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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 22815/2023 cui sono riuniti il 23146/2023, al quale era riunito il 25351/2023, nonché il N.
R.G. 15373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.R.G. 22815/2023, cui sono riunite le cause N. 23146/2023, alla quale era riunita la N 25351/2023, nonché la N. R.G. 15373/2024, del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avvocati Massimo Boni e Anna Artellino ed elettivamente dom.to nello studio di quest'ultima TT NO ( Na) in Via Napoli n. 10
RICORRENTE
E
(nata ad [...] il [...] - C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 dom.ta in Aversa al Vico I Santa Marta n. 18 c/o presso lo studio dell'avv.to Sara Rotundo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE NONCHE'
Avv. Luisa Errico, n.q. di curatore speciale dei minori (nato a [...] il Persona_1
04/07/2019) e (nata a [...] il [...]) con studio in Napoli alla via Persona_2
Mattia Preti n.29
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. in data 9.11.2023, Parte_1 chiedeva: “Piaccia al Presidente o al Giudice delegato, esaminata la documentazione prodotta, assunte ove occorre sommarie informazioni, disporre con provvedimento inaudita altera parte e provvisoriamente esecutivo che i minori siano ricondotti immediatamente presso il ricorrente nella residenza e casa familiare situata a Napoli in Via Riviera di Chiaia n. 275 in modo che essi possano riprendere la loro vita quotidiana e la normale frequenza della scuola e le terapie necessarie sopra descritte. Disponendo poi nel giudizio ordinario in conformità con le richieste sopra formulate con l'affidamento esclusivo dei minori al ricorrente e l'assegnazione della casa familiare al ricorrente. Con vittoria di spese del giudizio. Fissando con il decreto l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato e assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.”
Il Giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento, letto il ricorso, lo qualificava, benché l'intestazione, ai sensi dell'art 473 bis.14 c.p.c. vista la domanda volta alla regolamentazione in via ordinaria del regime di affidamento dei minori e dell'assegnazione della casa familiare - con contestuale richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. - e, rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c..
Con memoria depositata in data 27/12/2023 si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso e, in via riconvenzionale, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento super-esclusivo dei minori a sé, la presa in carico del ricorrente da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio per l'avvio di un percorso di valutazione della genitorialità e di un percorso di sostegno psicologico e psichiatrico, solo all'esito positivo dei suddetti percorsi disporre incontri protetti tra il padre e i figli. Con distinto ricorso depositato in data 14/11/2023 chiedeva emettersi un ordine di Controparte_1
allontanamento di dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento ai luoghi Parte_1
abitualmente frequentati dall'istante, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente affinché potesse continuare ad abitarvi con i figli minori, sospendere in via preventiva e cautelare
[...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e contestualmente Parte_1
avviarlo a percorsi di valutazione e rafforzamento della capacità genitoriale, prevedere, solo all'esito positivo dei suddetti percorsi, incontri protetti padre figli, adottare provvedimenti di natura economica in favore di minori prevedendosi un assegno mensile di mantenimento non inferiore ad euro 1000,00.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con il N.RG 23146/2023.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, l'affidamento esclusivo di minori a sé Parte_1
e l'assegnazione della casa familiare.
Successivamente con ricorso depositato in data 11 dicembre 23 iscritto al numero RG 25351/2023
chiedeva, tra l'altro, emettersi un ordine di allontanamento della dalla Parte_1 CP_1
casa familiare. Il procedimento veniva riunito a quello recante N.RG 23146/2023, che si concludeva, all'esito dell'istruttoria, con provvedimento del 29 dicembre 2023 con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla , veniva emesso un ordine di protezione a suo CP_1
carico e nello specifico veniva prescritto a di allontanarsi dall'abitazione familiare, Parte_1
di cessare ogni condotta violenta nei confronti della stessa, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente da ella frequentati, statuendo delle modalità di frequentazione in spazio protetto con i due figli minori. Contestualmente il procedimento veniva rimesso al magistrato relatore del giudizio di più antica iscrizione a ruolo (RGN 22815/2023).
Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo, in accoglimento del quale Parte_1
il collegio revocava il provvedimento del 29 dicembre 2023.
Comparse le parti innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento principale in data
22/02/2024, che venivano personalmente sentite, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori, disponendosi l'affidamento dei medesimi ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui, conseguentemente, veniva assegnata la casa familiare e disciplinandosi i tempi di permanenza presso il padre, veniva altresì posto a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, un assegno mensile di euro 700,00; il procedimento veniva rinviato per monitorare l'andamento dei rapporti tra le parti e i minori anche alla luce dei percorsi di sostegno alla genitorialità che le parti si erano dichiarate disponibili ad intraprendere. Il provvedimento veniva confermato dalla Corte d'Appello a seguito del reclamo proposto da . Parte_1 Con atto depositato in data 14/06/2024 depositava istanza di ricusazione del Parte_1
giudice delegato alla trattazione del procedimento.
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 iscritto al N. R.g. 15373/2024 chiedeva Parte_1
l'emissione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c. nei confronti di . Controparte_1
Il procedimento veniva rimesso innanzi al magistrato titolare di procedimento R.G.N. 22815/2023 per connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza civile del 17/10/2024, disposta la riunione dei suddetti procedimenti, venivano sentite le parti e concordate lievi modifiche delle modalità di prelievo dei minori da parte del padre;
la difesa di insisteva nella domanda de potestate proposta, pertanto veniva nominato Parte_1
un curatore per i minori e assegnato termine per la costituzione nonché termine alla difesa della per l'instaurazione del contraddittorio su tale domanda nuova. CP_1
Si costituiva il curatore, il quale, nell'evidenziare la persistenza del conflitto tra le parti alimentato dall'attuale mancato riconoscimento sia come persone che nel ruolo genitoriale di ciascuno, chiedeva disporsi una consulenza tecnica.
chiedeva il rigetto della domanda de potestate e l'adozione nei confronti di Controparte_1 [...]
dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c., attesi i comportamenti maltrattanti posti Parte_1
in essere nei suoi confronti di pregiudizio per i minori e volti ad ostacolare l'esercizio dell'affidamento condiviso.
Alla successiva udienza, sentite nuovamente le parti, il Giudice si riservava. Il procedimento veniva poi rinviato all'udienza cartolare del 13/03/2025 di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
In primo luogo occorre provvedere in ordine al regime di affido dei minori nata il 18 Per_2 gennaio 2016, con un lieve disturbo cognitivo dell'apprendimento e , nato il [...], cui Per_1
è stato diagnosticato un “disturbo dello spettro autistico”.
Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della
Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso"
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. NOnni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori.
L'affidamento ai Servizi Sociali può invece essere disposto dal Tribunale qualora si accerti che il minore vive in un ambiente familiare che non è idoneo alla sua crescita, in modo che abbia il supporto psicologico ed educativo che non trova nella famiglia. In presenza dunque di accesa conflittualità tra il padre e la madre con conseguente mancata coordinazione nella gestione della prole e prognosi sfavorevole in termini di inidoneità genitoriale, viene quindi stabilito in linea generale l'affido ai Servizi Sociali con collocazione presso uno dei genitori. Secondo la Suprema
Corte, l'affidamento del minore ai Servizi Sociali ha l'evidente finalità di precostituire, ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, tutelando sin da subito il minore e dettando a tal fine tutte le disposizioni utili intese nell'immediatezza ad attribuire ai Servizi un ruolo di supplenza, garanzia ed aiuto finalizzato al superamento del conflitto genitoriale e corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio, posto che deve essere per quanto più possibile assicurato il principio della bigenitorialità nell'interesse del minore, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile condizione di vita e salde relazioni affettive con entrambi (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord. 13.09.2021, n. 24637; Cass. civ. 08.04.2019, n. 9764; Cass. civ. 23.09.2015, n. 18817).
Nel caso di specie, l'elevata conflittualità tra le parti, manifestata nell'episodio del 14/10/2023 con condotte sintomatiche di una forte tensione endofamiliare, anche dinanzi alla prole, ha portato all'adozione, in data 29/12/2023, di un ordine di protezione, poi revocato in sede di reclamo, non senza il Collegio rilevare la complessità della vicenda tale da sollecitare “le parti a non riprendere la convivenza tra loro, attesa la evidente intollerabilità della stessa, e ad attendere le imminenti decisioni che verranno prese nel giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale sui due minori;
in tale ottica, si sollecitano altresì le parti, quanto ai futuri incontri tra il padre ed i due minori – che riprenderanno con modalità libera e, si auspica, con maggiore frequenza – di prevedere la presenza di figure terze di garanzia che possano intervenire nelle operazioni di consegna dei bambini da un genitore all'altro, e ciò al fine di renderli immuni anche solo dal recepire eventuali ed ulteriori manifestazioni del conflitto genitoriale, in occasione dei contatti tra i due adulti”.
In particolare in ordine all'episodio del 14/10/2023, giornata in cui poi di fatto si è conclusa la convivenza tra le parti e da cui hanno preso origine tutti i procedimenti giudiziari azionati tra le parti e qui riuniti, il Collegio in sede di reclamo ha osservato come: “lo e la si siano Pt_1 CP_1 resi protagonisti dell'unico episodio di violenza fisica registrato e concretamente riscontrato;
tale affermazione è oggettivamente ed incontrovertibilmente attestata dalla presenza in atti dei referti dei sanitari redatti nella medesima giornata, nei rispettivi accessi al
Pronto Soccorso, attestanti per la la presenza di una contusione superficiale al volto, di CP_1
una escoriazione alla regione retroauricolare sinistra ed una distorsione ad un polso, e per lo
la presenza di contusioni multiple. Dunque, deve prendersi atto, senza possibilità di diversa Pt_1
argomentazione, che in tale giornata , nel corso di una lite domestica , le due parti abbiano reciprocamente avuto condotte lesive l'uno a danno dell'altra, con conseguenti tracce riscontrate dai sanitari che li hanno visitati nella medesima giornata (cfr. referti P.S. in atti). Ciò posto, ciò che appare univoco nel racconto delle stesse è la genesi della loro discussione, avvenuta a prima mattina, e nata da un motivo del tutto futile, e cioè dalla loro diversa volontà di tenere con sé i due minori, la madre per condurli con sé ad Aversa, ed il padre per trascorrere con gli stessi una giornata allo Zoo. Le due parti hanno poi offerto una diversa ricostruzione dell' “incipit” di tale animata discussione poi trascesa in aggressione reciproca;
ciascuno di essi ha infatti addossato all'altro contendente l'iniziativa del diverbio fisico, la donna riferendo di essere stata strattonata, schiaffeggiata e tirata per i capelli, e l'uomo riferendo invece di aver dovuto sedare la da CP_1
una crisi isterica tenendola ferma con forza per un polso, mentre allertava il 118 (poi intervenuto insieme alle forze dell'ordine), mentre la stessa le sferrava colpi anche alla schiena, di fatto priva di controllo. La donna, in modo non credibile, ha negato di aver inferto colpi all'uomo (circostanza smentita dal referto dei sanitari), e l'uomo ha invece ipotizzato che la escoriazione dietro
l'orecchio della potesse forse essere stata causata da un orecchino di grandi dimensioni, CP_1
nulla chiarendo circa la reciprocità delle aggressioni come ben documentata in atti. Ciò posto, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo circa le dinamiche di tale “scontro fisico”, risulta impossibile accertarne l'esatta cronologia dei gesti, e la paternità in capo all'uno o all'altra del
“passaggio” dalla discussione verbale alla aggressione fisica, pur dovendosi registrare la gravita di tale episodio, concretizzante una esplicita forma reciproca di violenza fisica, che non sfuggirà al giudice della crisi, quale ulteriore elemento sintomatico della pervicacia e del grave dinamismo del conflitto in essere tra le due parti. A tale impossibilità oggettiva di accertamento di ogni più specifica dinamica dell'episodio in essere, consegue la impossibilità di attribuire – così come invece riportato nel provvedimento impugnato – allo la paternità esclusiva di condotte di Pt_1
concreto pregiudizio ai danni della incolumità fisica della , dovendosi invece ritenere CP_1
irraggiungibile, anche solo a livello indiziario, la dimostrazione concreta di tale assunto, a nulla valendo a al fine, le irrilevanti informazioni offerte dalle prove orali”.
Dunque in mancanza di specifici riscontri circa un immediatamente apprezzabile rapporto di grave squilibrio tra le parti, o di specifiche tracce di condotte dell'uomo che potessero legittimare la permanenza dell'ordine di protezione emesso, invero, in assenza dei presupposti in fatto l'ordine di protezione è stato revocato.
Successivamente la è tornata con i minori nella casa famigliare e anche a seguito CP_1 dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'ambito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. i rapporti tra il padre e i minori sono regolarmente ripresi.
La difesa di ha posto a fondamento inizialmente della richiesta di affido esclusivo Parte_1
dei minori e successivamente della domanda di provvedimenti de potestate nei confronti della la sottrazione da parte di quest'ultima, a partire dal 31/10/2023, per un periodo di poco CP_1
meno di due mesi, dei minori e al padre, al loro ambiente di vita, alla scuola, alle Per_2 Per_1
terapie, portandoli con sé presso i propri genitori ad Aversa.
La difesa della ha posto a fondamento della richiesta di affido superseclusivo dei minori a CP_1
sé i comportamenti ostruzionistici posti in essere dal padre, ad esempio in relazione alle deleghe per il ritiro a scuola dei bambini, le richieste pretestuose del medesimo e i comportamenti maltrattanti assunti nei suoi confronti anche alla presenza dei minori.
Ciò posto, è incontrovertibile che entrambe le parti hanno tenuto una condotta assolutamente inadeguata al ruolo di genitori in occasione dell'episodio del 14/10/2023, rendendosi protagoniste di un violento litigio in casa alla presenza dei figli, indicativo dell'impossibilità per le stesse di continuare la convivenza, ma allo stesso tempo anche dell'incapacità di evitare che le implicazioni emotive derivanti dalla fine della relazione incidessero sul ruolo genitoriale. Certamente non rispondente all'interesse dei minori è stata la condotta della che, interrompendo la CP_1
quotidianità della vita dei propri figli, quindi anche il percorso scolastico e terapeutico, li ha portati per quasi due mesi ad Aversa, ma fino all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti le parti non sono riuscite a superare il momento di frattura trovando una diversa gestione condivisa della genitorialità, tanto vero che anche il collegio, revocando l'ordine di protezione le ha sollecitate a non riprendere la convivenza, di tal che alla madre quella è apparsa l'unica scelta possibile per garantire serenità ai propri figli, posto che dall'altra parte non è stata fornita alcuna valida proposta alternativa alla ripresa della convivenza.
L'episodio del 14/10/2023 e quanto accaduto nei due mesi a seguire, non ha però avuto conseguenze pregiudizievoli nei rapporti genitori figli, atteso che dalle relazioni dei Servizi Sociali corredate di quelle della scuola, dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti in udienza e dai riscontri diretti avuti dalla curatrice, che ha incontrato i minori presso i Servizi Sociali alla presenza dei genitori, la relazione affettiva tra i figli e ciascuno dei genitori è apparsa assolutamente solida;
entrambi i bambini sono affettivamente legati a ciascuno dei genitori con i quali mantengono rapporti significativi.
Né, al di là delle reciproche accuse formulate dalle parti, sono state provate condotte pregiudizievoli poste in essere da uno o da entrambi i genitori ai danni dei minori. In particolare, premessa la tardività del parere medico legale allegato dalla difesa dello alla memoria di replica Pt_1
depositata in data 25/02/2025, assolutamente privo di riscontro è il dedotto nesso causale tra l'aggravamento della condizione di e la mancata continuità del percorso terapeutico nel Per_1
periodo novembre dicembre 2023; , che ha sempre manifestato sintomi relativi ad autismo di Per_1
fascia alta, a giugno 2023 ha avuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 2, a seguito di rivalutazione da parte della commissione medica per l'accertamento dell'handicap a giugno 2024 è stata fatta una diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello tre, certamente non univocamente ricollegabile alla sospensione del percorso terapeutico per i mesi di novembre e dicembre 2023.
In siffatto contesto ritiene il Collegio che assolutamente carente dei presupposti è la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dallo nei confronti della , del Pt_1 CP_1
resto fondata sulle medesime allegazioni dedotte a fondamento della domanda di affido esclusivo dei minori formulata dal medesimo e quindi priva di un'autonoma causa petendi.
All'esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità cui entrambe le parti hanno aderito, mentre le denunce per violenza domestica hanno precluso l'attivazione della mediazione alla stregua della
Convenzione di Istanbul, entrambe hanno dimostrato di avere adeguate competenze nelle diverse funzioni in cui si articola l'esercizio della genitorialità, del resto fino al momento che ha segnato la fine della convivenza è pacificamente emerso dalle dichiarazioni di entrambe che esse avevano una cogestione della genitorialità. La fine della relazione tra le parti, però, non sta all'attualità consentendo un'appropriata condivisione della genitorialità, fermo restando la possibilità di una rivalutazione della decisione in presenza di sopravvenienze. Allo stato ritiene il Collegio che tale situazione non sia preclusiva della scelta dell'affidamento condiviso, ma allo stesso tempo tenuto contro che i minori sono ancora piccoli e in particolare attesa la delicatezza della condizione in cui versa , ritiene il Collegio che al regime di affidamento condiviso vada addizionato un mandato Per_1
di vigilanza e supporto da conferire ai servizi sociali (sul punto cfr. Cass. N. 32290/2023), come proposto anche dal curatore.
L'affidamento del minore ai servizi sociali con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), oggi disciplinato dall'art. 5-bis della legge 184/1983, è caratterizzato dal conferimento da parte del tribunale di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali.
Nel caso di specie il mandato di vigilanza e supporto da conferire ai servizi sociali ha ad oggetto tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti la salute, ambito nel quale, in caso di disaccordo tra i genitori, ai Servizi è devoluto il compito di trovare la soluzione più adeguata sentito il medico curante;
ai Servizi è, inoltre, devoluto il compito di attivare un percorso di educativa domiciliare;
il mandato avrà durata di 24 mesi. Il Servizio Sociale produrrà relazione di aggiornamento al giudice tutelare con cadenza trimestrale riferendo sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'andamento dei rapporti tra le parti, segnalando senza indugio comportamenti nocivi o inadempienti di ciascun genitore;
entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale e ai genitori.
La decisione va comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale dei minori, per la vigilanza sulla sua attuazione.
I minori rimangono collocati presso la madre nella casa famigliare, come già disposto in provvisoria ed urgente, con decisione confermata anche dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, ritenendo tale scelta la più rispondente all'interesse degli stessi, del resto in corso di causa non sono in concreto emersi elementi per mettere in discussione la capacità materna di mettere in atto comportamenti di accudimento né per formulare un giudizio negativo sulla capacità della stessa di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, come dimostrato dalla circostanza che anche nel momento più teso dei rapporti tra le parti ella ha tentato di creare le condizioni affinché i figli incontrassero il padre (cfr. comunicazioni a mezzo whatsapp). Assolutamente non praticabile attesi i rapporti ancora tesi tra le parti è l'alternanza dei genitori nella casa familiare, chiesta in via subordinata dalla difesa di . Parte_1 A va conseguentemente assegnata la casa coniugale, in Napoli alla via Riviera di Parte_2
Chiaia n. 275.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, salvo diverso accordo tra le parti, gli stessi resteranno con il padre: 1) almeno due volte a settimana da individuare in mancanza di accordo nei giorni del martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 dopo la cena;
2) a settimane alterne, dal sabato alle ore 9,30 fino al lunedì mattina con pernottamento ed accompagnamento a scuola;
3) durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al sei gennaio;
4) secondo la regola dell'alternanza il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
6) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Passando agli aspetti di carattere economico, tenuto conto che la madre, insegnante di sostegno, con cui i minori convivono provvede direttamente al loro mantenimento, quanto all'importo del contributo da porre a carico del padre soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter co. IV c.c..
Sul punto, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( cfr Cass.
Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Nel caso di specie va premesso che è un professore di ruolo, dalla dichiarazione Parte_1 dei redditi 2023, l'ultima prodotta, risulta un reddito complessivo di € 26.394,00, un'addizionale regionale IRPEF di € 499,00 e un'addizionale comunale IRPEF di € 201,00, ed è proprietario o comproprietario di nove immobili. Tenuto conto di ciò, ma anche della valenza economica dell'assegnazione alla della casa coniugale, dei tempi di permanenza dei minori presso CP_1 ciascun genitore, delle esigenze degli stessi collegate all'età, si ritiene di confermare l'importo a carico di così come quantificato in via provvisoria. Dunque è Parte_1 Parte_1
tenuto a versare a un assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei Controparte_1 minori di € 700,00(€ 350,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ciascun mese oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascun minore individuate in base al Protocollo del 7/03/2018 tra Presidente dell'intestato Tribunale e Tale importo e da rivalutare annualmente in base agli indici CP_2
ISTAT a decorrere da aprile 2026.
con memoria depositata in data 20/03/2024 ha poi chiesto “adottare la misura Parte_2 che ritiene più opportuna di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. e, per l'effetto, valutare di modificare i provvedimenti in vigore adottando i provvedimenti che ritiene più adeguati nel Superiore interesse dei minori”.
La domanda per come è stata formulata va rigettata attesa la genericità della formulazione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto della natura e dell'esito complessivo del giudizio. In applicazione del principio della soccombenza,
[...]
va condannato al pagamento delle spese di lite per la costituzione in giudizio del Parte_1
curatore dei minori, la cui nomina è stata resa necessaria dalla domanda di decadenza formulata nei confronti della e rigettata. Le stesse, liquidate come da dispositivo, CP_1
vengono determinate ai sensi del D. M. 147/2022 sulla base dei parametri ivi indicati ed in particolare tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento- valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00. Per la non particolare complessità della causa e delle questioni trattate nonché per l'esito del giudizio, il compenso va determinato sulla base dei valori medi di riferimento e per l'attività difensiva in concreto espletata va liquidato per le quattro fasi con riduzione del 50% per assenza di complessità ma con l'aumento del 20% in ragione della difesa di due parti. Ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, i compensi al difensore devono essere ridotti alla metà. Si dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione dei minori al patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede :
• affida congiuntamente ad entrambi i genitori i minori, che vivranno presso la madre;
• conferisce per la durata di 24 mesi ai Servizi Sociali il mandato di vigilanza e supporto in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti la salute;
in caso di disaccordo tra i genitori, ai Servizi è devoluto il compito di trovare la soluzione più adeguata sentito il medico curante;
ai Servizi è, inoltre, devoluto il compito di attivare un percorso di educativa domiciliare;
• il Servizio Sociale produrrà relazione di aggiornamento al giudice tutelare con cadenza trimestrale riferendo sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'andamento dei rapporti tra le parti, segnalando senza indugio comportamenti nocivi o inadempienti di ciascun genitore;
• entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale e ai genitori;
• assegna a la casa familiare, in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 275; Controparte_1
• e resteranno con il padre: 1) almeno due volte a settimana da individuare in Per_2 Per_1
mancanza di accordo nei giorni del martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 dopo la cena;
2) a settimane alterne, dal sabato alle ore 9,30 fino al lunedì mattina con pernottamento ed accompagnamento a scuola;
3) durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al sei gennaio;
4) secondo la regola dell'alternanza il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
6) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie, un assegno mensile di euro 700,00, da versarsi alla entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese;
tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da aprile
2026;
• rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata da;
Parte_1
• rigetta la domanda formulata da ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.; Controparte_1
• compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale dei Parte_1 minori e per esso dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
spese liquidate in complessivi € 2.284,80 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali;
• dispone che la decisione sia comunicata al Giudice tutelare del luogo di residenza abituale dei minori, per la vigilanza sulla sua attuazione;
• dispone che la decisione sia comunicata ai Servizi Sociali di Chiaia, territorialmente competenti in relazione alla residenza dei minori,
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16.05.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
R.G. 15373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.R.G. 22815/2023, cui sono riunite le cause N. 23146/2023, alla quale era riunita la N 25351/2023, nonché la N. R.G. 15373/2024, del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avvocati Massimo Boni e Anna Artellino ed elettivamente dom.to nello studio di quest'ultima TT NO ( Na) in Via Napoli n. 10
RICORRENTE
E
(nata ad [...] il [...] - C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 dom.ta in Aversa al Vico I Santa Marta n. 18 c/o presso lo studio dell'avv.to Sara Rotundo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE NONCHE'
Avv. Luisa Errico, n.q. di curatore speciale dei minori (nato a [...] il Persona_1
04/07/2019) e (nata a [...] il [...]) con studio in Napoli alla via Persona_2
Mattia Preti n.29
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. in data 9.11.2023, Parte_1 chiedeva: “Piaccia al Presidente o al Giudice delegato, esaminata la documentazione prodotta, assunte ove occorre sommarie informazioni, disporre con provvedimento inaudita altera parte e provvisoriamente esecutivo che i minori siano ricondotti immediatamente presso il ricorrente nella residenza e casa familiare situata a Napoli in Via Riviera di Chiaia n. 275 in modo che essi possano riprendere la loro vita quotidiana e la normale frequenza della scuola e le terapie necessarie sopra descritte. Disponendo poi nel giudizio ordinario in conformità con le richieste sopra formulate con l'affidamento esclusivo dei minori al ricorrente e l'assegnazione della casa familiare al ricorrente. Con vittoria di spese del giudizio. Fissando con il decreto l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato e assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.”
Il Giudice delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento, letto il ricorso, lo qualificava, benché l'intestazione, ai sensi dell'art 473 bis.14 c.p.c. vista la domanda volta alla regolamentazione in via ordinaria del regime di affidamento dei minori e dell'assegnazione della casa familiare - con contestuale richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. - e, rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c..
Con memoria depositata in data 27/12/2023 si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso e, in via riconvenzionale, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento super-esclusivo dei minori a sé, la presa in carico del ricorrente da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio per l'avvio di un percorso di valutazione della genitorialità e di un percorso di sostegno psicologico e psichiatrico, solo all'esito positivo dei suddetti percorsi disporre incontri protetti tra il padre e i figli. Con distinto ricorso depositato in data 14/11/2023 chiedeva emettersi un ordine di Controparte_1
allontanamento di dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento ai luoghi Parte_1
abitualmente frequentati dall'istante, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente affinché potesse continuare ad abitarvi con i figli minori, sospendere in via preventiva e cautelare
[...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori e contestualmente Parte_1
avviarlo a percorsi di valutazione e rafforzamento della capacità genitoriale, prevedere, solo all'esito positivo dei suddetti percorsi, incontri protetti padre figli, adottare provvedimenti di natura economica in favore di minori prevedendosi un assegno mensile di mantenimento non inferiore ad euro 1000,00.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con il N.RG 23146/2023.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, l'affidamento esclusivo di minori a sé Parte_1
e l'assegnazione della casa familiare.
Successivamente con ricorso depositato in data 11 dicembre 23 iscritto al numero RG 25351/2023
chiedeva, tra l'altro, emettersi un ordine di allontanamento della dalla Parte_1 CP_1
casa familiare. Il procedimento veniva riunito a quello recante N.RG 23146/2023, che si concludeva, all'esito dell'istruttoria, con provvedimento del 29 dicembre 2023 con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla , veniva emesso un ordine di protezione a suo CP_1
carico e nello specifico veniva prescritto a di allontanarsi dall'abitazione familiare, Parte_1
di cessare ogni condotta violenta nei confronti della stessa, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente da ella frequentati, statuendo delle modalità di frequentazione in spazio protetto con i due figli minori. Contestualmente il procedimento veniva rimesso al magistrato relatore del giudizio di più antica iscrizione a ruolo (RGN 22815/2023).
Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo, in accoglimento del quale Parte_1
il collegio revocava il provvedimento del 29 dicembre 2023.
Comparse le parti innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento principale in data
22/02/2024, che venivano personalmente sentite, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori, disponendosi l'affidamento dei medesimi ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui, conseguentemente, veniva assegnata la casa familiare e disciplinandosi i tempi di permanenza presso il padre, veniva altresì posto a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, un assegno mensile di euro 700,00; il procedimento veniva rinviato per monitorare l'andamento dei rapporti tra le parti e i minori anche alla luce dei percorsi di sostegno alla genitorialità che le parti si erano dichiarate disponibili ad intraprendere. Il provvedimento veniva confermato dalla Corte d'Appello a seguito del reclamo proposto da . Parte_1 Con atto depositato in data 14/06/2024 depositava istanza di ricusazione del Parte_1
giudice delegato alla trattazione del procedimento.
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 iscritto al N. R.g. 15373/2024 chiedeva Parte_1
l'emissione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c. nei confronti di . Controparte_1
Il procedimento veniva rimesso innanzi al magistrato titolare di procedimento R.G.N. 22815/2023 per connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza civile del 17/10/2024, disposta la riunione dei suddetti procedimenti, venivano sentite le parti e concordate lievi modifiche delle modalità di prelievo dei minori da parte del padre;
la difesa di insisteva nella domanda de potestate proposta, pertanto veniva nominato Parte_1
un curatore per i minori e assegnato termine per la costituzione nonché termine alla difesa della per l'instaurazione del contraddittorio su tale domanda nuova. CP_1
Si costituiva il curatore, il quale, nell'evidenziare la persistenza del conflitto tra le parti alimentato dall'attuale mancato riconoscimento sia come persone che nel ruolo genitoriale di ciascuno, chiedeva disporsi una consulenza tecnica.
chiedeva il rigetto della domanda de potestate e l'adozione nei confronti di Controparte_1 [...]
dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c., attesi i comportamenti maltrattanti posti Parte_1
in essere nei suoi confronti di pregiudizio per i minori e volti ad ostacolare l'esercizio dell'affidamento condiviso.
Alla successiva udienza, sentite nuovamente le parti, il Giudice si riservava. Il procedimento veniva poi rinviato all'udienza cartolare del 13/03/2025 di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
In primo luogo occorre provvedere in ordine al regime di affido dei minori nata il 18 Per_2 gennaio 2016, con un lieve disturbo cognitivo dell'apprendimento e , nato il [...], cui Per_1
è stato diagnosticato un “disturbo dello spettro autistico”.
Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della
Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso"
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. NOnni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori.
L'affidamento ai Servizi Sociali può invece essere disposto dal Tribunale qualora si accerti che il minore vive in un ambiente familiare che non è idoneo alla sua crescita, in modo che abbia il supporto psicologico ed educativo che non trova nella famiglia. In presenza dunque di accesa conflittualità tra il padre e la madre con conseguente mancata coordinazione nella gestione della prole e prognosi sfavorevole in termini di inidoneità genitoriale, viene quindi stabilito in linea generale l'affido ai Servizi Sociali con collocazione presso uno dei genitori. Secondo la Suprema
Corte, l'affidamento del minore ai Servizi Sociali ha l'evidente finalità di precostituire, ove possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, tutelando sin da subito il minore e dettando a tal fine tutte le disposizioni utili intese nell'immediatezza ad attribuire ai Servizi un ruolo di supplenza, garanzia ed aiuto finalizzato al superamento del conflitto genitoriale e corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio, posto che deve essere per quanto più possibile assicurato il principio della bigenitorialità nell'interesse del minore, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile condizione di vita e salde relazioni affettive con entrambi (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord. 13.09.2021, n. 24637; Cass. civ. 08.04.2019, n. 9764; Cass. civ. 23.09.2015, n. 18817).
Nel caso di specie, l'elevata conflittualità tra le parti, manifestata nell'episodio del 14/10/2023 con condotte sintomatiche di una forte tensione endofamiliare, anche dinanzi alla prole, ha portato all'adozione, in data 29/12/2023, di un ordine di protezione, poi revocato in sede di reclamo, non senza il Collegio rilevare la complessità della vicenda tale da sollecitare “le parti a non riprendere la convivenza tra loro, attesa la evidente intollerabilità della stessa, e ad attendere le imminenti decisioni che verranno prese nel giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale sui due minori;
in tale ottica, si sollecitano altresì le parti, quanto ai futuri incontri tra il padre ed i due minori – che riprenderanno con modalità libera e, si auspica, con maggiore frequenza – di prevedere la presenza di figure terze di garanzia che possano intervenire nelle operazioni di consegna dei bambini da un genitore all'altro, e ciò al fine di renderli immuni anche solo dal recepire eventuali ed ulteriori manifestazioni del conflitto genitoriale, in occasione dei contatti tra i due adulti”.
In particolare in ordine all'episodio del 14/10/2023, giornata in cui poi di fatto si è conclusa la convivenza tra le parti e da cui hanno preso origine tutti i procedimenti giudiziari azionati tra le parti e qui riuniti, il Collegio in sede di reclamo ha osservato come: “lo e la si siano Pt_1 CP_1 resi protagonisti dell'unico episodio di violenza fisica registrato e concretamente riscontrato;
tale affermazione è oggettivamente ed incontrovertibilmente attestata dalla presenza in atti dei referti dei sanitari redatti nella medesima giornata, nei rispettivi accessi al
Pronto Soccorso, attestanti per la la presenza di una contusione superficiale al volto, di CP_1
una escoriazione alla regione retroauricolare sinistra ed una distorsione ad un polso, e per lo
la presenza di contusioni multiple. Dunque, deve prendersi atto, senza possibilità di diversa Pt_1
argomentazione, che in tale giornata , nel corso di una lite domestica , le due parti abbiano reciprocamente avuto condotte lesive l'uno a danno dell'altra, con conseguenti tracce riscontrate dai sanitari che li hanno visitati nella medesima giornata (cfr. referti P.S. in atti). Ciò posto, ciò che appare univoco nel racconto delle stesse è la genesi della loro discussione, avvenuta a prima mattina, e nata da un motivo del tutto futile, e cioè dalla loro diversa volontà di tenere con sé i due minori, la madre per condurli con sé ad Aversa, ed il padre per trascorrere con gli stessi una giornata allo Zoo. Le due parti hanno poi offerto una diversa ricostruzione dell' “incipit” di tale animata discussione poi trascesa in aggressione reciproca;
ciascuno di essi ha infatti addossato all'altro contendente l'iniziativa del diverbio fisico, la donna riferendo di essere stata strattonata, schiaffeggiata e tirata per i capelli, e l'uomo riferendo invece di aver dovuto sedare la da CP_1
una crisi isterica tenendola ferma con forza per un polso, mentre allertava il 118 (poi intervenuto insieme alle forze dell'ordine), mentre la stessa le sferrava colpi anche alla schiena, di fatto priva di controllo. La donna, in modo non credibile, ha negato di aver inferto colpi all'uomo (circostanza smentita dal referto dei sanitari), e l'uomo ha invece ipotizzato che la escoriazione dietro
l'orecchio della potesse forse essere stata causata da un orecchino di grandi dimensioni, CP_1
nulla chiarendo circa la reciprocità delle aggressioni come ben documentata in atti. Ciò posto, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo circa le dinamiche di tale “scontro fisico”, risulta impossibile accertarne l'esatta cronologia dei gesti, e la paternità in capo all'uno o all'altra del
“passaggio” dalla discussione verbale alla aggressione fisica, pur dovendosi registrare la gravita di tale episodio, concretizzante una esplicita forma reciproca di violenza fisica, che non sfuggirà al giudice della crisi, quale ulteriore elemento sintomatico della pervicacia e del grave dinamismo del conflitto in essere tra le due parti. A tale impossibilità oggettiva di accertamento di ogni più specifica dinamica dell'episodio in essere, consegue la impossibilità di attribuire – così come invece riportato nel provvedimento impugnato – allo la paternità esclusiva di condotte di Pt_1
concreto pregiudizio ai danni della incolumità fisica della , dovendosi invece ritenere CP_1
irraggiungibile, anche solo a livello indiziario, la dimostrazione concreta di tale assunto, a nulla valendo a al fine, le irrilevanti informazioni offerte dalle prove orali”.
Dunque in mancanza di specifici riscontri circa un immediatamente apprezzabile rapporto di grave squilibrio tra le parti, o di specifiche tracce di condotte dell'uomo che potessero legittimare la permanenza dell'ordine di protezione emesso, invero, in assenza dei presupposti in fatto l'ordine di protezione è stato revocato.
Successivamente la è tornata con i minori nella casa famigliare e anche a seguito CP_1 dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'ambito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. i rapporti tra il padre e i minori sono regolarmente ripresi.
La difesa di ha posto a fondamento inizialmente della richiesta di affido esclusivo Parte_1
dei minori e successivamente della domanda di provvedimenti de potestate nei confronti della la sottrazione da parte di quest'ultima, a partire dal 31/10/2023, per un periodo di poco CP_1
meno di due mesi, dei minori e al padre, al loro ambiente di vita, alla scuola, alle Per_2 Per_1
terapie, portandoli con sé presso i propri genitori ad Aversa.
La difesa della ha posto a fondamento della richiesta di affido superseclusivo dei minori a CP_1
sé i comportamenti ostruzionistici posti in essere dal padre, ad esempio in relazione alle deleghe per il ritiro a scuola dei bambini, le richieste pretestuose del medesimo e i comportamenti maltrattanti assunti nei suoi confronti anche alla presenza dei minori.
Ciò posto, è incontrovertibile che entrambe le parti hanno tenuto una condotta assolutamente inadeguata al ruolo di genitori in occasione dell'episodio del 14/10/2023, rendendosi protagoniste di un violento litigio in casa alla presenza dei figli, indicativo dell'impossibilità per le stesse di continuare la convivenza, ma allo stesso tempo anche dell'incapacità di evitare che le implicazioni emotive derivanti dalla fine della relazione incidessero sul ruolo genitoriale. Certamente non rispondente all'interesse dei minori è stata la condotta della che, interrompendo la CP_1
quotidianità della vita dei propri figli, quindi anche il percorso scolastico e terapeutico, li ha portati per quasi due mesi ad Aversa, ma fino all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti le parti non sono riuscite a superare il momento di frattura trovando una diversa gestione condivisa della genitorialità, tanto vero che anche il collegio, revocando l'ordine di protezione le ha sollecitate a non riprendere la convivenza, di tal che alla madre quella è apparsa l'unica scelta possibile per garantire serenità ai propri figli, posto che dall'altra parte non è stata fornita alcuna valida proposta alternativa alla ripresa della convivenza.
L'episodio del 14/10/2023 e quanto accaduto nei due mesi a seguire, non ha però avuto conseguenze pregiudizievoli nei rapporti genitori figli, atteso che dalle relazioni dei Servizi Sociali corredate di quelle della scuola, dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti in udienza e dai riscontri diretti avuti dalla curatrice, che ha incontrato i minori presso i Servizi Sociali alla presenza dei genitori, la relazione affettiva tra i figli e ciascuno dei genitori è apparsa assolutamente solida;
entrambi i bambini sono affettivamente legati a ciascuno dei genitori con i quali mantengono rapporti significativi.
Né, al di là delle reciproche accuse formulate dalle parti, sono state provate condotte pregiudizievoli poste in essere da uno o da entrambi i genitori ai danni dei minori. In particolare, premessa la tardività del parere medico legale allegato dalla difesa dello alla memoria di replica Pt_1
depositata in data 25/02/2025, assolutamente privo di riscontro è il dedotto nesso causale tra l'aggravamento della condizione di e la mancata continuità del percorso terapeutico nel Per_1
periodo novembre dicembre 2023; , che ha sempre manifestato sintomi relativi ad autismo di Per_1
fascia alta, a giugno 2023 ha avuto una diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 2, a seguito di rivalutazione da parte della commissione medica per l'accertamento dell'handicap a giugno 2024 è stata fatta una diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello tre, certamente non univocamente ricollegabile alla sospensione del percorso terapeutico per i mesi di novembre e dicembre 2023.
In siffatto contesto ritiene il Collegio che assolutamente carente dei presupposti è la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dallo nei confronti della , del Pt_1 CP_1
resto fondata sulle medesime allegazioni dedotte a fondamento della domanda di affido esclusivo dei minori formulata dal medesimo e quindi priva di un'autonoma causa petendi.
All'esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità cui entrambe le parti hanno aderito, mentre le denunce per violenza domestica hanno precluso l'attivazione della mediazione alla stregua della
Convenzione di Istanbul, entrambe hanno dimostrato di avere adeguate competenze nelle diverse funzioni in cui si articola l'esercizio della genitorialità, del resto fino al momento che ha segnato la fine della convivenza è pacificamente emerso dalle dichiarazioni di entrambe che esse avevano una cogestione della genitorialità. La fine della relazione tra le parti, però, non sta all'attualità consentendo un'appropriata condivisione della genitorialità, fermo restando la possibilità di una rivalutazione della decisione in presenza di sopravvenienze. Allo stato ritiene il Collegio che tale situazione non sia preclusiva della scelta dell'affidamento condiviso, ma allo stesso tempo tenuto contro che i minori sono ancora piccoli e in particolare attesa la delicatezza della condizione in cui versa , ritiene il Collegio che al regime di affidamento condiviso vada addizionato un mandato Per_1
di vigilanza e supporto da conferire ai servizi sociali (sul punto cfr. Cass. N. 32290/2023), come proposto anche dal curatore.
L'affidamento del minore ai servizi sociali con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), oggi disciplinato dall'art. 5-bis della legge 184/1983, è caratterizzato dal conferimento da parte del tribunale di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali.
Nel caso di specie il mandato di vigilanza e supporto da conferire ai servizi sociali ha ad oggetto tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti la salute, ambito nel quale, in caso di disaccordo tra i genitori, ai Servizi è devoluto il compito di trovare la soluzione più adeguata sentito il medico curante;
ai Servizi è, inoltre, devoluto il compito di attivare un percorso di educativa domiciliare;
il mandato avrà durata di 24 mesi. Il Servizio Sociale produrrà relazione di aggiornamento al giudice tutelare con cadenza trimestrale riferendo sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'andamento dei rapporti tra le parti, segnalando senza indugio comportamenti nocivi o inadempienti di ciascun genitore;
entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale e ai genitori.
La decisione va comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale dei minori, per la vigilanza sulla sua attuazione.
I minori rimangono collocati presso la madre nella casa famigliare, come già disposto in provvisoria ed urgente, con decisione confermata anche dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, ritenendo tale scelta la più rispondente all'interesse degli stessi, del resto in corso di causa non sono in concreto emersi elementi per mettere in discussione la capacità materna di mettere in atto comportamenti di accudimento né per formulare un giudizio negativo sulla capacità della stessa di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, come dimostrato dalla circostanza che anche nel momento più teso dei rapporti tra le parti ella ha tentato di creare le condizioni affinché i figli incontrassero il padre (cfr. comunicazioni a mezzo whatsapp). Assolutamente non praticabile attesi i rapporti ancora tesi tra le parti è l'alternanza dei genitori nella casa familiare, chiesta in via subordinata dalla difesa di . Parte_1 A va conseguentemente assegnata la casa coniugale, in Napoli alla via Riviera di Parte_2
Chiaia n. 275.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, salvo diverso accordo tra le parti, gli stessi resteranno con il padre: 1) almeno due volte a settimana da individuare in mancanza di accordo nei giorni del martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 dopo la cena;
2) a settimane alterne, dal sabato alle ore 9,30 fino al lunedì mattina con pernottamento ed accompagnamento a scuola;
3) durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al sei gennaio;
4) secondo la regola dell'alternanza il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
6) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Passando agli aspetti di carattere economico, tenuto conto che la madre, insegnante di sostegno, con cui i minori convivono provvede direttamente al loro mantenimento, quanto all'importo del contributo da porre a carico del padre soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter co. IV c.c..
Sul punto, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n.
16739 del 06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( cfr Cass.
Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Nel caso di specie va premesso che è un professore di ruolo, dalla dichiarazione Parte_1 dei redditi 2023, l'ultima prodotta, risulta un reddito complessivo di € 26.394,00, un'addizionale regionale IRPEF di € 499,00 e un'addizionale comunale IRPEF di € 201,00, ed è proprietario o comproprietario di nove immobili. Tenuto conto di ciò, ma anche della valenza economica dell'assegnazione alla della casa coniugale, dei tempi di permanenza dei minori presso CP_1 ciascun genitore, delle esigenze degli stessi collegate all'età, si ritiene di confermare l'importo a carico di così come quantificato in via provvisoria. Dunque è Parte_1 Parte_1
tenuto a versare a un assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei Controparte_1 minori di € 700,00(€ 350,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ciascun mese oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascun minore individuate in base al Protocollo del 7/03/2018 tra Presidente dell'intestato Tribunale e Tale importo e da rivalutare annualmente in base agli indici CP_2
ISTAT a decorrere da aprile 2026.
con memoria depositata in data 20/03/2024 ha poi chiesto “adottare la misura Parte_2 che ritiene più opportuna di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. e, per l'effetto, valutare di modificare i provvedimenti in vigore adottando i provvedimenti che ritiene più adeguati nel Superiore interesse dei minori”.
La domanda per come è stata formulata va rigettata attesa la genericità della formulazione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto della natura e dell'esito complessivo del giudizio. In applicazione del principio della soccombenza,
[...]
va condannato al pagamento delle spese di lite per la costituzione in giudizio del Parte_1
curatore dei minori, la cui nomina è stata resa necessaria dalla domanda di decadenza formulata nei confronti della e rigettata. Le stesse, liquidate come da dispositivo, CP_1
vengono determinate ai sensi del D. M. 147/2022 sulla base dei parametri ivi indicati ed in particolare tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento- valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00. Per la non particolare complessità della causa e delle questioni trattate nonché per l'esito del giudizio, il compenso va determinato sulla base dei valori medi di riferimento e per l'attività difensiva in concreto espletata va liquidato per le quattro fasi con riduzione del 50% per assenza di complessità ma con l'aumento del 20% in ragione della difesa di due parti. Ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, i compensi al difensore devono essere ridotti alla metà. Si dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, attesa l'ammissione dei minori al patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede :
• affida congiuntamente ad entrambi i genitori i minori, che vivranno presso la madre;
• conferisce per la durata di 24 mesi ai Servizi Sociali il mandato di vigilanza e supporto in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti la salute;
in caso di disaccordo tra i genitori, ai Servizi è devoluto il compito di trovare la soluzione più adeguata sentito il medico curante;
ai Servizi è, inoltre, devoluto il compito di attivare un percorso di educativa domiciliare;
• il Servizio Sociale produrrà relazione di aggiornamento al giudice tutelare con cadenza trimestrale riferendo sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'andamento dei rapporti tra le parti, segnalando senza indugio comportamenti nocivi o inadempienti di ciascun genitore;
• entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento il servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale e ai genitori;
• assegna a la casa familiare, in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 275; Controparte_1
• e resteranno con il padre: 1) almeno due volte a settimana da individuare in Per_2 Per_1
mancanza di accordo nei giorni del martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 dopo la cena;
2) a settimane alterne, dal sabato alle ore 9,30 fino al lunedì mattina con pernottamento ed accompagnamento a scuola;
3) durante le vacanze natalizie, secondo la regola dell'alternanza, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al sei gennaio;
4) secondo la regola dell'alternanza il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
6) per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie, un assegno mensile di euro 700,00, da versarsi alla entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese;
tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da aprile
2026;
• rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata da;
Parte_1
• rigetta la domanda formulata da ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.; Controparte_1
• compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale dei Parte_1 minori e per esso dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
spese liquidate in complessivi € 2.284,80 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali;
• dispone che la decisione sia comunicata al Giudice tutelare del luogo di residenza abituale dei minori, per la vigilanza sulla sua attuazione;
• dispone che la decisione sia comunicata ai Servizi Sociali di Chiaia, territorialmente competenti in relazione alla residenza dei minori,
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16.05.2025 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino