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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/02/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
“Trattazione scritta” disposta per l'udienza del 13.2.2024
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 816/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Rocco Carabba) contro il (ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c), avente ad oggetto: (dis)applicazione della O.M. n. 50 del 3.3.2021previoaccertamento della relativa illegittimità nella parte in cui si prevede che il servizio militare di leva obbligatorio sia valutabile integralmente solo se prestato in costanza di nomina., osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 13.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato il
21.04.2021 all' , con sede in Controparte_2
S.Salvo (CH), domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto “precedentemente all'anno 2014, e precisamente nell'anno 1988-89”, di essere stato chiamato per una supplenza quale personale ATA, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo dall' di Organizzazione_1
Chieti ma che con atto del 29.12.2021 il suddetto gli aveva comunicato la cessazione del Controparte_2
contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 30.12.2021 per rettifica del punteggio, contestava la decisione dell' di non attribuire alcun punteggio per Controparte_3
l'espletamento del servizio militare successivamente al conseguimento del diploma di scuola media superiore. Agiva in questa sede chiedendo “nel merito :- accertare e dichiarare l'illegittimità della valutazione dei titolo di servizio miliare posseduto da alla data di presentazione della Controparte_4
domanda di inserimento nella graduatoria Personale ATA 2021-2024; - accertare e dichiarare, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, il diritto di all'attribuzione del punteggio Controparte_4
spettante in ragione del servizio militare -di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è inserito attualmente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico;
- disporre la rettifica della graduatoria triennale 2021-2024 del personale ATA con riferimento alla posizione ivi ricoperta da sia per profilo di Assistente Amministrativo che per quello Controparte_4
di e Collaboratore Scolastico, attribuendo a punti 06 per il servizio militare prestato, Controparte_4 inserendolo nella giusta collocazione all'interno delle suddette graduatorie;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa, istruita con la sola produzione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente è inserito nella graduatoria di terza fascia per il personale ATA, valida per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Avendo egli svolto il servizio militare nell'anno dal 24 novembre 1986 al 32 novembre 1987 (come di desume dal doc. n. a), prima del conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie ( si veda il certificato di diploma del 24.8.1994 al doc. n. 1) invoca il diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. Come autorevolmente deciso da questo stesso Tribunale (sentenza pronunciata in data 26.1.2023 in relazione al proc. N. 1110/2022 R.G.) “La pretesa è priva di fondamento. L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
Pag. 2 di 5 effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale
ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego. Ebbene, tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione. La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa. E' evidente, infatti, che vi è una grande differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. E' impensabile e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione”.
Diversamente dai casi, di cui si è occupata anche la S.C. (tra le altre Cass. n. 5679/2020) “in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione”, quella di specie è radicalmente differente “in quanto il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente- inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio
Pag. 3 di 5 militare in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
Sul punto, basti aggiungere come condivisibilmente la Corte d'Appello di L'Aquila (sent. 23.11.2023 nella causa Reg.Gen. n. 303/2022) abbia affermato “D'altronde il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego. (Si veda, in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326 del 2022, nonché Corte d'Appello di
Genova, sent. n. 182/2021). Le due situazioni (svolgimento del servizio militare in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili, non ponendosi quindi un problema di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, ed essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso. Nel primo caso infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità all'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello stato”.
Le considerazioni che precedono portano all'integrale rigetto del ricorso.
L'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dal ricorrente induce a compensare integralmente le spese di lite
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Chieti, lì 13.02.2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 816/2023 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Rocco Carabba) contro il (ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c), avente ad oggetto: (dis)applicazione della O.M. n. 50 del 3.3.2021previoaccertamento della relativa illegittimità nella parte in cui si prevede che il servizio militare di leva obbligatorio sia valutabile integralmente solo se prestato in costanza di nomina., osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 13.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato il
21.04.2021 all' , con sede in Controparte_2
S.Salvo (CH), domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto “precedentemente all'anno 2014, e precisamente nell'anno 1988-89”, di essere stato chiamato per una supplenza quale personale ATA, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo dall' di Organizzazione_1
Chieti ma che con atto del 29.12.2021 il suddetto gli aveva comunicato la cessazione del Controparte_2
contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 30.12.2021 per rettifica del punteggio, contestava la decisione dell' di non attribuire alcun punteggio per Controparte_3
l'espletamento del servizio militare successivamente al conseguimento del diploma di scuola media superiore. Agiva in questa sede chiedendo “nel merito :- accertare e dichiarare l'illegittimità della valutazione dei titolo di servizio miliare posseduto da alla data di presentazione della Controparte_4
domanda di inserimento nella graduatoria Personale ATA 2021-2024; - accertare e dichiarare, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, il diritto di all'attribuzione del punteggio Controparte_4
spettante in ragione del servizio militare -di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è inserito attualmente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico;
- disporre la rettifica della graduatoria triennale 2021-2024 del personale ATA con riferimento alla posizione ivi ricoperta da sia per profilo di Assistente Amministrativo che per quello Controparte_4
di e Collaboratore Scolastico, attribuendo a punti 06 per il servizio militare prestato, Controparte_4 inserendolo nella giusta collocazione all'interno delle suddette graduatorie;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.”.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa, istruita con la sola produzione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente è inserito nella graduatoria di terza fascia per il personale ATA, valida per il triennio
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Avendo egli svolto il servizio militare nell'anno dal 24 novembre 1986 al 32 novembre 1987 (come di desume dal doc. n. a), prima del conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie ( si veda il certificato di diploma del 24.8.1994 al doc. n. 1) invoca il diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. Come autorevolmente deciso da questo stesso Tribunale (sentenza pronunciata in data 26.1.2023 in relazione al proc. N. 1110/2022 R.G.) “La pretesa è priva di fondamento. L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli
Pag. 2 di 5 effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale
ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego. Ebbene, tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione. La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa. E' evidente, infatti, che vi è una grande differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. E' impensabile e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione”.
Diversamente dai casi, di cui si è occupata anche la S.C. (tra le altre Cass. n. 5679/2020) “in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione”, quella di specie è radicalmente differente “in quanto il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente- inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio
Pag. 3 di 5 militare in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
Sul punto, basti aggiungere come condivisibilmente la Corte d'Appello di L'Aquila (sent. 23.11.2023 nella causa Reg.Gen. n. 303/2022) abbia affermato “D'altronde il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego. (Si veda, in termini, anche Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326 del 2022, nonché Corte d'Appello di
Genova, sent. n. 182/2021). Le due situazioni (svolgimento del servizio militare in costanza di impiego e non in costanza di impiego) non possono dirsi comparabili, non ponendosi quindi un problema di disparità di trattamento dell'una rispetto all'altra, ed essendo anzi richiesto un trattamento differenziato di esse, per evitare l'irragionevole attribuzione di un medesimo punteggio a coloro che abbiano sopportato uno svantaggio significativamente diverso. Nel primo caso infatti, come conseguenza dell'adempimento dell'obbligo di leva, si pone il rischio di pregiudicare l'anzianità maturata presso la stessa amministrazione, dopo l'avvenuta instaurazione del rapporto, in difformità all'art. 52 Cost.. Nel secondo caso invece, non essendo ancora insorta alcuna posizione lavorativa al momento dello svolgimento del servizio militare e non potendo quindi essa aver subito un pregiudizio, si tratta unicamente di valorizzare un periodo di attività svolto per una diversa amministrazione dello stato”.
Le considerazioni che precedono portano all'integrale rigetto del ricorso.
L'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dal ricorrente induce a compensare integralmente le spese di lite
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Chieti, lì 13.02.2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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