Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 17/01/2022, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00032/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01673/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2021, proposto da
OS GN, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurisano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ciullo Francesco, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Con il presente ricorso si chiede l'annullamento della nota dirigenziale 29.09.2021 e dell’allegata determinazione 570 del 30.09.2021 che hanno comminato la decadenza della ricorrente dai lotti P.I.P. di cui era assegnataria e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Taurisano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che oggetto di ricorso sono la nota dirigenziale 30/09/2021 e la determinazione n. 570 del 29/09/2021 con le quali il Comune di Taurisano ha comunicato la decadenza della ricorrente dalla assegnazione dei lotti del P.I.P. nn. 4 e 5, per il mancato rispetto dei termini finali di realizzazione dell’opificio, disponendo l’assegnazione dei suddetti lotti in favore del nuovo assegnatario.
Ritenuto che, pure prescindendo dal fumus boni iuris , per l’assenza di un immediato pregiudizio grave e irreparabile, in ragione sia del risalente stato di non utilizzo del fabbricato edificato sui lotti P.I.P. in questione, sia del ristoro del valore del manufatto da parte del Comune di Taurisano anche attraverso il nuovo assegnatario, l’istanza cautelare deve essere, nel bilanciamento degli opposti interessi, respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Compensa le spese di questa fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO