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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 14539/2024 di R.G.; rilevato che l'udienza di discussione è stata sostituita, ex artt. 127 ter e 128, comma 1, c.p.c., con un termine sino alla data odierna per il deposito di note scritte;
lette le note depositate in data 04.04.2025, con cui la ha concluso per la CP_1 cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale;
lette le note depositate in data 25.03.2025, con l ha concluso per la cessazione CP_2 della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, definisce la presente controversia mediante il deposito della seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato in data 28.06.2024
DA
partita IVA , con sede in Calitri (AV), via San Canio Parte_1 P.IVA_1
18/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente Parte_2 domiciliata in Napoli, piazza Dante n. 89, presso lo studio dell'Avv. Francesco Savanelli
(Avv. Francesco Savanelli)
OPPONENTE
CONTRO
ISPETTORATO dell'AREA METROPOLITANA di NAPOLI, in persona del capo pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 172 Controparte_3
(dott.sse Giuseppina Aprea e Rossella Santoro)
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
179/24, emessa in data 24.05.2024 (notificata in data 30.05.2024), con cui l'Ispettorato dell'area metropolitana di Napoli ha ingiunto ad (trasgressore) e alla Parte_2
(obbligata in solido) di pagare € 1.980,00, a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del d.l. n. 12 del 22/02/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 23/04/2002, per aver impiegato, sino a 30 giorni di lavoro effettivo, a partire dal 13.06.2022, il lavoratore subordinato, sig.
[...]
, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Pt_3
A fondamento dell'opposizione, la società ricorrente ha dedotto: - di aver provveduto alla regolarizzazione del lavoratore, mantenendolo in servizio per almeno 3 mesi (come già
1 accertato nel verbale unico di accertamento e notificazione del 15.11.2022), e di aver pagato la sanzione in misura “minima”, ottemperando alla diffida nel termine previsto dalla normativa;
- di aver presentato, in data 26.06.2024, istanza di revoca in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, ma di non aver avuto tempestiva risposta da parte dell . Ciò dedotto, CP_2 ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente ha esposto che: - sulla base del rapporto della Guardia di finanza del 17.03.2023, prot. 0152081/2023, aveva emanato una prima ordinanza ingiunzione, la n. 3004/23 dell'8.04.2024; - in data 29.04.2024 la aveva inviato CP_1 la ricevuta di pagamento della sanzione di € 1.800,00, chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza;
- mancando la prova del mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi, aveva emesso l'ordinanza ingiunzione n. 179/24, scorporando dall'importo dovuto il pagamento di €
1.800,00; - soltanto in data 26.06.2024, la controparte aveva avanzato istanza di annullamento in autotutela, a cui aveva allegato i LUL relativi al lavoratore interessato, dai quali emergeva il mantenimento in servizio dello stesso per 3 mesi;
- aveva quindi annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 179/2024 con provvedimento n. 34/24 del
01.08.2024, notificato a mezzo PEC all'azienda ricorrente in data 01.08.2024; - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, prima del 26.06.2024 non era pervenuta alcuna istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata. Ciò dedotto, ha concluso per la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Nel corso della prima udienza, la società opponente si è associata alla richiesta dell , ma ha insistito per la condanna dell'ente alla rifusione delle spese di giudizio CP_2 in virtù della soccombenza virtuale.
*****
§ 2. Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione e delle concordi conclusioni delle parti, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, occorre partire dal fatto che l'ordinanza ingiunzione è fondata sulla seguente motivazione: «rilevato che il responsabile, pur avendo effettuato il pagamento in misura minima, non ha dato dimostrazione nei termini della regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro “a nero” nonché del mantenimento in servizio per almeno tre mesi, comprovati attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e premi assicurativi».
Il suddetto presupposto applicativo è però infondato, atteso che la regolarizzazione del lavoratore e il suo mantenimento in servizio per 3 mesi sono circostanze che erano già state accertate nel verbale unico di accertamento e notificazione del 15.11.2022 (cfr. doc. 1
, p. 6), tanto che nel suddetto verbale si precisa che per ottemperare alla diffida ex CP_2 art. 13 del d.lgs. n. 124 del 23/04/2004, l'impresa avrebbe dovuto effettuare soltanto il pagamento della “MAXISANZIONE” (in misura pari al minimo edittale), adempimento eseguito in data 07.03.2023 nel termine di 120 giorni dalla diffida (circostanza pacifica, ma vedi doc. 3 ricorrente). Dunque, nel caso in esame l'ingiunta non era tenuta a provare di aver regolarizzato
2 il lavoratore e di averlo mantenuto in servizio per mesi 3, trattandosi di circostanze che non erano nemmeno state oggetto di diffida, essendosi già verificate al momento della compilazione del verbale di accertamento e notificazione.
Pertanto, poiché l'ordinanza è stata emessa in base ad un presupposto rivelatosi insussistente, l è soccombente virtuale e deve quindi essere condannato, ex art. 91 CP_2
c.p.c., al pagamento delle spese di lite della controparte, spese che si liquidano come da dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014. L'importo della nota in atti è stato ridotto ai minimi tabellari sia in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate sia in considerazione della condotta della P.A., che, a seguito dell'istanza in autotutela in data 26.06.2024, ha riconosciuto il proprio errore, annullando l'ordinanza ingiunzione in data 01.08.2024, in un tempo tutto sommato ragionevole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l'Ispettorato dell'area metropolitana di Napoli al pagamento delle spese di lite della controparte, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Francesco Savanelli.
Napoli, 07.04.2025 Il Giudice (dott. U. Forziati)
3
lette le note depositate in data 04.04.2025, con cui la ha concluso per la CP_1 cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale;
lette le note depositate in data 25.03.2025, con l ha concluso per la cessazione CP_2 della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, definisce la presente controversia mediante il deposito della seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato in data 28.06.2024
DA
partita IVA , con sede in Calitri (AV), via San Canio Parte_1 P.IVA_1
18/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente Parte_2 domiciliata in Napoli, piazza Dante n. 89, presso lo studio dell'Avv. Francesco Savanelli
(Avv. Francesco Savanelli)
OPPONENTE
CONTRO
ISPETTORATO dell'AREA METROPOLITANA di NAPOLI, in persona del capo pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 172 Controparte_3
(dott.sse Giuseppina Aprea e Rossella Santoro)
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
179/24, emessa in data 24.05.2024 (notificata in data 30.05.2024), con cui l'Ispettorato dell'area metropolitana di Napoli ha ingiunto ad (trasgressore) e alla Parte_2
(obbligata in solido) di pagare € 1.980,00, a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del d.l. n. 12 del 22/02/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 23/04/2002, per aver impiegato, sino a 30 giorni di lavoro effettivo, a partire dal 13.06.2022, il lavoratore subordinato, sig.
[...]
, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Pt_3
A fondamento dell'opposizione, la società ricorrente ha dedotto: - di aver provveduto alla regolarizzazione del lavoratore, mantenendolo in servizio per almeno 3 mesi (come già
1 accertato nel verbale unico di accertamento e notificazione del 15.11.2022), e di aver pagato la sanzione in misura “minima”, ottemperando alla diffida nel termine previsto dalla normativa;
- di aver presentato, in data 26.06.2024, istanza di revoca in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, ma di non aver avuto tempestiva risposta da parte dell . Ciò dedotto, CP_2 ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente ha esposto che: - sulla base del rapporto della Guardia di finanza del 17.03.2023, prot. 0152081/2023, aveva emanato una prima ordinanza ingiunzione, la n. 3004/23 dell'8.04.2024; - in data 29.04.2024 la aveva inviato CP_1 la ricevuta di pagamento della sanzione di € 1.800,00, chiedendo l'annullamento della predetta ordinanza;
- mancando la prova del mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi, aveva emesso l'ordinanza ingiunzione n. 179/24, scorporando dall'importo dovuto il pagamento di €
1.800,00; - soltanto in data 26.06.2024, la controparte aveva avanzato istanza di annullamento in autotutela, a cui aveva allegato i LUL relativi al lavoratore interessato, dai quali emergeva il mantenimento in servizio dello stesso per 3 mesi;
- aveva quindi annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 179/2024 con provvedimento n. 34/24 del
01.08.2024, notificato a mezzo PEC all'azienda ricorrente in data 01.08.2024; - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, prima del 26.06.2024 non era pervenuta alcuna istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata. Ciò dedotto, ha concluso per la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Nel corso della prima udienza, la società opponente si è associata alla richiesta dell , ma ha insistito per la condanna dell'ente alla rifusione delle spese di giudizio CP_2 in virtù della soccombenza virtuale.
*****
§ 2. Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione e delle concordi conclusioni delle parti, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, occorre partire dal fatto che l'ordinanza ingiunzione è fondata sulla seguente motivazione: «rilevato che il responsabile, pur avendo effettuato il pagamento in misura minima, non ha dato dimostrazione nei termini della regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro “a nero” nonché del mantenimento in servizio per almeno tre mesi, comprovati attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e premi assicurativi».
Il suddetto presupposto applicativo è però infondato, atteso che la regolarizzazione del lavoratore e il suo mantenimento in servizio per 3 mesi sono circostanze che erano già state accertate nel verbale unico di accertamento e notificazione del 15.11.2022 (cfr. doc. 1
, p. 6), tanto che nel suddetto verbale si precisa che per ottemperare alla diffida ex CP_2 art. 13 del d.lgs. n. 124 del 23/04/2004, l'impresa avrebbe dovuto effettuare soltanto il pagamento della “MAXISANZIONE” (in misura pari al minimo edittale), adempimento eseguito in data 07.03.2023 nel termine di 120 giorni dalla diffida (circostanza pacifica, ma vedi doc. 3 ricorrente). Dunque, nel caso in esame l'ingiunta non era tenuta a provare di aver regolarizzato
2 il lavoratore e di averlo mantenuto in servizio per mesi 3, trattandosi di circostanze che non erano nemmeno state oggetto di diffida, essendosi già verificate al momento della compilazione del verbale di accertamento e notificazione.
Pertanto, poiché l'ordinanza è stata emessa in base ad un presupposto rivelatosi insussistente, l è soccombente virtuale e deve quindi essere condannato, ex art. 91 CP_2
c.p.c., al pagamento delle spese di lite della controparte, spese che si liquidano come da dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014. L'importo della nota in atti è stato ridotto ai minimi tabellari sia in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate sia in considerazione della condotta della P.A., che, a seguito dell'istanza in autotutela in data 26.06.2024, ha riconosciuto il proprio errore, annullando l'ordinanza ingiunzione in data 01.08.2024, in un tempo tutto sommato ragionevole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l'Ispettorato dell'area metropolitana di Napoli al pagamento delle spese di lite della controparte, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Francesco Savanelli.
Napoli, 07.04.2025 Il Giudice (dott. U. Forziati)
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