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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti BERRUTI MARIO, STERLI ANDREA, CHIOZZI VERA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso dep. il 3.3.2025, ha adito il Tribunale di Brescia in funzione di Parte_1 giudice del lavoro per sentire dichiarato il proprio diritto al pagamento diretto degli ANF per i periodi dal 6 agosto 2020 al 30 giugno 2021 e dal 1 luglio 2021 al 28 febbraio 2022 e, per l'effetto, condannato al CP_1 pagamento della somma di €3.836,50, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituito per dedurre che la ricorrente, con il ricorso proposto, ha integrato la documentazione CP_1 mancante in sede amministrativa e dare atto della conseguente disponibilità al riconoscimento della prestazione richiesta e quindi chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza del 3 luglio 2025 la parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa al fine di verificare la correttezza del pagamento effettuato da . CP_1
Disposta udienza ex art.127 ter c.p.c., con le note di trattazione scritta la parte ricorrente ha dato atto di avere ricevuto in pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell le somme dovute per i titoli per cui è CP_1
pagina 1 di 3 causa;
ha osservato che il pagamento è stato ricevuto in data 1 luglio 2025, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale non sono stati forniti documenti ulteriori rispetto a quelli della fase amministrativa. La ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dei CP_1 procuratori.
, con le note di trattazione scritta, ha ribadito le conclusioni già formulate. CP_1
Vista la congiunta richiesta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia sulle spese del giudizio deve essere esaminata secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, è pacifico il diritto in capo alla parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per cui è causa, per soddisfare il quale la parte ha dovuto promuovere il presente giudizio, avendo ottenuto il pagamento, dopo il rigetto della relativa richiesta in via amministrativa, solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Diversamente da quanto dedotto da con il ricorso non risulta essere stata prodotta documentazione CP_1 ulteriore rispetto a quella presentata in via amministrativa.
In particolare nella sua istruttoria aveva rilevato che non era è stata fornita la “dichiarazione CP_1 incapienza datore di lavoro” e tuttavia poi il Comitato Provinciale risulta avere respinto il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente per la mancanza di documentazione attestante la denuncia presso
Ispettorato Provinciale del Lavoro (doc. 5,6,9 ric.). In ogni caso, i documenti allegati al ricorso non hanno aggiunto alcunchè rispetto a quanto già depositato nel procedimento amministrativo e deve quindi ritenersi che, già nella sede amministrativa, avesse la documentazione necessaria per l'accoglimento della CP_1 richiesta.
Essendo avvenuto il pagamento successivamente al deposito del ricorso, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi €1.500,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a.. con distrazione in favore dei difensori pagina 2 di 3 Brescia, 18 settembre 2025
La Giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti BERRUTI MARIO, STERLI ANDREA, CHIOZZI VERA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso dep. il 3.3.2025, ha adito il Tribunale di Brescia in funzione di Parte_1 giudice del lavoro per sentire dichiarato il proprio diritto al pagamento diretto degli ANF per i periodi dal 6 agosto 2020 al 30 giugno 2021 e dal 1 luglio 2021 al 28 febbraio 2022 e, per l'effetto, condannato al CP_1 pagamento della somma di €3.836,50, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituito per dedurre che la ricorrente, con il ricorso proposto, ha integrato la documentazione CP_1 mancante in sede amministrativa e dare atto della conseguente disponibilità al riconoscimento della prestazione richiesta e quindi chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza del 3 luglio 2025 la parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa al fine di verificare la correttezza del pagamento effettuato da . CP_1
Disposta udienza ex art.127 ter c.p.c., con le note di trattazione scritta la parte ricorrente ha dato atto di avere ricevuto in pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell le somme dovute per i titoli per cui è CP_1
pagina 1 di 3 causa;
ha osservato che il pagamento è stato ricevuto in data 1 luglio 2025, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale non sono stati forniti documenti ulteriori rispetto a quelli della fase amministrativa. La ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dei CP_1 procuratori.
, con le note di trattazione scritta, ha ribadito le conclusioni già formulate. CP_1
Vista la congiunta richiesta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia sulle spese del giudizio deve essere esaminata secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, è pacifico il diritto in capo alla parte ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per cui è causa, per soddisfare il quale la parte ha dovuto promuovere il presente giudizio, avendo ottenuto il pagamento, dopo il rigetto della relativa richiesta in via amministrativa, solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Diversamente da quanto dedotto da con il ricorso non risulta essere stata prodotta documentazione CP_1 ulteriore rispetto a quella presentata in via amministrativa.
In particolare nella sua istruttoria aveva rilevato che non era è stata fornita la “dichiarazione CP_1 incapienza datore di lavoro” e tuttavia poi il Comitato Provinciale risulta avere respinto il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente per la mancanza di documentazione attestante la denuncia presso
Ispettorato Provinciale del Lavoro (doc. 5,6,9 ric.). In ogni caso, i documenti allegati al ricorso non hanno aggiunto alcunchè rispetto a quanto già depositato nel procedimento amministrativo e deve quindi ritenersi che, già nella sede amministrativa, avesse la documentazione necessaria per l'accoglimento della CP_1 richiesta.
Essendo avvenuto il pagamento successivamente al deposito del ricorso, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi €1.500,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a.. con distrazione in favore dei difensori pagina 2 di 3 Brescia, 18 settembre 2025
La Giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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