Ordinanza 22 settembre 2022
Massime • 1
Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità dello stesso rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, in quanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, sul presupposto che, nel ritenere che il tribunale avesse condizionato il diritto di alcuni pubblici impiegati ad essere inquadrati nella categoria rivendicata all'effettiva disponibilità dei corrispondenti posti, si fosse mantenuta nell'alveo dell'interpretazione della sentenza, ricostruendo il quadro normativo applicabile al caso concreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/09/2022, n. 27746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27746 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato AN RIZZO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3457/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere FABRIZIA GARRI RILEVATO CHE 1. I lavoratori in epigrafe indicati, "Istruttori di Polizia Locale", Cat C, comparto Enti Locali, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la datrice di lavoro Roma Capitale, per sentir accertare e dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del T.U.P.I., nella categoria D, posizione economica D1, del contratto nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -4- efficacia della graduatoria, in base all'attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria medesima. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1693 del 17.2.2014, poi passata in giudicato essendo stata tardivamente impugnata come definitivamente accertato dalla Cassazione con ordinanza n. 25725 del 2018, accolse la domanda. 3. Ciò nonostante il Comune, successivamente alla sentenza di primo grado e fino alla ordinanza della Cassazione che confermò la tardività dell'appello, rimase inadempiente agli obblighi nascenti dalla sentenza e, solo successivamente all'ordinanza richiamata, i ricorrenti furono nelle condizioni di agire per l'ottemperanza della sentenza di primo gra o n giudicato sin dall'inutile decorso del termine per l'appello ( il u 24.3.2014). 4. Dedussero in quella sede di aver subito un danno per effetto del mancato inquadramento nella categoria D posizione economica D1, con effetti giuridici ed economici a decorrere dal momento in cui certamente vi erano i "posti vacanti e disponibili" nella suddetta categoria, come indicato dal Giudice, ovvero, al più tardi, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza in data 24.03.2014. 4.1. Denunciarono che per effetto dell'inadempimento non avevano potuto ottenere le differenze retributive tra la categoria D e la categoria C che sarebbero maturate, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento della Polizia Locale, con l'attribuzione dell'incarico di "Responsabile di singola o più attività di Reparto" oltre che dell'indennità prevista dal C.C.I. del Comune. 4.2. Aggiunsero che ove tempestivamente inquadrati, alla data del 31 dicembre 2016, essi avrebbero maturato gli anni di permanenza nella posizione D1 che gli avrebbe consentito il passaggio alla posizione economica D2, come previsto dall'avviso di selezione del 12.10.2017 alla quale non poterono partecipare. Esposero, inoltre, che fu loro precluso il conseguimento delle differenze retributive che sarebbero Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -5- maturate dal 1 gennaio del 2012 (per un primo gruppo di 213 ricorrenti) e dal 1 gennaio 2013 (per un secondo gruppo di 114 ricorrenti) - 10 giorno successivo alla maturazione del diritto all'inquadramento in cat. D (con decorrenza, rispettivamente, "dal 31 dicembre 2011" e "dal 31 dicembre 2012": date in cui vi erano i "posti disponibili") ad oggi - quale conseguenza dei "superiori incarichi" di lavoro propri della qualifica superiore ad essi spettante. 4.3. Allegarono di aver diffidato il Comune di Roma il 5.11.2018, successivamente alla conclusione del giudizio di cassazione, per ottenere in esecuzione del giudicato la ricostruzione integrale della carriera, come lo stesso NT si era impegnato a fare con la nota del 20.11.2017, e che tuttavia il Comune si era limitato a comunicare che "per ogni esigenza assunzionale relativa al profilo di Funzionario Polizia Locale, questo ufficio ricorrerà alla graduatoria di che trattasi, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui al dispositivo ed alla normativa in materia di pubblico impiego" così dimostrando di non "ottemperare" alla sentenza che aveva accertato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati senza che residuasse in capo all'amministrazione alcuna "discrezionalità" per l'NT in ordine alla decisione "se" coprire i posti vacanti e disponibili in categoria D. 4.4. Conseguentemente i lavoratori agirono in giudizio davanti al TAR del Lazio per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma più sopra richiamata. 5. Roma Capitale, nel costituirsi, sostenne che non vi era alcun obbligo di inquadrare i ricorrenti in quanto la sentenza del Tribunale di Roma si era limitata a stabilire la ulteriore vigenza, per effetto della proroga, della graduatoria. L'espressione "nei limiti dei posti vacanti e disponibili" doveva perciò essere intesa nel senso che il diritto all'assunzione era "condizionato" alla "volontà" dell'NT, da esprimere con successivi "piani assunzionali", di "coprire" effettivamente i posti "vacanti", che solo così diventavano perciò anche "disponibili". Allegò Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -6- che dopo la sentenza, non vi era stata alcuna "pianificazione occupazionale" da cui desumere la volontà di coprire i posti vacanti e, pertanto, i ricorrenti non potevano vantare alcun diritto ad essere inquadrati, non essendosi verificato il presupposto di fatto a cui era ancorato l'accertamento del diritto enunciato dal Giudice del merito. 6. Il Tar del Lazio con sentenza n. 8519 del 2019 ritenne che oggetto della sentenza di cui era chiesta l'ottemperanza non fosse il diritto incondizionato "all'inquadramento nella categoria superiore", ma piuttosto l'accertamento della perdurante "vigenza della graduatoria" dal quale sarebbe conseguito il diritto dei lavoratori all'inquadramento ma "condizionato" all'ulteriore presupposto della "volontà" dell'amministrazione di provvedere alla copertura dei suddetti posti. Ritenne che, in sostanza, in presenza di una graduatoria valida ed efficace l'Amministrazione era solo tenuta a procedere al suo scorrimento e non avrebbe potuto bandire un nuovo concorso. 7. Il Consiglio di Stato, investito dell'appello dei lavoratori, con la sentenza n. 3457 del 3.5.2021 lo rigettò osservando che l'art. 91 comma 4 del d.lgs 267 del 2000 dispone che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per tre anni dalla pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si rendano successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati successivamente all'indicazione del concorso medesimo. 7.1. Evidenziò quindi che l'espressione, utilizzata dalla sentenza di cui era chiesta l'ottemperanza, era conforme a quella adoperata dal legislatore e doveva essere intesa, stante la chiarezza del suo tenore e del contesto in cui si inseriva: si distingueva tra posti vacanti nella pianta organica di un ente e posti disponibili. I primi erano "quelli che pur formalmente previsti dalla dotazione organica, non sono, di fatto, coperti da alcun dipendente in servizio" mentre i secondi erano quelli vacanti ma solo "una volta che siano stati inseriti in un'apposita pianificazione (cd. piani triennali di fabbisogno) o comunque Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -7- contemplati da una determinazione dell'ente locale contenente un impegno 'assunzionale'". 7.2. Rammentò che il diritto allo scorrimento della graduatoria presuppone la scelta dell'amministrazione di coprire il posto che deve essere non solo vacante ma anche disponibile, sulla base di un'apposita determinazione. Nel ricordare che l'amministrazione ha ampia discrezionalità nel decidere se coprire o meno i posti vacanti in organico sottolineò che l'amministrazione, solo dopo aver assunto tale determinazione, in presenza di graduatorie valide ed efficaci ove scelga di indire una nuova procedura concorsuale, è tenuta a motivarne le ragioni. 7.3. Sottolineò che l'impegno all'assunzione doveva risultare da deliberazioni formalmente adottate dagli organi di vertice dell'amministrazione locale e che, invece, nella specie sarebbe stato ravvisato nel verbale di intesa del 2008 con il quale Roma Capitale avrebbe adottato la determinazione di assumere tante unità di categoria D fino all'integrale copertura dei 3000 posti in organico e confermato per atti concludenti consistiti in plurimi scorrimenti. 