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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7364/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv.to Maria Parte_1
Cellamare;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso in forza di mandato in atti dall'Avv.to Cristian Falco;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio. RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 04/07/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Controparte_1 nati due figli: e rispettivamente il 16/01/2011 e il 07/05/2015, che entrambi Per_1 Per_2 avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata nell'aprile 2024 allorchè il si era allontanato CP_1 definitivamente dalla casa familiare;
3. da maggio 2024 lei era stata assunta a tempo determinato come aiuto cameriere presso il ristorante “Enrico Porzio” a Bari, percependo una retribuzione mensile di € 583,00 mentre il era operaio presso l'azienda Servizi Globali Srl e percepiva un importo CP_1 mensile netto di € 1.400,00, inoltre svolgeva un'attività extralavorativa in un centro scommesse;
chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'assegnazione della casa familiare a lei, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, disporsi il suo diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale nonché porre a carico del un contributo al mantenimento dei figli in misura pari a complessivi € CP_1
700,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
In data 03/01/2025 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo disporsi Controparte_1 l'affido condiviso dei figli con loro collocamento materno, regolamentarsi il diritto di visita paterno, porsi a suo carico la somma complessiva di € 400,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'A.U.U. All'udienza figurata del 26/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note scritte in data 17.02.2025 in cui dava atto che le parti si erano accordate;
dalla convenzione depositata in data 17/02/2025 risultava la regolamentazione dell'affidamento dei minori con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento della prole.
Il P.M. con nota del 28/02/2025 interveniva nel giudizio, esprimendo parere favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data 17/02/2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento dei figli minori, da loro generati fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Pt_1
Tali accordi sono conformi all'interesse dei minori e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 04/07/2024 da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli, da loro generati fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata 14/02/2025
e depositata in data 17/02/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7364/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv.to Maria Parte_1
Cellamare;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso in forza di mandato in atti dall'Avv.to Cristian Falco;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio. RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 04/07/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale erano Controparte_1 nati due figli: e rispettivamente il 16/01/2011 e il 07/05/2015, che entrambi Per_1 Per_2 avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata nell'aprile 2024 allorchè il si era allontanato CP_1 definitivamente dalla casa familiare;
3. da maggio 2024 lei era stata assunta a tempo determinato come aiuto cameriere presso il ristorante “Enrico Porzio” a Bari, percependo una retribuzione mensile di € 583,00 mentre il era operaio presso l'azienda Servizi Globali Srl e percepiva un importo CP_1 mensile netto di € 1.400,00, inoltre svolgeva un'attività extralavorativa in un centro scommesse;
chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'assegnazione della casa familiare a lei, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, disporsi il suo diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale nonché porre a carico del un contributo al mantenimento dei figli in misura pari a complessivi € CP_1
700,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
In data 03/01/2025 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo disporsi Controparte_1 l'affido condiviso dei figli con loro collocamento materno, regolamentarsi il diritto di visita paterno, porsi a suo carico la somma complessiva di € 400,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'A.U.U. All'udienza figurata del 26/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note scritte in data 17.02.2025 in cui dava atto che le parti si erano accordate;
dalla convenzione depositata in data 17/02/2025 risultava la regolamentazione dell'affidamento dei minori con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento della prole.
Il P.M. con nota del 28/02/2025 interveniva nel giudizio, esprimendo parere favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data 17/02/2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento dei figli minori, da loro generati fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla prole può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Pt_1
Tali accordi sono conformi all'interesse dei minori e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 04/07/2024 da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli, da loro generati fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata 14/02/2025
e depositata in data 17/02/2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato