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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
RGV 1771/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 1771/2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Parte_1 C.F._1
Arcangelo Prologo, n.46 in San Ferdinando di Puglia, presso lo studio dell'avv. Tommaso
NC P. AN, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via Arcangelo CP_1 C.F._2
Prologo, n.46 in San Ferdinando di Puglia, presso lo studio dell'avv. Tommaso NC P.
AN, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 07/10/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025 e Parte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CP_1 San Ferdinando di Puglia in data 28.07.2005 alle condizioni di cui alla scrittura privata dep. il
30.05.2025. I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati due figli: (n.ta in Per_1
Canosa di Puglia il 21.5.2005) e (n.ta in Cerignola il 23.5.2012); che sono addivenuti ad una Per_2 separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia n.cron.7676/2016 del 06.6.2016 (dep. il 30.5.2025) che ha omologato i patti convenuti tra le parti;
che dal momento della separazione hanno continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 07/10/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. CP_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Foggia n.cron.7676/2016 del 06.6.2016 (dep. il 30.5.2025). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata dep. in data 30/05/2025, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Inoltre, le stesse sono contrarie all'interesse del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, e della minore , disciplinando, in maniera puntuale il suo affidamento, Per_2 collocamento, diritto di vista e assegno di mantenimento da riconoscere in suo favore.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Ferdinando di Puglia
(FG) in data 28/07/2005 tra nata in [...] il Parte_1
03/06/1976 e , nato in [...] il [...] (atto CP_1
n.7 – parte I – Ufficio 1 - anno 2005), alle condizioni di cui alla scrittura dep. il 30/05/2025;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 1771/2025, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Parte_1 C.F._1
Arcangelo Prologo, n.46 in San Ferdinando di Puglia, presso lo studio dell'avv. Tommaso
NC P. AN, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via Arcangelo CP_1 C.F._2
Prologo, n.46 in San Ferdinando di Puglia, presso lo studio dell'avv. Tommaso NC P.
AN, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 07/10/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025 e Parte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CP_1 San Ferdinando di Puglia in data 28.07.2005 alle condizioni di cui alla scrittura privata dep. il
30.05.2025. I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati due figli: (n.ta in Per_1
Canosa di Puglia il 21.5.2005) e (n.ta in Cerignola il 23.5.2012); che sono addivenuti ad una Per_2 separazione consensuale con decreto del Tribunale di Foggia n.cron.7676/2016 del 06.6.2016 (dep. il 30.5.2025) che ha omologato i patti convenuti tra le parti;
che dal momento della separazione hanno continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 07/10/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. CP_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Foggia n.cron.7676/2016 del 06.6.2016 (dep. il 30.5.2025). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata dep. in data 30/05/2025, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Inoltre, le stesse sono contrarie all'interesse del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, e della minore , disciplinando, in maniera puntuale il suo affidamento, Per_2 collocamento, diritto di vista e assegno di mantenimento da riconoscere in suo favore.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Ferdinando di Puglia
(FG) in data 28/07/2005 tra nata in [...] il Parte_1
03/06/1976 e , nato in [...] il [...] (atto CP_1
n.7 – parte I – Ufficio 1 - anno 2005), alle condizioni di cui alla scrittura dep. il 30/05/2025;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro