sul fondo stesso i poteri corrispondenti ad un qualche diritto reale, tenendo presente la presunzione di cui all'art 1141, comma primo, cod civ.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/1979, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 4 luglio 1979 |
Testo completo
Ove una parte abbia stipulato un contratto di affitto di un fondo nella qualita di rappresentante del proprietario e di possessore di quota del fondo stesso e, successivamente, abbia proposto una Azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario, chiedendo il rilascio del fondo a suo favore qualificandosi come locatore ed affermando di avere dato in affitto il fondo stesso nell'interesse e per conto del proprietario, il giudice del merito, al fine di stabilire la legitimatio ad causam, deve accertare se si tratta di possesso esercitato esclusivamente in nome e per conto del rappresentato - e percio di una detenzione del fondo meramente strumentale, nel qual caso e ipotizzabile una assorbente contemplatio domini nella stipulazione del contratto - o se invece si e in presenza di un possesso qualificato dall'animus di esercitare sul fondo stesso i poteri corrispondenti ad un qualche diritto reale, tenendo presente la presunzione di cui all'art 1141, comma primo, cod civ.*