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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1226/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2019, avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.” e promosso da
DA
(P.I: ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Menniti;
-attore–
CONTRO
(C.F: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carotenuto;
-convenuto-
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Laganà e Valeria Grandizio;
-convenuto-
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato in data 20 agosto 2019 il Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia,
[...] Controparte_1
e l' in persona dei rispettivi rappresentanti legali Controparte_2
pp.tt, chiedendo che venisse accertata la non debenza delle somme portare dal ruolo esattoriale di cui alla cartella di pagamento n. 1320170002780019, oggetto di accoglimento di istanza di rottamazione
(c.d. Rottamazione ter).
A fondamento dell'opposizione spiegata l'ente comunale deduceva:
1 - Che con PEC del 30 4 2019 inoltrata ad , aveva Controparte_1 dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata, cd. “rottamazione ter”, in relazione al carico portato nella CE n. 13920170002780018;
- Che , con comunicazione del 25.6.2019, aveva Controparte_1 accolto l'istanza dell'Ente, indicando quale somma da pagare a titolo di definizione agevolata, l'importo indicato nella cartella oggetto di rottamazione, e cioè € 21.880,41, oltre interessi di dilazione per € 484,82;
- Che l'importo indicato nella cartella n. 13920170002780018 notificata il 30.5.2017, era dovuto a titolo di interessi di mora, per il versamento, oltre i termini di scadenza, delle rate di ammortamento bimestrali, comprensive di capitale ed interessi, del mutuo di lire
130.000.000 concesso dall'Ente del Ministero Controparte_3
, con provvedimento del 29.9,1983;
[...]
- Che il aveva integralmente versato le rate di ammortamento del Parte_1 mutuo, come da accertamento contabile n. 18139 del 28.1.2010 rilasciato dall'Inpdap
Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio, Ufficio III- Investimento Finanza ed entrate creditizie e patrimoniali;
- Che, poiché il credito portato nella CE n. 139201 70002780018 oggetto della rottamazione ter, era dato dai soli interessi di mora per il versamento, oltre il termine di scadenza delle rate di ammortamento bimestrali del mutuo, comprensive di capitale ed interessi, tutte interamente versato dall'Ente mutuatario, lo stesso doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 16 del DL n. 119\18;
- Che, in ogni caso, l'iscrizione a ruolo n. 2017\000513 e della CE n. 139201
70002780018 doveva ritenersi nulla e/o illegittima per avere l'Ente titolare del potere accertativo:
1. proceduto al calcolo ed alla liquidazione degli interessi di mora per il versamento, oltre i termini di scadenza, delle rate di ammortamento bimestrali, comprensive di capitali ed interessi, con ingiunzione n. 99\2016 del 23.6.2016, non notificata al destinatario, secondo i criteri dell'art. 4 della L. n. 498\1938, norma abrogata dall'art. 24 del DL n. 112\2008 convertito nella L.n. 133\2008, anziché ai sensi dell'art. 1224 cc;
2. proceduto al calcolo ed alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora per il tardivo versamento delle rate di ammortamento del mutuo, applicando tassi di interesse usurari e nettamente al di sopra del saggio soglia antiusura rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108\96; 3. iscritto a ruolo l'importo dovuto a titolo di interessi di mora come “recupero rate di ammortamento” con codice tributo 2Z14, nonostante il abbia versato tutto le rate di ammortamento. Infine, Parte_1
2 parte attrice eccepiva la prescrizione delle somme pretese.
Alla luce di siffatte premesse in fatto e in diritto parte attrice rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “B. NEL MERITO, previo accertamento della illegittimità della comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, Doc. AT-13990201902392564130 del 14.6.2019,
Prot. n. 4268 del 25.6.2019, accertare e dichiarare il diritto del all'integrale Parte_1 accoglimento dell'istanza di definizione agevolata del carico portato dalla cartella di pagamento n.
13920170002780019 notificata il 30.5.2017, senza obbligo di versamento di alcun importo a titolo di definizione agevolata;
C. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione integrale del carico portato dalla cartella esattoriale n. 13920170002780019, in applicazione dell'art. 3, comma 1, D.L.
n. 119/2018, conv. con modificazioni con L. n. 136/2018 (c.d. “rottamazione ter”); D. Accertare e dichiarare che l'importo indicato nella comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, Doc. AT-13990201902392564130 del 14.6.2019, Prot. n. 4268 del 25.6.2019, non è dovuto essendo il carico portato dalla cartella di pagamento n. 13920170002780019 interamente rottamabile, senza obbligo di versamento, da parte dell'Ente, di alcun importo a titolo di definizione agevolata. E. In subordine, accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'ingiunzione fiscale n. 99/2016 del 23.6.2016 (non notificata), dell'iscrizione a ruolo n. 2017/000513, della cartella di pagamento n. 13920170002780019 che ne è scaturita e degli importi ivi portati, per aver
l'Ente titolare del potere accertativo proceduto all'accertamento ed alla liquidazione dell'importo dovuto a titolo di interessi di mora per il versamento, oltre i termini di scadenza, delle rate di ammortamento bimestrali, comprensive di capitale ed interesse, del mutuo di £ 130.000.000 concesso al dal Ministero del Tesoro Direzione degli Istituti di Previdenza con Parte_1 CP_3
Provvedimento del 29.9.1983, applicando i criteri previsti dall'art. 4 della Legge n. 498/1938 – norma definitivamente abrogata ad opera dell'art. 24 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n.
133/2008 – anziché la disciplina ordinaria civilistica di cui all'art. 1224 c.c.; F. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'ingiunzione fiscale n. 99/2016 del
23.6.2016 (non notificata), dell'iscrizione a ruolo n. 2017/000513, della cartella di pagamento n.
13920170002780019 che ne è scaturita e degli importi ivi indicati, per aver l'Ente titolare del potere accertativo proceduto al calcolo ed alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora applicando tassi di interesse usurari e nettamente al di sopra del saggio soglia antiusura rilevato ai sensi dell'art. 2 L. 108/96; G. Accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'iscrizione
a ruolo n. 2017/000513 e della cartella di pagamento n. 13920170002780019 per l'erronea qualificazione del credito ivi portato, nonché per violazione e falsa applicazione di norme imperative di legge;
H. Dichiarare, in ogni caso, radicalmente nulla e/o inesistente e/o annullare, la cartella di pagamento opposta, ordinando all'Ente impositore la definitiva cancellazione del ruolo e ad
[...]
[..
[...] lo stralcio integrale del carico ivi portato;
I. In via ulteriormente gradata, Controparte_4 accertare e dichiarare, l'estinzione e/o l'inesigibilità e/o l'infondatezza dei crediti pretesi a titolo di interessi di mora per l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti, per effetto dell'inutile decorso del termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di scadenza di ogni singola rata. J. Ancora, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare e dichiarare
l'inesistenza dell'addebito e, per consecutio, ridurre significativamente l'importo preteso a titolo di interessi moratori, procedendo al ricalcolo del dovuto in applicazione del tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c.; E. Il tutto, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
Con comparsa del 6.12.2019, si costituiva in giudizio che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda spiegata dal per difetto Pt_1 dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non essendo stata la l'opposizione proposta avverso un atto della procedura esecutiva;
sempre in via preliminare parte convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva attenendo i motivi di opposizione a vizi propri del rapporto sostanziale e non a vizi intrinseci alla cartella di pagamento notificata o della procedura di riscossione. Per le ragioni esposte chiedeva il rigetto della spiegata opposizione.
Si costituiva con comparsa del 14.11.2019, l' che eccepiva, in via preliminare, CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 19 c.p.c. quale foro territoriale dell'Ente mutante;
in ogni caso, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi poiché tardiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (sia decennale che quinquennale) e, in ogni caso, nel merito,
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze mosse nell'atto introduttivo.
Con ordinanza dell'8.2.2020, il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensiva del titolo esecutivo, assegnava alle parti i termini per il deposito di note difensive ex art. 101 c.p.c. in merito alla questione di ammissibilità dell'opposizione spiegata dal Concessi i termini di cui all'art. 183 Parte_1 comma VI c.p.c., svoltasi l'istruttoria documentale, la causa è stata rinvita per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare
(applicato presso la Sezione Penale del Tribunale di Vibo Valentia), all'udienza del 29.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va vagliata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla convenuta che sostiene la non impugnabilità dell'iscrizione a ruolo per difetto Controparte_1
di interesse ad agire, trattandosi né del titolo esecutivo, né di atto d'esecuzione o prodromico all'esecuzione stessa.
La questione è stata più volte affrontata in giurisprudenza e va risolta attraverso la corretta
4 qualificazione dell'azione proposta dall'opponente in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. L'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (Cass. 1239/2007) volta a negare in radice l'esistenza del credito, mentre l'opposizione agli atti esecutivi tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi. Nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione o di quelli ad essa prodromici, così che ha un interesse giuridicamente rilevante ad agire, in quanto vuole non già sottrarsi al pagamento del debito, ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nel caso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., invece, l'opponente nega in radice l'azione esecutiva o per inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni sono impignorabili
(Cass. 16425/2019).
Venendo al caso di specie, il ha formulato motivi di doglianza in parte Pt_1 Parte_1 riconducibili alla previsione di cui all'art. 615 c.p.c., in parte qualificabili quali opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. In particolare, la domanda è da qualificarsi come di accertamento negativo del credito, nella parte in cui deduce l'inesistenza dello stesso e\o la prescrizione, nonché l'errata quantificazione del credito portato dalla cartella di pagamento. La domanda è poi qualificabile come opposizione all'esecuzione nella parte in cui contesta il diritto del creditore di procedere all'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo del medesimo. La domanda è, infine, inquadrabile nella categoria dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella parte in cui si deduce la nullità del provvedimento impugnato per vizi propri dell'atto e per inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento quale atto presupposto. In tal senso, deve ritenersi pienamente sussistente l'interesse ad agire in capo al e la conseguente ammissibilità della spiegata opposizione. Parte_1
Pure deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta CP_2
secondo cui la competenza territoriale prevista dall'art. 27 c.p.c. riguarderebbe le cause strettamente connesse all'esecuzione forzata e non anche le azioni di accertamento negativo del credito, alle quali si applicano i criteri di competenza previsti dal codice di rito per le cause relative ai diritti di obbligazione ovvero il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e il foro facoltativo speciale di cui all'art. 20 c.p.c..
Sotto tale profilo è necessario ribadire la qualificazione della domanda – come innanzi esplicitata
- quale opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. sia per la causa petendi e il petitum sui quali la stessa si fonda. L'attore, infatti, ha contestato – tra i vari motivi di doglianza - la legittimità dell'atto prodromico all'esecuzione rappresentato dalla cartella e non può che essere sussunta nell'ambito delle
5 opposizioni all'esecuzione ex art.615 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. ordinanza n.23127/2022). Tale qualificazione è, inoltre, condivisa dalla giurisprudenza di legittimità poiché la contestazione della cartella di pagamento, che, come noto, ex art.25, comma 2, d.p.r. 602/73, svolge la medesima funzione dell'atto di precetto, rivolta nei confronti dell'agente di riscossione che la produce (quale ente titolare non del credito, bensì della sola azione esecutiva) non può che rappresentare una contestazione del diritto nei confronti di quest'ultimo a procedere esecutivamente nei confronti del contribuente. Si tratta, in sostanza, di una controversia pre-esecutiva rientrante nella previsione di cui all'art.615 c.p.c., comma 1, c.p.c. (Cass. sentenza n.3297/2022, sentenza 9871/2021, sentenza n.41234/2021).
Orbene, appurata la natura giuridica della promossa domanda, si osserva che l'eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ., l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione, doveva essere effettuata con riferimento all'articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480 c.p,c., dovendosi equiparare, come anzidetto, la cartella esattoriale a un atto di precetto o nell'ipotesi in cui la stessa non avesse previsto le indicazioni richieste dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale si doveva individuare nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata.
Superate le questioni preliminari, possono ora affrontarsi i motivi di opposizione formulati dal
Parte_1
Al fine di comprendere le ragioni di opposizione giova premettere che la cartella di pagamento n.
13920170002780019, oggetto della presente impugnazione, trae origine dal mutuo contratto dal istante di € 67.139.39 ( lire 130.000.000) con l' , ammortizzabile in 20 anni al tasso del Pt_1 CP_2
11,25%, con decorrenza 1.1.1984 fino al 31.12.2002, concesso per impianti elettrici con determinazione del 12.5.1983 ( ruolo n. 21463- Pos.n. 72\26412).
Come documentato da parte convenuta , l'Istituto mutuante, nel corso del periodo di CP_2
ammortamento rilevava una inosservanza delle modalità pattuite per il rimborso del capitale, comprensivo degli annessi interessi e, pertanto, contestava al le morosità con le note elencate risultanti dagli Pt_1 atti di ufficio (cfr. all 3 p.
1. e all. n. 3 p.2 della produzione di parte convenuta).
A seguito di compensazione amministrativa di € 4.606,73, regolarizzata con provvedimento n. 16 del
25.11.2014, veniva rideterminato l'importo dovuto dal Comune in e 20.636,35 per interessi di mora, come da accertamento n. 204118 del 13.2.2015 (cfr. all. n. 5 della produzione di parte convenuta).
Con ulteriore nota n. 972 del 23.1.2014 e tramite e –mail del 20.11.2014, del 20.1.2015 e del 24.3.2015,
l' sollecitava nuovamente il a provvedere al pagamento di quanto Controparte_5 Parte_1 dovuto (cfr. all. n. 6).
Considerata l'assenza di riscontri da parte del in data 23.6.2017 l'Istituto Parte_1
6 predisponeva l'ingiunzione n. 99\2016 notificata in data 8.9.2016, con la quale si intimava al di Pt_1 pagare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, la compressiva somma di € 20.636,35 (cfr. all. n. 8 della produzione di parte convenuta).
Tanto precisato viene delibato il primo dei motivi formulati dall'opponente in Parte_1
ordine logico.
Secondo l'attrice posto che il carico portato dalla cartella di pagamento n. 13920170002780019, oggetto di definizione agevolata (cfr. comunicazione AT-13990201902392564130, Prot. n. 4268 del
25.6.2019, assunta da in accoglimento dell'istanza di rottamazione Controparte_1
del carico portato dalla cartella esattoriale n. 13920170002780019, presentata dal Parte_1 ex art. 3 D.L. n. 119/2018, conv. con modificazioni con L. n. 136/2018, c.d. “rottamazione ter”), trarrebbe titolo dai soli interessi di mora derivanti dal tardivo versamento delle rate di ammortamento del mutuo concesso all'Ente e non - come erroneamente riportato nella cartella di pagamento - dall'omesso versamento delle rate di ammortamento medesime, Controparte_1 avrebbe dovuto procedere all'accoglimento totale della richiesta di definizione agevolata presentata dall'Ente, dichiarando interamente estinta l'esposizione debitoria, senza pretendere alcun importo a titolo di definizione agevolata. L'attrice ha altresì eccepito la nullità dell'iscrizione a ruolo n.
2017/000513 e della cartella di pagamento n. 13920170002780019 che ne è scaturita, per l'erronea qualificazione dell'importo preteso come “recupero rate di ammortamento”, con codice tributo 2Z14.
Ed invero, come esposto in premessa, il documentava di aver corrisposto tutte le Parte_1
rate di ammortamento bimestrali del mutuo concesso dal Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, con Provvedimento amministrativo del 29.9.1983.
Il thema decidendum riguarda, in sostanza, i criteri di imputazione delle somme versate dal ai fini della quantificazione del debito da pagare per effetto dell'accesso alla procedura di Pt_1 definizione agevolata, cd. “Rottamazione-ter”. Le doglianze avanzate da parte attrice sono infondate.
Il quadro normativo è quello illustrato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 141 del
7.6.2022: “Il procedimento di definizione agevolata disciplinato dall'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando le sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché quelle maturate a favore dell'agente della riscossione per aggio e spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento”. Si tratta di una forma atipica di definizione del carico fiscale mediante pagamento in misura predefinita, dalla quale deriva l'elisione delle conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria e, al contempo, l'estinzione della res litigiosa (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27
7 gennaio 2016, n. 1518), nella prospettiva di “recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso”
(sentenza n. 321 del 1995) e di ottimizzare l'attività di riscossione (sentenza n. 29 del 2018).
In particolare, il citato art. 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente di Riscossione, nel periodo compreso dall' 1.1.2000 al 31.12.2017: «1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo
27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive
e di notifica della cartella di pagamento»; il secondo comma, poi, prevede che il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata possa essere effettuato in unica soluzione o mediante rateizzazione;
i commi 5 e 6, infine, disciplinano la procedura per accedere alla definizione agevolata, stabilendo che il debitore manifesti tale volontà con una apposita dichiarazione, indicando anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi con l'impegno di rinunciare al contenzioso. Per quanto qui in particolare rileva, i commi 8 e 9, rispettivamente stabiliscono: “8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e
b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5. 9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
Innanzitutto va chiarito che, per quanto stabilito dal comma 1, l'estinzione del debito da parte del contribuente può avvenire con il pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, limitatamente agli importi portati a titolo di capitale e di interessi, nonché delle somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento;
l'agevolazione, quindi, consiste nella possibilità di estinguere il debito senza pagare le sanzioni comprese nel carico affidato all'Agente di riscossione, nonché gli interessi di mora, che, di
8 regola, si applicano, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 25, comma 2, d.p.r. 602/1973), «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento» e, infine, di evitare il pagamento, sempre decorso inutilmente il citato termine di 60 giorni, delle «sanzioni e somme aggiuntive … calcolate secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento». A tanto si aggiunge - per quanto qui rileva sul profilo dell'imputazione degli importi già versati – la già citata disposizione di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3, con l'ulteriore considerazione che gli interessi di mora al tasso annuo del 2%, sono previsti in caso di pagamento rateale dal comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 119.
Facendo applicazione dei suddetti criteri normativi, può affermarsi che erroneamente parte attrice, nella rideterminazione dell'importo ancora dovuto per effetto della adesione alla procedura di definizione agevolata, invoca l'intervenuta estinzione integrale della pretesa dell'Agente di
Riscossione.
La lettera della norma è chiara e inequivocabile nel limitare i debiti che possono essere oggetto di definizione agevolata a quelli (diversi da quelli contemplati dal successivo art. 5) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nel prospetto inviato all'istante è indicato l'importo complessivo del debito oggetto di definizione agevolata ed il debito da pagare, con indicazione specifica della cartella, del titolare del credito e con ulteriore specificazione dell'importo da pagare per la definizione e relativa rateizzazione.
Né è sostenibile la tesi prospettata da parte attrice secondo cui l'importo oggetto di definizione agevolata di € 22.365,23, corrispondente all'intero carico della cartella, sarebbe ad estinguersi poiché trattandosi di importo dovuto non a titolo di capitale – avendo l'Ente integralmente estinto il mutuo, versando tutte le rate bimestrali del piano di ammortamento predisposto dall'Ente mutuante – ma a titolo di interessi moratori per il tardivo versamento di talune rate del piano di ammortamento del mutuo, lo stesso andava integralmente stralciato e/o rottamato ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 119/2018.
È evidente, infatti, che gli interessi moratori per ritardato pagamento delle rate di mutuo - che costituiscono il contenuto del credito correttamente iscritto a ruolo e oggetto della cartella di pagamento di cui occupa - non sono assimilabili a quelli presi in considerazione dall'art. 3 ai fini dell'esclusione della corresponsione vale a dire i soli “interessi di mora di cui all'articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.602”. L'agevolazione, quindi, consiste nella possibilità di estinguere il debito senza pagare le sanzioni comprese nel carico affidato all'Agente di riscossione, nonché gli interessi di mora, che, di regola, si applicano, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 25, comma 2, d.p.r.
602/1973), «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento» e, infine, di evitare il pagamento, sempre decorso inutilmente il citato termine di 60 giorni, delle «sanzioni e
9 somme aggiuntive … calcolate secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento».
Tale motivo non può che essere rigettato.
Pure infondata è la dedotta nullità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente nota di liquidazione, dal momento che la stessa risponde al dettato di cui all'art. 3, comma 11, del d.l. 119, e che il suo contenuto è stato perfettamente inteso dal contribuente, il quale, come si è ben visto, ha contestato dettagliatamente la pretesa sotto il profilo della sua quantificazione.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, va sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, l'ingiunzione di pagamento n. 99\2016 del 23.6.2016, posta a fondamento della impugnata cartella, è stata regolarmente notificata al in data 3 settembre 2016 (cfr. all. n. 8 Pt_1
della produzione di parte convenuta ). CP_2
Ciò posto, l'ingiunzione fiscale, prevista per il recupero delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici, è notoriamente espressione del potere di auto-accertamento e di auto-tutela della
P.A., ragion per cui ben poteva essere adoperata in relazione ad un credito fondato su un atto di accertamento unilaterale proveniente dallo stesso ente creditore.
È altresì noto che, di norma, l'ingiunzione fiscale è atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche sia del titolo esecutivo che del precetto, salvo che sia correlata ad una previa attività formale di accertamento, nel qual caso (cioè ove l'ingiunzione sia preceduta dall'emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione) in tale ultimo atto, ove divenuto definitivo ed incontestabile, va identificato il titolo esecutivo, con la conseguenza che l'ingiunzione “conserva
l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato ad esplicare incidenza solo sul piano dell'esigibilità della pretesa e, come tale, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione dell'atto presupposto” (Cass. 1996/n. 8764; conf.
Cass. 2003/n. 10496; Cass. 2019/n. 10896).
Trattasi evidentemente della trasposizione dello stesso principio in forza del quale, nelle opposizioni a precetto ordinarie, si sostiene che l'opposizione non può avere ad oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta (visto che, per la tutela di tali ragioni, la legge già appresta altri rimedi in grado di realizzare ugualmente la tutela del medesimo interesse ad evitare l'esecuzione forzata sulla scorta di quel titolo), ma solo contestazioni attinenti all'efficacia esecutiva del titolo o a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, sorti posteriormente alla formazione della normativa contenuta nel titolo medesimo.
10 Nel caso di specie, è un dato incontroverso che l'ingiunzione fiscale n. 99\2016 del 23.6.2016, sia stata correttamente notificata al È altrettanto pacifico e incontroverso che tale Parte_1
ingiunzione non sia stata mai impugnata in sede giurisdizionale dall'odierna opponente.
Detto provvedimento è dunque divenuto definitivo. L'irretrattabilità dell'atto presupposto – che preclude ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria – conduce, in definitiva, al rigetto dell'opposizione avente ad oggetto motivi di doglianza tutti anteriori alla formazione del titolo esecutivo di cui si discorre.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022; i compensi sono liquidati al minimo tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da euro 5.201 ad euro 26.000,00) delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate e dell'esiguità dell'istruttoria (prettamente documentale) svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- RIGETTA l'opposizione;
- NA parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida, per ciascuna, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. dell Controparte_1
che ne ha fatto richiesta.
[...]
Così deciso in Vibo Valentia, 23.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico
ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1226/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2019, avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.” e promosso da
DA
(P.I: ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Menniti;
-attore–
CONTRO
(C.F: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carotenuto;
-convenuto-
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Laganà e Valeria Grandizio;
-convenuto-
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato in data 20 agosto 2019 il Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia,
[...] Controparte_1
e l' in persona dei rispettivi rappresentanti legali Controparte_2
pp.tt, chiedendo che venisse accertata la non debenza delle somme portare dal ruolo esattoriale di cui alla cartella di pagamento n. 1320170002780019, oggetto di accoglimento di istanza di rottamazione
(c.d. Rottamazione ter).
A fondamento dell'opposizione spiegata l'ente comunale deduceva:
1 - Che con PEC del 30 4 2019 inoltrata ad , aveva Controparte_1 dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata, cd. “rottamazione ter”, in relazione al carico portato nella CE n. 13920170002780018;
- Che , con comunicazione del 25.6.2019, aveva Controparte_1 accolto l'istanza dell'Ente, indicando quale somma da pagare a titolo di definizione agevolata, l'importo indicato nella cartella oggetto di rottamazione, e cioè € 21.880,41, oltre interessi di dilazione per € 484,82;
- Che l'importo indicato nella cartella n. 13920170002780018 notificata il 30.5.2017, era dovuto a titolo di interessi di mora, per il versamento, oltre i termini di scadenza, delle rate di ammortamento bimestrali, comprensive di capitale ed interessi, del mutuo di lire
130.000.000 concesso dall'Ente del Ministero Controparte_3
, con provvedimento del 29.9,1983;
[...]
- Che il aveva integralmente versato le rate di ammortamento del Parte_1 mutuo, come da accertamento contabile n. 18139 del 28.1.2010 rilasciato dall'Inpdap
Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio, Ufficio III- Investimento Finanza ed entrate creditizie e patrimoniali;
- Che, poiché il credito portato nella CE n. 139201 70002780018 oggetto della rottamazione ter, era dato dai soli interessi di mora per il versamento, oltre il termine di scadenza delle rate di ammortamento bimestrali del mutuo, comprensive di capitale ed interessi, tutte interamente versato dall'Ente mutuatario, lo stesso doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 16 del DL n. 119\18;
- Che, in ogni caso, l'iscrizione a ruolo n. 2017\000513 e della CE n. 139201
70002780018 doveva ritenersi nulla e/o illegittima per avere l'Ente titolare del potere accertativo:
1. proceduto al calcolo ed alla liquidazione degli interessi di mora per il versamento, oltre i termini di scadenza, delle rate di ammortamento bimestrali, comprensive di capitali ed interessi, con ingiunzione n. 99\2016 del 23.6.2016, non notificata al destinatario, secondo i criteri dell'art. 4 della L. n. 498\1938, norma abrogata dall'art. 24 del DL n. 112\2008 convertito nella L.n. 133\2008, anziché ai sensi dell'art. 1224 cc;
2. proceduto al calcolo ed alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora per il tardivo versamento delle rate di ammortamento del mutuo, applicando tassi di interesse usurari e nettamente al di sopra del saggio soglia antiusura rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108\96; 3. iscritto a ruolo l'importo dovuto a titolo di interessi di mora come “recupero rate di ammortamento” con codice tributo 2Z14, nonostante il abbia versato tutto le rate di ammortamento. Infine, Parte_1
2 parte attrice eccepiva la prescrizione delle somme pretese.
Alla luce di siffatte premesse in fatto e in diritto parte attrice rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “B. NEL MERITO, previo accertamento della illegittimità della comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, Doc. AT-13990201902392564130 del 14.6.2019,
Prot. n. 4268 del 25.6.2019, accertare e dichiarare il diritto del all'integrale Parte_1 accoglimento dell'istanza di definizione agevolata del carico portato dalla cartella di pagamento n.
13920170002780019 notificata il 30.5.2017, senza obbligo di versamento di alcun importo a titolo di definizione agevolata;
C. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione integrale del carico portato dalla cartella esattoriale n. 13920170002780019, in applicazione dell'art. 3, comma 1, D.L.
n. 119/2018, conv. con modificazioni con L. n. 136/2018 (c.d. “rottamazione ter”); D. Accertare e dichiarare che l'importo indicato nella comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, Doc. AT-13990201902392564130 del 14.6.2019, Prot. n. 4268 del 25.6.2019, non è dovuto essendo il carico portato dalla cartella di pagamento n. 13920170002780019 interamente rottamabile, senza obbligo di versamento, da parte dell'Ente, di alcun importo a titolo di definizione agevolata. E. In subordine, accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'ingiunzione fiscale n. 99/2016 del 23.6.2016 (non notificata), dell'iscrizione a ruolo n. 2017/000513, della cartella di pagamento n. 13920170002780019 che ne è scaturita e degli importi ivi portati, per aver
l'Ente titolare del potere accertativo proceduto all'accertamento ed alla liquidazione dell'importo dovuto a titolo di interessi di mora per il versamento, oltre i termini di scadenza, delle rate di ammortamento bimestrali, comprensive di capitale ed interesse, del mutuo di £ 130.000.000 concesso al dal Ministero del Tesoro Direzione degli Istituti di Previdenza con Parte_1 CP_3
Provvedimento del 29.9.1983, applicando i criteri previsti dall'art. 4 della Legge n. 498/1938 – norma definitivamente abrogata ad opera dell'art. 24 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n.
133/2008 – anziché la disciplina ordinaria civilistica di cui all'art. 1224 c.c.; F. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'ingiunzione fiscale n. 99/2016 del
23.6.2016 (non notificata), dell'iscrizione a ruolo n. 2017/000513, della cartella di pagamento n.
13920170002780019 che ne è scaturita e degli importi ivi indicati, per aver l'Ente titolare del potere accertativo proceduto al calcolo ed alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora applicando tassi di interesse usurari e nettamente al di sopra del saggio soglia antiusura rilevato ai sensi dell'art. 2 L. 108/96; G. Accertare e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'iscrizione
a ruolo n. 2017/000513 e della cartella di pagamento n. 13920170002780019 per l'erronea qualificazione del credito ivi portato, nonché per violazione e falsa applicazione di norme imperative di legge;
H. Dichiarare, in ogni caso, radicalmente nulla e/o inesistente e/o annullare, la cartella di pagamento opposta, ordinando all'Ente impositore la definitiva cancellazione del ruolo e ad
[...]
[..
[...] lo stralcio integrale del carico ivi portato;
I. In via ulteriormente gradata, Controparte_4 accertare e dichiarare, l'estinzione e/o l'inesigibilità e/o l'infondatezza dei crediti pretesi a titolo di interessi di mora per l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti, per effetto dell'inutile decorso del termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di scadenza di ogni singola rata. J. Ancora, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, accertare e dichiarare
l'inesistenza dell'addebito e, per consecutio, ridurre significativamente l'importo preteso a titolo di interessi moratori, procedendo al ricalcolo del dovuto in applicazione del tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c.; E. Il tutto, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
Con comparsa del 6.12.2019, si costituiva in giudizio che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda spiegata dal per difetto Pt_1 dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non essendo stata la l'opposizione proposta avverso un atto della procedura esecutiva;
sempre in via preliminare parte convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva attenendo i motivi di opposizione a vizi propri del rapporto sostanziale e non a vizi intrinseci alla cartella di pagamento notificata o della procedura di riscossione. Per le ragioni esposte chiedeva il rigetto della spiegata opposizione.
Si costituiva con comparsa del 14.11.2019, l' che eccepiva, in via preliminare, CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 19 c.p.c. quale foro territoriale dell'Ente mutante;
in ogni caso, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi poiché tardiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (sia decennale che quinquennale) e, in ogni caso, nel merito,
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze mosse nell'atto introduttivo.
Con ordinanza dell'8.2.2020, il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensiva del titolo esecutivo, assegnava alle parti i termini per il deposito di note difensive ex art. 101 c.p.c. in merito alla questione di ammissibilità dell'opposizione spiegata dal Concessi i termini di cui all'art. 183 Parte_1 comma VI c.p.c., svoltasi l'istruttoria documentale, la causa è stata rinvita per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare
(applicato presso la Sezione Penale del Tribunale di Vibo Valentia), all'udienza del 29.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va vagliata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla convenuta che sostiene la non impugnabilità dell'iscrizione a ruolo per difetto Controparte_1
di interesse ad agire, trattandosi né del titolo esecutivo, né di atto d'esecuzione o prodromico all'esecuzione stessa.
La questione è stata più volte affrontata in giurisprudenza e va risolta attraverso la corretta
4 qualificazione dell'azione proposta dall'opponente in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. L'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (Cass. 1239/2007) volta a negare in radice l'esistenza del credito, mentre l'opposizione agli atti esecutivi tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi. Nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione o di quelli ad essa prodromici, così che ha un interesse giuridicamente rilevante ad agire, in quanto vuole non già sottrarsi al pagamento del debito, ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nel caso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., invece, l'opponente nega in radice l'azione esecutiva o per inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni sono impignorabili
(Cass. 16425/2019).
Venendo al caso di specie, il ha formulato motivi di doglianza in parte Pt_1 Parte_1 riconducibili alla previsione di cui all'art. 615 c.p.c., in parte qualificabili quali opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. In particolare, la domanda è da qualificarsi come di accertamento negativo del credito, nella parte in cui deduce l'inesistenza dello stesso e\o la prescrizione, nonché l'errata quantificazione del credito portato dalla cartella di pagamento. La domanda è poi qualificabile come opposizione all'esecuzione nella parte in cui contesta il diritto del creditore di procedere all'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo del medesimo. La domanda è, infine, inquadrabile nella categoria dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella parte in cui si deduce la nullità del provvedimento impugnato per vizi propri dell'atto e per inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento quale atto presupposto. In tal senso, deve ritenersi pienamente sussistente l'interesse ad agire in capo al e la conseguente ammissibilità della spiegata opposizione. Parte_1
Pure deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta CP_2
secondo cui la competenza territoriale prevista dall'art. 27 c.p.c. riguarderebbe le cause strettamente connesse all'esecuzione forzata e non anche le azioni di accertamento negativo del credito, alle quali si applicano i criteri di competenza previsti dal codice di rito per le cause relative ai diritti di obbligazione ovvero il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e il foro facoltativo speciale di cui all'art. 20 c.p.c..
Sotto tale profilo è necessario ribadire la qualificazione della domanda – come innanzi esplicitata
- quale opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. sia per la causa petendi e il petitum sui quali la stessa si fonda. L'attore, infatti, ha contestato – tra i vari motivi di doglianza - la legittimità dell'atto prodromico all'esecuzione rappresentato dalla cartella e non può che essere sussunta nell'ambito delle
5 opposizioni all'esecuzione ex art.615 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. ordinanza n.23127/2022). Tale qualificazione è, inoltre, condivisa dalla giurisprudenza di legittimità poiché la contestazione della cartella di pagamento, che, come noto, ex art.25, comma 2, d.p.r. 602/73, svolge la medesima funzione dell'atto di precetto, rivolta nei confronti dell'agente di riscossione che la produce (quale ente titolare non del credito, bensì della sola azione esecutiva) non può che rappresentare una contestazione del diritto nei confronti di quest'ultimo a procedere esecutivamente nei confronti del contribuente. Si tratta, in sostanza, di una controversia pre-esecutiva rientrante nella previsione di cui all'art.615 c.p.c., comma 1, c.p.c. (Cass. sentenza n.3297/2022, sentenza 9871/2021, sentenza n.41234/2021).
Orbene, appurata la natura giuridica della promossa domanda, si osserva che l'eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ., l'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione, doveva essere effettuata con riferimento all'articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480 c.p,c., dovendosi equiparare, come anzidetto, la cartella esattoriale a un atto di precetto o nell'ipotesi in cui la stessa non avesse previsto le indicazioni richieste dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale si doveva individuare nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata.
Superate le questioni preliminari, possono ora affrontarsi i motivi di opposizione formulati dal
Parte_1
Al fine di comprendere le ragioni di opposizione giova premettere che la cartella di pagamento n.
13920170002780019, oggetto della presente impugnazione, trae origine dal mutuo contratto dal istante di € 67.139.39 ( lire 130.000.000) con l' , ammortizzabile in 20 anni al tasso del Pt_1 CP_2
11,25%, con decorrenza 1.1.1984 fino al 31.12.2002, concesso per impianti elettrici con determinazione del 12.5.1983 ( ruolo n. 21463- Pos.n. 72\26412).
Come documentato da parte convenuta , l'Istituto mutuante, nel corso del periodo di CP_2
ammortamento rilevava una inosservanza delle modalità pattuite per il rimborso del capitale, comprensivo degli annessi interessi e, pertanto, contestava al le morosità con le note elencate risultanti dagli Pt_1 atti di ufficio (cfr. all 3 p.
1. e all. n. 3 p.2 della produzione di parte convenuta).
A seguito di compensazione amministrativa di € 4.606,73, regolarizzata con provvedimento n. 16 del
25.11.2014, veniva rideterminato l'importo dovuto dal Comune in e 20.636,35 per interessi di mora, come da accertamento n. 204118 del 13.2.2015 (cfr. all. n. 5 della produzione di parte convenuta).
Con ulteriore nota n. 972 del 23.1.2014 e tramite e –mail del 20.11.2014, del 20.1.2015 e del 24.3.2015,
l' sollecitava nuovamente il a provvedere al pagamento di quanto Controparte_5 Parte_1 dovuto (cfr. all. n. 6).
Considerata l'assenza di riscontri da parte del in data 23.6.2017 l'Istituto Parte_1
6 predisponeva l'ingiunzione n. 99\2016 notificata in data 8.9.2016, con la quale si intimava al di Pt_1 pagare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, la compressiva somma di € 20.636,35 (cfr. all. n. 8 della produzione di parte convenuta).
Tanto precisato viene delibato il primo dei motivi formulati dall'opponente in Parte_1
ordine logico.
Secondo l'attrice posto che il carico portato dalla cartella di pagamento n. 13920170002780019, oggetto di definizione agevolata (cfr. comunicazione AT-13990201902392564130, Prot. n. 4268 del
25.6.2019, assunta da in accoglimento dell'istanza di rottamazione Controparte_1
del carico portato dalla cartella esattoriale n. 13920170002780019, presentata dal Parte_1 ex art. 3 D.L. n. 119/2018, conv. con modificazioni con L. n. 136/2018, c.d. “rottamazione ter”), trarrebbe titolo dai soli interessi di mora derivanti dal tardivo versamento delle rate di ammortamento del mutuo concesso all'Ente e non - come erroneamente riportato nella cartella di pagamento - dall'omesso versamento delle rate di ammortamento medesime, Controparte_1 avrebbe dovuto procedere all'accoglimento totale della richiesta di definizione agevolata presentata dall'Ente, dichiarando interamente estinta l'esposizione debitoria, senza pretendere alcun importo a titolo di definizione agevolata. L'attrice ha altresì eccepito la nullità dell'iscrizione a ruolo n.
2017/000513 e della cartella di pagamento n. 13920170002780019 che ne è scaturita, per l'erronea qualificazione dell'importo preteso come “recupero rate di ammortamento”, con codice tributo 2Z14.
Ed invero, come esposto in premessa, il documentava di aver corrisposto tutte le Parte_1
rate di ammortamento bimestrali del mutuo concesso dal Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, con Provvedimento amministrativo del 29.9.1983.
Il thema decidendum riguarda, in sostanza, i criteri di imputazione delle somme versate dal ai fini della quantificazione del debito da pagare per effetto dell'accesso alla procedura di Pt_1 definizione agevolata, cd. “Rottamazione-ter”. Le doglianze avanzate da parte attrice sono infondate.
Il quadro normativo è quello illustrato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 141 del
7.6.2022: “Il procedimento di definizione agevolata disciplinato dall'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando le sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché quelle maturate a favore dell'agente della riscossione per aggio e spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento”. Si tratta di una forma atipica di definizione del carico fiscale mediante pagamento in misura predefinita, dalla quale deriva l'elisione delle conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria e, al contempo, l'estinzione della res litigiosa (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27
7 gennaio 2016, n. 1518), nella prospettiva di “recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso”
(sentenza n. 321 del 1995) e di ottimizzare l'attività di riscossione (sentenza n. 29 del 2018).
In particolare, il citato art. 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente di Riscossione, nel periodo compreso dall' 1.1.2000 al 31.12.2017: «1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo
27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive
e di notifica della cartella di pagamento»; il secondo comma, poi, prevede che il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata possa essere effettuato in unica soluzione o mediante rateizzazione;
i commi 5 e 6, infine, disciplinano la procedura per accedere alla definizione agevolata, stabilendo che il debitore manifesti tale volontà con una apposita dichiarazione, indicando anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi con l'impegno di rinunciare al contenzioso. Per quanto qui in particolare rileva, i commi 8 e 9, rispettivamente stabiliscono: “8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e
b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5. 9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.
Innanzitutto va chiarito che, per quanto stabilito dal comma 1, l'estinzione del debito da parte del contribuente può avvenire con il pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, limitatamente agli importi portati a titolo di capitale e di interessi, nonché delle somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento;
l'agevolazione, quindi, consiste nella possibilità di estinguere il debito senza pagare le sanzioni comprese nel carico affidato all'Agente di riscossione, nonché gli interessi di mora, che, di
8 regola, si applicano, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 25, comma 2, d.p.r. 602/1973), «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento» e, infine, di evitare il pagamento, sempre decorso inutilmente il citato termine di 60 giorni, delle «sanzioni e somme aggiuntive … calcolate secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento». A tanto si aggiunge - per quanto qui rileva sul profilo dell'imputazione degli importi già versati – la già citata disposizione di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3, con l'ulteriore considerazione che gli interessi di mora al tasso annuo del 2%, sono previsti in caso di pagamento rateale dal comma 3 dell'art. 3 del d.l. n. 119.
Facendo applicazione dei suddetti criteri normativi, può affermarsi che erroneamente parte attrice, nella rideterminazione dell'importo ancora dovuto per effetto della adesione alla procedura di definizione agevolata, invoca l'intervenuta estinzione integrale della pretesa dell'Agente di
Riscossione.
La lettera della norma è chiara e inequivocabile nel limitare i debiti che possono essere oggetto di definizione agevolata a quelli (diversi da quelli contemplati dal successivo art. 5) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nel prospetto inviato all'istante è indicato l'importo complessivo del debito oggetto di definizione agevolata ed il debito da pagare, con indicazione specifica della cartella, del titolare del credito e con ulteriore specificazione dell'importo da pagare per la definizione e relativa rateizzazione.
Né è sostenibile la tesi prospettata da parte attrice secondo cui l'importo oggetto di definizione agevolata di € 22.365,23, corrispondente all'intero carico della cartella, sarebbe ad estinguersi poiché trattandosi di importo dovuto non a titolo di capitale – avendo l'Ente integralmente estinto il mutuo, versando tutte le rate bimestrali del piano di ammortamento predisposto dall'Ente mutuante – ma a titolo di interessi moratori per il tardivo versamento di talune rate del piano di ammortamento del mutuo, lo stesso andava integralmente stralciato e/o rottamato ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 119/2018.
È evidente, infatti, che gli interessi moratori per ritardato pagamento delle rate di mutuo - che costituiscono il contenuto del credito correttamente iscritto a ruolo e oggetto della cartella di pagamento di cui occupa - non sono assimilabili a quelli presi in considerazione dall'art. 3 ai fini dell'esclusione della corresponsione vale a dire i soli “interessi di mora di cui all'articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.602”. L'agevolazione, quindi, consiste nella possibilità di estinguere il debito senza pagare le sanzioni comprese nel carico affidato all'Agente di riscossione, nonché gli interessi di mora, che, di regola, si applicano, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 25, comma 2, d.p.r.
602/1973), «a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento» e, infine, di evitare il pagamento, sempre decorso inutilmente il citato termine di 60 giorni, delle «sanzioni e
9 somme aggiuntive … calcolate secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento».
Tale motivo non può che essere rigettato.
Pure infondata è la dedotta nullità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente nota di liquidazione, dal momento che la stessa risponde al dettato di cui all'art. 3, comma 11, del d.l. 119, e che il suo contenuto è stato perfettamente inteso dal contribuente, il quale, come si è ben visto, ha contestato dettagliatamente la pretesa sotto il profilo della sua quantificazione.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, va sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, l'ingiunzione di pagamento n. 99\2016 del 23.6.2016, posta a fondamento della impugnata cartella, è stata regolarmente notificata al in data 3 settembre 2016 (cfr. all. n. 8 Pt_1
della produzione di parte convenuta ). CP_2
Ciò posto, l'ingiunzione fiscale, prevista per il recupero delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici, è notoriamente espressione del potere di auto-accertamento e di auto-tutela della
P.A., ragion per cui ben poteva essere adoperata in relazione ad un credito fondato su un atto di accertamento unilaterale proveniente dallo stesso ente creditore.
È altresì noto che, di norma, l'ingiunzione fiscale è atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche sia del titolo esecutivo che del precetto, salvo che sia correlata ad una previa attività formale di accertamento, nel qual caso (cioè ove l'ingiunzione sia preceduta dall'emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione) in tale ultimo atto, ove divenuto definitivo ed incontestabile, va identificato il titolo esecutivo, con la conseguenza che l'ingiunzione “conserva
l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato ad esplicare incidenza solo sul piano dell'esigibilità della pretesa e, come tale, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione dell'atto presupposto” (Cass. 1996/n. 8764; conf.
Cass. 2003/n. 10496; Cass. 2019/n. 10896).
Trattasi evidentemente della trasposizione dello stesso principio in forza del quale, nelle opposizioni a precetto ordinarie, si sostiene che l'opposizione non può avere ad oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta (visto che, per la tutela di tali ragioni, la legge già appresta altri rimedi in grado di realizzare ugualmente la tutela del medesimo interesse ad evitare l'esecuzione forzata sulla scorta di quel titolo), ma solo contestazioni attinenti all'efficacia esecutiva del titolo o a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, sorti posteriormente alla formazione della normativa contenuta nel titolo medesimo.
10 Nel caso di specie, è un dato incontroverso che l'ingiunzione fiscale n. 99\2016 del 23.6.2016, sia stata correttamente notificata al È altrettanto pacifico e incontroverso che tale Parte_1
ingiunzione non sia stata mai impugnata in sede giurisdizionale dall'odierna opponente.
Detto provvedimento è dunque divenuto definitivo. L'irretrattabilità dell'atto presupposto – che preclude ogni valutazione nel merito della pretesa creditoria – conduce, in definitiva, al rigetto dell'opposizione avente ad oggetto motivi di doglianza tutti anteriori alla formazione del titolo esecutivo di cui si discorre.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022; i compensi sono liquidati al minimo tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da euro 5.201 ad euro 26.000,00) delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate e dell'esiguità dell'istruttoria (prettamente documentale) svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- RIGETTA l'opposizione;
- NA parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida, per ciascuna, in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. dell Controparte_1
che ne ha fatto richiesta.
[...]
Così deciso in Vibo Valentia, 23.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico
ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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