Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2903/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2903 R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 12.03.2024 svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 24.03.1964), rappresentato e difeso dall'avv. Dominga Cannarozzo del foro di Palermo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Palermo alla via Federico
Munter n.27 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] -CL- il Controparte_1 CodiceFiscale_2
04.12.1963), rappresentata a difesa dall'avv. Angela Modafferi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Scala di Giuda n.115 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
pagina 1 di 10
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12.03.2024, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 18.05.2022 “vistava” il ricorso
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 22.10.2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_1
-il 05.09.1987 aveva contratto in Gela (Caltanissetta) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (04.01.1990) e Per_1 Persona_2
(29.06.1991), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-con decreto n.178/2008 depositato il 02.10.2008 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi, stabilendo, tra l'altro, che il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo di € 600,00, quale contributo per il mantenimento dei due figli all'epoca ancora minorenni, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-con decreto del 30.10.2018 il Tribunale, a parziale modifica delle suddette condizioni di separazione, aveva revocato l'assegno di mantenimento in favore dei due figli e aveva pagina 2 di 10 riconosciuto, nel contempo, un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili in favore della moglie.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gela (Caltanissetta) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gela, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che fosse revocato il contributo economico in favore della coniuge, svolgendo ella attività che le assicurava l'indipendenza economica.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, che veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 16.12.2020, la resistente non compariva all'udienza all'uopo fissata.
All'udienza presidenziale del 05.05.2022, fallito il tentativo di conciliazione per l'assenza della , con ordinanza depositata il 12.05.2022, il Presidente revocava CP_1
l'assegno di mantenimento in favore della moglie e non riconosceva alcun contributo economico in favore dei figli perché già economicamente indipendenti.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, si costituiva Controparte_1
la quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio avanzata dalla controparte,
[...]
chiedeva che le venisse riconosciuto l'assegno di divorzio nell'importo stabilito per l'assegno di separazione, poiché l'attività manifatturiera di découpage non veniva svolta in forma professionale ma amatoriale e che comunque dalla stessa ella non riusciva a ricavare le sostanze necessarie per attendere alle ordinarie esigenze quotidiane.
Il processo veniva istruito con l'espletamento dell'interrogatorio formale della resistente e con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti;
quindi, all'udienza del
12.03.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente pagina 3 di 10 riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.178/2008 depositato il 02.10.2008 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 06.03.2008, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55
e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gela
(Caltanissetta) il 05.09.1987 tra e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gela
(Caltanissetta) al n.350 parte II serie A anno 1987.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, va subito detto che nessuna statuizione economica va adottata con riguardo al mantenimento dei figli della coppia,
pagina 4 di 10 perché maggiorenni ed economicamente indipendenti, per come già chiarito sia con l'ordinanza presidenziale che con il decreto collegiale del 30.10.2018 e tenuto conto dell'età di ultratrentenni degli stessi (tra le tante, Cass. n.17183/2020; Cass.
n.21133/2023; Cass. n.19955/2024).
Ciò posto, per ciò che concerne invece la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed
pagina 5 di 10 un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del
pagina 6 di 10 patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5
pagina 7 di 10 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio pagina 8 di 10 comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass.
n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del Pt_1
l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie, deponendo per tale soluzione, per un verso, la condizione economica di pensionato del ricorrente con un reddito annuo lordo di circa € 30 mila, e per altro verso la circostanza che la situazione patrimoniale in cui versa l'odierna resistente risulta del tutto inadeguata a consentire alla di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza CP_1
economica, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale situazione oltremodo precaria sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza dei due figli, e senza trascurare il dato parimenti significativo che l'età dell'odierna resistente (61 anni) e la condizione del mercato del lavoro non le consentono di migliorare agevolmente la propria condizione reddituale.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei Parte_1
pagina 9 di 10 confronti di , con ricorso depositato il 22.10.2020, ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gela
(Caltanissetta) il 05.09.1987 tra nei confronti di Parte_1 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune CP_1
di Gela (Caltanissetta) al n.350 parte II serie A anno 1987;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione, in favore di Parte_1
, della somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, Controparte_1
importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.12.2024
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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