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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1589/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Valeria Mariangela Napoli (del
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_2 Parte_3
Pa sedente in AU (P.IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti C.F._2
dall'Avv. Nadia Gallitto (del Foro di RA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandra Garufi (del Foro di
RA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato, (nato ad [...] il [...], c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellati
OGGETTO: appalto.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 15.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata interponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1224/2016 del 31.8.2016 con cui il Tribunale di
RA gli imponeva di pagare alla di AU la somma di € Parte_2
117.219,08, oltre interessi e spese di procedura: somma che con il suo originario ricorso quest'ultima – dopo aver premesso di essere stata incaricata, una volta avvicendatasi ad impresa precedentemente appaltata dal , del completamento Pt_1
dei previsti lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato (di cui detto Pt_1
era comproprietario) in AU, c.da Cozzo Rondinella, censito in Catasto Urbano al foglio 42, part. 63 subb. 3, 4, 5, 6 e 7 - aveva dedotto esserle dovuta in pagamento dei lavori elencati nel 4° S.A.L., il cui corrispettivo pari ad € 138.719,08 era stato corrisposto dal committente solo per la minor somma di € 21.500,00.
Eccepiva, per converso, il di nulla dovere a detta New Co.Pon. in Pt_1
considerazione di quello che era stato il reale evolversi della vicenda negoziale.
AR, infatti, detto opponente:
- che – dopo aver fruito, atteso che il predetto fabbricato era stato seriamente danneggiato dal sisma del 13 dicembre 1990 che aveva colpito anche l'abitato di AU, di buono-contributo n. 828 del 4.5.2009 pari ad € 157.845,64 mercè al quale veniva parzialmente finanziato da quell'Amministrazione
Comunale il progetto di “adeguamento sismico” del fabbricato de quo il cui importo di spesa era pari a totali € 247.175,35 – aveva commesso in appalto i relativi lavori, con contratto del 22.7.2009, alla Controparte_2
[...]
- che direttore dei lavori era stato nominato l'Arch. , Parte_4
- che in seguito, successivamente alla redazione del 1° S.A.L. addì 17.12.2009, il aveva predisposto un nuovo progetto non più di adeguamento sismico Pt_4
ma di demolizione e ricostruzione del fabbricato de quo: progetto in seguito all'approvazione del quale il aveva erogato un nuovo Controparte_3
buono-contributo (che andava a sostituire il precedente) di € 209.541,08,
- che, essendo stata la nelle more posta in liquidazione, esso Controparte_2
opponente aveva affidato la prosecuzione dei lavori alla Co.Pon. S.r.l. di
PO S. S.r.l. (“in sostanza la medesima impresa, con diverso nome, tenuto anche in conto che il legale rappresentante era il medesimo”), che aveva fatto ripartire il cantiere il 22.1.2011,
- che il 2° S.A.L. era stato approntato il 22.2.2011, ed il 3° addì 14.11.2011,
- che i lavori proseguivano sino alla data del 28.1.2013 allorchè, in mancanza di fondi, subivano una nuova sospensione: ed allorchè li si intendeva riprendere venivano, su indicazione del , riappaltati a detta CP_2 Parte_2
- che tale nuova impresa appaltata, pur essendosi insediata in cantiere alla data del 18.6.2014, aveva lasciato trascorrere diversi mesi prima di dare corso alla ripresa dei lavori: ciò nondimeno, già alla precedente data del 4.5.2014 la stessa impresa aveva presentato al di AU certificato di CP_3
pagamento - relativo al suddetto 4° S.A.L. di € 138.719,08 – di cui aveva ottenuto il rilascio da parte del nuovo Direttore dei Lavori Arch. CP_1
[...]
Donde doveva farsi discendere – si concludeva - che i lavori di cui allo stesso ultimo
S.A.L. – sulla base delle cui risultanze era stato richiesto ed ottenuto l'opposto Parte provvedimento monitorio - non fossero stati eseguiti, affatto, dalla Pt_2
ma, al più, da chi l'aveva preceduta in cantiere.
[...] In via riconvenzionale, deduceva altresì il che a causa di detta mancata Pt_1
tempestiva ripresa dei lavori ad opera della – mancata Parte_2
tempestiva ripresa dovuta anche all'inerzia dimostrata dal nuovo Direttore dei Lavori
Arch. - si fosse visto rifiutare dall'istituto bancario (Intesa San Paolo S.p.A.) CP_1
presso cui aveva, addì 23.10.2012, acceso un mutuo c.d. “a S.A.L.” – la cui disciplina prevedeva, cioè a dire, l'erogazione del netto ricavo in diverse soluzioni rateali correlate alla progressione dei SS.AA.L. di opere di costruzione o ristrutturazione edilizia – il versamento dell'ultima trànche di € 50.000,00, su un importo totale di €
150.000,00: e ciò – veniva a denunciare, per gli effetti risarcitori destinati a derivarne
– pur dopo che i ratei di restituzione che aveva già corrisposto all'istituto bancario mutuante erano risultati comprensivi anche degli interessi sulla trànche di sorte capitale infine mai erogatagli.
Inoltre, sempre in via riconvenzionale, denunciava esso opponente che l'Arch.
mai si fosse preoccupato di curare il prelievo – dalla costruzione in c.a. in Pt_4
corso d'opera – dei provini di calcestruzzo ex L. 1086/71 da sottoporre all'approvazione del Genio Civile.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo all'adito Tribunale Parte_1
di RA – previa dichiarazione di voler chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., sia detto sia detto – di:”a) dichiarare che nessuna somma è dovuta da Pt_4 CP_1
parte del signor alla e in subordine nella minore Pt_1 Parte_2
misura che eventualmente sarà stabilita dal giudice, e pertanto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1224 del 31.08.2016, emesso dal Tribunale di RA, per i motivi di cui in narrativa;
b) accogliere la domanda riconvenzionale, e riconoscere pertanto il diritto al risarcimento del danno del signor come in narrativa. Il tutto con vittoria di Pt_1
spese, competenze e onorari di giudizio”.
§§§
Si costituivano in contraddittorio sia la sia, in seguito alla loro Parte_2
chiamata in causa, e . Parte_4 CP_1 La prima contestava vibratamente la ricostruzione della vicenda negoziale fornita dal
: che, in particolare, accusava di aver versato in atti un certificato di Pt_1
pagamento relativo al 4° S.A.L. “palesemente contraffatto, come provato dalla copia del certificato di pagamento del s.a.l. 4 rilasciato in copia conforme dal Comune di
AU in data 26.5.2016, nonché dalla copia conforme della trasmissione dello stesso certificato prot. n. 24030 del 4.5.2015, e non 4.5.2014 come dedotto dall'opponente”.
Tesi – questa – cui con la sua comparsa di risposta il si associava. CP_1
Per converso il , per quanto di suo interesse, negava che - diversamente da Pt_4
quanto addotto dal - non fosse stato al tempo curato il prelievo dei provini di Pt_1
calcestruzzo da sottoporre ex L. 1086/71 all'approvazione del Genio Civile.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il G.I. istruiva la causa mediante assunzione di prova per interpello e per testimoni.
All'esito ritenendo, giusta ordinanza del 9.3.2021, di poter formulare proposta ex art. 185bis c.p.c. nei seguenti termini:”definizione transattiva della controversia insorta tra le odierne parti mediante pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 50.000,00 in favore dell'opposta – somma anche rateizzabile in un massimo di
12 rate mensili - con rinuncia a tutte le domande e con spese del presente giudizio compensate tra tutte le parti del giudizio”. Proposta che, alla successiva udienza del
17.9.2021, non registrava tuttavia l'adesione anche dell'opponente.
Fallito il tentativo di conciliazione, il primo giudice riteneva di poter prescindere dalla c.t.u. nella quale il aveva insistito e – raccolte le conclusioni delle parti, Pt_1
e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1945/2023 del 2.11.2023 rigettava sia la proposta opposizione sia la prima delle domande riconvenzionali del Pt_1
(omettendo poi alcuna pronuncia sull'altra) dopo aver telegraficamente osservato:
- che “L'opposizione è infondata poiché il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato emesso in virtù di una documentazione, il SAL n. IV, sottoscritta anche dalla parte opponente. Né può considerarsi dirimente ai fini della fondatezza della opposizione la contestazione dell'opponente circa la data del deposito al Comune del SAL n. IV, essendo la stessa irrilevante, tenuto conto della sottoscrizione dell'opponente stesso sui documenti allegati al detto SAL”,
- che “Infondata è altresì la domanda riconvenzionale, che appare generica e priva di supporto probatorio, non risultando peraltro, agli atti, alcuna diffida ad adempiere nei confronti della società opposta e del direttore dei lavori”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 7.12.2023.
Censurando – quanto alla pretesa di pagamento della che il Parte_5
Tribunale aveva convalidato – che “paradossale e priva di alcun fondamento giuridico è l'asserzione del Giudice secondo cui la contestazione della data di deposito al Comune di AU del sarebbe irrilevante. Proprio dalla data Pt_6
certa di presentazione del documento in questione al si ha invece Controparte_3
la prova inconfutabile del difetto di legittimazione attiva della A Parte_2
tal proposito giova sottolineare che la stessa società opposta ha prodotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo una copia del suddetto certificato - documento da cui trarrebbe titolo il credito ingiunto - non datato, mentre il libretto delle misure è datato 21.07.2014 (doc. 11). Ed ancora, ad ulteriore riprova della validità e attendibilità della documentazione prodotta, nonché della fondatezza della opposizione, in data 22.07.2014, e dunque non 2015, il signor , nella qualità Pt_1
di beneficiario del contributo, presentò al protocollo generale nota successivamente protocollata al n. 41295 del 24.07.2014, avente ad oggetto “Trasmissione documenti relativi al IV SAL” per lavori eseguiti a tutto il 02.07.2014. L'incarico alla
[...]
risale infatti al 12 giugno 2014, e comunicato all'Ufficio tecnico il 13 Parte_2
giugno 2014, come da documento n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n.
2. E' evidente allora il difetto di legittimazione attiva della società opposta il cui inizio attività peraltro, come dimostrato dalla produzione della visura camerale (doc. n. 5 memoria n. 2 ex art 183), è attestato al 22.7.2014, mentre i lavori valutati dall'architetto si fermano a giugno 2014”. CP_1
In realtà – si veniva quindi a ribadire - la “nel tentativo di Parte_5
dichiarare lavori mai compiuti non ha fatto altro che ricopiare il contenuto del libretto delle misure e del Sal n. 3, come è facile verificare da una comparazione dei due documenti. E' chiaro, pertanto, che i lavori per i quali si è chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, per una somma pari ad € 117.219,08, oltre interessi, non siano stati effettuati dalla Lo stesso direttore dei lavori, architetto Parte_2 [...]
, nel verbale di sopralluogo in cantiere del 18 giugno 2014 scriveva che i lavori CP_1
erano sospesi in attesa dell'emissione del SAL e dell'aggiornamento della documentazione di cantiere, dichiarando che i lavori erano stati effettuati dalla ditta
in subappalto. E ancora, circostanza che rende ancor più chiara la Controparte_4
situazione, lo stesso architetto, nella comunicazione protocollata al n. 16448 del 26 marzo 2015 (doc. 3 prodotto con memoria 183 n. 2) sottolineava che i lavori contabilizzati nel SAL IV erano stati effettuati dalla ditta subappaltatrice da febbraio
a giugno 2014. E' evidente che il contratto di subappalto alla ditta e CP_4
relativo al periodo febbraio-giugno 2014 non può essere riconducibile alla società tenuto conto che questa ricevette l'incarico il 12 giugno 2014 e Parte_2
solo a partire da ottobre 2014 riaffidò i lavori in subappalto alla ditta CP_4
”.
[...]
Ancora, in ordine segnatamente alla posizione del obiettava l'appellante che CP_1
costui avesse negato “qualsiasi responsabilità sottolineando che lui avrebbe accettato l'incarico solo dopo quasi un anno dal conferimento, quindi dal 05.08.2013
a dopo il sopralluogo del 18.06.2014: se non fosse che ha provveduto alla redazione proprio dell'atto da cui trae titolo il decreto ingiuntivo opposto, documento che, per le ragioni precisate, è assolutamente illegittimo e privo di fondamento. Come sottolineato, infatti, il direttore dei lavori ha errato nella contabilizzazione dei lavori effettuati dalla società opposta, non solo perchè nel sal n. 4 vengono ripetute lavorazioni contenute nel n. 3 e addirittura nel n. 2 (circostanza questa da addebitare anche alla negligenza dell'architetto ), ma anche perché in data 27 luglio Pt_4
2015, con prot. n. 44515, il Responsabile del VI Settore, Servizi Ecologici e
Protezione Civile – servizio 4 - Ricostruzione, certificava che i lavori di riparazione dell'immobile oggetto della presente controversia avevano raggiunto un importo di €
283.492,53, e non di € 321.529,30 come risulta nel documento contestato. Ne consegue che qualora ad aver effettuato i lavori fosse stata l'odierna opposta, i lavori effettuati sarebbero stati certamente inferiori a quelli vantati”.
Quanto poi al rigetto anche della domanda di risarcimento del danno patito da esso appellante per aver dovuto corrispondere – all'istituto bancario presso cui aveva acceso il mutuo “a S.A.L.” anzidetto - interessi computati anche sulla trànche di sorte capitale che non gli era stata infine erogata, esso appellante veniva a ribadire che “le condizioni finanziarie della società opposta hanno determinato l'ennesimo blocco dei lavori già da metà 2014, con ciò facendo trascorrere il termine previsto dal contratto di mutuo per la conclusione dei lavori. Ed essendo ormai trascorso il termine, il signor non solo non potrà ricevere dalla Banca le somme Pt_1
richieste ma deve subire il danno di aver pagato ad oggi interessi per superiori somme che non avrà mai”.
Quanto infine all'ulteriore domanda già avanzata in via riconvenzionale – e della quale il Tribunale si era disinteressato nulla avendo, infatti, rilevato in ordine alla denunciata mancanza di tempestivo prelievo dei provini di calcestruzzo da sottoporre ex L. 1086/71 all'approvazione del Genio Civile – si deduceva che “Come ampiamente esposto nell'atto introduttivo, la legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e
s.m.i. - “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica” - obbliga il direttore dei lavori a presenziare alle operazioni di prelievo e di confezionamento dei provini di calcestruzzo, ed a redigere il verbale di campionamento, circostanza questa non avvenuta! L'architetto , a differenza di quanto asserito dal Giudice di prime Pt_4
cure, è responsabile poiché, non avendo provveduto ad effettuare i provini, ha causato un duplice danno al signor , il quale non solo ad oggi non potrebbe Pt_1 ottenere l'agibilità della struttura ma sarà costretto a provvedere a proprie spese ad effettuare i provini con un ulteriore aggravio di spese. Di ciò è tenuto a rispondere
l'architetto , allora direttore dei lavori, che nella memoria di costituzione del Pt_4
giudizio di opposizione ammette, seppur parzialmente, di non aver adempiuto al suo obbligo non redigendo la relazione finale, necessaria appunto per ottenere
l'agibilità”.
