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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2433/2023 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con Parte_1 P.IVA_1
gli avvocati prof. MONTEDURO MASSIMO, ROCCHI CARLO, FARI'
ANDREA e FONDERICO FRANCESCO;
parte convenuta: , codice fiscale: , Controparte_1 P.IVA_2
con gli avvocati DORIGATTI CHRISTIAN e CORTI PAOLO,
chiamata in causa: , Controparte_2
con l'avv. MAIRHOFER MARTIN;
OGGETTO
Risarcimento danni da contatto sociale o da abuso del processo.
CONCLUSIONI
per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinte, preso atto dei giudicati amministrativi, accertato il
pregiudizio subito da a causa dell'agire del , Pt_1 Controparte_1
come esposto e documentato in atti, condannare il ed Controparte_1
il terzo chiamato in causa al risarcimento, a favore di parte attrice, di tutti
i danni subiti dalla per la condotta tenuta del Parte_1 [...]
ed esposta in narrativa, sia ove il Giudice ritenga esistente P_
l'ipotesi principale di violazione degli obblighi di protezione scaturenti da
“contatto sociale qualificato” sia in quella, alternativa e gradata, di danno
extracontrattuale derivante da “Nimby”, o da “abuso del processo”, o
comunque da violazione del generale principio del neminem laedere ex art.
2043 C.c. e che si quantificano:
- in via principale, nel complessivo importo di € 12.674.115 per danno
emergente, lucro cessante e danno finanziario come da conteggi in atti.
Somme che dovranno intendersi maggiorate degli ulteriori importi che
matureranno nel corso del giudizio, degli interessi decorrenti dalla data
della domanda all'effettiva soddisfazione di IO e della rivalutazione
monetaria come per legge;
Pag. 2 di 19 - in via subordinata, ove il Giudice ritenga non fondata la richiesta per il
“danno finanziario”, si insiste per la liquidazione di complessivi €
10.867.128, importo quantificato per “lucro cessante” e “danno
emergente”. Somme che dovranno intendersi maggiorate degli ulteriori
importi che matureranno nel corso del giudizio, degli interessi decorrenti
dalla data della domanda all'effettiva soddisfazione di e della Pt_1
rivalutazione monetaria come per legge;
- in via ancor più subordinata, si chiede di liquidare per i titoli e le cause
di cui in narrativa, la somma che verrà dimostrata nel corso del giudizio o
che sarà comunque ritenuta di giustizia. Somme che dovranno intendersi
maggiorate degli ulteriori importi che matureranno nel corso del giudizio,
degli interessi decorrenti dalla data della domanda all'effettiva
soddisfazione di IO e della rivalutazione monetaria come per legge.
Riproposte le allegazioni probatorie in atti, si insiste per l'integrale
ammissione anche di tutte le istanze istruttorie … (omissis).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA CPA e spese generali come per legge”;
per la parte convenuta:
Pag. 3 di 19 “contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in
narrativa,
- in via preliminare di merito: previo accertamento della carenza di un
rapporto di contatto sociale qualificato tra e Comune Parte_1
di , dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il P_
difetto di titolarità del rapporto giuridico dal lato passivo in capo al
Comune di;
per l'effetto, rigettare integralmente le domande P_
attoree di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di
protezione scaturenti da contatto sociale qualificato;
- in via preliminare di merito: dichiarare l'inammissibilità delle domande
attoree ex artt. 2043 e/o 96 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare integralmente le
domande attoree di risarcimento dei danni per abuso del processo;
- nel merito: respingere le domande attoree, siccome infondate in fatto e in
diritto;
- in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti del P_
, condannare , in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire il P_
, tenendolo indenne da ogni esborso a qualunque titolo sostenendo
[...]
Pag. 4 di 19 in esito all'accoglimento delle domande avversarie, al netto delle
franchigie contrattualmente previste e nei limiti dei massimali di polizza;
- in ogni caso: con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
ovvero, in subordine, dell'art. 1917, comma 3, c.c. In via istruttoria …
(omissis)”
per la chiamata in causa:
“Voglia il Tribunale adito, contraris reiectis,
- In via principale, nel merito: aderendo alle difese svolte, in parte qua, da
parte convenuta , rigettare le domande promosse da Controparte_1
parte attrice, in quanto inammissibili e comunque infondate, con
conseguente assorbimento della domanda di garanzia azionata da parte
convenuta nei confronti di;
Controparte_2
- In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna del
, contenere l'indennizzo nei limiti delle condizioni di Controparte_1
polizza;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 19 1. L'attrice, , agisce contro il Parte_1 P_
e, a seguito della chiamata in manleva dell'assicurazione del
[...]
anche contro , P_ Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento del “danno emergente, lucro cessante e
danno finanziario” che il le avrebbe arrecato, per un importo P_
complessivo di “€ 12.674.115” (cfr. le conclusioni sopra riportate). Fonda
la sua pretesa, in primis, attribuendo al la responsabilità per la P_
“violazione degli obblighi di protezione scaturenti da 'contatto sociale
qualificato'” e, in subordine, sull'illecito aquiliano “derivante da 'Nimby'1,
o da 'abuso del processo” o, comunque, dal principio “neminem laedere”
dell'art. 2043 c.c.
2. Le categorie giuridiche richiamate servono all'attrice per dolersi di tre ricorsi presentati dal dinanzi al di Bolzano2 Controparte_1 CP_3
contro la realizzazione del suo impianto, “destinato alla produzione di
energia elettrica rinnovabile e di fertilizzanti” (impianto di IO), che aveva già “ottenuto le necessarie modifiche al piano urbanistico, approvate
sia dal , sul quale l'Impianto doveva insistere, che, Controparte_4
successivamente, dalla Provincia autonoma di Bolzano” (atto di citazione,
Pag. 6 di 19 pag. 2)3. L'attrice ritiene che le tre azioni, esperite tra il 2011 e il 20144,
siano state promosse “arbitrariamente” (atto di citazione pag. 2) e che fossero sostenute “da un unitario disegno, teleologicamente inteso a
impedire, ritardare o ostacolare la realizzazione e il finanziamento
dell'Impianto di IO” (comparsa di conclusione dell'attrice, pag. 20).
3. Le tre azioni “pretestuosamente” avviate, “volte ad impedire, ostacolare
o rallentare l'iniziativa economica di (atto di citazione, pag. 22), Pt_1
avrebbero comportato vari danni a carico dell'attrice, consistenti in:
CP_ 3 L'impianto insiste oggi sulla p.ed. 1011, C.C. , in un angolo di confine del Comune di Prati di ZE con il Comune di (latto sinistro di cui all'estratto del PRG sotto riportato); accanto al PRG si P_ riproduce un estratto mappale: le piante sono pubblicate sul sito della Provincia Autonoma di AN (https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/piano-comunale-per-il-territorio-e-il-paesaggio e https://maps.civis.bz.it/#context=PROV-BZ- GEOBROWSER&lang=de&bbox=1050000,5820000,1389000,5960000).
Pag. 7 di 19 negazione di finanziamenti da parte delle banche, rallentamento dell'iter amministrativo (impedendo a di beneficiare degli incentivi GSE per Pt_1
la produzione di energia da fonti rinnovabili), blocco del cantiere, recesso dei partner e costi aggiuntivi per professionisti e spese legali. L'attrice offre una sistemazione dei danni asseritamente subiti, suddividendoli con i relativi importi, in danno emergente (maggiori perdite), lucro cessante
(minori profitti) e danno finanziario (per interessi e rivalutazione), secondo le stime offerte dalla consulenza di parte dei dottori e CP_5
CP_6
4. Il convenuto e la chiamata in manleva, Controparte_1
l'assicurazione , Controparte_2
contestano sia l'an debatur, ossia la sussistenza di un “contatto sociale
qualificato” tra convenuta e attrice e che la convenuta abbia commesso qualsiasi “abuso del processo” 6, sia il quantum debatur, ritenendo i ritardi imputabili alle scelte dell'attrice e dovuti a cause di forza maggiore, oltre a criticare anche i calcoli applicati dai consulenti di parte dell'attrice.
Pag. 8 di 19 5. Dall'analisi degli atti processuali e della documentazione prodotta emerge come le domande risarcitorie di siano Parte_1
infondate in fatto e in diritto, in quanto la presentazione dei tre ricorsi al
Giudice amministrativo non integra né qualsiasi “violazione degli obblighi
di protezione scaturenti da “contatto sociale qualificato” né un illecito
“extracontrattuale derivante da 'Nimby' o da 'abuso del processo'” come,
neppure, qualsiasi violazione del “neminem laedere” (conclusioni dell'attrice sopra riportate). Si ritiene che l'infondatezza di merito costituisca la ragione più liquida per la decisione della causa. Infatti, le azioni giudiziarie non erano dirette, come è facile evincere dai tre ricorsi
(documenti nn. 8, 9 e 16 del e documenti nn. 3, 4 Controparte_1
e 20 dell'attrice), a nuocere all'attrice, ma si ispiravano ai “principi
fondamentali” di cui all'art. 9, comma 2 (tutela del paesaggio) e comma 3
(tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni) della Costituzione, attuando i diritti costituzionali previsti dall'art. 24 Cost. (di agire in giudizio), dall'art. 32
(tutela della salute), dagli artt. 114 e 118 Cost. (autonomia, poteri e funzioni dei Comuni), e di cui all'art. 6 CEDU7. Ai sensi dell'art. 41,
comma 2, Cost., invece, l'iniziativa economica (dell'attrice) “non può
Pag. 9 di 19 svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” ed era proprio a tale controllo giurisdizionale che le attività processuali del convenuto erano legittimamente dirette. Controparte_1
6. Con particolare riferimento agli obblighi di protezione da “contatto
sociale qualificato” ha ragione il convenuto Controparte_1
nell'escludere, per il caso in questione, l'insorgenza di questa forma di responsabilità elaborata dalla giurisprudenza8. L'attrice, infatti, riconduce gli obblighi in questione ad una convenzione intervenuta con il solo
(“Vereinbarung”: doc. n. 6 di parte attrice e doc. P_ Controparte_4
n. 5 del convenuto ) che prevede (tra altri Controparte_1
obblighi assunti dall'attrice) alla lettera a) l'obbligo di chiedere al Comune
di di inserire nel PRG il collegamento stradale alla nuova zona P_
produttiva dell'attrice. È evidente, perciò, che il contatto sociale qualificato si fosse “venuto a creare unicamente tra il Comune di VA di ZE e
IO … essendo il Comune di rimasto terzo rispetto a tale P_
accordo” (Comparsa di costituzione del , pag. Controparte_1
14).
Pag. 10 di 19 7. La responsabilità da contatto sociale qualificato presuppone in ogni caso un reciproco “contatto” che genera posizioni di affidamento reciproco in capo alle due parti, presupposto assente nel caso in questione. Si cita sul punto, ex multis, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28139 del 5 ottobre
2023: “Si tratta, dunque, di un contatto sociale pregnante che diventa fonte
di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai
sensi dell'articolo 1173 c.c. - in virtu' di un affidamento reciproco delle
parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di
buona fede, di protezione e di informazione, sicché è proprio la sussistenza
di una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell'obbligazione senza
prestazione che segna la differenza con la responsabilità aquiliana, alla
base della quale non vi è alcun obbligo specifico”. Non si può concludere diversamente: le tre azioni esperite non possono aver deluso aspettative generate da contatti sociali “pregnanti” con il , se Controparte_1
tali contatti non si sono mai instaurati.
8. Si esclude anche che l'attività processuale del convenuto P_
integri, come ritiene l'attrice (in via subordinata), l'illecito
[...]
aquiliano dell'abuso di processo, ossia sia unicamente diretto, senza giustificazione alcuna, a intralciare il progetto dell'attrice, non sopportandolo nelle vicinanze del suo territorio (c.d. IM - not in my
Pag. 11 di 19 backyard9). Ai sensi delle elaborazioni giurisprudenziali di legittimità si configura l'abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per finalità diverse rispetto a quelle proprie del processo, ossia quando l'azione giudiziaria non è rivolta alla tutela di diritti ritenuti lesi, ma persegue scopi illegittimi o meramente emulativi: “In definitiva, costituisce
abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un
ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7409 del 17 marzo 2021)10. I tre ricorsi esperiti dal sono lungi dal perseguire Controparte_1
vantaggi ingiusti;
in particolare, non costituiscono una suddivisione artata delle richieste, come nel caso della moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza vantaggio per il creditore, determinano unicamente un incremento dei costi procedurali (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 15077 del 31 maggio 2021) o il frazionamento artificioso delle pretese risarcitorie che, senza vantaggio per il creditore, fanno anche lievitare i costi procedurali (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 929 del 17
Pag. 12 di 19 gennaio 2017). Al contrario, con i ricorsi il ha Controparte_1
impugnato, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, distinti provvedimenti amministrativi (due emessi dal e P_ Controparte_4
uno dalla Provincia Autonoma di Bolzano), ritenuti lesivi di altrettanti precisi e distinti interessi pubblici, la cui tutela è affidata dalla normativa costituzionale al Comune ricorrente.
9. Il ricorso RG n. 81/2011 (doc. n. 8 del convenuto P_
) era diretto contro la deliberazione del Consiglio comunale di
[...]
n. 85/R/2010, che aveva approvato la modifica del piano CP_4
urbanistico per permettere la costruzione dell'impianto di biogas dell'attrice, con il preciso intento di difendere le proprie prerogative territoriali (art. 114 Cost). Infatti, l'accesso principale all'impianto attraverso un nuovo ponte sul fiume AR (che fa da linea di confine tra il
Contr Comune di e il Comune di interessava il suo P_ CP_4
territorio, richiedendo quindi il suo consenso, per vagliare il rispetto della tutela del paesaggio e dell'ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.) e della salute della propria popolazione (art. 32 Cost.). Infatti, il Comune temeva “i
pregiudizi, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, normalmente
connessi alla vicinitas con una zona produttiva destinata alla
localizzazione del predetto impianto a Ciò anche sotto il profilo Pt_1
Pag. 13 di 19 dell'enorme aggravamento della viabilità per effetto del conseguente
quotidiano transito di mezzi pesanti sul territorio del Comune di . P_
Quest'ultimo, quindi, si sarebbe, in ultima analisi, trovato a subire, in via
esclusiva, tutti gli svantaggi, anche in termini di salute pubblica, derivanti
dalla contestata determinazione urbanistica del ” Controparte_4
(ricorso RG 81/2011: doc. n.
8. del ). Controparte_1
10. Il ricorso RG n. 21/2012 (doc. n. 9 del convenuto P_
) conteneva l'impugnazione della deliberazione della Giunta
[...]
della Provincia autonoma di Bolzano n. 1613 del 24.10.2011, che aveva approvato la modifica del piano urbanistico per la realizzazione dell'impianto di biogas. Dato che la modifica del PRG è oggetto (per legge)
di due distinte deliberazioni, emanate da due diverse autorità
ammnistrative, l'impugnazione doveva necessariamente, sempre nel periodo decadenziale dei 60 giorni, interessare anche la delibera della seconda autorità amministrativa. Entrambi i ricorsi sono stati unitariamente trattati dal di Bolzano che con sentenza n. 91/2015 (doc n. 18 del CP_3
convenuto ) li ha accolti. Non inficia Controparte_1
minimamente la serietà di entrambi i ricorsi la circostanza che il Consiglio
di Stato (cfr. sentenza n. 503/2016: doc. n. 19 del convenuto P_
) li abbia dichiarati inammissibili (per mancata notifica alla
[...]
Pag. 14 di 19 controinteressata e per mancanza di concreto Controparte_7
interesse ad agire ritenendo che la zona produttiva fosse raggiungibile senza ponte, ossia dall'interno del territorio del Comune ). CP_4
Diversamente pensando, ogni soccombenza processuale sarebbe indice di un abuso, inclusa la presente sconfitta dell'attrice.
11. Lo stesso discorso vale anche per il ricorso RG 324/2014 (doc. n. 16 del convenuto ) contro le concessioni edilizie n. Controparte_1
1/2014 e n. 32/2014, rilasciate dal Comune di per la CP_4
costruzione dell'impianto di biogas dell'attrice. Infatti, anche questo ricorso è nato dalla preoccupazione che l'impianto avrebbe avuto un impatto ambientale negativo sul proprio territorio, in particolare per quanto riguarda le emissioni odorose per i residenti e le attività sportive vicine: “A
subire gli effetti negativi, in termini di inquinamento e effluvi maleodoranti,
non sarebbero solo i viciniori residenti della zona di via Kofler, molto
prossima all'area in questione, ma anche gli utenti degli impianti sportivi
(Sportplätze, Kinderspielplatz, Leichtathletikeinrichtungen, Eissporthalle,
etc.) e del centro benessere "Balneum", per quanto detto. L'impatto
ambientale, quindi, nel caso specifico, si tradurrebbe non solo in una
ridotta qualità di vita per detti soggetti, ma anche nella vanificazione del
costosissimo investimento di danaro pubblico per il rilancio dell'offerta
Pag. 15 di 19 turistica della zona” (ricorso RG 324/2014: doc. n. 16). Nonostante l'esito sfavorevole per il ricorrente (il , dopo la concessione della P_ CP_3
sospensione cautelare delle due concessioni impugnate con ordinanza del
18/11/2014 - doc. n. 17 del convenuto - aveva Controparte_1
dichiarato con sentenza n. 282/2017 - doc. n. 24 del convenuto
[...]
- il ricorso in parte improcedibile in parte inammissibile), le P_
preoccupazioni che avevano ispirato il ricorso non erano infondate (il non li aveva ritenuti provati per la distanza di “almeno 700 metri CP_3
dall'impianto autorizzato”: sentenza cit.), considerato che “tali immissioni
si sono poi puntualmente verificate”, circostanza comprovata dalle proteste dei residenti interessati con il “coinvolgimento dell'Ufficio Aria e rumore
della Provincia Autonoma di Bolzano, che si è subito mosso, ordinando a
l'invio di rapporti settimanali circa le emissioni” (comparsa di Pt_1
costituzione del convenuto , pag. 24; cfr. i Controparte_1
documenti prodotti dal dal n. 29 al n. 37). P_
12. Per esprimere lo stesso concetto utilizzando un altro principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, nel caso di specie trova piena applicazione il principio "qui iure suo utitur neminem laedit" (chi esercita un proprio diritto non arreca danno a nessuno). Il P_
ha infatti legittimamente esercitato il proprio diritto
[...]
Pag. 16 di 19 costituzionale di azione (art. 24 Cost.) attraverso i ricorsi amministrativi, al fine di tutelare interessi pubblici concreti e rilevanti ai sensi delle disposizioni costituzionali citate, senza incorrere in responsabilità
contrattuale o extracontrattuale di qualsiasi genere (neppure ai sensi del
“neminem laedere” dell'art. 2043 c.c.).
13. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
per cui l'attrice deve rifonderle al convenuto e alla chiamata in causa.
Quanto a quest'ultima si ricorda che “in forza del principio di causazione,
il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in
garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute
dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda”
(Cassazione civile, Sez. IV, ordinanza n. 26082 del 27/09/2021); nel caso in questione, peraltro, l'attrice ha mosso il suo petitum risarcitorio anche nei confronti della chiamata in garanzia.
14. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2,
scaglione 8.000.001 - 16.000.000, parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione. Non può essere riconosciuto l'aumento
Pag. 17 di 19 richiesto dal ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, Controparte_1
in quanto i documenti più importanti (tra cui i ricorsi proposti davanti al di Bolzano) non erano in formato pdf - ricercabile. CP_3
15. Tra le spese anticipate il richiede, nella sua Controparte_1
nota spese, il rimborso di € 7.481,60 (cfr. la relativa parcella allegata) per la relazione tecnico - contabile del Dott. (doc n. 51 Persona_5
del convenuto ). Considerata l'esiguità della Controparte_1
relazione (4 pagine) si ritiene di riconoscere, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., tale spesa soltanto nella misura di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2433/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande della in quanto Parte_1
infondate nel merito;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla Parte_1
parte convenuta a titolo di spese di lite, € Controparte_1
83.380,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed
IVA sulle poste gravate come per legge, € 6.088,88 per spese esenti, e successive occorrende.
Pag. 18 di 19 3. condanna la parte attrice a rimborsare alla Parte_1
chiamata in causa , a Controparte_2
titolo di spese di lite, € 83.380,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e oltre le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 03/03/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine IM (“Not In My Back Yard” o “Non nel mio cortile”) si riferisce alla resistenza o opposizione da parte dei residenti locali alla costruzione di progetti di interesse pubblico vicino alle loro abitazioni. Questa opposizione è di solito motivata da preoccupazioni per l'ambiente, la salute, la sicurezza o il valore delle proprietà. 2 Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano. 4 Si tratta dei ricorsi R.G. 81/2011, R.G. 21/2012 e R.G. 324/2014. 5 Il danno complessivo è quantificato in € 12.674.115, suddiviso in: lucro cessante: €2.550.906 per minori profitti;
danno emergente: €8.316.222 per maggiori perdite e danno finanziario: €1.806.987 per interessi e rivalutazione. L'analisi confronta lo “scenario effettivo” (con i ritardi) con uno “ipotetico”
(senza i ritardi). 6 „Pertanto, non si ravvisa nella fattispecie né una qualsivoglia violazione di obblighi di buona fede, protezione, diligenza e correttezza (derivanti da un fantomatico rapporto di contatto sociale qualificato), né tantomeno un abuso del processo, considerato che la temerarietà della lite dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011)”: comparsa di costituzione del pag. 25. P_ 7 “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” con valenza normativa ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. 8 Originariamente creata per l'attività medica, si è progressivamente estesa ad altre professioni protette come quella forense e notarile, nonché, per ultimo, alle relazioni con la pubblica amministrazione. 9 Cfr. sopra annotazione n. 2. 10 Cfr. per una definizione più generale, basata sulla CEDU, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 settembre 2013 - Ricorso n.43870/04 - c. Italia: “Il concetto di abuso, ai sensi Per_1 dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, deve infatti essere inteso nel significato ordinario prevalente nella teoria generale del diritto – ossia come il fatto di esercitare un diritto in maniera pregiudizievole e Per_ contraria alla finalità dello stesso ( e altri, sopra citata, § 62, e c. (dec.), nn. Per_2 Per_3 56551/11 e altri dieci, 18 ottobre 2011)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2433/2023 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con Parte_1 P.IVA_1
gli avvocati prof. MONTEDURO MASSIMO, ROCCHI CARLO, FARI'
ANDREA e FONDERICO FRANCESCO;
parte convenuta: , codice fiscale: , Controparte_1 P.IVA_2
con gli avvocati DORIGATTI CHRISTIAN e CORTI PAOLO,
chiamata in causa: , Controparte_2
con l'avv. MAIRHOFER MARTIN;
OGGETTO
Risarcimento danni da contatto sociale o da abuso del processo.
CONCLUSIONI
per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinte, preso atto dei giudicati amministrativi, accertato il
pregiudizio subito da a causa dell'agire del , Pt_1 Controparte_1
come esposto e documentato in atti, condannare il ed Controparte_1
il terzo chiamato in causa al risarcimento, a favore di parte attrice, di tutti
i danni subiti dalla per la condotta tenuta del Parte_1 [...]
ed esposta in narrativa, sia ove il Giudice ritenga esistente P_
l'ipotesi principale di violazione degli obblighi di protezione scaturenti da
“contatto sociale qualificato” sia in quella, alternativa e gradata, di danno
extracontrattuale derivante da “Nimby”, o da “abuso del processo”, o
comunque da violazione del generale principio del neminem laedere ex art.
2043 C.c. e che si quantificano:
- in via principale, nel complessivo importo di € 12.674.115 per danno
emergente, lucro cessante e danno finanziario come da conteggi in atti.
Somme che dovranno intendersi maggiorate degli ulteriori importi che
matureranno nel corso del giudizio, degli interessi decorrenti dalla data
della domanda all'effettiva soddisfazione di IO e della rivalutazione
monetaria come per legge;
Pag. 2 di 19 - in via subordinata, ove il Giudice ritenga non fondata la richiesta per il
“danno finanziario”, si insiste per la liquidazione di complessivi €
10.867.128, importo quantificato per “lucro cessante” e “danno
emergente”. Somme che dovranno intendersi maggiorate degli ulteriori
importi che matureranno nel corso del giudizio, degli interessi decorrenti
dalla data della domanda all'effettiva soddisfazione di e della Pt_1
rivalutazione monetaria come per legge;
- in via ancor più subordinata, si chiede di liquidare per i titoli e le cause
di cui in narrativa, la somma che verrà dimostrata nel corso del giudizio o
che sarà comunque ritenuta di giustizia. Somme che dovranno intendersi
maggiorate degli ulteriori importi che matureranno nel corso del giudizio,
degli interessi decorrenti dalla data della domanda all'effettiva
soddisfazione di IO e della rivalutazione monetaria come per legge.
Riproposte le allegazioni probatorie in atti, si insiste per l'integrale
ammissione anche di tutte le istanze istruttorie … (omissis).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA CPA e spese generali come per legge”;
per la parte convenuta:
Pag. 3 di 19 “contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in
narrativa,
- in via preliminare di merito: previo accertamento della carenza di un
rapporto di contatto sociale qualificato tra e Comune Parte_1
di , dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il P_
difetto di titolarità del rapporto giuridico dal lato passivo in capo al
Comune di;
per l'effetto, rigettare integralmente le domande P_
attoree di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di
protezione scaturenti da contatto sociale qualificato;
- in via preliminare di merito: dichiarare l'inammissibilità delle domande
attoree ex artt. 2043 e/o 96 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare integralmente le
domande attoree di risarcimento dei danni per abuso del processo;
- nel merito: respingere le domande attoree, siccome infondate in fatto e in
diritto;
- in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti del P_
, condannare , in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire il P_
, tenendolo indenne da ogni esborso a qualunque titolo sostenendo
[...]
Pag. 4 di 19 in esito all'accoglimento delle domande avversarie, al netto delle
franchigie contrattualmente previste e nei limiti dei massimali di polizza;
- in ogni caso: con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
ovvero, in subordine, dell'art. 1917, comma 3, c.c. In via istruttoria …
(omissis)”
per la chiamata in causa:
“Voglia il Tribunale adito, contraris reiectis,
- In via principale, nel merito: aderendo alle difese svolte, in parte qua, da
parte convenuta , rigettare le domande promosse da Controparte_1
parte attrice, in quanto inammissibili e comunque infondate, con
conseguente assorbimento della domanda di garanzia azionata da parte
convenuta nei confronti di;
Controparte_2
- In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna del
, contenere l'indennizzo nei limiti delle condizioni di Controparte_1
polizza;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 19 1. L'attrice, , agisce contro il Parte_1 P_
e, a seguito della chiamata in manleva dell'assicurazione del
[...]
anche contro , P_ Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento del “danno emergente, lucro cessante e
danno finanziario” che il le avrebbe arrecato, per un importo P_
complessivo di “€ 12.674.115” (cfr. le conclusioni sopra riportate). Fonda
la sua pretesa, in primis, attribuendo al la responsabilità per la P_
“violazione degli obblighi di protezione scaturenti da 'contatto sociale
qualificato'” e, in subordine, sull'illecito aquiliano “derivante da 'Nimby'1,
o da 'abuso del processo” o, comunque, dal principio “neminem laedere”
dell'art. 2043 c.c.
2. Le categorie giuridiche richiamate servono all'attrice per dolersi di tre ricorsi presentati dal dinanzi al di Bolzano2 Controparte_1 CP_3
contro la realizzazione del suo impianto, “destinato alla produzione di
energia elettrica rinnovabile e di fertilizzanti” (impianto di IO), che aveva già “ottenuto le necessarie modifiche al piano urbanistico, approvate
sia dal , sul quale l'Impianto doveva insistere, che, Controparte_4
successivamente, dalla Provincia autonoma di Bolzano” (atto di citazione,
Pag. 6 di 19 pag. 2)3. L'attrice ritiene che le tre azioni, esperite tra il 2011 e il 20144,
siano state promosse “arbitrariamente” (atto di citazione pag. 2) e che fossero sostenute “da un unitario disegno, teleologicamente inteso a
impedire, ritardare o ostacolare la realizzazione e il finanziamento
dell'Impianto di IO” (comparsa di conclusione dell'attrice, pag. 20).
3. Le tre azioni “pretestuosamente” avviate, “volte ad impedire, ostacolare
o rallentare l'iniziativa economica di (atto di citazione, pag. 22), Pt_1
avrebbero comportato vari danni a carico dell'attrice, consistenti in:
CP_ 3 L'impianto insiste oggi sulla p.ed. 1011, C.C. , in un angolo di confine del Comune di Prati di ZE con il Comune di (latto sinistro di cui all'estratto del PRG sotto riportato); accanto al PRG si P_ riproduce un estratto mappale: le piante sono pubblicate sul sito della Provincia Autonoma di AN (https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/piano-comunale-per-il-territorio-e-il-paesaggio e https://maps.civis.bz.it/#context=PROV-BZ- GEOBROWSER&lang=de&bbox=1050000,5820000,1389000,5960000).
Pag. 7 di 19 negazione di finanziamenti da parte delle banche, rallentamento dell'iter amministrativo (impedendo a di beneficiare degli incentivi GSE per Pt_1
la produzione di energia da fonti rinnovabili), blocco del cantiere, recesso dei partner e costi aggiuntivi per professionisti e spese legali. L'attrice offre una sistemazione dei danni asseritamente subiti, suddividendoli con i relativi importi, in danno emergente (maggiori perdite), lucro cessante
(minori profitti) e danno finanziario (per interessi e rivalutazione), secondo le stime offerte dalla consulenza di parte dei dottori e CP_5
CP_6
4. Il convenuto e la chiamata in manleva, Controparte_1
l'assicurazione , Controparte_2
contestano sia l'an debatur, ossia la sussistenza di un “contatto sociale
qualificato” tra convenuta e attrice e che la convenuta abbia commesso qualsiasi “abuso del processo” 6, sia il quantum debatur, ritenendo i ritardi imputabili alle scelte dell'attrice e dovuti a cause di forza maggiore, oltre a criticare anche i calcoli applicati dai consulenti di parte dell'attrice.
Pag. 8 di 19 5. Dall'analisi degli atti processuali e della documentazione prodotta emerge come le domande risarcitorie di siano Parte_1
infondate in fatto e in diritto, in quanto la presentazione dei tre ricorsi al
Giudice amministrativo non integra né qualsiasi “violazione degli obblighi
di protezione scaturenti da “contatto sociale qualificato” né un illecito
“extracontrattuale derivante da 'Nimby' o da 'abuso del processo'” come,
neppure, qualsiasi violazione del “neminem laedere” (conclusioni dell'attrice sopra riportate). Si ritiene che l'infondatezza di merito costituisca la ragione più liquida per la decisione della causa. Infatti, le azioni giudiziarie non erano dirette, come è facile evincere dai tre ricorsi
(documenti nn. 8, 9 e 16 del e documenti nn. 3, 4 Controparte_1
e 20 dell'attrice), a nuocere all'attrice, ma si ispiravano ai “principi
fondamentali” di cui all'art. 9, comma 2 (tutela del paesaggio) e comma 3
(tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni) della Costituzione, attuando i diritti costituzionali previsti dall'art. 24 Cost. (di agire in giudizio), dall'art. 32
(tutela della salute), dagli artt. 114 e 118 Cost. (autonomia, poteri e funzioni dei Comuni), e di cui all'art. 6 CEDU7. Ai sensi dell'art. 41,
comma 2, Cost., invece, l'iniziativa economica (dell'attrice) “non può
Pag. 9 di 19 svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” ed era proprio a tale controllo giurisdizionale che le attività processuali del convenuto erano legittimamente dirette. Controparte_1
6. Con particolare riferimento agli obblighi di protezione da “contatto
sociale qualificato” ha ragione il convenuto Controparte_1
nell'escludere, per il caso in questione, l'insorgenza di questa forma di responsabilità elaborata dalla giurisprudenza8. L'attrice, infatti, riconduce gli obblighi in questione ad una convenzione intervenuta con il solo
(“Vereinbarung”: doc. n. 6 di parte attrice e doc. P_ Controparte_4
n. 5 del convenuto ) che prevede (tra altri Controparte_1
obblighi assunti dall'attrice) alla lettera a) l'obbligo di chiedere al Comune
di di inserire nel PRG il collegamento stradale alla nuova zona P_
produttiva dell'attrice. È evidente, perciò, che il contatto sociale qualificato si fosse “venuto a creare unicamente tra il Comune di VA di ZE e
IO … essendo il Comune di rimasto terzo rispetto a tale P_
accordo” (Comparsa di costituzione del , pag. Controparte_1
14).
Pag. 10 di 19 7. La responsabilità da contatto sociale qualificato presuppone in ogni caso un reciproco “contatto” che genera posizioni di affidamento reciproco in capo alle due parti, presupposto assente nel caso in questione. Si cita sul punto, ex multis, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28139 del 5 ottobre
2023: “Si tratta, dunque, di un contatto sociale pregnante che diventa fonte
di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai
sensi dell'articolo 1173 c.c. - in virtu' di un affidamento reciproco delle
parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di
buona fede, di protezione e di informazione, sicché è proprio la sussistenza
di una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell'obbligazione senza
prestazione che segna la differenza con la responsabilità aquiliana, alla
base della quale non vi è alcun obbligo specifico”. Non si può concludere diversamente: le tre azioni esperite non possono aver deluso aspettative generate da contatti sociali “pregnanti” con il , se Controparte_1
tali contatti non si sono mai instaurati.
8. Si esclude anche che l'attività processuale del convenuto P_
integri, come ritiene l'attrice (in via subordinata), l'illecito
[...]
aquiliano dell'abuso di processo, ossia sia unicamente diretto, senza giustificazione alcuna, a intralciare il progetto dell'attrice, non sopportandolo nelle vicinanze del suo territorio (c.d. IM - not in my
Pag. 11 di 19 backyard9). Ai sensi delle elaborazioni giurisprudenziali di legittimità si configura l'abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per finalità diverse rispetto a quelle proprie del processo, ossia quando l'azione giudiziaria non è rivolta alla tutela di diritti ritenuti lesi, ma persegue scopi illegittimi o meramente emulativi: “In definitiva, costituisce
abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un
ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7409 del 17 marzo 2021)10. I tre ricorsi esperiti dal sono lungi dal perseguire Controparte_1
vantaggi ingiusti;
in particolare, non costituiscono una suddivisione artata delle richieste, come nel caso della moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza vantaggio per il creditore, determinano unicamente un incremento dei costi procedurali (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 15077 del 31 maggio 2021) o il frazionamento artificioso delle pretese risarcitorie che, senza vantaggio per il creditore, fanno anche lievitare i costi procedurali (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 929 del 17
Pag. 12 di 19 gennaio 2017). Al contrario, con i ricorsi il ha Controparte_1
impugnato, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, distinti provvedimenti amministrativi (due emessi dal e P_ Controparte_4
uno dalla Provincia Autonoma di Bolzano), ritenuti lesivi di altrettanti precisi e distinti interessi pubblici, la cui tutela è affidata dalla normativa costituzionale al Comune ricorrente.
9. Il ricorso RG n. 81/2011 (doc. n. 8 del convenuto P_
) era diretto contro la deliberazione del Consiglio comunale di
[...]
n. 85/R/2010, che aveva approvato la modifica del piano CP_4
urbanistico per permettere la costruzione dell'impianto di biogas dell'attrice, con il preciso intento di difendere le proprie prerogative territoriali (art. 114 Cost). Infatti, l'accesso principale all'impianto attraverso un nuovo ponte sul fiume AR (che fa da linea di confine tra il
Contr Comune di e il Comune di interessava il suo P_ CP_4
territorio, richiedendo quindi il suo consenso, per vagliare il rispetto della tutela del paesaggio e dell'ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.) e della salute della propria popolazione (art. 32 Cost.). Infatti, il Comune temeva “i
pregiudizi, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, normalmente
connessi alla vicinitas con una zona produttiva destinata alla
localizzazione del predetto impianto a Ciò anche sotto il profilo Pt_1
Pag. 13 di 19 dell'enorme aggravamento della viabilità per effetto del conseguente
quotidiano transito di mezzi pesanti sul territorio del Comune di . P_
Quest'ultimo, quindi, si sarebbe, in ultima analisi, trovato a subire, in via
esclusiva, tutti gli svantaggi, anche in termini di salute pubblica, derivanti
dalla contestata determinazione urbanistica del ” Controparte_4
(ricorso RG 81/2011: doc. n.
8. del ). Controparte_1
10. Il ricorso RG n. 21/2012 (doc. n. 9 del convenuto P_
) conteneva l'impugnazione della deliberazione della Giunta
[...]
della Provincia autonoma di Bolzano n. 1613 del 24.10.2011, che aveva approvato la modifica del piano urbanistico per la realizzazione dell'impianto di biogas. Dato che la modifica del PRG è oggetto (per legge)
di due distinte deliberazioni, emanate da due diverse autorità
ammnistrative, l'impugnazione doveva necessariamente, sempre nel periodo decadenziale dei 60 giorni, interessare anche la delibera della seconda autorità amministrativa. Entrambi i ricorsi sono stati unitariamente trattati dal di Bolzano che con sentenza n. 91/2015 (doc n. 18 del CP_3
convenuto ) li ha accolti. Non inficia Controparte_1
minimamente la serietà di entrambi i ricorsi la circostanza che il Consiglio
di Stato (cfr. sentenza n. 503/2016: doc. n. 19 del convenuto P_
) li abbia dichiarati inammissibili (per mancata notifica alla
[...]
Pag. 14 di 19 controinteressata e per mancanza di concreto Controparte_7
interesse ad agire ritenendo che la zona produttiva fosse raggiungibile senza ponte, ossia dall'interno del territorio del Comune ). CP_4
Diversamente pensando, ogni soccombenza processuale sarebbe indice di un abuso, inclusa la presente sconfitta dell'attrice.
11. Lo stesso discorso vale anche per il ricorso RG 324/2014 (doc. n. 16 del convenuto ) contro le concessioni edilizie n. Controparte_1
1/2014 e n. 32/2014, rilasciate dal Comune di per la CP_4
costruzione dell'impianto di biogas dell'attrice. Infatti, anche questo ricorso è nato dalla preoccupazione che l'impianto avrebbe avuto un impatto ambientale negativo sul proprio territorio, in particolare per quanto riguarda le emissioni odorose per i residenti e le attività sportive vicine: “A
subire gli effetti negativi, in termini di inquinamento e effluvi maleodoranti,
non sarebbero solo i viciniori residenti della zona di via Kofler, molto
prossima all'area in questione, ma anche gli utenti degli impianti sportivi
(Sportplätze, Kinderspielplatz, Leichtathletikeinrichtungen, Eissporthalle,
etc.) e del centro benessere "Balneum", per quanto detto. L'impatto
ambientale, quindi, nel caso specifico, si tradurrebbe non solo in una
ridotta qualità di vita per detti soggetti, ma anche nella vanificazione del
costosissimo investimento di danaro pubblico per il rilancio dell'offerta
Pag. 15 di 19 turistica della zona” (ricorso RG 324/2014: doc. n. 16). Nonostante l'esito sfavorevole per il ricorrente (il , dopo la concessione della P_ CP_3
sospensione cautelare delle due concessioni impugnate con ordinanza del
18/11/2014 - doc. n. 17 del convenuto - aveva Controparte_1
dichiarato con sentenza n. 282/2017 - doc. n. 24 del convenuto
[...]
- il ricorso in parte improcedibile in parte inammissibile), le P_
preoccupazioni che avevano ispirato il ricorso non erano infondate (il non li aveva ritenuti provati per la distanza di “almeno 700 metri CP_3
dall'impianto autorizzato”: sentenza cit.), considerato che “tali immissioni
si sono poi puntualmente verificate”, circostanza comprovata dalle proteste dei residenti interessati con il “coinvolgimento dell'Ufficio Aria e rumore
della Provincia Autonoma di Bolzano, che si è subito mosso, ordinando a
l'invio di rapporti settimanali circa le emissioni” (comparsa di Pt_1
costituzione del convenuto , pag. 24; cfr. i Controparte_1
documenti prodotti dal dal n. 29 al n. 37). P_
12. Per esprimere lo stesso concetto utilizzando un altro principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, nel caso di specie trova piena applicazione il principio "qui iure suo utitur neminem laedit" (chi esercita un proprio diritto non arreca danno a nessuno). Il P_
ha infatti legittimamente esercitato il proprio diritto
[...]
Pag. 16 di 19 costituzionale di azione (art. 24 Cost.) attraverso i ricorsi amministrativi, al fine di tutelare interessi pubblici concreti e rilevanti ai sensi delle disposizioni costituzionali citate, senza incorrere in responsabilità
contrattuale o extracontrattuale di qualsiasi genere (neppure ai sensi del
“neminem laedere” dell'art. 2043 c.c.).
13. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
per cui l'attrice deve rifonderle al convenuto e alla chiamata in causa.
Quanto a quest'ultima si ricorda che “in forza del principio di causazione,
il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in
garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute
dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda”
(Cassazione civile, Sez. IV, ordinanza n. 26082 del 27/09/2021); nel caso in questione, peraltro, l'attrice ha mosso il suo petitum risarcitorio anche nei confronti della chiamata in garanzia.
14. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2,
scaglione 8.000.001 - 16.000.000, parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione. Non può essere riconosciuto l'aumento
Pag. 17 di 19 richiesto dal ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, Controparte_1
in quanto i documenti più importanti (tra cui i ricorsi proposti davanti al di Bolzano) non erano in formato pdf - ricercabile. CP_3
15. Tra le spese anticipate il richiede, nella sua Controparte_1
nota spese, il rimborso di € 7.481,60 (cfr. la relativa parcella allegata) per la relazione tecnico - contabile del Dott. (doc n. 51 Persona_5
del convenuto ). Considerata l'esiguità della Controparte_1
relazione (4 pagine) si ritiene di riconoscere, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., tale spesa soltanto nella misura di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2433/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande della in quanto Parte_1
infondate nel merito;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla Parte_1
parte convenuta a titolo di spese di lite, € Controparte_1
83.380,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed
IVA sulle poste gravate come per legge, € 6.088,88 per spese esenti, e successive occorrende.
Pag. 18 di 19 3. condanna la parte attrice a rimborsare alla Parte_1
chiamata in causa , a Controparte_2
titolo di spese di lite, € 83.380,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e oltre le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 03/03/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine IM (“Not In My Back Yard” o “Non nel mio cortile”) si riferisce alla resistenza o opposizione da parte dei residenti locali alla costruzione di progetti di interesse pubblico vicino alle loro abitazioni. Questa opposizione è di solito motivata da preoccupazioni per l'ambiente, la salute, la sicurezza o il valore delle proprietà. 2 Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano. 4 Si tratta dei ricorsi R.G. 81/2011, R.G. 21/2012 e R.G. 324/2014. 5 Il danno complessivo è quantificato in € 12.674.115, suddiviso in: lucro cessante: €2.550.906 per minori profitti;
danno emergente: €8.316.222 per maggiori perdite e danno finanziario: €1.806.987 per interessi e rivalutazione. L'analisi confronta lo “scenario effettivo” (con i ritardi) con uno “ipotetico”
(senza i ritardi). 6 „Pertanto, non si ravvisa nella fattispecie né una qualsivoglia violazione di obblighi di buona fede, protezione, diligenza e correttezza (derivanti da un fantomatico rapporto di contatto sociale qualificato), né tantomeno un abuso del processo, considerato che la temerarietà della lite dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011)”: comparsa di costituzione del pag. 25. P_ 7 “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” con valenza normativa ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. 8 Originariamente creata per l'attività medica, si è progressivamente estesa ad altre professioni protette come quella forense e notarile, nonché, per ultimo, alle relazioni con la pubblica amministrazione. 9 Cfr. sopra annotazione n. 2. 10 Cfr. per una definizione più generale, basata sulla CEDU, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 settembre 2013 - Ricorso n.43870/04 - c. Italia: “Il concetto di abuso, ai sensi Per_1 dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, deve infatti essere inteso nel significato ordinario prevalente nella teoria generale del diritto – ossia come il fatto di esercitare un diritto in maniera pregiudizievole e Per_ contraria alla finalità dello stesso ( e altri, sopra citata, § 62, e c. (dec.), nn. Per_2 Per_3 56551/11 e altri dieci, 18 ottobre 2011)”.