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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2696/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2696 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa da:
, C.F. , nato ad [...] - NA il 27.08.1971, Parte_1 C.F._1
[...]
, C.F. , nata a [...] - CE il 12.05.1973 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Paiotta, C.F. , presso C.F._3 il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa (CE) alla Via Veneto n. 9;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha, in data 25 agosto 2025, espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 3 luglio 2025, i ricorrenti e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio in LU (CE) in data 24 febbraio 1994, in Parte_2 regime di comunione dei beni, trascritto nei registri atti di matrimonio dello Stato Civile di quel comune con “anno 1994, n. 2, parte I, serie A, ufficio 1”; che dalla unione coniugale sono nate due figlie: (nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]); che le Persona_1 Per_2 figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che entrambe le parti sono economicamente indipendenti;
che è venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata”, ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c., ribadendo con note di trattazione scritta e allegate dichiarazioni, depositate il 16 ottobre 2025, la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice delegato ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. la casa familiare sarà assegnata al sig. , che ne è proprietario, unitamente agli Parte_1 arredi, con impegno della sig.ra di lasciarla entro un mese dalla data in cui la Parte_2
pagina 2 di 4 stessa inizi a percepire redditi da lavoro o eventuali sussidi di qualsivoglia natura e, in ogni caso, entro e non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
3. successivamente, in caso di inoccupazione lavorativa e/o di mancato percepimento della Naspi o di qualsivoglia ulteriore eventuale sussidio da parte della sig.ra e limitatamente a Parte_2 tale periodo, il sig. provvederà al versamento in suo favore di € 150,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo alle spese di locazione che la stessa dovrà sostenere. A tal fine, la sig.ra
si impegna a fornire prova del suo stato lavorativo annualmente mediante estratto Parte_2 contributivo INPS e/o a richiesta del sig. ; Pt_1
4. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge
Va dichiarato lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale di (nato ad [...] - NA il Parte_1
27.08.1971) e (nata a [...] - CE il 12.05.1973); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Dichiara, ex art. 191, comma 2, cod. civile lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
d) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALUCE - CE (atto n. 2, parte I, serie A - Registro
Atti di Matrimonio anno 1994) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile;
;
e) Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2696 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa da:
, C.F. , nato ad [...] - NA il 27.08.1971, Parte_1 C.F._1
[...]
, C.F. , nata a [...] - CE il 12.05.1973 Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Paiotta, C.F. , presso C.F._3 il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa (CE) alla Via Veneto n. 9;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha, in data 25 agosto 2025, espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 3 luglio 2025, i ricorrenti e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio in LU (CE) in data 24 febbraio 1994, in Parte_2 regime di comunione dei beni, trascritto nei registri atti di matrimonio dello Stato Civile di quel comune con “anno 1994, n. 2, parte I, serie A, ufficio 1”; che dalla unione coniugale sono nate due figlie: (nata ad [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]); che le Persona_1 Per_2 figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che entrambe le parti sono economicamente indipendenti;
che è venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata”, ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c., ribadendo con note di trattazione scritta e allegate dichiarazioni, depositate il 16 ottobre 2025, la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice delegato ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. la casa familiare sarà assegnata al sig. , che ne è proprietario, unitamente agli Parte_1 arredi, con impegno della sig.ra di lasciarla entro un mese dalla data in cui la Parte_2
pagina 2 di 4 stessa inizi a percepire redditi da lavoro o eventuali sussidi di qualsivoglia natura e, in ogni caso, entro e non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
3. successivamente, in caso di inoccupazione lavorativa e/o di mancato percepimento della Naspi o di qualsivoglia ulteriore eventuale sussidio da parte della sig.ra e limitatamente a Parte_2 tale periodo, il sig. provvederà al versamento in suo favore di € 150,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo alle spese di locazione che la stessa dovrà sostenere. A tal fine, la sig.ra
si impegna a fornire prova del suo stato lavorativo annualmente mediante estratto Parte_2 contributivo INPS e/o a richiesta del sig. ; Pt_1
4. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge
Va dichiarato lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale di (nato ad [...] - NA il Parte_1
27.08.1971) e (nata a [...] - CE il 12.05.1973); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Dichiara, ex art. 191, comma 2, cod. civile lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
d) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALUCE - CE (atto n. 2, parte I, serie A - Registro
Atti di Matrimonio anno 1994) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile;
;
e) Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Anna Scognamiglio
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