E per quanto così riassunto esso concludeva chiedendo alla Corte Parte_1
adita, in riforma della sentenza impugnata, di:”a) dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del signor alla ovvero ed in subordine Pt_1 Parte_7
dovuta nella minore misura che eventualmente sarà stabilita dal giudice, e pertanto revocare e porre nel nulla ovvero dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1224 del 31.08.2016, emesso dal Tribunale di RA, per i motivi di cui in narrativa;
b) accogliere la domanda riconvenzionale a carico della
[...]
e degli architetti e , e riconoscere pertanto il diritto al Parte_2 CP_1 Pt_4
risarcimento del danno del signor come in narrativa;
c) disporre la Pt_1
restituzione delle somme pagate dal signor in esecuzione della sentenza Pt_1
impugnata; d) in via istruttoria, ammettere la CTU non ammessa in primo grado per tutte le ragioni sopra esposte. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
§§§
Si costituivano in seconda istanza sia la sia sia Parte_2 Parte_4
Cont
che - nel contestare in ogni sua parte, tutti e ciascuno, l'appello del CP_1
chiedevano l'integrale conferma della sentenza a torto impugnata da Pt_1
controparte.
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., in esito alla trattazione della causa la Corte – mentre rigettava l'istanza dell'appellante di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata - giusta ordinanza del
26.4.2024 ammetteva la c.t.u. nella quale l'appellante aveva insistito “onde, in ispecie, accertarsi se realmente gran parte dei lavori indicati nel Libretto delle Misure presupposto dallo Stato Avanzamento Lavori n. 4 fossero già stati parte integrante dello Stato Avanzamento Lavori n. 3 e, ancor prima, dello Stato
Avanzamento Lavori n. 2”; ed anche al fine di ottenere parere “sulla validità dei provini, già predisposti dal , del calcestruzzo impiegato, e quantificare i costi Pt_4
di nuovi provini ove ne rimanga accertata l'invalidità”.
Acquisito l'elaborato peritale conseguentemente rassegnato veniva fissata udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Anche alla luce di quanto desumibile dal disposto accertamento peritale può e deve oggi concludersi che le opere elencate nel suddetto 4° S.A.L. non siano state eseguite dalla Parte_2
Dalla relazione di c.t.u. in particolare si desume (oltre che “In data 12.5.2014, ovvero dopo sette [rectius nove, n.d.r] mesi dalla revoca dell'Arch. come DL, Pt_4
prende in carico i lavori una nuova impresa, la (legale Parte_2
rappresentante , nata ad [...] il [...]): ma ancora una Parte_3
volta né il signor né la nuova impresa ritengono opportuno sottoscrivere un Pt_1
nuovo contratto”, né curare – pare di dover aggiungere – l'aggiornamento del libretto delle misure) che “In data 19.6.2014, ovvero dopo otto mesi [rectius dieci, n.d.r] dalla revoca dell'Arch. come DL, il signor comunica al Pt_4 Pt_1 CP_3
che la Direzione Lavori viene assunta dall'Arch. . Il nuovo Direttore
[...] CP_1
Lavori, Arch. , riferisce che nessuna lavorazione è stata compiuta CP_1
sotto la sua direzione. Il suo lavoro è consistito nel prendere atto, e contabilizzare, lo stato di avanzamento delle opere che si palesano al suo primo accesso. Infatti, sulla base delle misure acquisite durante il sopralluogo del 19.6.2014, produce un mese dopo un computo dello stato di avanzamento. I suoi rilievi giungono ad un importo dei lavori di 321.529 euro in cui: le voci dal n. 1 al n. 12 ricalcano, confermando le quantità in opera, tutte le voci elencate nel SAL n. 3; le voci dal n. 13 al n. 26 descrivono nuove lavorazioni, tutte di completamento (nessuna opera strutturale)”.
E con ciò – si osserva – rimane, sia pure solo in parte, anzitutto confermato quanto denunciato dal , vale a dire che le prime dodici voci del S.A.L. n. 4 Pt_1
costituiscano una duplicazione di opere già contabilizzate nel S.A.L. n. 3.
Quanto, per converso, alle opere di cui alle successive voci dal n. 13 al n. 26, ai fini dell'odierno giudizio rilievo decisivo assume la circostanza che il nuovo direttore dei lavori Arch. abbia proceduto a “prendere atto, e contabilizzare, lo stato di CP_1
avanzamento delle opere che si palesano al suo primo accesso” sotto la data del
19.6.2014, vale a dire appena un giorno dopo che la si era Parte_2
insediata in cantiere: per il che irrevocabile in dubbio appare che neppure le ulteriori opere di cui a dette voci dal n. 13 al n. 26 siano state eseguite dall'impresa edile odierna appellata.
Chi poi abbia realizzato tali ulteriori opere è agevole stabilirlo grazie a quanto desumibile da ciò che l'Arch. attestava in tempi non sospetti – e sulla base, CP_1
comunque, di quanto dichiaratogli non soltanto dal ma anche dal – Pt_1 CP_2
mercè alla sullodata nota acquisita al Protocollo del Comune di AU il 26 marzo
2015 al n. 16448: cioè a dire, che “è subentrato al precedente Direttore dei Lavori ed ha verificato in cantiere i lavori svolti per differenza tra quanto descritto e pagato nel SAL III e quanto riscontrato sul posto e contabilizzato nel SAL IV, il tutto come meglio illustrato nella precedente documentazione trasmessa a codesto Ufficio.
Come descritto e dichiarato dal Committente e dalla Ditta appaltatrice (
[...]
), tali lavori sono stati eseguiti in un periodo che va dal Febbraio 2014 Parte_2
a Giugno 2014 dalla ditta , con sede legale in via Padre Pio 13 - Controparte_4
96011 AU (SR), in subappalto e quindi per un periodo di circa cinque mesi.
Come specificato dalla ditta appaltatrice e dalla ditta in subappalto, sono stati eseguiti per il primo e ultimo mese dal titolare della ditta , e per Controparte_4
il restante periodo dallo stesso titolare affiancato da due operai”. Le ulteriori opere di cui alle suindicate voci dal n. 13 al n. 26 erano dunque realizzate
– come va ribadito - dalla tra il febbraio ed il giugno del 2014: Controparte_5
vale a dire, in epoca anteriore all'insediamento in cantiere della che, Parte_2
pertanto, neppure può essere (anche perché dalla acquisita visura camerale emerge che abbia iniziato l'attività d'impresa sotto la data del 22 luglio 2014) l'impresa che tali opere commetteva in subappalto.
Dal che deve conclusivamente farsi discendere l'infondatezza della pretesa di pagamento già veicolata dalla in monitorio: donde il decreto Parte_2
ingiuntivo già fatto oggetto di opposizione deve essere, in riforma della sentenza impugnata, infine revocato.
§§§
L'appello del non merita, per converso, di essere atteso nella parte in cui Pt_1
censura il rigetto della domanda risarcitoria fondata da detto odierno appellante sulla pretesa di fare della mancata erogazione in suo favore di parte del netto ricavo del suddetto mutuo “a S.A.L.” motivo di addebito sia per la sia per Parte_2
il CP_1
Tale domanda non a torto è stata ritenuta dal Tribunale “generica”, prima ancora che
“priva di supporto probatorio” Ciò che la parte è tenuta ex art. 2697 c.c. a provare deve essere, infatti, anzitutto sufficientemente allegato, “tanto essendo inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio e ad impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere” (Cass. II 12980/2002): laddove il si limitava a dedurre solo, e soltanto, che in conseguenza del ritardo accusato Pt_1
dalla nella ripresa dei lavori in cantiere “non solo non potrà ricevere Parte_2
dalla banca le somme richieste ma deve subire il danno di aver pagato ad oggi interessi per superiori somme che non avrà mai” (così nell'originaria citazione;
e nell'atto di appello, d'altro canto, soltanto si legge al riguardo che “Essendo ormai trascorso il termine previsto dal contatto di mutuo (36 mesi) per la conclusione dei lavori il Sig. non solo non potrà ricevere dalla banca le somme richieste ma Pt_1 deve subire il danno di aver pagato ad oggi interessi per superiori somme che non avrà mai”). Quali poi fossero i ratei - che il avrebbe corrisposto alla banca Pt_1
mutuante - comprensivi di interessi computati anche sulla parte di netto ricavo infine non erogata non è stato tuttavia, nonché documentato, neppure addotto (e semmai, nella sua memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. l'odierno appellante pure annotava che “Il Sig. dovrà iniziare a pagare le rate del mutuo, senza Pt_1
tuttavia poter usufruire della rimanente quota, entro il mese di giugno 2018 [!]); né, tampoco, è dato di sapere a quanto, secondo il , tali maggiori interessi in Pt_1
concreto ammontassero. Di talchè – nulla essendo stato, in primo luogo, allegato neppure su elementi essenziali della fattispecie posta in controversia, quali quelli anzidetti – non può non riconoscersi infine che ammettere che si possa pronunciare ciò nondimeno nel merito della stessa fattispecie finirebbe per porre controparte nella condizione di “subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere”.
L'appello del - si passa infine a considerare – deve analogamente dirsi Pt_1
infondato nella parte in cui, a fronte dell'omissione sul punto di alcuna pronuncia da parte del primo giudice, viene riproposta l'accusa nei confronti del di essersi Pt_4
sottratto al suo obbligo di procedere al tempestivo prelievo dei succitati provini di calcestruzzo da sottoporre, ex L. 1086/71, all'approvazione del Genio Civile;
e si fa da tanto derivare ulteriore pretesa risarcitoria.
Anche a tal riguardo va stigmatizzata l'individuazione in termini oltremodo generici ed insufficienti del danno oggetto dell'istanza risarcitoria che da detta accusa si faceva discendere. Tuttavia, pur nella valenza assorbente di quanto così rilevato, si deve altresì dare atto di quanto allo stesso riguardo rassegnato dal c.t.u. in termini tali da doversi, invero, escludere già, ed anzitutto, una condotta inadempiente del
. Pt_4
Scrive il professionista officiato – dopo aver premesso che “Tutte le opere strutturali eseguite sono contabilizzate nei primi tre SAL, tutti redatti dall'Arch. . Ne Pt_4
deriva che tutte le opere strutturali sono state compiute sotto la sua Direzione. Pertanto, i prelievi di calcestruzzo durante le varie fasi di getto e la loro posa nei casseri, per la confezione dei provini da sottoporre a prove di laboratorio, è avvenuta sotto la sua responsabilità. Era sua cura etichettare e siglare in modo indelebile questi provini, come disciplina la normativa con cui venne redatto il progetto delle opere strutturali, il D.M. LL.PP. 9.1.1996” – che, tuttavia, “Ai sensi della normativa citata i provini potevano essere portati in laboratorio anche a strutture ultimate, con accettazione del rischio per il D.L. che le caratteristiche del materiale non soddisfacessero i requisiti di legge solo a strutture ultimate. Furono le
NTC 2008 a imporre che i provini venissero sottoposti a prove di laboratorio entro il
28° giorno dal getto. La possibilità di utilizzare il D.M.LL.PP. del 1996 fu prorogata fino al 30 giugno 2010 da uno dei tanti Decreti Milleproroghe che hanno allungato di due anni il periodo transitorio. I progettisti si avvalsero di questa possibilità e redassero il progetto ai sensi del DM D.M.LL.PP del 1996. Sia il primo che il secondo progetto furono redatti, quindi, ai sensi del DM D.M.LL.PP del 1996, e ad esso doveva farsi riferimento anche per le modalità di prelievo del calcestruzzo, di etichettatura e di custodia”. E di tanto – si considera a mo' di corollario – l'odierno appellante avrebbe dovuto tenere debito conto prima di lanciare le sue accuse.
Senza non dar poi conto, allo stesso proposito, dell'osservazione del c.t. di fiducia del rivolta a far rilevare che “il certificato di collaudo delle strutture doveva Pt_4
essere presentato al Comune unitamente alla contabilità finale dei lavori, ma le opere strutturali non erano complete dal momento che mancavano i pergolati di legno”: la replica del c.t.u. – secondo cui, vera essendo bensì la circostanza posta in evidenza dal c.t. di parte, tuttavia “A parere del CTU, nel momento in cui si interruppe il rapporto di fiducia, con la revoca dell'incarico, sarebbe stato opportuno che il DL, non potendo procedere ad un collaudo parziale, in assenza dei pergolati in legno, facesse comunque eseguire le prove sui provini e ne conservasse copia a sua tutela, nelle more di produrli, se richiesti, per la futura relazione a strutture ultimate” - dimostra, ancora una volta, quanto malposta sia stata – già in punto, come si ripete, di presunto inadempimento (ed al di là – come pure si ripete – della evanescenza del danno-conseguenza che se ne faceva perentoriamente discendere) - la domanda risarcitoria qui vagliata, pretendendosi infatti di addebitare al Pt_4
ciò che infine si riconosce che soltanto “sarebbe stato opportuno” che - peraltro soltanto “a sua tutela” - lo stesso appellato non si astenesse dal fare.
§§§
Stante il finale esito del doppio grado di giudizio – che registra, in particolare, la vittoria del sulla questione controversa nella specie di maggior rilievo e la Pt_1
sua soccombenza nei confronti della oltre che del solo su Parte_2 CP_1
questione secondaria – congruo si ritiene che le spese dello stesso doppio grado siano compensate tra l'appellante e la nella contenuta misura di ¼ e che Parte_2
quest'ultima venga, pertanto, condannata al pagamento degli ulteriori ¾ delle spese di rappresentanza e difesa del . Pt_1
Il quale, per converso, deve dirsi tenuto a rifondere per intero le spese di rappresentanza e difesa sia del sia del nel doppio grado di giudizio. Pt_4 CP_1
Fatta in tutti i casi esclusiva applicazione (conf. ex pluribus Cass. III 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022, in base al valore ex art. 14 c.p.c. della causa che ha visto il infine vittorioso vanno in favore del medesimo, pertanto, Pt_1
liquidati – una volta fatto conseguente riferimento allo scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 e valutati, inoltre, l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – gli importi complessivi (dati dalla sommatoria: a) quanto al giudizio di primo grado, di € 1.914,00 x fase studio + € 1.221,00 x fase introduttiva +
€ 3.402,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 2.551,80 x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, di € 2.232,75 x fase studio + € 1.433,25 x fase introduttiva + € 2.595,60 x fase di trattazione ed istruttoria + € 3.061,80 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Per converso, in base al valore indeterminabile ed alla non rilevante complessità delle cause che hanno visto il soccombere nei confronti del e, Pt_1 CP_1
rispettivamente, nei confronti del vanno, pertanto, liquidati in favore di Pt_4 ciascuno di questi ultimi – una volta fatto conseguente riferimento allo scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 e valutati, inoltre,
l'importanza, la natura e la difficoltà delle controversie nonché le caratteristiche ed il pregio delle attività professionali prestate – gli importi complessivi (dati dalla sommatoria: a) quanto al giudizio di primo grado, di € 1.701,00 x fase studio + €
1.204,00 x fase introduttiva + € 903,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 2.324,00
x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, di € 2.058,00 x fase studio + €
1.418,00 x fase introduttiva + € 1.827,00 x fase di trattazione ed istruttoria + €
1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di RA n. 1945/2023 del 2.11.2023 proposto, con citazione del
7.12.2023, da nei confronti della di Parte_1 Parte_2 Parte_4
e di – così provvede:
[...] CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello revoca, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 1224/2016 del 31.8.2016 con cui il
Tribunale di RA imponeva a di pagare alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 117.219,08, oltre interessi e spese di procedura,
[...]
- rigetta nel resto,
- compensa per ¼ le spese del doppio grado di giudizio tra e la Parte_1
e condanna quest'ultima al pagamento degli ulteriori ¾ Parte_2
delle spese di rappresentanza e difesa del , e così al pagamento: quanto Pt_1
al giudizio di primo grado, di complessivi € 9.088,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, di complessivi € 9.323,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa Parte_1
nel doppio grado di giudizio sia di sia di , che Parte_4 CP_1
in favore di ciascuno dei medesimi si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 6.132,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, in complessivi €
7.038,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 2.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1589/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Valeria Mariangela Napoli (del
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_2 Parte_3
Pa sedente in AU (P.IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti C.F._2
dall'Avv. Nadia Gallitto (del Foro di RA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandra Garufi (del Foro di
RA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato, (nato ad [...] il [...], c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellati
OGGETTO: appalto.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 15.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata interponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1224/2016 del 31.8.2016 con cui il Tribunale di
RA gli imponeva di pagare alla di AU la somma di € Parte_2
117.219,08, oltre interessi e spese di procedura: somma che con il suo originario ricorso quest'ultima – dopo aver premesso di essere stata incaricata, una volta avvicendatasi ad impresa precedentemente appaltata dal , del completamento Pt_1
dei previsti lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato (di cui detto Pt_1
era comproprietario) in AU, c.da Cozzo Rondinella, censito in Catasto Urbano al foglio 42, part. 63 subb. 3, 4, 5, 6 e 7 - aveva dedotto esserle dovuta in pagamento dei lavori elencati nel 4° S.A.L., il cui corrispettivo pari ad € 138.719,08 era stato corrisposto dal committente solo per la minor somma di € 21.500,00.
Eccepiva, per converso, il di nulla dovere a detta New Co.Pon. in Pt_1
considerazione di quello che era stato il reale evolversi della vicenda negoziale.
AR, infatti, detto opponente:
- che – dopo aver fruito, atteso che il predetto fabbricato era stato seriamente danneggiato dal sisma del 13 dicembre 1990 che aveva colpito anche l'abitato di AU, di buono-contributo n. 828 del 4.5.2009 pari ad € 157.845,64 mercè al quale veniva parzialmente finanziato da quell'Amministrazione
Comunale il progetto di “adeguamento sismico” del fabbricato de quo il cui importo di spesa era pari a totali € 247.175,35 – aveva commesso in appalto i relativi lavori, con contratto del 22.7.2009, alla Controparte_2
[...]
- che direttore dei lavori era stato nominato l'Arch. , Parte_4
- che in seguito, successivamente alla redazione del 1° S.A.L. addì 17.12.2009, il aveva predisposto un nuovo progetto non più di adeguamento sismico Pt_4
ma di demolizione e ricostruzione del fabbricato de quo: progetto in seguito all'approvazione del quale il aveva erogato un nuovo Controparte_3
buono-contributo (che andava a sostituire il precedente) di € 209.541,08,
- che, essendo stata la nelle more posta in liquidazione, esso Controparte_2
opponente aveva affidato la prosecuzione dei lavori alla Co.Pon. S.r.l. di
PO S. S.r.l. (“in sostanza la medesima impresa, con diverso nome, tenuto anche in conto che il legale rappresentante era il medesimo”), che aveva fatto ripartire il cantiere il 22.1.2011,
- che il 2° S.A.L. era stato approntato il 22.2.2011, ed il 3° addì 14.11.2011,
- che i lavori proseguivano sino alla data del 28.1.2013 allorchè, in mancanza di fondi, subivano una nuova sospensione: ed allorchè li si intendeva riprendere venivano, su indicazione del , riappaltati a detta CP_2 Parte_2
- che tale nuova impresa appaltata, pur essendosi insediata in cantiere alla data del 18.6.2014, aveva lasciato trascorrere diversi mesi prima di dare corso alla ripresa dei lavori: ciò nondimeno, già alla precedente data del 4.5.2014 la stessa impresa aveva presentato al di AU certificato di CP_3
pagamento - relativo al suddetto 4° S.A.L. di € 138.719,08 – di cui aveva ottenuto il rilascio da parte del nuovo Direttore dei Lavori Arch. CP_1
[...]
Donde doveva farsi discendere – si concludeva - che i lavori di cui allo stesso ultimo
S.A.L. – sulla base delle cui risultanze era stato richiesto ed ottenuto l'opposto Parte provvedimento monitorio - non fossero stati eseguiti, affatto, dalla Pt_2
ma, al più, da chi l'aveva preceduta in cantiere.
[...] In via riconvenzionale, deduceva altresì il che a causa di detta mancata Pt_1
tempestiva ripresa dei lavori ad opera della – mancata Parte_2
tempestiva ripresa dovuta anche all'inerzia dimostrata dal nuovo Direttore dei Lavori
Arch. - si fosse visto rifiutare dall'istituto bancario (Intesa San Paolo S.p.A.) CP_1
presso cui aveva, addì 23.10.2012, acceso un mutuo c.d. “a S.A.L.” – la cui disciplina prevedeva, cioè a dire, l'erogazione del netto ricavo in diverse soluzioni rateali correlate alla progressione dei SS.AA.L. di opere di costruzione o ristrutturazione edilizia – il versamento dell'ultima trànche di € 50.000,00, su un importo totale di €
150.000,00: e ciò – veniva a denunciare, per gli effetti risarcitori destinati a derivarne
– pur dopo che i ratei di restituzione che aveva già corrisposto all'istituto bancario mutuante erano risultati comprensivi anche degli interessi sulla trànche di sorte capitale infine mai erogatagli.
Inoltre, sempre in via riconvenzionale, denunciava esso opponente che l'Arch.
mai si fosse preoccupato di curare il prelievo – dalla costruzione in c.a. in Pt_4
corso d'opera – dei provini di calcestruzzo ex L. 1086/71 da sottoporre all'approvazione del Genio Civile.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo all'adito Tribunale Parte_1
di RA – previa dichiarazione di voler chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., sia detto sia detto – di:”a) dichiarare che nessuna somma è dovuta da Pt_4 CP_1
parte del signor alla e in subordine nella minore Pt_1 Parte_2
misura che eventualmente sarà stabilita dal giudice, e pertanto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1224 del 31.08.2016, emesso dal Tribunale di RA, per i motivi di cui in narrativa;
b) accogliere la domanda riconvenzionale, e riconoscere pertanto il diritto al risarcimento del danno del signor come in narrativa. Il tutto con vittoria di Pt_1
spese, competenze e onorari di giudizio”.
§§§
Si costituivano in contraddittorio sia la sia, in seguito alla loro Parte_2
chiamata in causa, e . Parte_4 CP_1 La prima contestava vibratamente la ricostruzione della vicenda negoziale fornita dal
: che, in particolare, accusava di aver versato in atti un certificato di Pt_1
pagamento relativo al 4° S.A.L. “palesemente contraffatto, come provato dalla copia del certificato di pagamento del s.a.l. 4 rilasciato in copia conforme dal Comune di
AU in data 26.5.2016, nonché dalla copia conforme della trasmissione dello stesso certificato prot. n. 24030 del 4.5.2015, e non 4.5.2014 come dedotto dall'opponente”.
Tesi – questa – cui con la sua comparsa di risposta il si associava. CP_1
Per converso il , per quanto di suo interesse, negava che - diversamente da Pt_4
quanto addotto dal - non fosse stato al tempo curato il prelievo dei provini di Pt_1
calcestruzzo da sottoporre ex L. 1086/71 all'approvazione del Genio Civile.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il G.I. istruiva la causa mediante assunzione di prova per interpello e per testimoni.
All'esito ritenendo, giusta ordinanza del 9.3.2021, di poter formulare proposta ex art. 185bis c.p.c. nei seguenti termini:”definizione transattiva della controversia insorta tra le odierne parti mediante pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 50.000,00 in favore dell'opposta – somma anche rateizzabile in un massimo di
12 rate mensili - con rinuncia a tutte le domande e con spese del presente giudizio compensate tra tutte le parti del giudizio”. Proposta che, alla successiva udienza del
17.9.2021, non registrava tuttavia l'adesione anche dell'opponente.
Fallito il tentativo di conciliazione, il primo giudice riteneva di poter prescindere dalla c.t.u. nella quale il aveva insistito e – raccolte le conclusioni delle parti, Pt_1
e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1945/2023 del 2.11.2023 rigettava sia la proposta opposizione sia la prima delle domande riconvenzionali del Pt_1
(omettendo poi alcuna pronuncia sull'altra) dopo aver telegraficamente osservato:
- che “L'opposizione è infondata poiché il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato emesso in virtù di una documentazione, il SAL n. IV, sottoscritta anche dalla parte opponente. Né può considerarsi dirimente ai fini della fondatezza della opposizione la contestazione dell'opponente circa la data del deposito al Comune del SAL n. IV, essendo la stessa irrilevante, tenuto conto della sottoscrizione dell'opponente stesso sui documenti allegati al detto SAL”,
- che “Infondata è altresì la domanda riconvenzionale, che appare generica e priva di supporto probatorio, non risultando peraltro, agli atti, alcuna diffida ad adempiere nei confronti della società opposta e del direttore dei lavori”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 7.12.2023.
Censurando – quanto alla pretesa di pagamento della che il Parte_5
Tribunale aveva convalidato – che “paradossale e priva di alcun fondamento giuridico è l'asserzione del Giudice secondo cui la contestazione della data di deposito al Comune di AU del sarebbe irrilevante. Proprio dalla data Pt_6
certa di presentazione del documento in questione al si ha invece Controparte_3
la prova inconfutabile del difetto di legittimazione attiva della A Parte_2
tal proposito giova sottolineare che la stessa società opposta ha prodotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo una copia del suddetto certificato - documento da cui trarrebbe titolo il credito ingiunto - non datato, mentre il libretto delle misure è datato 21.07.2014 (doc. 11). Ed ancora, ad ulteriore riprova della validità e attendibilità della documentazione prodotta, nonché della fondatezza della opposizione, in data 22.07.2014, e dunque non 2015, il signor , nella qualità Pt_1
di beneficiario del contributo, presentò al protocollo generale nota successivamente protocollata al n. 41295 del 24.07.2014, avente ad oggetto “Trasmissione documenti relativi al IV SAL” per lavori eseguiti a tutto il 02.07.2014. L'incarico alla
[...]
risale infatti al 12 giugno 2014, e comunicato all'Ufficio tecnico il 13 Parte_2
giugno 2014, come da documento n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n.
2. E' evidente allora il difetto di legittimazione attiva della società opposta il cui inizio attività peraltro, come dimostrato dalla produzione della visura camerale (doc. n. 5 memoria n. 2 ex art 183), è attestato al 22.7.2014, mentre i lavori valutati dall'architetto si fermano a giugno 2014”. CP_1
In realtà – si veniva quindi a ribadire - la “nel tentativo di Parte_5
dichiarare lavori mai compiuti non ha fatto altro che ricopiare il contenuto del libretto delle misure e del Sal n. 3, come è facile verificare da una comparazione dei due documenti. E' chiaro, pertanto, che i lavori per i quali si è chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, per una somma pari ad € 117.219,08, oltre interessi, non siano stati effettuati dalla Lo stesso direttore dei lavori, architetto Parte_2 [...]
, nel verbale di sopralluogo in cantiere del 18 giugno 2014 scriveva che i lavori CP_1
erano sospesi in attesa dell'emissione del SAL e dell'aggiornamento della documentazione di cantiere, dichiarando che i lavori erano stati effettuati dalla ditta
in subappalto. E ancora, circostanza che rende ancor più chiara la Controparte_4
situazione, lo stesso architetto, nella comunicazione protocollata al n. 16448 del 26 marzo 2015 (doc. 3 prodotto con memoria 183 n. 2) sottolineava che i lavori contabilizzati nel SAL IV erano stati effettuati dalla ditta subappaltatrice da febbraio
a giugno 2014. E' evidente che il contratto di subappalto alla ditta e CP_4
relativo al periodo febbraio-giugno 2014 non può essere riconducibile alla società tenuto conto che questa ricevette l'incarico il 12 giugno 2014 e Parte_2
solo a partire da ottobre 2014 riaffidò i lavori in subappalto alla ditta CP_4
”.
[...]
Ancora, in ordine segnatamente alla posizione del obiettava l'appellante che CP_1
costui avesse negato “qualsiasi responsabilità sottolineando che lui avrebbe accettato l'incarico solo dopo quasi un anno dal conferimento, quindi dal 05.08.2013
a dopo il sopralluogo del 18.06.2014: se non fosse che ha provveduto alla redazione proprio dell'atto da cui trae titolo il decreto ingiuntivo opposto, documento che, per le ragioni precisate, è assolutamente illegittimo e privo di fondamento. Come sottolineato, infatti, il direttore dei lavori ha errato nella contabilizzazione dei lavori effettuati dalla società opposta, non solo perchè nel sal n. 4 vengono ripetute lavorazioni contenute nel n. 3 e addirittura nel n. 2 (circostanza questa da addebitare anche alla negligenza dell'architetto ), ma anche perché in data 27 luglio Pt_4
2015, con prot. n. 44515, il Responsabile del VI Settore, Servizi Ecologici e
Protezione Civile – servizio 4 - Ricostruzione, certificava che i lavori di riparazione dell'immobile oggetto della presente controversia avevano raggiunto un importo di €
283.492,53, e non di € 321.529,30 come risulta nel documento contestato. Ne consegue che qualora ad aver effettuato i lavori fosse stata l'odierna opposta, i lavori effettuati sarebbero stati certamente inferiori a quelli vantati”.
Quanto poi al rigetto anche della domanda di risarcimento del danno patito da esso appellante per aver dovuto corrispondere – all'istituto bancario presso cui aveva acceso il mutuo “a S.A.L.” anzidetto - interessi computati anche sulla trànche di sorte capitale che non gli era stata infine erogata, esso appellante veniva a ribadire che “le condizioni finanziarie della società opposta hanno determinato l'ennesimo blocco dei lavori già da metà 2014, con ciò facendo trascorrere il termine previsto dal contratto di mutuo per la conclusione dei lavori. Ed essendo ormai trascorso il termine, il signor non solo non potrà ricevere dalla Banca le somme Pt_1
richieste ma deve subire il danno di aver pagato ad oggi interessi per superiori somme che non avrà mai”.
Quanto infine all'ulteriore domanda già avanzata in via riconvenzionale – e della quale il Tribunale si era disinteressato nulla avendo, infatti, rilevato in ordine alla denunciata mancanza di tempestivo prelievo dei provini di calcestruzzo da sottoporre ex L. 1086/71 all'approvazione del Genio Civile – si deduceva che “Come ampiamente esposto nell'atto introduttivo, la legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e
s.m.i. - “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica” - obbliga il direttore dei lavori a presenziare alle operazioni di prelievo e di confezionamento dei provini di calcestruzzo, ed a redigere il verbale di campionamento, circostanza questa non avvenuta! L'architetto , a differenza di quanto asserito dal Giudice di prime Pt_4
cure, è responsabile poiché, non avendo provveduto ad effettuare i provini, ha causato un duplice danno al signor , il quale non solo ad oggi non potrebbe Pt_1 ottenere l'agibilità della struttura ma sarà costretto a provvedere a proprie spese ad effettuare i provini con un ulteriore aggravio di spese. Di ciò è tenuto a rispondere
l'architetto , allora direttore dei lavori, che nella memoria di costituzione del Pt_4
giudizio di opposizione ammette, seppur parzialmente, di non aver adempiuto al suo obbligo non redigendo la relazione finale, necessaria appunto per ottenere
l'agibilità”.
E per quanto così riassunto esso concludeva chiedendo alla Corte Parte_1
adita, in riforma della sentenza impugnata, di:”a) dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del signor alla ovvero ed in subordine Pt_1 Parte_7
dovuta nella minore misura che eventualmente sarà stabilita dal giudice, e pertanto revocare e porre nel nulla ovvero dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1224 del 31.08.2016, emesso dal Tribunale di RA, per i motivi di cui in narrativa;
b) accogliere la domanda riconvenzionale a carico della
[...]
e degli architetti e , e riconoscere pertanto il diritto al Parte_2 CP_1 Pt_4
risarcimento del danno del signor come in narrativa;
c) disporre la Pt_1
restituzione delle somme pagate dal signor in esecuzione della sentenza Pt_1
impugnata; d) in via istruttoria, ammettere la CTU non ammessa in primo grado per tutte le ragioni sopra esposte. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
§§§
Si costituivano in seconda istanza sia la sia sia Parte_2 Parte_4
Cont
che - nel contestare in ogni sua parte, tutti e ciascuno, l'appello del CP_1
chiedevano l'integrale conferma della sentenza a torto impugnata da Pt_1
controparte.
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., in esito alla trattazione della causa la Corte – mentre rigettava l'istanza dell'appellante di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata - giusta ordinanza del
26.4.2024 ammetteva la c.t.u. nella quale l'appellante aveva insistito “onde, in ispecie, accertarsi se realmente gran parte dei lavori indicati nel Libretto delle Misure presupposto dallo Stato Avanzamento Lavori n. 4 fossero già stati parte integrante dello Stato Avanzamento Lavori n. 3 e, ancor prima, dello Stato
Avanzamento Lavori n. 2”; ed anche al fine di ottenere parere “sulla validità dei provini, già predisposti dal , del calcestruzzo impiegato, e quantificare i costi Pt_4
di nuovi provini ove ne rimanga accertata l'invalidità”.
Acquisito l'elaborato peritale conseguentemente rassegnato veniva fissata udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Anche alla luce di quanto desumibile dal disposto accertamento peritale può e deve oggi concludersi che le opere elencate nel suddetto 4° S.A.L. non siano state eseguite dalla Parte_2
Dalla relazione di c.t.u. in particolare si desume (oltre che “In data 12.5.2014, ovvero dopo sette [rectius nove, n.d.r] mesi dalla revoca dell'Arch. come DL, Pt_4
prende in carico i lavori una nuova impresa, la (legale Parte_2
rappresentante , nata ad [...] il [...]): ma ancora una Parte_3
volta né il signor né la nuova impresa ritengono opportuno sottoscrivere un Pt_1
nuovo contratto”, né curare – pare di dover aggiungere – l'aggiornamento del libretto delle misure) che “In data 19.6.2014, ovvero dopo otto mesi [rectius dieci, n.d.r] dalla revoca dell'Arch. come DL, il signor comunica al Pt_4 Pt_1 CP_3
che la Direzione Lavori viene assunta dall'Arch. . Il nuovo Direttore
[...] CP_1
Lavori, Arch. , riferisce che nessuna lavorazione è stata compiuta CP_1
sotto la sua direzione. Il suo lavoro è consistito nel prendere atto, e contabilizzare, lo stato di avanzamento delle opere che si palesano al suo primo accesso. Infatti, sulla base delle misure acquisite durante il sopralluogo del 19.6.2014, produce un mese dopo un computo dello stato di avanzamento. I suoi rilievi giungono ad un importo dei lavori di 321.529 euro in cui: le voci dal n. 1 al n. 12 ricalcano, confermando le quantità in opera, tutte le voci elencate nel SAL n. 3; le voci dal n. 13 al n. 26 descrivono nuove lavorazioni, tutte di completamento (nessuna opera strutturale)”.
E con ciò – si osserva – rimane, sia pure solo in parte, anzitutto confermato quanto denunciato dal , vale a dire che le prime dodici voci del S.A.L. n. 4 Pt_1
costituiscano una duplicazione di opere già contabilizzate nel S.A.L. n. 3.
Quanto, per converso, alle opere di cui alle successive voci dal n. 13 al n. 26, ai fini dell'odierno giudizio rilievo decisivo assume la circostanza che il nuovo direttore dei lavori Arch. abbia proceduto a “prendere atto, e contabilizzare, lo stato di CP_1
avanzamento delle opere che si palesano al suo primo accesso” sotto la data del
19.6.2014, vale a dire appena un giorno dopo che la si era Parte_2
insediata in cantiere: per il che irrevocabile in dubbio appare che neppure le ulteriori opere di cui a dette voci dal n. 13 al n. 26 siano state eseguite dall'impresa edile odierna appellata.
Chi poi abbia realizzato tali ulteriori opere è agevole stabilirlo grazie a quanto desumibile da ciò che l'Arch. attestava in tempi non sospetti – e sulla base, CP_1
comunque, di quanto dichiaratogli non soltanto dal ma anche dal – Pt_1 CP_2
mercè alla sullodata nota acquisita al Protocollo del Comune di AU il 26 marzo
2015 al n. 16448: cioè a dire, che “è subentrato al precedente Direttore dei Lavori ed ha verificato in cantiere i lavori svolti per differenza tra quanto descritto e pagato nel SAL III e quanto riscontrato sul posto e contabilizzato nel SAL IV, il tutto come meglio illustrato nella precedente documentazione trasmessa a codesto Ufficio.
Come descritto e dichiarato dal Committente e dalla Ditta appaltatrice (
[...]
), tali lavori sono stati eseguiti in un periodo che va dal Febbraio 2014 Parte_2
a Giugno 2014 dalla ditta , con sede legale in via Padre Pio 13 - Controparte_4
96011 AU (SR), in subappalto e quindi per un periodo di circa cinque mesi.
Come specificato dalla ditta appaltatrice e dalla ditta in subappalto, sono stati eseguiti per il primo e ultimo mese dal titolare della ditta , e per Controparte_4
il restante periodo dallo stesso titolare affiancato da due operai”. Le ulteriori opere di cui alle suindicate voci dal n. 13 al n. 26 erano dunque realizzate
– come va ribadito - dalla tra il febbraio ed il giugno del 2014: Controparte_5
vale a dire, in epoca anteriore all'insediamento in cantiere della che, Parte_2
pertanto, neppure può essere (anche perché dalla acquisita visura camerale emerge che abbia iniziato l'attività d'impresa sotto la data del 22 luglio 2014) l'impresa che tali opere commetteva in subappalto.
Dal che deve conclusivamente farsi discendere l'infondatezza della pretesa di pagamento già veicolata dalla in monitorio: donde il decreto Parte_2
ingiuntivo già fatto oggetto di opposizione deve essere, in riforma della sentenza impugnata, infine revocato.
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L'appello del non merita, per converso, di essere atteso nella parte in cui Pt_1
censura il rigetto della domanda risarcitoria fondata da detto odierno appellante sulla pretesa di fare della mancata erogazione in suo favore di parte del netto ricavo del suddetto mutuo “a S.A.L.” motivo di addebito sia per la sia per Parte_2
il CP_1
Tale domanda non a torto è stata ritenuta dal Tribunale “generica”, prima ancora che
“priva di supporto probatorio” Ciò che la parte è tenuta ex art. 2697 c.c. a provare deve essere, infatti, anzitutto sufficientemente allegato, “tanto essendo inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio e ad impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere” (Cass. II 12980/2002): laddove il si limitava a dedurre solo, e soltanto, che in conseguenza del ritardo accusato Pt_1
dalla nella ripresa dei lavori in cantiere “non solo non potrà ricevere Parte_2
dalla banca le somme richieste ma deve subire il danno di aver pagato ad oggi interessi per superiori somme che non avrà mai” (così nell'originaria citazione;
e nell'atto di appello, d'altro canto, soltanto si legge al riguardo che “Essendo ormai trascorso il termine previsto dal contatto di mutuo (36 mesi) per la conclusione dei lavori il Sig. non solo non potrà ricevere dalla banca le somme richieste ma Pt_1 deve subire il danno di aver pagato ad oggi interessi per superiori somme che non avrà mai”). Quali poi fossero i ratei - che il avrebbe corrisposto alla banca Pt_1
mutuante - comprensivi di interessi computati anche sulla parte di netto ricavo infine non erogata non è stato tuttavia, nonché documentato, neppure addotto (e semmai, nella sua memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c. l'odierno appellante pure annotava che “Il Sig. dovrà iniziare a pagare le rate del mutuo, senza Pt_1
tuttavia poter usufruire della rimanente quota, entro il mese di giugno 2018 [!]); né, tampoco, è dato di sapere a quanto, secondo il , tali maggiori interessi in Pt_1
concreto ammontassero. Di talchè – nulla essendo stato, in primo luogo, allegato neppure su elementi essenziali della fattispecie posta in controversia, quali quelli anzidetti – non può non riconoscersi infine che ammettere che si possa pronunciare ciò nondimeno nel merito della stessa fattispecie finirebbe per porre controparte nella condizione di “subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere”.
L'appello del - si passa infine a considerare – deve analogamente dirsi Pt_1
infondato nella parte in cui, a fronte dell'omissione sul punto di alcuna pronuncia da parte del primo giudice, viene riproposta l'accusa nei confronti del di essersi Pt_4
sottratto al suo obbligo di procedere al tempestivo prelievo dei succitati provini di calcestruzzo da sottoporre, ex L. 1086/71, all'approvazione del Genio Civile;
e si fa da tanto derivare ulteriore pretesa risarcitoria.
Anche a tal riguardo va stigmatizzata l'individuazione in termini oltremodo generici ed insufficienti del danno oggetto dell'istanza risarcitoria che da detta accusa si faceva discendere. Tuttavia, pur nella valenza assorbente di quanto così rilevato, si deve altresì dare atto di quanto allo stesso riguardo rassegnato dal c.t.u. in termini tali da doversi, invero, escludere già, ed anzitutto, una condotta inadempiente del
. Pt_4
Scrive il professionista officiato – dopo aver premesso che “Tutte le opere strutturali eseguite sono contabilizzate nei primi tre SAL, tutti redatti dall'Arch. . Ne Pt_4
deriva che tutte le opere strutturali sono state compiute sotto la sua Direzione. Pertanto, i prelievi di calcestruzzo durante le varie fasi di getto e la loro posa nei casseri, per la confezione dei provini da sottoporre a prove di laboratorio, è avvenuta sotto la sua responsabilità. Era sua cura etichettare e siglare in modo indelebile questi provini, come disciplina la normativa con cui venne redatto il progetto delle opere strutturali, il D.M. LL.PP. 9.1.1996” – che, tuttavia, “Ai sensi della normativa citata i provini potevano essere portati in laboratorio anche a strutture ultimate, con accettazione del rischio per il D.L. che le caratteristiche del materiale non soddisfacessero i requisiti di legge solo a strutture ultimate. Furono le
NTC 2008 a imporre che i provini venissero sottoposti a prove di laboratorio entro il
28° giorno dal getto. La possibilità di utilizzare il D.M.LL.PP. del 1996 fu prorogata fino al 30 giugno 2010 da uno dei tanti Decreti Milleproroghe che hanno allungato di due anni il periodo transitorio. I progettisti si avvalsero di questa possibilità e redassero il progetto ai sensi del DM D.M.LL.PP del 1996. Sia il primo che il secondo progetto furono redatti, quindi, ai sensi del DM D.M.LL.PP del 1996, e ad esso doveva farsi riferimento anche per le modalità di prelievo del calcestruzzo, di etichettatura e di custodia”. E di tanto – si considera a mo' di corollario – l'odierno appellante avrebbe dovuto tenere debito conto prima di lanciare le sue accuse.
Senza non dar poi conto, allo stesso proposito, dell'osservazione del c.t. di fiducia del rivolta a far rilevare che “il certificato di collaudo delle strutture doveva Pt_4
essere presentato al Comune unitamente alla contabilità finale dei lavori, ma le opere strutturali non erano complete dal momento che mancavano i pergolati di legno”: la replica del c.t.u. – secondo cui, vera essendo bensì la circostanza posta in evidenza dal c.t. di parte, tuttavia “A parere del CTU, nel momento in cui si interruppe il rapporto di fiducia, con la revoca dell'incarico, sarebbe stato opportuno che il DL, non potendo procedere ad un collaudo parziale, in assenza dei pergolati in legno, facesse comunque eseguire le prove sui provini e ne conservasse copia a sua tutela, nelle more di produrli, se richiesti, per la futura relazione a strutture ultimate” - dimostra, ancora una volta, quanto malposta sia stata – già in punto, come si ripete, di presunto inadempimento (ed al di là – come pure si ripete – della evanescenza del danno-conseguenza che se ne faceva perentoriamente discendere) - la domanda risarcitoria qui vagliata, pretendendosi infatti di addebitare al Pt_4
ciò che infine si riconosce che soltanto “sarebbe stato opportuno” che - peraltro soltanto “a sua tutela” - lo stesso appellato non si astenesse dal fare.
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Stante il finale esito del doppio grado di giudizio – che registra, in particolare, la vittoria del sulla questione controversa nella specie di maggior rilievo e la Pt_1
sua soccombenza nei confronti della oltre che del solo su Parte_2 CP_1
questione secondaria – congruo si ritiene che le spese dello stesso doppio grado siano compensate tra l'appellante e la nella contenuta misura di ¼ e che Parte_2
quest'ultima venga, pertanto, condannata al pagamento degli ulteriori ¾ delle spese di rappresentanza e difesa del . Pt_1
Il quale, per converso, deve dirsi tenuto a rifondere per intero le spese di rappresentanza e difesa sia del sia del nel doppio grado di giudizio. Pt_4 CP_1
Fatta in tutti i casi esclusiva applicazione (conf. ex pluribus Cass. III 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022, in base al valore ex art. 14 c.p.c. della causa che ha visto il infine vittorioso vanno in favore del medesimo, pertanto, Pt_1
liquidati – una volta fatto conseguente riferimento allo scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 e valutati, inoltre, l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – gli importi complessivi (dati dalla sommatoria: a) quanto al giudizio di primo grado, di € 1.914,00 x fase studio + € 1.221,00 x fase introduttiva +
€ 3.402,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 2.551,80 x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, di € 2.232,75 x fase studio + € 1.433,25 x fase introduttiva + € 2.595,60 x fase di trattazione ed istruttoria + € 3.061,80 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Per converso, in base al valore indeterminabile ed alla non rilevante complessità delle cause che hanno visto il soccombere nei confronti del e, Pt_1 CP_1
rispettivamente, nei confronti del vanno, pertanto, liquidati in favore di Pt_4 ciascuno di questi ultimi – una volta fatto conseguente riferimento allo scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 e valutati, inoltre,
l'importanza, la natura e la difficoltà delle controversie nonché le caratteristiche ed il pregio delle attività professionali prestate – gli importi complessivi (dati dalla sommatoria: a) quanto al giudizio di primo grado, di € 1.701,00 x fase studio + €
1.204,00 x fase introduttiva + € 903,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 2.324,00
x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, di € 2.058,00 x fase studio + €
1.418,00 x fase introduttiva + € 1.827,00 x fase di trattazione ed istruttoria + €
1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di RA n. 1945/2023 del 2.11.2023 proposto, con citazione del
7.12.2023, da nei confronti della di Parte_1 Parte_2 Parte_4
e di – così provvede:
[...] CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello revoca, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo n. 1224/2016 del 31.8.2016 con cui il
Tribunale di RA imponeva a di pagare alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 117.219,08, oltre interessi e spese di procedura,
[...]
- rigetta nel resto,
- compensa per ¼ le spese del doppio grado di giudizio tra e la Parte_1
e condanna quest'ultima al pagamento degli ulteriori ¾ Parte_2
delle spese di rappresentanza e difesa del , e così al pagamento: quanto Pt_1
al giudizio di primo grado, di complessivi € 9.088,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, di complessivi € 9.323,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa Parte_1
nel doppio grado di giudizio sia di sia di , che Parte_4 CP_1
in favore di ciascuno dei medesimi si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 6.132,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, in complessivi €
7.038,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 2.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)