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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2566 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giacomo Mignano Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Lina Vinci
CP_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale per violazione dei principi di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro e la condanna del al pagamento dell'importo di € 275.161,83 nonché al Controparte_1 risarcimento del danno da perdita di chance e progressione di carriera e la condanna del al pagamento dell'importo di € 100.000,00 ovvero alla diversa somma Controparte_1 ritenuta di giustizia – è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
3. Il presente giudizio trae origine da un precedente procedimento cautelare ante causam istaurato tra le parti con cui la ricorrente, dirigente a tempo determinato del CP_1
, ha impugnato il decreto prot. n. 64543 del 28.9.2021 eccependo la illegittimità della
[...] procedura di conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma 1
d.lgs. 267/2000 (determina n. 945 del 1.9.2021 di indizione della selezione per interpello e avviso prot. 5880 del 2.9.2021).
Nell'ordinanza cautelare viene accerta la illegittimità avviso prot. 5880 del 2.9.2021 nella parte in cui aveva ridotto da cinque a tre anni “l'esperienza acquisita in funzioni dirigenziali” prescritta dall'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 per la partecipazione alla procedura selettiva.
Nella ordinanza cautelare si rileva che i due canditati ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice alla attribuzione dell'incarico, unitamente alla ricorrente, non avessero i requisiti minimi prescritti dall'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 per l'ammissione alla procedura selettiva, concludendo per la illegittimità della procedura avviata con determina prot. n. 945 del
1.9.2021 ed esitata con il conferimento dell'incarico dirigenziale all'Arch. Persona_1
(delibera sindacale prot n. 64543 del 28.9.2021 e determina prot. n. 1065 del 30.9.2021).
Quanto alle conseguenze della riscontrata illegittimità il Tribunale “dichiarata la illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'Avviso prot. 558 del 2.9.2021, per aver ricompreso tra i candidati risultati idonei i sig.ri e non in possesso dei Per_1 CP_3 requisiti soggettivi di cui all'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001, risultando la ricorrente l'unico tra i candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice in possesso dei requisiti soggettivi
2 per la attribuzione dell'incarico” ha condannato il “a ripetere le Controparte_1 operazioni di scelta del candidato cui conferire l'incarico di cui all'Avviso prot 5880 del
2.9.2021, con scelta motivata ex lege sulla scorta dei parametri dettati dall'art. 19 d.lgs.
165/2001 e gli ulteriori elementi valutativi indicati nell'Avviso.”
4. A seguito della statuizione giudiziaria il , revocato l'incarico conferito Controparte_1 al sig. ha, dapprima, attribuito l'incarico ad interim ad altro dirigente di ruolo e, Per_1 successivamente, avviato un concorso pubblico esterno per l'assunzione a tempo indeterminato del dirigente.
5. Lamenta la ricorrente con il presente ricorso la eluzione del giudicato per non aver proceduto alla ripetizione delle operazioni di scelta, chiedendo la condanna al risarcimento del danno derivante dalla perdita della occasione di conseguire l'incarico dirigenziale, quantificato nella differenza retributiva non conseguita nel periodo di attribuzione del ruolo dirigenziale in questione dal 30.9.2021 al 29.9.2024 nella misura di € 194.160,00 oltre al differenziale di cui agli oneri contributivi e previdenziali (€ 81.001,83).
6. Si è costituito il evidenziando di essersi attenuto alle statuizioni giudiziarie. CP_1
In particolare ha rilevato che la procedura intrapresa a seguito dell'avviso pubblico n. 5880/21 fosse una procedura di carattere idoneativo, connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, permanendo in capo alla amministrazione la facoltà di non assegnare l'incarico a nessuno dei soggetti selezionati come idonei dalla commissione esaminatrice ed affidare l'incarico, dapprima, all'interno con assegnazione ad interim ad uno dei dirigenti di ruolo e, successivamente, bandendo una procedura concorsuale, modalità ordinaria con cui la
P.A. dovrebbe provvedere alla copertura di posti vacanti.
Ritiene quindi il di aver ottemperato al giudicato attraverso la rinnovazione della CP_1 procedura con una delle modalità previste dalla legge (la più garantista).
Rileva pertanto che la ricorrente non è stata privata di alcuna chance non potendo vantare alcun diritto al conferimento dell'incarico neanche quale unica partecipante alla procedura per interpello ex art. 110 TUEL ed, ad ogni modo, ben potendo ottenere l'incarico ambito partecipando alla successiva procedura concorsuale.
3 7. Le argomentazioni del risultano, a parere del giudicante, solo parzialmente CP_1 condivisibili.
Come argomentato nella statuizione giudiziaria esitata nella ordinanza cautelare n. 7377/2022 nelle procedura di carattere c.d. idoneativo (come quella di cui è causa) a differenza delle procedure concorsuali/selettive, benché il datore di lavoro pubblico debba ritenersi vincolato agli obblighi fissati dalle clausole del contratto collettivo ovvero agli autolimiti fissati dal bando, permane una valutazione di carattere discrezionale, attenendo la scelta ad una valutazione di carattere essenzialmente fiduciario.
Nella ordinanza cautelare viene infatti precisato che, pur a fronte della illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'avviso prot. n. 558/2021, non fosse accoglibile la domanda di conferimento dell'incarico ma la lesione dell'interesse legittimo di diritto privato può fondare l'azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali (Cass. n. 269/2019; Cass. n. 4436/2018); più di recente Cassazione civile sez. lav., 12/07/2022, n.22029 ha espressamente statuito che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale).
Si specifica nell'ordinanza:
< Nella fattispecie in esame, benché risulti accertato che gli unici due candidati che hanno risposto all'interpello unitamente alla ricorrente non fossero in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge per l'attribuzione dell'incarico (art. 19 comma 6 d.lgs.
165/2001), tuttavia, non può ritenersi conseguenza vincolata della dedotta illegittimità, la attribuzione dell'incarico alla ricorrente;
tanto in ragione del fatto che, sulla scorta degli
4 autovincoli fissati nell'interpello prot.n. 5880 del 2.9.2021, risulta permanere un margine di discrezionalità in capo alla amministrazione nella scelta del contraente privato.
L'art. 5 (Criteri di esame) nell'indicare che “ai fini della individuazione del soggetto cui conferire l'incarico si procederà con esame dei curricula, da effettuarsi ad opera di una
Commissione esaminatrice, la quale comunque non dà luogo ad alcuna graduatoria ma è utile ad individuare una rosa dei migliori candidati in possesso dei requisiti soggettivi di legge da sottoporre a colloquio con il Sindaco”, rimanda ad un successivo incontro con il Sindaco, “il riscontro delle seguenti condizioni:
-preparazione, competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale con specifico riferimento all'incarico da ricoprire;
-attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali;
-esperienza lavorativa complessiva maturata;
-accertamento della motivazione sottesa a ricoprire l'incarico.
Rimane pertanto nella discrezionalità valutativa del sindaco l'individuazione del candidato più idoneo - sulla scorta dei sopra indicati parametri oltre quelli inderogabili di natura legislativa
- all'assunzione dell'incarico, fornendone esplicita ed adeguata motivazione.
L'art. 5 prosegue indicando che “Resta ferma la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento dell'incarico di cui al presente interpello qualora ritenga di non rinvenire tra i curricula professionali pervenuti e valuti adeguate professionalità”.
L'ambito discrezionale nella presente procedura “idoneativa” si amplia sino a ricomprendere la possibilità per il Sindaco di non procedere alla assegnazione dell'incarico, pur a fronte della rosa di idonei indicati dalla Commissione
Tale valutazione rimessa in capo al Sindaco non si appalesa ex se irragionevole, atteso che trattasi di incarichi ex art. 110 TUEL e, pertanto, maggiormente caratterizzati dall'intuitu personae (arg. Cass. 478/2014); resta inteso che anche in questo caso, dell'eventuale assenza di adeguata professionalità tra i curricula professionali pervenuti, il Sindaco sarà tenuto a fornire esplicativa ed adeguata motivazione.
13. Pertanto, in virtù di quanto sin qui illustrato, deve essere dichiarata la illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'Avviso prot. 558 del 2.9.2021, per aver ricompreso tra i candidati risultati idonei i sig.ri e non in possesso dei Per_1 CP_3 requisiti soggettivi di cui all'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001, risultando la ricorrente l'unica
5 tra i candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice in possesso dei requisiti soggettivi per la attribuzione dell'incarico.
Per l'effetto, il deve essere condannato a ripetere le operazioni di scelta Controparte_1 del candidato cui conferire l'incarico di cui all'Avviso prot 5880 del 2.9.2021, con scelta motivata ex lege sulla scorta dei parametri dettati dall'art. 19 d.lgs. 165/2001 e gli ulteriori requisiti fissati nell'Avviso.>>
8. In relazione a quanto riferito dal nella propria memoria difensiva si osserva come, CP_1 se da una parte è certamente vero che la procedura idoneativa nonché l'accertamento giudiziario non determinasse per la alcun diritto alla assunzione, tuttavia, per come Pt_1 argomentata, l'ordinanza cautelare (non impugnata e la cui statuizione deve ritenersi definitiva) imponeva al la ripetizione delle operazioni di scelta, sottoponendo a valutazione la CP_1 ricorrente motivando, eventualmente, sulla scorta di una scelta discrezionale ed insindacabile
(ove congruamente motivata in relazione ai vincoli derivanti dalla legge e dal bando) per la non idoneità e, solo a quel punto, procedere alla selezione pubblica esterna.
9. In considerazione di quanto espressamente statuito nella ordinanza cautelare il giudicato deve pertanto ritenersi effettivamente in parte eluso.
10. Le uniche conseguenze risarcitorie configurabili rispetto alla mancata ripetizione della valutazione nei confronti della ricorrente è il risarcimento del danno da perdita di chance.
Non è superfluo ricordare che il diritto al risarcimento del danno nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida sulla sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato il quale ha l'onere di provare in termini concreto il danno subito. Nel vigente ordinamento, difatti, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia con riferimento al danno-evento che con riguardo al danno- conseguenza;
in particolare, le conseguenze economiche derivanti dall'evento di danno (c.d. danno conseguenza) devono essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale ha la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle
6 presunzioni semplici previste dal codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.); in relazione poi alla tipologia del pregiudizio economico subito (in termini di danno emergente e lucro cessante) sarà possibile regolare in maniera diversificata l'onere probatorio.
Sempre in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance”– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall'agire illegittimo dell'amministrazione; tale probabilità, tuttavia, non si identifica nella semplice possibilità di conseguire il risultato sperato ma deve consistere nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile;
l'ammissibilità del risarcimento del danno per perdita di chance sussiste quindi solo laddove si riesca a dimostrare che il danno sia collegato ad una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi invece escludere la risarcibilità nel caso in cui la chance di ottenere l'utilità perduta sia una mera possibilità. Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza, la perdita di chance presuppone una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall'agire illegittimo dell'Amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura — secondo più restrittivi indirizzi — la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava. In altri termini, il risarcimento in parola può essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi e obiettivi. (in tal senso ex multis da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 23/09/2019, n.6319; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II,
09/07/2019, n.9096; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/04/2019, n.4245; Consiglio di Stato sez.
V, 11/07/2018, n.4225)
La perdita di chance si configura quindi come danno attuale e risarcibile solo se ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni. Ne consegue, altresì, che alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai
7 sensi dell'art. 1226 c.c. diretta a fronteggiare l'impossibilità di provare non l'esistenza del danno risarcibile, bensì del suo esatto ammontare;
occorre dunque accertare con certezza, per il risarcimento del danno da perdita di chance, i presupposti dello stesso danno, mentre deve escludersi tale risarcimento qualora l'atto, pur essendo illegittimo, abbia comportato solo la perdita di una ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita.
In ambito giuslavoristico, tale danno può configurarsi sia come perdita di ulteriori occasioni di lavoro, sia di future occasioni di progressione di carriera;
è stato dalla Cassazione ribadito che
'Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Esso, dunque, consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. La sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza' (Cass. civ. Sez. Lav., ord. 30.1.2018, n. 2293).
Invero con il termine chance, sotto il profilo giuridico, si indica 'la probabilità di ottenere un guadagno ovvero di evitare una perdita e il danno conseguente alla sua perdita è stato pertanto definito come derivante 'dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato, la cui realizzazione è - ab origine incerta' (Cass. n. 852/2006 e Trib.
Roma del 22.6.2021).
Nell'ipotesi di perdita di chance, si fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile e, dunque, 'il danno può commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità ... di conseguire la promozione' (Cass. n. 852/2006).
Dunque, il danno da perdita di chance consiste nella privazione non del risultato utile al quale il lavoratore aspirava, ma della possibilità di conseguirlo, sicché esso non può coincidere con la perdita dell'intera retribuzione che sarebbe spettata in caso di integrale successo, atteso che
8 un siffatto danno presupporrebbe la dimostrazione della sussistenza di una probabilità pari al
100% di conseguire il risultato utile.
La S.C. ha ampiamente chiarito che la perdita di una chance favorevole costituisce, al pari del lucro cessante, un danno quando la chance perduta aveva la ragionevole certezza o quantomeno l'elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi (Cass. n. 23862/2017).
In altri termini, il lavoratore ha l'onere di provare gli elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato (Cass. n. 11165/2018): 'il danno da perdita di chances è un concetto che indica la lesione della possibilità, già esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato favorevole, come antecedente causale, in termini di probabilità, del vantaggio aspirato' (Cons. Stato n. 372/2017, Cons. Stato n. 674/2014).
11. In applicazione dei principi di diritto sopra riassunti deve essere vagliata la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente.
Nella fattispecie in esame la procedura selettiva di conferimento dell'incarico dirigenziale avviata con l'avviso prot. n. 5880 del 2.9.21 era esitata nella valutazione da parte della commissione esaminatrice di una rosa di tre candidati ritenuti in possesso dei requisiti prescritti nel bando;
con la statuizione giudiziaria che ha ritenuto la illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico, per aver ricompreso tra i candidati idonei i sig.ri e Per_1 non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 19 comma 6 d.lgs. n. CP_3
165/2001, l'unica tra i candidati selezionati dalla commissione esaminatrice in possesso dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dell'incarico era la ricorrente, rispetto alla quale, il
è stato condannato alla ripetizione delle operazioni di scelta. CP_1
Tuttavia – sempre in un'ottica prognostica di valutazione della chance di ottenimento del bene della vita anelato dalla ricorrente – non può che influire anche la circostanza che l'art. 5 del bando rimandasse ad un successivo incontro con il sindaco la valutazione, in tal senso sicuramente caratterizzata da un margine di discrezionalità valutativa, circa la “preparazione, competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale con specifico riferimento all'incarico da ricoprire;
attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali;
esperienza lavorativa complessiva maturata;
accertamento della motivazione sottesa a ricoprire l'incarico”, valutazioni che il sindaco era chiamato a compiere fornendone esplicita
9 ed adeguata motivazione, prima di decidere di non assegnare l'incarico a nessuno dei partecipanti ed avviare una diversa e nuova procedura selettiva/concorsuale.
Trattandosi di un unico candidato in possesso dei requisiti previsti dalla legge ammesso alla procedura, tenendo conto del margine di discrezionalità valutativa comunque rimesso al sindaco, la chance di obiettiva e concreta possibilità di successo nella selezione deve ritenersi configurabile nella misura del 50%.
Il danno conseguenza riscontrabile nella fattispecie in esame deve, a parere del Tribunale, essere diminuito ai sensi dell'art. 1227 c.c. di un ulteriore 25% in considerazione della scelta liberamente assunta dalla ricorrente di non partecipare alla successiva procedura concorsuale indetta dal CP_1
12. Con riferimento al quantum debeatur la somma richiesta a titolo risarcitorio per danno da perdita di chance può essere parametrato al mancato guadagno che la ricorrente avrebbe percepito qualora le fosse stato riconosciuto l'incarico con funzioni Dirigenziali, a tempo determinato, nella struttura organizzativa Dipartimento IV - Area ambiente sviluppo sostenibile, verde, pubblico, urbanistica ed edilizia.
È stata prodotta in allegato al ricorso una dettagliata consulenza contabile (non oggetto di alcuna contestazione o rilievo da parte del nella quale viene specificamente e CP_1 dettagliatamente illustrata e quantificata la differenza di retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito per il periodo dal 30.9.2021 al 29.9.2024 pari ad € 177.323 oltre ad € 12.590,87 come differenza sul TFR.
Pertanto, il danno patrimoniale da perdita di chance riconoscibile in questa sede è pari ad €
47.478,00 (corrispondente al 25% del maggior guadagno che avrebbe percepito in caso di conferimento dell'incarico).
La somma di carattere risarcitorio deve poi essere maggiorata di interessi legali dalla sentenza al saldo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione € 26.000 – 52.000 sulla base del criterio del 'decisum' Cass. 197/2020) e della attività processuale svolta.
10 Nulla sulle spese tra la ricorrente e nei cui confronti non risulta invero avanzata CP_2 alcuna domanda e che, in ogni caso, è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1 CP_2
2566/2023 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso condanna l'amministrazione al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, della somme di € 47.478,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna l'amministrazione alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 4.629,00 oltre iva e cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese tra la parte ricorrente e . CP_2
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
11
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2566 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giacomo Mignano Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Lina Vinci
CP_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale per violazione dei principi di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro e la condanna del al pagamento dell'importo di € 275.161,83 nonché al Controparte_1 risarcimento del danno da perdita di chance e progressione di carriera e la condanna del al pagamento dell'importo di € 100.000,00 ovvero alla diversa somma Controparte_1 ritenuta di giustizia – è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
3. Il presente giudizio trae origine da un precedente procedimento cautelare ante causam istaurato tra le parti con cui la ricorrente, dirigente a tempo determinato del CP_1
, ha impugnato il decreto prot. n. 64543 del 28.9.2021 eccependo la illegittimità della
[...] procedura di conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma 1
d.lgs. 267/2000 (determina n. 945 del 1.9.2021 di indizione della selezione per interpello e avviso prot. 5880 del 2.9.2021).
Nell'ordinanza cautelare viene accerta la illegittimità avviso prot. 5880 del 2.9.2021 nella parte in cui aveva ridotto da cinque a tre anni “l'esperienza acquisita in funzioni dirigenziali” prescritta dall'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 per la partecipazione alla procedura selettiva.
Nella ordinanza cautelare si rileva che i due canditati ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice alla attribuzione dell'incarico, unitamente alla ricorrente, non avessero i requisiti minimi prescritti dall'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 per l'ammissione alla procedura selettiva, concludendo per la illegittimità della procedura avviata con determina prot. n. 945 del
1.9.2021 ed esitata con il conferimento dell'incarico dirigenziale all'Arch. Persona_1
(delibera sindacale prot n. 64543 del 28.9.2021 e determina prot. n. 1065 del 30.9.2021).
Quanto alle conseguenze della riscontrata illegittimità il Tribunale “dichiarata la illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'Avviso prot. 558 del 2.9.2021, per aver ricompreso tra i candidati risultati idonei i sig.ri e non in possesso dei Per_1 CP_3 requisiti soggettivi di cui all'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001, risultando la ricorrente l'unico tra i candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice in possesso dei requisiti soggettivi
2 per la attribuzione dell'incarico” ha condannato il “a ripetere le Controparte_1 operazioni di scelta del candidato cui conferire l'incarico di cui all'Avviso prot 5880 del
2.9.2021, con scelta motivata ex lege sulla scorta dei parametri dettati dall'art. 19 d.lgs.
165/2001 e gli ulteriori elementi valutativi indicati nell'Avviso.”
4. A seguito della statuizione giudiziaria il , revocato l'incarico conferito Controparte_1 al sig. ha, dapprima, attribuito l'incarico ad interim ad altro dirigente di ruolo e, Per_1 successivamente, avviato un concorso pubblico esterno per l'assunzione a tempo indeterminato del dirigente.
5. Lamenta la ricorrente con il presente ricorso la eluzione del giudicato per non aver proceduto alla ripetizione delle operazioni di scelta, chiedendo la condanna al risarcimento del danno derivante dalla perdita della occasione di conseguire l'incarico dirigenziale, quantificato nella differenza retributiva non conseguita nel periodo di attribuzione del ruolo dirigenziale in questione dal 30.9.2021 al 29.9.2024 nella misura di € 194.160,00 oltre al differenziale di cui agli oneri contributivi e previdenziali (€ 81.001,83).
6. Si è costituito il evidenziando di essersi attenuto alle statuizioni giudiziarie. CP_1
In particolare ha rilevato che la procedura intrapresa a seguito dell'avviso pubblico n. 5880/21 fosse una procedura di carattere idoneativo, connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, permanendo in capo alla amministrazione la facoltà di non assegnare l'incarico a nessuno dei soggetti selezionati come idonei dalla commissione esaminatrice ed affidare l'incarico, dapprima, all'interno con assegnazione ad interim ad uno dei dirigenti di ruolo e, successivamente, bandendo una procedura concorsuale, modalità ordinaria con cui la
P.A. dovrebbe provvedere alla copertura di posti vacanti.
Ritiene quindi il di aver ottemperato al giudicato attraverso la rinnovazione della CP_1 procedura con una delle modalità previste dalla legge (la più garantista).
Rileva pertanto che la ricorrente non è stata privata di alcuna chance non potendo vantare alcun diritto al conferimento dell'incarico neanche quale unica partecipante alla procedura per interpello ex art. 110 TUEL ed, ad ogni modo, ben potendo ottenere l'incarico ambito partecipando alla successiva procedura concorsuale.
3 7. Le argomentazioni del risultano, a parere del giudicante, solo parzialmente CP_1 condivisibili.
Come argomentato nella statuizione giudiziaria esitata nella ordinanza cautelare n. 7377/2022 nelle procedura di carattere c.d. idoneativo (come quella di cui è causa) a differenza delle procedure concorsuali/selettive, benché il datore di lavoro pubblico debba ritenersi vincolato agli obblighi fissati dalle clausole del contratto collettivo ovvero agli autolimiti fissati dal bando, permane una valutazione di carattere discrezionale, attenendo la scelta ad una valutazione di carattere essenzialmente fiduciario.
Nella ordinanza cautelare viene infatti precisato che, pur a fronte della illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'avviso prot. n. 558/2021, non fosse accoglibile la domanda di conferimento dell'incarico ma la lesione dell'interesse legittimo di diritto privato può fondare l'azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali (Cass. n. 269/2019; Cass. n. 4436/2018); più di recente Cassazione civile sez. lav., 12/07/2022, n.22029 ha espressamente statuito che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale).
Si specifica nell'ordinanza:
< Nella fattispecie in esame, benché risulti accertato che gli unici due candidati che hanno risposto all'interpello unitamente alla ricorrente non fossero in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge per l'attribuzione dell'incarico (art. 19 comma 6 d.lgs.
165/2001), tuttavia, non può ritenersi conseguenza vincolata della dedotta illegittimità, la attribuzione dell'incarico alla ricorrente;
tanto in ragione del fatto che, sulla scorta degli
4 autovincoli fissati nell'interpello prot.n. 5880 del 2.9.2021, risulta permanere un margine di discrezionalità in capo alla amministrazione nella scelta del contraente privato.
L'art. 5 (Criteri di esame) nell'indicare che “ai fini della individuazione del soggetto cui conferire l'incarico si procederà con esame dei curricula, da effettuarsi ad opera di una
Commissione esaminatrice, la quale comunque non dà luogo ad alcuna graduatoria ma è utile ad individuare una rosa dei migliori candidati in possesso dei requisiti soggettivi di legge da sottoporre a colloquio con il Sindaco”, rimanda ad un successivo incontro con il Sindaco, “il riscontro delle seguenti condizioni:
-preparazione, competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale con specifico riferimento all'incarico da ricoprire;
-attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali;
-esperienza lavorativa complessiva maturata;
-accertamento della motivazione sottesa a ricoprire l'incarico.
Rimane pertanto nella discrezionalità valutativa del sindaco l'individuazione del candidato più idoneo - sulla scorta dei sopra indicati parametri oltre quelli inderogabili di natura legislativa
- all'assunzione dell'incarico, fornendone esplicita ed adeguata motivazione.
L'art. 5 prosegue indicando che “Resta ferma la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento dell'incarico di cui al presente interpello qualora ritenga di non rinvenire tra i curricula professionali pervenuti e valuti adeguate professionalità”.
L'ambito discrezionale nella presente procedura “idoneativa” si amplia sino a ricomprendere la possibilità per il Sindaco di non procedere alla assegnazione dell'incarico, pur a fronte della rosa di idonei indicati dalla Commissione
Tale valutazione rimessa in capo al Sindaco non si appalesa ex se irragionevole, atteso che trattasi di incarichi ex art. 110 TUEL e, pertanto, maggiormente caratterizzati dall'intuitu personae (arg. Cass. 478/2014); resta inteso che anche in questo caso, dell'eventuale assenza di adeguata professionalità tra i curricula professionali pervenuti, il Sindaco sarà tenuto a fornire esplicativa ed adeguata motivazione.
13. Pertanto, in virtù di quanto sin qui illustrato, deve essere dichiarata la illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di cui all'Avviso prot. 558 del 2.9.2021, per aver ricompreso tra i candidati risultati idonei i sig.ri e non in possesso dei Per_1 CP_3 requisiti soggettivi di cui all'art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001, risultando la ricorrente l'unica
5 tra i candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice in possesso dei requisiti soggettivi per la attribuzione dell'incarico.
Per l'effetto, il deve essere condannato a ripetere le operazioni di scelta Controparte_1 del candidato cui conferire l'incarico di cui all'Avviso prot 5880 del 2.9.2021, con scelta motivata ex lege sulla scorta dei parametri dettati dall'art. 19 d.lgs. 165/2001 e gli ulteriori requisiti fissati nell'Avviso.>>
8. In relazione a quanto riferito dal nella propria memoria difensiva si osserva come, CP_1 se da una parte è certamente vero che la procedura idoneativa nonché l'accertamento giudiziario non determinasse per la alcun diritto alla assunzione, tuttavia, per come Pt_1 argomentata, l'ordinanza cautelare (non impugnata e la cui statuizione deve ritenersi definitiva) imponeva al la ripetizione delle operazioni di scelta, sottoponendo a valutazione la CP_1 ricorrente motivando, eventualmente, sulla scorta di una scelta discrezionale ed insindacabile
(ove congruamente motivata in relazione ai vincoli derivanti dalla legge e dal bando) per la non idoneità e, solo a quel punto, procedere alla selezione pubblica esterna.
9. In considerazione di quanto espressamente statuito nella ordinanza cautelare il giudicato deve pertanto ritenersi effettivamente in parte eluso.
10. Le uniche conseguenze risarcitorie configurabili rispetto alla mancata ripetizione della valutazione nei confronti della ricorrente è il risarcimento del danno da perdita di chance.
Non è superfluo ricordare che il diritto al risarcimento del danno nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida sulla sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato il quale ha l'onere di provare in termini concreto il danno subito. Nel vigente ordinamento, difatti, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia con riferimento al danno-evento che con riguardo al danno- conseguenza;
in particolare, le conseguenze economiche derivanti dall'evento di danno (c.d. danno conseguenza) devono essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale ha la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle
6 presunzioni semplici previste dal codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.); in relazione poi alla tipologia del pregiudizio economico subito (in termini di danno emergente e lucro cessante) sarà possibile regolare in maniera diversificata l'onere probatorio.
Sempre in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance”– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall'agire illegittimo dell'amministrazione; tale probabilità, tuttavia, non si identifica nella semplice possibilità di conseguire il risultato sperato ma deve consistere nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile;
l'ammissibilità del risarcimento del danno per perdita di chance sussiste quindi solo laddove si riesca a dimostrare che il danno sia collegato ad una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi invece escludere la risarcibilità nel caso in cui la chance di ottenere l'utilità perduta sia una mera possibilità. Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza, la perdita di chance presuppone una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall'agire illegittimo dell'Amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura — secondo più restrittivi indirizzi — la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava. In altri termini, il risarcimento in parola può essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi e obiettivi. (in tal senso ex multis da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 23/09/2019, n.6319; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II,
09/07/2019, n.9096; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/04/2019, n.4245; Consiglio di Stato sez.
V, 11/07/2018, n.4225)
La perdita di chance si configura quindi come danno attuale e risarcibile solo se ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni. Ne consegue, altresì, che alla mancanza di tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai
7 sensi dell'art. 1226 c.c. diretta a fronteggiare l'impossibilità di provare non l'esistenza del danno risarcibile, bensì del suo esatto ammontare;
occorre dunque accertare con certezza, per il risarcimento del danno da perdita di chance, i presupposti dello stesso danno, mentre deve escludersi tale risarcimento qualora l'atto, pur essendo illegittimo, abbia comportato solo la perdita di una ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita.
In ambito giuslavoristico, tale danno può configurarsi sia come perdita di ulteriori occasioni di lavoro, sia di future occasioni di progressione di carriera;
è stato dalla Cassazione ribadito che
'Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Esso, dunque, consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. La sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza' (Cass. civ. Sez. Lav., ord. 30.1.2018, n. 2293).
Invero con il termine chance, sotto il profilo giuridico, si indica 'la probabilità di ottenere un guadagno ovvero di evitare una perdita e il danno conseguente alla sua perdita è stato pertanto definito come derivante 'dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato, la cui realizzazione è - ab origine incerta' (Cass. n. 852/2006 e Trib.
Roma del 22.6.2021).
Nell'ipotesi di perdita di chance, si fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile e, dunque, 'il danno può commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità ... di conseguire la promozione' (Cass. n. 852/2006).
Dunque, il danno da perdita di chance consiste nella privazione non del risultato utile al quale il lavoratore aspirava, ma della possibilità di conseguirlo, sicché esso non può coincidere con la perdita dell'intera retribuzione che sarebbe spettata in caso di integrale successo, atteso che
8 un siffatto danno presupporrebbe la dimostrazione della sussistenza di una probabilità pari al
100% di conseguire il risultato utile.
La S.C. ha ampiamente chiarito che la perdita di una chance favorevole costituisce, al pari del lucro cessante, un danno quando la chance perduta aveva la ragionevole certezza o quantomeno l'elevata probabilità di avveramento, elementi entrambi da desumersi in base a indici certi ed obiettivi (Cass. n. 23862/2017).
In altri termini, il lavoratore ha l'onere di provare gli elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente e/o basandosi sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato (Cass. n. 11165/2018): 'il danno da perdita di chances è un concetto che indica la lesione della possibilità, già esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato favorevole, come antecedente causale, in termini di probabilità, del vantaggio aspirato' (Cons. Stato n. 372/2017, Cons. Stato n. 674/2014).
11. In applicazione dei principi di diritto sopra riassunti deve essere vagliata la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente.
Nella fattispecie in esame la procedura selettiva di conferimento dell'incarico dirigenziale avviata con l'avviso prot. n. 5880 del 2.9.21 era esitata nella valutazione da parte della commissione esaminatrice di una rosa di tre candidati ritenuti in possesso dei requisiti prescritti nel bando;
con la statuizione giudiziaria che ha ritenuto la illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico, per aver ricompreso tra i candidati idonei i sig.ri e Per_1 non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 19 comma 6 d.lgs. n. CP_3
165/2001, l'unica tra i candidati selezionati dalla commissione esaminatrice in possesso dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dell'incarico era la ricorrente, rispetto alla quale, il
è stato condannato alla ripetizione delle operazioni di scelta. CP_1
Tuttavia – sempre in un'ottica prognostica di valutazione della chance di ottenimento del bene della vita anelato dalla ricorrente – non può che influire anche la circostanza che l'art. 5 del bando rimandasse ad un successivo incontro con il sindaco la valutazione, in tal senso sicuramente caratterizzata da un margine di discrezionalità valutativa, circa la “preparazione, competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale con specifico riferimento all'incarico da ricoprire;
attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali;
esperienza lavorativa complessiva maturata;
accertamento della motivazione sottesa a ricoprire l'incarico”, valutazioni che il sindaco era chiamato a compiere fornendone esplicita
9 ed adeguata motivazione, prima di decidere di non assegnare l'incarico a nessuno dei partecipanti ed avviare una diversa e nuova procedura selettiva/concorsuale.
Trattandosi di un unico candidato in possesso dei requisiti previsti dalla legge ammesso alla procedura, tenendo conto del margine di discrezionalità valutativa comunque rimesso al sindaco, la chance di obiettiva e concreta possibilità di successo nella selezione deve ritenersi configurabile nella misura del 50%.
Il danno conseguenza riscontrabile nella fattispecie in esame deve, a parere del Tribunale, essere diminuito ai sensi dell'art. 1227 c.c. di un ulteriore 25% in considerazione della scelta liberamente assunta dalla ricorrente di non partecipare alla successiva procedura concorsuale indetta dal CP_1
12. Con riferimento al quantum debeatur la somma richiesta a titolo risarcitorio per danno da perdita di chance può essere parametrato al mancato guadagno che la ricorrente avrebbe percepito qualora le fosse stato riconosciuto l'incarico con funzioni Dirigenziali, a tempo determinato, nella struttura organizzativa Dipartimento IV - Area ambiente sviluppo sostenibile, verde, pubblico, urbanistica ed edilizia.
È stata prodotta in allegato al ricorso una dettagliata consulenza contabile (non oggetto di alcuna contestazione o rilievo da parte del nella quale viene specificamente e CP_1 dettagliatamente illustrata e quantificata la differenza di retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito per il periodo dal 30.9.2021 al 29.9.2024 pari ad € 177.323 oltre ad € 12.590,87 come differenza sul TFR.
Pertanto, il danno patrimoniale da perdita di chance riconoscibile in questa sede è pari ad €
47.478,00 (corrispondente al 25% del maggior guadagno che avrebbe percepito in caso di conferimento dell'incarico).
La somma di carattere risarcitorio deve poi essere maggiorata di interessi legali dalla sentenza al saldo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione € 26.000 – 52.000 sulla base del criterio del 'decisum' Cass. 197/2020) e della attività processuale svolta.
10 Nulla sulle spese tra la ricorrente e nei cui confronti non risulta invero avanzata CP_2 alcuna domanda e che, in ogni caso, è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1 CP_2
2566/2023 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso condanna l'amministrazione al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, della somme di € 47.478,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna l'amministrazione alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 4.629,00 oltre iva e cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese tra la parte ricorrente e . CP_2
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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