Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 3825/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Umberto Castagnini, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3825 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Empoli (FI) presso lo studio dell'avv.to FONTANI FILIPPO dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE CONTRO
(CF ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore AVV. con studio in Firenze, Via Solferino n.10, CP_2 autorizzato a difendere in proprio la procedura giusto provvedimento del Giudice delle Successioni di Firenze del 8.5.2025 RESISTENTE avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 10/06/2025, i procuratori delle parti hanno così concluso: Per parte ricorrente: “L'avv. Fontani insiste nelle conclusioni di cui al ricorso, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite”. Per parte resistente: “L'avv. Boggiani si dichiara remissiva e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 21/03/2025
[...]
a convenuto in giudizio la Pt_1 Controparte_1
526 p.2 s B1 anno 2017 del Comune di Firenze), per i motivi indicati nel presente atto, ha accettato tacitamente l'eredità del marito nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Bagno a Ripoli il 16.01.1993; 2) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto, competente per l'immobile caduto in successione ubicato in Follonica (GR) Via Colombo 11 censito al Catasto Fabbricati dello stesso Comune con Foglio 24, particella 00296, Sub 0058, di trascrivere la sentenza;
3) Vittoria di compensi e spese di lite”. In particolare, ha esposto:
• che con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, numero 98/98 del 9.2.1998, registrato il 19.2.1998 e munito di formula esecutiva in data 27.2.1998 venne ingiunto, a titolare della ditta individuale DMG di EN AR e OP IL quale sua Parte_2 fidejubente, di pagare immediatamente a i seguenti importi: lire Controparte_3
131.827.969 pari ad euro 68.083,50 oltre interessi convenzionali al tasso del 14% da calcolarsi trimestralmente su lire 54.654.278 dal 1.1.1998 al saldo e al tasso del 12% su lire 74.708.740 dalle singole scadenze al saldo oltre le spese di ingiunzione;
• che in data 8.5.2007 con atto di cessione in blocco di crediti effettuato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 1 e 2 della legge 30.4.1999 ha ceduto in credito in CP_4 discussione alla società a socio unico con sede legale in Milano 20126 Viale Piero ed Controparte_5
Alberto Pirelli 21;
• che la ebbe a notificare a in data 18.3.2011 l'atto di precetto Controparte_5 CP_1 di pagamento, sulla base del menzionato decreto ingiuntivo, per la complessiva somma di euro 133.997,11 (interessi ingiunti calcolati al 1/3/2011) e che con pignoramento trascritto in CP_5 data 26.05.2011 ebbe a pignorare le quote di 8/12 di piena proprietà dell'immobile per civile abitazione ubicato in Follonica (GR) Via Colombo 11 censito al Catasto Fabbricati con Foglio 24, particella 00296, Sub 0058;
• che a tale pignoramento seguì il giudizio di esecuzione forzata immobiliare numero 94/2011 RGEI del Tribunale di Grosseto che venne riunito a quello, oggi portante, numero 170/2009 RGEI Tribunale di Grosseto già pendente ed introdotto da contro e Parte_3 Controparte_6
, rispettivamente per la quota di 1/12 ciascuno di piena proprietà sull'immobile sopra Controparte_7 menzionato (pignoramento trascritto in data 22/9/2009 numero RP 8859);
• che i due procedimenti riuniti furono dichiarati sospesi in attesa della definizione del giudizio divisorio endo esecutivo che ne conseguì;
• che medio tempore, sempre ai sensi degli artt.1 e 4 Legge 30 aprile 1999 n.130 e dell'art.58 D.P.R. 1 settembre 1993 n.385, in data 04 agosto 2020, la " ha ceduto Controparte_5 il credito alla " ; Controparte_8
• che da ultimo in data 23 aprile 2024, ha acquistato dalla Parte_1 CP_8
con interessi maturati e maturandi, garanzia personali e reali, privilegi e quanto altro di
[...] accessorio, il credito sopra indicato, a mezzo di atto di cessione di credito autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio i Firenze (repertorio 1.691) registrato a Firenze in data Persona_2
24.42024 al n. 15560 serie 1T (doc.1); cessione regolarmente notificata ai debitori ceduti (doc.2); • che l'odierno ricorrente, a seguito della chiusura in rito del processo divisorio endo esecutivo (doc.3), è intervenuto ex art. 111 cpc, in luogo della cedente nel giudizio esecutivo sospeso, depositando istanza per la sua prosecuzione (doc.4) e che per tale motivo risulta essere stata fissata udienza per il giorno 25/06/2025 ore 10:00 Giudice Dott.ssa Cristina Nicolò Tribunale di Grosseto (doc.5);
• che tuttavia, con atto trascritto in data 23.01.1998 (N. RP 633), aveva CP_1 donato le quote di 8/12 di proprietà oggetto dell'esecuzione (94/2011RGEI) rispettivamente a
(2/12), (2/12), (2/12), (1/12), CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
(1/12) e che tale donazione con sentenza del Tribunale di Firenze numero 2735/2002 Controparte_6 venne dichiarata inefficace nei confronti della (domanda giudiziale di revoca trascritta CP_4
15.10.1999 n RP 10129) titolare, allora, del credito oggi, come già scritto, ceduto al sig.
[...]
(…) (cfr. doc.6); Pt_1
• che nel procedimento di espropriazione forzata menzionato, fra le diverse irregolarità presenti vi era quella dell'omessa notifica dell'atto di precetto e del collegato titolo esecutivo ai terzi acquirenti revocati ex artt. 603 e ss. Cpc: attività questa compiuta dall'odierno comparente;
• che allo stesso modo essendo rimasto infruttuoso tale precetto (notifica avvenuta rispettivamente nelle seguenti date: a il 21.8.24; a il 2.9.2024; a CP_9 CP_10
il 6.8.2024; il 23.8.24; a il 26.8.24) il ricorrente Controparte_12 Controparte_6 CP_11 ha eseguito l'atto di pignoramento immobiliare delle medesime quote oggetto di donazione revocata, verso i donatari revocati ovvero le quote di comproprietà donate da , a , CP_1 CP_10
; , e : immobile, ripetiamo, ubicato CP_9 CP_11 Controparte_6 Controparte_12 in Follonica (GR) Via Colombo 11 censito al Catasto Fabbricati dello stesso comune con Foglio 24, particella 00296, Sub 0058;
• che per effetto del pignoramento è stato aperto presso il Tribunale di Grosseto altro procedimento esecutivo immobiliare: il numero 130/2024 RGEI e che, nello stesso, è stata depositata istanza di sua riunione a quello portante numero 170/2009 RGEI;
• che risulta, anche, comproprietario dell'immobile in discussione, Parte_1 avendo egli acquistato le quote di 2/12 di piena proprietà rispettivamente da (1/12) e Persona_3
(1/12): costoro le avevano acquistate (1/12 ciascuna) mortis causa del loro padre _4 _1
; trasferimento avvenuto giusto atto Notaio del 21/5/2018 trascritto il 25/5/2018 al
[...] Per_5 numero RP 5166 (doc.7);
• che ai fini di decidere sulla richiesta di riunione del procedimento numero 130/2024 a quello numero 170/2009 RGEI (connessione oggettiva e parzialmente soggettiva), il G.E., in data 10/12/2024, fissando l'udienza ex art. 127 ter cpc per il giorno 5.3.2025, “osservato che dalle verifiche svolte d'ufficio non risulta la continuità delle trascrizioni, difettando in particolare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità devoluta a , , , CP_1 Controparte_7 Parte_2
e in morte di , essendo a tal fine inidonea alla CP_9 CP_10 Persona_1 trascrizione della denuncia di successione”, invitava le parti a ripristinare la continuità delle trascrizioni (cfr. doc. 8):
• che il ricorrente si è pertanto attivato per risolvere tali problematiche. Nello specifico:
“in favore delle figlie di , e mediante trascrizione _1 CP_10 CP_9 dell'accettazione tacita di eredità conseguente all'avere, costoro, trasferito a le quote Parte_1 di comproprietà ricevute per successione dal padre (cfr. cit. doc. 7); tale incombente è già stato _1 posto in essere come da nota di trascrizione che si deposita (doc.9); in favore della moglie di _1
, essendo costei deceduta in data 26.2.2017, mediante la prossima introduzione di un CP_1 giudizio di accertamento;
“
• che dunque al momento ha interesse a “regolarizzare” le posizioni “ Parte_1
e ” nonché “ ” verso in modo da arrivare ad CP_10 CP_9 CP_1 Persona_1 ottenere l'attribuzione, quale comproprietario e creditore procedente ipotecario di primo grado, beneficiario di pronuncia di revoca della donazione fraudolenta, le quote di proprietà donate da CP_1 CP_1 CP_
a , , e oggetto dell'esecuzione forzata numero
[...] CP_11 CP_6 CP_12
130/2024. Rappresentava, inoltre: 1) Sull'assetto della proprietà dell'immobile pignorato innanzi al Tribunale di Grosseto e sull'accettazione tacita delle quote di comproprietà da parte di in morte del CP_1 marito . Persona_1
a) L'immobile ubicato in Follonica (GR) Via Colombo 11 censito al Catasto Fabbricati dello stesso comune con Foglio 24, particella 00296, Sub 0058 venne acquistato, in comunione paritaria tra loro, dai sig.ri e , per atto Notaio trascritto in data 29.10.1990 Persona_1 CP_1 Persona_6
n. 8853 RP;
b) decedette a Bagno a Ripoli il 16.01.1993 (doc.10 certificato di morte) lasciando Persona_1
CP_1 CP_ come eredi, ab intestato, la moglie ed i suoi figli ed e per quanto
CP_1 Pt_2 CP_7 attiene all'immobile in discussione, la quota appartenuta di ½ di proprietà venne ripartita, ai sensi dell'art.581 c.c., in questo modo: a , che era già a sua volta proprietaria di ½ ovvero 6/12
CP_1 convertendo la quota in dodicesimi, spettò la quota di 2/12 (cioè 1/3 di 6/12 art. 581 c.c.); mentre ai CP figli spettò la quota ciascuno di 1/12 (cioè 6/12 (la metà) – 2/12 (di )= 4/12 /4 (i figli) =1/12 ciascuno. c) , che è deceduta in data 26.2.2017 (doc. 11 certificato di morte), non ha mai accettato
CP_1 espressamente l'eredità del marito. Ha, però, disposto, in vita, della quota di 2/12 ricevuta per successione del marito. Infatti con l'atto di donazione del 29.12.1997, revocato in favore di CP_4 con sentenza (cit.doc.6), trasferì ai figli (2/12); (2/12);
CP_1 CP_11 CP_10
(2/12); ai nipoti, figli di (1/12) e (1/12), quote per CP_9 CP_7 Controparte_6 CP_12 complessivi 8/12 di proprietà sull'immobile. Rispettivamente 6/12 erano quelle di cui era proprietaria per compravendita;
2/12 erano quelle ricevute in eredità mortis causa dal marito . Si deposita _1 relazione Notarile aggiornata (doc.12). d) Tale atto di trasferimento non può che rilevare ai fini di documentare l'accettazione tacita dell'eredità fatta da nei confronti del marito . Riteniamo tale dato sia inconfutabile CP_1 _1 ed emergente per tabulas anche dalla denuncia di successione in morte di , sottoscritta Persona_1
e trascritta da parte della (doc.13). CP_1
e) A supporto di quanto stiamo scrivendo si richiamano alcune pronunce di legittimità da cui emerge il seguente principio consolidato: “ L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cfr. Cass. Civ. 11478/2021; 8980/2017; 10796/2009: 8980). f) Donando le quote di comproprietà ricevute iure ereditatis in morte del marito , insieme a quelle _1 acquistate per compravendita, la di fatto ebbe ad accettare l'eredità del marito. Non CP_1 vediamo alternative. Lo stesso fatto lo si può anche dedurre dalla denuncia di successione sottoscritta e presentata dalla medesima (cfr. cit. Doc. 13). Nel documento si può chiaramente evincere come la abbia avuto intenzione di accettare l'eredità del marito compiendo un atto, la denuncia CP_1 fiscale di successione, incompatibile con ogni altra decisione. 2) Sulla successione di . CP_1
Al momento del decesso i chiamati alla sua eredità erano: (figlia); CP_10 CP_9
(figlia); (figlio); (nipote ovvero figlio di premorto Controparte_7 CP_11 Parte_2 in data 8.6.2005). Risulta, tuttavia, che tutti i chiamati, tranne abbiano rinunciato CP_7 espressamente all'eredità della madre e precisamente: insieme al di lei figlio ( CP_10 Per_7
; insieme alla di lei figlia ( ); (nipote figlio di
[...] CP_9 CP_13 CP_11 premorto) in data 13.3.2017 – 23-3-2017 (doc.14). Pt_2
, l'ultimo figlio, invece, non risulta avere formalmente e chiaramente accettato Controparte_7
l'eredità della madre né effettuato la rinuncia. Deve , pertanto, ritenersi giacente l'eredità di CP_1
.
[...]
ha quindi chiesto ed ottenuto la nomina del Curatore dell'eredità giacente affinché Parte_1 possa ricevere la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento teso ad accertare che ha accettato tacitamente l'eredità del marito. Il Tribunale di Firenze, infatti, nel CP_1 procedimento numero RVG 3077/2025, con provvedimento del 7.3.2025 (doc. 15), ha nominato Curatore Speciale l'Avv. del Foro di Firenze con studio in Via Solferino 10 Firenze PEC: CP_2
Il medesimo ha prestato giuramento in data 17.3.2025 (doc. 16). Email_1
Il ricorrente, affermando la sussistenza di tutti i presupposti per considerare la CP_1
erede pura e semplice del marito , promuoveva quindi la presente
[...] Persona_1 azione onde poter procedere con la “regolarizzazione” delle posizioni “ e CP_10
” nonché “ ” verso , ed ottenere l'attribuzione, quale CP_9 CP_1 Persona_1 comproprietario e creditore procedente ipotecario di primo grado, delle quote di proprietà donate da a , , , e oggetto CP_1 CP_11 CP_6 CP_12 CP_10 CP_9 dell'esecuzione forzata numero 130/2024. Si costituiva in giudizio in data 14/05/2025 la Controparte_1
al solo fine di dichiararsi remissiva a giustizia, salvo che per quanto concerne la richiesta
[...] di condanna alle spese di lite, rappresentando che:
- L' apertura di un' (doc.4) è stata richiesta da al fine di avere Controparte_1 Parte_1 un contradditore nel presente giudizio e consentirgli così di regolarizzare e garantire la continuità delle trascrizioni relative all'immobile di Follonica, che è oggetto di una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto, nell'ambito della quale il signor Pt_1 quale comproprietario e creditore ipotecario di primo grado, ha chiesto l'assegnazione delle restanti quote.
- In considerazione del fatto che la nomina di un Curatore così come la costituzione in giudizio della procedura è unicamente finalizzata a soddisfare un preciso interesse del ricorrente, si ritiene che la richiesta di condanna della procedura alle spese di lite non possa essere accolta, dovendo dette spese essere compensate, stante anche l'atteggiamento collaborativo della Curatela. Peraltro quest'ultima non disponendo di alcun attivo, non potrebbe mai far fronte a tale esborso se non accollando la spesa alla stessa parte attrice che ne ha chiesto l'apertura. All'udienza del 10/06/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere ai sensi dell'art. 281 c.p.c.; le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, e parte ricorrente aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando l'emissione di senza ex art. 281-sexies c.p.c. nel termine di legge.
°°° La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dagli atti di causa risulta che la pur non avendo accettato espressamente CP_1
l'eredità, abbia posto in essere atti che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede del marito . Persona_1
Invero risulta dagli atti di causa che ella abbia disposto, in vita, della quota di 2/12 ricevuta per successione del marito. Infatti, con l'atto di donazione del 29.12.1997, revocato in favore di con CP_4 sentenza (cfr. doc.6), trasferì ai figli (2/12); CP_1 CP_11 CP_10
(2/12); (2/12); ai nipoti, figli di : (1/12) e CP_9 CP_7 Controparte_6 CP_12
(1/12), quote per complessivi 8/12 di proprietà sull'immobile. Rispettivamente 6/12 erano quelle di cui era proprietaria per compravendita;
2/12 erano quelle ricevute in eredità mortis causa dal marito . _1
Tale atto di trasferimento non può che rilevare ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità nei confronti del marito. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, il convenuto, peraltro, si è dichiarato remissivo alla domanda di parte ricorrente.
Tali elementi concorrono, dunque, a ritenere che la sia erede puro e CP_14 semplice del , avendo posto in essere comportamenti dimostrativi Persona_1 dell'accettazione tacita della eredità. Pertanto, la domanda di parte ricorrente è da accogliere. Avuto riguardo al comportamento processuale remissivo tenuto dal convenuto sussistono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni(cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) tali per cui il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accerta e dichiara che la nata ad [...] il [...] CP_1
e deceduta a Firenze il 26/2/2017 (atto n. 526 p.2 s B1 anno 2017 del Comune di Firenze), per i motivi indicati nel presente atto, ha accettato tacitamente l'eredità del marito _1
nato a [...] il [...] e deceduto a Bagno a Ripoli il 16.01.1993;
[...] 2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto, competente per l'immobile caduto in successione ubicato in Follonica (GR) Via Colombo 11 censito al Catasto Fabbricati dello stesso Comune con Foglio 24, particella 00296, Sub 0058, di trascrivere la sentenza;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Firenze il 12/06/2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini