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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1139/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 L all'avv. NO, presso il cui studio in Sanremo alla via Nino Bixio n. 33 è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: , in persona del Sindacore pro– Controparte_1 P.IVA_1 t
–convenuta–
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, previa ogni meglio vista e ritenuta declaratoria, – in via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra e Parte_1 [...]Controparte_
così come meglio indicato in narrativa, per esclusivo inadempimento della e conseguentemente Controparte_1 condannare la a corrispondere al NO la somma di € 16.612,16, oltre al risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni patiti e patiendi da quantificarsi in corso di causa;
– sempre in via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra e così come meglio indicato in narrativa, per esclusivo Parte_1 Controparte_1 inadempimento della e conseguentemente condannare la a manlevare e comunque a Controparte_1 Controparte_1 tenere indenne il NO da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal contratto di cessione del Parte_1 credito intercorso tra le parti, ivi compresa qualsiasi richiesta restitutoria o di altro tipo e genere che dovesse pervenire da parte dell'Erario, nonché manlevarlo e comunque tenerlo indenne da eventuali penali, sanzioni che dovessero essere applicate e/o richieste al NO per le medesime causali dall'Erario o da soggetti terzi. In ogni caso con vittoria di spese di lite oltre accessori Parte_1 come per legge»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , premesso di aver sottoscritto, in data 14.02.2023, la Parte_1 proposta di acquisto denominata “Progetto Ecobonus Free Energy 50%–65%” con la quale la a fronte del corrispettivo di € 46.000, di cui il Controparte_1
65% (€ in fattura mediante cessione del credito, mentre i restanti € 16.100 da pagarsi previo finanziamento con si impegnava, previa CP_2 realizzazione del relativo impianto, ad installare le apparecchiature per la climatizzazione caldo/freddo della propria abitazione di Ospedaletti nonché a fornire a titolo gratuito i primi 30.000 Kw/h da lui consumati, lamentato che la
[...]
pur a fronte della puntuale fornitura delle apparec Controparte_3 necessarie alla realizzazione dell'impianto, non ottemperava agli obblighi
1 dott. Pasquale LONGARINI contrattualmente assunti, omettendo di inviare il proprio tecnico affinchè provvedesse all'installazione delle apparecchiature e alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione, omettendo il pagamento delle forniture dell'energia elettrica ed omettendo la fornitura di energia elettrica gratuitamente, cedendolo a “ CP_4
” che chiedeva il pagamento delle forniture effettuate, allegato di aver
[...]
quanto fatturato dalla per la fornitura dell'energia Controparte_4 elettrica e di corrispondere i ratei di finanziamento acceso con rilevato di CP_2 aver inviato alla società senza riscontro, diffida ad Controparte_1 adempiere e invito alla di negoziazione assistita, dedotto il grave inadempimento della che, peraltro, Controparte_1 aveva beneficiato dell'erogazione da parte dello Stato del credito ad essa cedutole, invocato un danno patrimoniale pari ad € 16.612,16 da corrispondere alla società che gli aveva concesso il finanziamento, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio lain persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 tempore, per sentirla condannare, in via principale, previa risoluzione del contratto inter partes, alla corresponsione, in suo favore, della somma di € 16.612,16 oltre che al risarcimento degli ulteriori danni da quantificarsi in corso di casa, nonchè per essere manlevato e tenuto indenne dalla stessa società da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal contratto di cessione del credito intercorso tra le parti, con vittoria di spese e accessori 1.1) Nella contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro–tempore, assunta la prova orale (interpello della società convenuta che non poteva essere assunto per assenza ingiustificata del suo legale rappresentante;
testi di parte attrice: , la causa veniva trattenuta in Testimone_1 Testimone_2 decisione nell'udi one dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sul merito delle domande attoree. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) In data 14.02.2023, a fronte del prezzo complessivo di € Parte_1
46.000,00, dei quali il 65% pari ad €29.900,00 veniva scontato direttamente in fattura dalla proponente mediante cessione del credito ed avvalendosi degli incentivi statali, mentre €16.100,00 sarebbero stati pagati mediate accensione di un apposito finanziamento con (doc. 3 di parte attrice), sottoscriveva la proposta di CP_2 acquisto denominat to Ecobonus free energy 50%-65%, a lui sottoposta dalla (doc. 2 di parte attrice), che prevedeva, previa Controparte_1
a fornitura ed installazione di apparecchiature per la climatizzazione caldo/freddo della propria abitazione di Bordighera nonchè la fornitura a titolo gratuito dei primi 30.000 kw/h che avrebbe consumato il cliente. 2.2) A fronte della pronta e puntuale fornitura delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione, la Controparte_1 non ottemperava agli obblighi previsti contrattual tecnico per l'installazione delle apparecchiature e realizzazione dell'impianto di climatizzazione né provvedeva al pagamento delle forniture dell'energia elettrica né forniva a titolo gratuito i primi 30.000 Kw/h da lui consumati, tanto da cederlo a
“ , la quale richiedeva il pagamento delle forniture effettuate (doc. 4 Controparte_4 di parte attrice). 2.3) L'attore, in ragione dell'inadempimento contrattuale della società
[...]
, è allo stato privo dell'impianto di climatizzazione/raffrescamento; si CP_1 vede costretto a corrispondere quanto fatturato dalla per la Controparte_4 fornitura dell'energia elettrica oltre a dover corrispo mento
2 dott. Pasquale LONGARINI acceso con per un importo complessivo di €16.612,16, e rate mensili di CP_2
€227,78. 2.3.1) Tutte le circostanze esposte, non contestate, anzi ammesse, dalla società convenuta, il cui legale rappresentante non si presentava, senza giustificato motivo, per rendere interpello su tutti gli 8 capitoli ammessi dal giudice (art. 232 cpc), sono state confermate dai testi escussi nel corso del procedimento, avendo la teste Testimone_1 confermato che:
1. in data 14.02.2023 il NO sottoscriveva la Parte_1 proposta di acquisto denominata Progetto Ecobonus free energy 50%-65% a lui sottoposta dalla avente sede legale in Mestre, Via Controparte_1
Castellana,22; 2. che la proposta di cui al punto precedente prevedeva la fornitura ed installazione in favore del NO di apparecchiature per la Parte_1 climatizzazione caldo/freddo della propria abitazione di Ospedaletti, Via Selvadolce,27 e la realizzazione del relativo impianto, precisando sul punto che l'abitazione si trova in Bordighera e non in Ospedaletti;
3. che la proposta inoltre, benchè non espressamente indicato nel modello di proposta predisposto dalla Controparte_1 prevedeva inoltre la fornitura a titolo gratuito dei pri consumato il cliente;
4. che a fronte della fornitura dell'intero servizio veniva quindi concordato un prezzo complessivo di € 46.000,00, dei quali il 65% pari ad € 29.900,00 veniva scontato direttamente in fattura dalla proponente mediante cessione del credito ed avvalendosi degli incentivi statali, mentre €16.100,00 rimanevano a carico del NO il quale avrebbe provveduto al pagamento accendendo un apposito Pt_1 finanziamento con come da allegato 3; 5. che la si CP_2 Controparte_1 limitava a fornire le apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione;
6. che il NO provvedeva ripetutamente a richiedere Pt_1 spiegazioni alla società, ed in particolare al referente di zona, tale NO il Per_1 quale, adducendo di volta in volta le più svariate giustificazioni (dalla carenza di personale, alla malattia dell'installatore...) prometteva l'intervento del tecnico senza poi darvi seguito;
7. che la fornitura dell'energia elettrica avveniva da parte di tale
“ , fornitore di energia elettrica riconducibile alla Verona Service Controparte_4 ona, Via A. Saffi,2/D, la quale ovviamente richiedeva al NO il pagamento delle forniture effettuate, come da allegato 4);
8. che la Verona Pt_1
Service s.r.l. riferiva che per la fornitura dell'energia elettrica in favore del NO la aveva provveduto a saldare solamente la Parte_1 Controparte_1 prima fattura del settembre 2023, mentre tutte le fatture successive sarebbero state a carico del NO . Parte_1
2.3.1.1) Inoltre, le ultime due circostanze venivano confermate anche dal delegato della società VERONA SERVICE SRL, precisando che le utenze, tuttavia, non risultavano intestate A ma a in quanto già titolare del Parte_1 Testimone_1 precedente contratto di fornitura. 2.4) A fronte del grave inadempimento della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro–tempore, il contratto inter partes va dichiarato risolto e, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 tempore, deve essere condannata a restituire, in favore di , la somma Parte_1 di € 16.612,16 che l'attore ha corrisposto (o dovrà corrispondere) alla società che gli ha concesso il finanziamento, oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a fara data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.5) In ragione della circostanza che la società convenuta ha beneficiato dell'erogazione da parte dello Stato del credito ad essa ceduta dal la Pt_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro–tempore, va condannata a tenere
[...]
3 dott. Pasquale LONGARINI indenne da qualsivoglia richiesta restitutoria proveniente da parte Parte_1 dell'Erario.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
In ragione della soccombenza, in persona del 3.1) Controparte_1 legale rappresentante pro–tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così come Parte_1 liquidate in d mità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, € 327,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara risolto il contratto del 14.02.2023 denominata “Progetto Ecobonus Free Energy 50%–65%” concluso tra e la Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna: (i)
[...] Controparte_1 resentante pro–tempore, alla resti , della somma Parte_1 di € 16.612,16 oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a fa a dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo;
(ii) la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro–tempore, a tenere i lsivoglia richiesta Parte_1 restitutoria proveniente da parte rogazione da parte dello Stato del credito ad essa ceduta dal Pt_1
4 dott. Pasquale LONGARINI 2) condanna la in persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 tempore, al paga delle spese di giudizio che Parte_1 liquida in complessivi € 2.921,00 di c mpenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, € 327,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 15.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
5 dott. Pasquale LONGARINI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1139/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 L all'avv. NO, presso il cui studio in Sanremo alla via Nino Bixio n. 33 è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: , in persona del Sindacore pro– Controparte_1 P.IVA_1 t
–convenuta–
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, previa ogni meglio vista e ritenuta declaratoria, – in via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra e Parte_1 [...]Controparte_
così come meglio indicato in narrativa, per esclusivo inadempimento della e conseguentemente Controparte_1 condannare la a corrispondere al NO la somma di € 16.612,16, oltre al risarcimento dei Controparte_1 Parte_1 danni patiti e patiendi da quantificarsi in corso di causa;
– sempre in via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto intercorso tra e così come meglio indicato in narrativa, per esclusivo Parte_1 Controparte_1 inadempimento della e conseguentemente condannare la a manlevare e comunque a Controparte_1 Controparte_1 tenere indenne il NO da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal contratto di cessione del Parte_1 credito intercorso tra le parti, ivi compresa qualsiasi richiesta restitutoria o di altro tipo e genere che dovesse pervenire da parte dell'Erario, nonché manlevarlo e comunque tenerlo indenne da eventuali penali, sanzioni che dovessero essere applicate e/o richieste al NO per le medesime causali dall'Erario o da soggetti terzi. In ogni caso con vittoria di spese di lite oltre accessori Parte_1 come per legge»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , premesso di aver sottoscritto, in data 14.02.2023, la Parte_1 proposta di acquisto denominata “Progetto Ecobonus Free Energy 50%–65%” con la quale la a fronte del corrispettivo di € 46.000, di cui il Controparte_1
65% (€ in fattura mediante cessione del credito, mentre i restanti € 16.100 da pagarsi previo finanziamento con si impegnava, previa CP_2 realizzazione del relativo impianto, ad installare le apparecchiature per la climatizzazione caldo/freddo della propria abitazione di Ospedaletti nonché a fornire a titolo gratuito i primi 30.000 Kw/h da lui consumati, lamentato che la
[...]
pur a fronte della puntuale fornitura delle apparec Controparte_3 necessarie alla realizzazione dell'impianto, non ottemperava agli obblighi
1 dott. Pasquale LONGARINI contrattualmente assunti, omettendo di inviare il proprio tecnico affinchè provvedesse all'installazione delle apparecchiature e alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione, omettendo il pagamento delle forniture dell'energia elettrica ed omettendo la fornitura di energia elettrica gratuitamente, cedendolo a “ CP_4
” che chiedeva il pagamento delle forniture effettuate, allegato di aver
[...]
quanto fatturato dalla per la fornitura dell'energia Controparte_4 elettrica e di corrispondere i ratei di finanziamento acceso con rilevato di CP_2 aver inviato alla società senza riscontro, diffida ad Controparte_1 adempiere e invito alla di negoziazione assistita, dedotto il grave inadempimento della che, peraltro, Controparte_1 aveva beneficiato dell'erogazione da parte dello Stato del credito ad essa cedutole, invocato un danno patrimoniale pari ad € 16.612,16 da corrispondere alla società che gli aveva concesso il finanziamento, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio lain persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 tempore, per sentirla condannare, in via principale, previa risoluzione del contratto inter partes, alla corresponsione, in suo favore, della somma di € 16.612,16 oltre che al risarcimento degli ulteriori danni da quantificarsi in corso di casa, nonchè per essere manlevato e tenuto indenne dalla stessa società da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal contratto di cessione del credito intercorso tra le parti, con vittoria di spese e accessori 1.1) Nella contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro–tempore, assunta la prova orale (interpello della società convenuta che non poteva essere assunto per assenza ingiustificata del suo legale rappresentante;
testi di parte attrice: , la causa veniva trattenuta in Testimone_1 Testimone_2 decisione nell'udi one dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sul merito delle domande attoree. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) In data 14.02.2023, a fronte del prezzo complessivo di € Parte_1
46.000,00, dei quali il 65% pari ad €29.900,00 veniva scontato direttamente in fattura dalla proponente mediante cessione del credito ed avvalendosi degli incentivi statali, mentre €16.100,00 sarebbero stati pagati mediate accensione di un apposito finanziamento con (doc. 3 di parte attrice), sottoscriveva la proposta di CP_2 acquisto denominat to Ecobonus free energy 50%-65%, a lui sottoposta dalla (doc. 2 di parte attrice), che prevedeva, previa Controparte_1
a fornitura ed installazione di apparecchiature per la climatizzazione caldo/freddo della propria abitazione di Bordighera nonchè la fornitura a titolo gratuito dei primi 30.000 kw/h che avrebbe consumato il cliente. 2.2) A fronte della pronta e puntuale fornitura delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione, la Controparte_1 non ottemperava agli obblighi previsti contrattual tecnico per l'installazione delle apparecchiature e realizzazione dell'impianto di climatizzazione né provvedeva al pagamento delle forniture dell'energia elettrica né forniva a titolo gratuito i primi 30.000 Kw/h da lui consumati, tanto da cederlo a
“ , la quale richiedeva il pagamento delle forniture effettuate (doc. 4 Controparte_4 di parte attrice). 2.3) L'attore, in ragione dell'inadempimento contrattuale della società
[...]
, è allo stato privo dell'impianto di climatizzazione/raffrescamento; si CP_1 vede costretto a corrispondere quanto fatturato dalla per la Controparte_4 fornitura dell'energia elettrica oltre a dover corrispo mento
2 dott. Pasquale LONGARINI acceso con per un importo complessivo di €16.612,16, e rate mensili di CP_2
€227,78. 2.3.1) Tutte le circostanze esposte, non contestate, anzi ammesse, dalla società convenuta, il cui legale rappresentante non si presentava, senza giustificato motivo, per rendere interpello su tutti gli 8 capitoli ammessi dal giudice (art. 232 cpc), sono state confermate dai testi escussi nel corso del procedimento, avendo la teste Testimone_1 confermato che:
1. in data 14.02.2023 il NO sottoscriveva la Parte_1 proposta di acquisto denominata Progetto Ecobonus free energy 50%-65% a lui sottoposta dalla avente sede legale in Mestre, Via Controparte_1
Castellana,22; 2. che la proposta di cui al punto precedente prevedeva la fornitura ed installazione in favore del NO di apparecchiature per la Parte_1 climatizzazione caldo/freddo della propria abitazione di Ospedaletti, Via Selvadolce,27 e la realizzazione del relativo impianto, precisando sul punto che l'abitazione si trova in Bordighera e non in Ospedaletti;
3. che la proposta inoltre, benchè non espressamente indicato nel modello di proposta predisposto dalla Controparte_1 prevedeva inoltre la fornitura a titolo gratuito dei pri consumato il cliente;
4. che a fronte della fornitura dell'intero servizio veniva quindi concordato un prezzo complessivo di € 46.000,00, dei quali il 65% pari ad € 29.900,00 veniva scontato direttamente in fattura dalla proponente mediante cessione del credito ed avvalendosi degli incentivi statali, mentre €16.100,00 rimanevano a carico del NO il quale avrebbe provveduto al pagamento accendendo un apposito Pt_1 finanziamento con come da allegato 3; 5. che la si CP_2 Controparte_1 limitava a fornire le apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione;
6. che il NO provvedeva ripetutamente a richiedere Pt_1 spiegazioni alla società, ed in particolare al referente di zona, tale NO il Per_1 quale, adducendo di volta in volta le più svariate giustificazioni (dalla carenza di personale, alla malattia dell'installatore...) prometteva l'intervento del tecnico senza poi darvi seguito;
7. che la fornitura dell'energia elettrica avveniva da parte di tale
“ , fornitore di energia elettrica riconducibile alla Verona Service Controparte_4 ona, Via A. Saffi,2/D, la quale ovviamente richiedeva al NO il pagamento delle forniture effettuate, come da allegato 4);
8. che la Verona Pt_1
Service s.r.l. riferiva che per la fornitura dell'energia elettrica in favore del NO la aveva provveduto a saldare solamente la Parte_1 Controparte_1 prima fattura del settembre 2023, mentre tutte le fatture successive sarebbero state a carico del NO . Parte_1
2.3.1.1) Inoltre, le ultime due circostanze venivano confermate anche dal delegato della società VERONA SERVICE SRL, precisando che le utenze, tuttavia, non risultavano intestate A ma a in quanto già titolare del Parte_1 Testimone_1 precedente contratto di fornitura. 2.4) A fronte del grave inadempimento della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro–tempore, il contratto inter partes va dichiarato risolto e, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 tempore, deve essere condannata a restituire, in favore di , la somma Parte_1 di € 16.612,16 che l'attore ha corrisposto (o dovrà corrispondere) alla società che gli ha concesso il finanziamento, oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a fara data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.5) In ragione della circostanza che la società convenuta ha beneficiato dell'erogazione da parte dello Stato del credito ad essa ceduta dal la Pt_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro–tempore, va condannata a tenere
[...]
3 dott. Pasquale LONGARINI indenne da qualsivoglia richiesta restitutoria proveniente da parte Parte_1 dell'Erario.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».
In ragione della soccombenza, in persona del 3.1) Controparte_1 legale rappresentante pro–tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così come Parte_1 liquidate in d mità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00 _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, € 327,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara risolto il contratto del 14.02.2023 denominata “Progetto Ecobonus Free Energy 50%–65%” concluso tra e la Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna: (i)
[...] Controparte_1 resentante pro–tempore, alla resti , della somma Parte_1 di € 16.612,16 oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a fa a dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo;
(ii) la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro–tempore, a tenere i lsivoglia richiesta Parte_1 restitutoria proveniente da parte rogazione da parte dello Stato del credito ad essa ceduta dal Pt_1
4 dott. Pasquale LONGARINI 2) condanna la in persona del legale rappresentante pro– Controparte_1 tempore, al paga delle spese di giudizio che Parte_1 liquida in complessivi € 2.921,00 di c mpenso tabellare ed € 381,00 per spese generali al 15%, € 327,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 15.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
5 dott. Pasquale LONGARINI