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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 13 gennaio 2025 , all'esito dell'udienza ha pronunciato , la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al N. 1585/2024 R.G. controversie di lavoro promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1 avv. SCIFOANTONINA
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede
[...] legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Dott.ssa ) Testimone_1
- resistente –
Oggetto: riconoscimento requisito sanitario per indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 17 Maggio 2024 il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al fine di vedersi riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento negatogli in sede di visita innanzi alla
Commissione medica invalidi civili di Agrigento..
1 Conveniva, pertanto, in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento sezione lavoro l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al CP_1 fine dell'accertamento del diritto alla prestazione de quo, deducendo di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per godere del beneficio richiesto nella specie indennità di accompagnamento, nonché di ogni altro requisito e presupposto previsto dalla legge .Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore che ha dichiarato di non aver riscosso onorari. Con decreto del 4 giugno 2024 il G.L. fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 7 ottobre 2024 onerando la parte a notificare copia del ricorso e del decreto nel termine perentorio di trenta giorni.
Radicatasi la lite con memoria del 23settembre 2024 si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva preliminarmente dichiarare CP_1 l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa;
verificare la propria competenza territoriale, la presentazione della domanda amministrativa, la ritualità delle notifiche, l'ammissibilità del giudizio ex art. 42 d. l. n. 269/2003 e la sussistenza della condizione di validità del ricorso e in difetto la sua nullità ai sensi dell'art. 44, c. 3 lett. b) D.L. 269/2003, l'interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 cpc, valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale, cui l'istante afferma di essere titolare;
Nel merito, il rigetto di ogni domanda avversaria, con favore di spese ed onorari di lite.
Alla prima udienza il giudice letta l'eccezione preliminarmente, di improponibilità del presente ricorso per difetto di domanda amministrativa di aggravamento rispetto alle condizioni sanitarie preesistenti formulata dall'istituto , ritenuto necessario che la parte ricorrente prende posizione sulla stessa vista altresì la mancata dichiarazione di accettazione dell'incarico resa dal nominato CTU, rinviava la causa all'udienza del 18 novembre 2024 per tali chiarimenti e per eventuale conferimento dell'incarico e giuramento del ctu previa concessione alle parti del termine per il deposito delle note scritte fino a 10 giorni prima dell'udienza All' udienza cartolare del 19 novembre 2024 la parte ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. avanzava domanda di rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.
Il Giudice visto l' art. 306 c.p.c.
ritenuto che
la superiore richiesta richiedeva l'accettazione dell' rinviava la causa all'udienza del 13 CP_1 gennaio 2025 alle ore 9,30 e seg. per tale acquisizione e per il proseguo La causa istruita documentalmente all' odierna udienza del 13 gennaio
2025, dopo essere stata discussa dalle parti, viene decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale viene data lettura il pubblica udienza in assenza dele parti .
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva come la presente fattispecie, relativa alla richiesta declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia agli atti del giudizio , in difetto di una espressa previsione normativa non prevista né regolata dall'art. 445 bis c.p.c e seg. sulle sorti che il procedimento giudiziario dovrebbe in questo caso seguire, ad avviso di chi scrive ed in via interpretativa, deve ritenersi che il Giudice possa definire tale fase adottando una sentenza di rigetto con la quale “chiude” il processo. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, e ciò viene fatto con sentenza, atteso che questa è la natura del provvedimento di estinzione quando l'organo investito della decisione della causa ha struttura mono- cratica (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22917/2010, n. 8002/2009, n. 18242/2008, n. 14592/2007, n. 6023/2007 e n. 8041/2006). Ciò premesso, rilevato che il procuratore di parte ricorrente all'odierna udienza ha insistito nella richiesta di rinunzia agli atti del giudizio giusta CP_ procura in atti;
preso atto che l' non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio, ed ha chiesto al condanna alle spese di lite della parte ricorrente; rilevato che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo"; rilevato che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata solamente dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, rilevato che nella specie l'Ente previdenziale non risulta avere un concreto interesse in tal senso, se non quello della eventuale condanana di controparte al pagamento delle spese del giudizio per le quali ha chiesto la condanna , non sussistendo il rischio – in difetto di una pronuncia nel merito della controversia del consolidarsi di un precedente ad essa resistente sfavorevole e non avendo peraltro dedotto ulteriori circostanze in merito alla possibilità di conseguire un'utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo;
ritenuto che
il presente procedimento non può giungere ad una decisione nel merito, tenuto conto che, a mente dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, ritenuto che l'estinzione del presente giudizio si è prodotta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per effetto della dichiarazione di rinuncia fatta da parte ricorrente e per effetto dell'assenza di interesse di parte resistente ad ottenere una decisione nel merito del giudizio;
ritenuto inoltre che la pronuncia del giudice
3 declaratoria dell'estinzione del giudizio ha valore meramente dichiarativo di un evento già verificatosi, non esistendo margini di discrezionalità, giusta il tenore dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.; ritenuto che pertanto va dichiarata l'estinzione del giudizio;
rilevato che ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c. il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo; rilevato che manca nel caso di specie l'accordo delle parti;
ritenuto che
parte ricorrente, che ha reso la dichiarazione ai soli fini dell'esenzione dalpagamento del contributo unificato, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite per l'attività svolta da parte resistente sino al momento dell'estinzione del giudizio;
ritenuto di applicare i criteri di cui al d.m. n. 55/2014, valori minimi, in ragione della qualità delle parti, escluso quanto dovuto per la fase istruttoria, in concreto non espletata;
visto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
la Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti;
dichiara estinto il giudizio;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, in complessivi 720,00 euro oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Agrigento in data 13 gennaio 2025.
IL G.O.P. Dott.ssa Tecla De Bono
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