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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 534/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in appello
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. KATHYA ZILETTI, pec Email_1
appellante
CONTRO
, C.F. , Controparte_1 C.F._1
, C.F. , Controparte_2 C.F._2
, C.F. , Controparte_3 C.F._3
, C.F. , Controparte_4 C.F._4
, C.F: Controparte_5 C.F._5
n.q. di eredi di , deceduto in data 13.04.2023 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. ROSALBA DI PACE, pec Email_2
appellati
Conclusioni per l'ente civico appellante:
1) Riaprire l'istruttoria con l'ammissione delle prove testimoniali come sopra riportate. 2)
Preliminarmente in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo al sig. . 3) In via preliminare, ancora, Persona_1
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, indicando la
1 giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 59 L. n. 69/2009, con riferimento alla pretesa della revisione prezzi. Nel merito, in via preliminare: 1) Ritenere e dichiarare, in totale riforma della sentenza impugnata, tutte le pretese creditorie fatte valere a qualsiasi titolo dal ricorrente con il decreto ingiuntivo opposto, prescritte per decorrenza del termine ordinario decennale. 2) In ogni caso accogliere l'opposizione proposta dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2017 – R.G. 2880/2016 - emesso dal Tribunale di
[...]
Marsala, ritenendo e dichiarando l'inesistenza di un credito del ricorrente nei confronti del
e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessun Parte_1 Parte_1
credito vanta l'opposto. 3) In ogni caso dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di copertura finanziaria. 4) Revocare il D.I. opposto perché il credito non è stato provato né nell'an né nel quantum debeatur. 5) In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto con accoglimento del giudizio di opposizione allo stesso.6) Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata:
rigettare l'appello proposto dal confermando Parte_1
integralmente la sentenza n°848/2018 emessa dal Tribunale civile di Marsala in composizione monocratica. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 848/2018, il Tribunale di Marsala ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 40/2017, emesso dallo stesso Tribunale in favore di PE
, per la somma di € 19.033,41 a titolo di residuo credito di impresa e revisione
[...]
prezzi nell'ambito del contratto di appalto stipulato tra le parti il 9 febbraio 1989, avente ad oggetto i lavori di sistemazione di alcune strade comunali, lavori ultima in data 20 luglio 1991
e mai collaudati.
Il Tribunale, ritenuto legittimato ad agire l'opposto (atteso che il fallimento della omonima ditta era stato chiuso il 4 febbraio 2011 per il pagamento integrale dei creditori), ha innanzi tutto rigettato l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall'ente civico opponente rilevando che “la pubblica amministrazione non può trincerarsi dietro la mancata effettuazione del collaudo per rifiutare il pagamento del saldo dell'opera. Pertanto, anche in assenza del previsto collaudo l'opposto ha maturato il diritto alla liquidazione della rata di
2 saldo essendo già trascorso il termine di cinque mesi dall'ultimazione dei lavori previsto dall'art. 5 L. 741/1981”.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'opposto avesse fornito prova del credito, avendo prodotto la nota del giorno 8 aprile 2014, con la quale l'ente civico aveva riconosciuto il debito di cui alla fattura n. 17 del giorno 11 settembre 1991.
2. Avverso la menzionata sentenza, il ha Parte_1 interposto gravame con atto notificato il 28 febbraio 2019, lamentando l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il Tribunale che l'opposto fosse legittimato ad agire, nonostante lo stesso non avesse provato l'avvenuta riabilitazione post chiusura del fallimento;
per aver ritenuto sussistente la propria giurisdizione nonostante ai sensi dell'art. 133 c. 1 lett. e n. 2
c.p.a. le controversie in materia di revisione prezzi siano devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A.; per aver ritenuto non prescritto il credito, nonostante, come pacifico in atti, i lavori fossero stati ultimati e consegnati nel 1991 e per avere ritenuto che la nota del giorno 11 aprile
2014 integrasse riconoscimento del debito, nonostante fosse firmata soltanto dal direttore dei lavori, privo di poteri di rappresentanza dell'ente civico. Infine, l'ente ha rappresentato che la spesa non aveva copertura finanziaria e non poteva quindi essere sostenuto dall'ente.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 28 giugno 2019, si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata. Successivamente, il 10 ottobre 2024, si sono costituiti gli eredi dell'appellato, deceduto nelle more del gravame e precisamente il 13 aprile 2023.
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 6 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
La causa può infatti essere decisa sulla scorta del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale la decisione può essere assunta sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello
3 della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr ex multis Cass. civ. Sez. V Ord.,
09/01/2019, n. 363).
6. Come correttamente rilevato dall'ente civico appellante, infatti, il credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 40/2017 della cui opposizione è causa, si è ormai ampiamente prescritto.
È invero pacifico in atti che i lavori di cui al contratto di appalto del 9 febbraio 1989, iniziati il 9 giugno 1989, si sono conclusi il giorno 20 luglio 1991.
Da tale data ha iniziato a decorrere, come pure correttamente rilevato dal primo Giudice, il termine di 5 mesi di cui all'art. 5, L. n. 741 del 1981, a mente del quale il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e in caso contrario, decorsi ulteriori due mesi - salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile all'impresa – l'appaltatore può proporre “giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione”.
Da tanto deriva che tutti i crediti dell'appaltatore che trovano causa nell'esecuzione dell'opera possono essere fatti valere dall'appaltatore fin dallo scadere del termine di cinque mesi di cui al cit. art. 5, pur in assenza di collaudo che per l'inerzia dell'amministrazione non si sia ancora perfezionato.
Da tale data, quindi, decorre anche il termine di prescrizione dei relativi diritti di credito dell'appaltatore che devono quindi essere azionati nei termini prescritti.
E poiché nel caso di specie, come pacifico, i lavori sono stati ultimati il 20 luglio 1991, non può che ritenersi che il termine di prescrizione fosse spirato , nell'agosto 2013, Pt_2
l'appaltatore ha inviato, per la prima volta, richiesta di pagamento alla stazione appaltante per le poste di credito per cui è causa e di cui al decreto ingiuntivo n. 40/2017.
7. In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della opposizione spiegata dall'ente civico, il decreto ingiuntivo n. 40/2017 deve quindi essere revocato.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 848/2018 del Tribunale di Marsala,
4 pubblicata il 23 agosto 2018, impugnata dal Parte_1
nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e n.q. di eredi CP_3 Controparte_4 Controparte_5
di deceduto il 13 aprile 2023, revoca il decreto ingiuntivo n. Persona_1
40/2017 emesso il 13 gennaio 2017 dal Tribunale di Marsala, per l'importo di 19.033,41, oltre accessori.
Pone a carico degli appellati in solido le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €
2.550,00 per il primo grado ed in € 1.990,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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