7.4. Verificò in fatto che, dopo la sottoscrizione dell'intesa del 2008 e dell'accordo sindacale del 2011, i posti si erano resi vacanti con l'adozione formale di specifici impegni assunzionali, seguiti da determine di autorizzazione alla stipulazione dei contratti individuali, non sostituiti o sostituibili dalle intese intervenute con le organizzazioni sindacali. 7.5. Escluse che la sentenza del Tribunale passata in giudicato avesse comunque accertato che per effetto dell'impegno assunto con le organizzazioni sindacali era stato ritenuto sussistente l'automatismo invocato dai lavoratori ed osservò che, diversamente, si sarebbe dovuto accertare in quel giudizio che sussistevano i presupposti per l'immediato inquadramento dei lavoratori e, per l'effetto, riconoscere il Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -8- loro diritto alla costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001. 7.6. Evidenziò che, neppure tenendo conto di causa petendi e di petitum, si sarebbe potuto ritenere che tale accertamento fosse contenuto nella sentenza oggetto dell'ottemperanza: né nella motivazione né nel dispositivo, infatti, era stato accertato un diritto immediato all'inquadramento rivendicato. Ciò che era stato accertato era solo l'obbligo di scorrere la graduatoria fino al termine di vigenza della stessa e nei limiti dei posti vacanti e che siano stati resi disponibili. 7.7. Escluse che il TAR fosse incorso nel denunciato vizio di eccesso di potere giurisdizionale atteso che la decisione da ottemperare era stata interpretata secondo il senso letterale delle espressioni adoperate nella motivazione e nel dispositivo, in correlazione con gli elementi di fatto e di diritto introdotti nel giudizio dai ricorrenti. Accertò infatti che si era discusso solo della permanente vigenza della graduatoria e dell'obbligo generale di utilizzarla. 7.8. Escluse poi di poter ravvisare un eccesso di potere giurisdizionale, inteso come integrazione o modificazione del contenuto precettivo della sentenza da ottemperare - da interpretare appunto come enunciativa dell'obbligo di ricorrere alla graduatoria per la copertura di posti vacanti e disponibili e del diritto dei lavoratori a conseguire l'inquadramento nella categoria D rivendicata senza travalicare la scelta discrezionale dell'amministrazione di voler procedere alla copertura dei posti vacanti - evidenziando in fatto, per escludere la possibilità di una ottemperanza, che successivamente alla sentenza del Tribunale il Comune non aveva reso disponibili i posti corrispondenti ai vuoti in organico via via determinatisi. Sottolineò che la mancata adozione delle delibere consiliari non rientra nell'ambito di operatività del giudizio di ottemperanza. Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -9- 8. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe indicati che articolano due motivi. Roma Capitale resiste con controricorso ulteriormente illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE 9. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l'eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice amministrativo interpretato l'accertamento effettuato dal giudice ordinario sulla base di elementi non valutati da quest'ultimo o valutati in modo affatto differente. 9.1. Ad avviso dei ricorrenti il Consiglio di Stato avrebbe interpretato la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, non sulla base degli elementi di fatto e di diritto valutati dal Tribunale, ma sulla base di elementi di fatto e di diritto rimasti estranei a quel giudizio. 9.2. Sostengono infatti che la necessità di un previo "piano assunzionale" adottato dall'NT e, a monte, le previsioni delle "norme vigenti", non hanno in realtà costituito oggetto di apposito "accertamento" da parte del giudice ordinario quando questi ha emanato la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza. Il dictum del giudice da interpretare, la dizione "nei limiti dei posti vacanti e disponibili", non può dipendere da elementi, di fatto e di diritto, rimasti "estranei" a quel giudizio, poiché, in tal caso, ad avviso dei ricorrenti, il giudice amministrativo più che "interpretare" il contenuto della sentenza finisce per effettuare "ulteriori accertamenti", per i quali è sprovvisto della "potestas iudicandi". 9.3. Deducono che quello che il Consiglio di Stato finisce per richiedere, al fine di ritenere integrati i "posti disponibili", è un elemento che era rimasto "estraneo" al giudizio di cognizione innanzi al giudice ordinario, il quale aveva ritenuto già "disponibili" i posti, indipendentemente da qualunque ulteriore "delibera successiva", in quanto l'impegno alla loro Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -10- copertura era già stato assunto nel 2008 ed era stato attuato nei 3 anni di vigenza ordinaria della graduatoria. 9.4. Osservano che se l'NT non avesse erroneamente ritenuto "scaduta" la graduatoria avrebbe portato avanti tale impegno all'assunzione e la circostanza che ciò non era avvenuto, attraverso "ulteriori delibere", è "conseguenza" di un comportamento illegittimo e non può assurgere a prova della mancata assunzione di detto impegno. 9.5. In sostanza, secondo i ricorrenti, il Consiglio di Stato avrebbe finito per chiedere, ai fini del perfezionamento del diritto soggettivo pieno da loro vantato, un elemento (le "successive delibere", di fatto mancate) che era rimasto "estraneo" al giudizio innanzi al giudice ordinario, per la semplice ragione che per quel giudice l'obbligo alla copertura dei 3.000 posti di categoria D era già sorto. Il comportamento "omissivo" dell'NT costituiva, ormai, "inadempimento" ad un "obbligo già esistente", perché sorto in precedenza. 9.6. A riprova della correttezza della lettura da loro data i ricorrenti evidenziano che nell'appello del Comune di Roma avverso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza, poi dichiarato inammissibile per tardività, era stato proprio chiesto di affermare che la sentenza era errata perché, oltre ai succitati motivi, mai Roma Capitale aveva "formalmente deciso" di "coprire i suddetti posti vacanti", non avendo peraltro indetto né "bandi di concorso" né "avvisi di mobilità" per coprire i suddetti posti, accertamento che non sarebbe stato necessario ove si fosse ritenuto, come sostiene prima il TAR e poi il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, che il giudice non avesse obbligato immediatamente ed a prescindere da qualunque ulteriore determinazione, il Comune a provvedere all'assunzione dei lavoratori. 10. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un eccesso di potere giurisdizionale per avere interpretato l'accertamento effettuato dal giudice ordinario come Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -11- accertamento avente ad oggetto un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. 10.1. Sostengono i ricorrenti che, diversamente da quanto affermato dal Consiglio di Stato la sentenza del Tribunale di Roma conteneva l'accertamento del loro diritto ad essere inquadrati nella categoria D e, semplicemente, non ne indicava la data di decorrenza. 10.2. Il Consiglio di Stato, nell'affermare che il Tribunale di Roma avrebbe "dettato le regole per la disciplina del futuro rapporto tra le parti private, attribuendo ai ricorrenti un vero e proprio diritto soggettivo al riguardo: l'Amministrazione non avrebbe potuto più opporre la non perdurante vigenza della graduatoria ma, qualora le esigenze organizzative la obbligassero a ricorrere a nuove assunzioni di Funzionari, compatibilmente con il cd. Blocco del turn over, avrebbe dovuto necessariamente utilizzare la suddetta graduatoria, attingendo al relativo personale, nell'ordine della stessa" sarebbe incorso nell'eccesso di potere giurisdizionale denunciato in quanto avrebbe trascurato di considerare che il dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma riproduce il petitum dei ricorrenti in primo grado e "dichiara il dritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in cat D, pos,ec,D1...." senza indicazione di una data. Evidenziano che diversamente il giudice sarebbe incorso in un vizio di ultra petizione poiché nessuna data era stata indicata nel ricorso e sottolineano che la motivazione della sentenza era conforme alla causa petendi. 10.3. Ad avviso dei ricorrenti, viceversa, avendo interpretato la decisione nel senso che si sarebbe trattato di un diritto condizionato ad elementi che, peraltro, non erano stati espressamente indicati nella sentenza da ottemperare, il Consiglio di Stato sarebbe incorso nella denunciata violazione in quanto è precluso al giudice dell'ottemperanza di una sentenza estranea alla sua giurisdizione di "integrare" la cognizione del primo giudice con elementi di giudizio "nuovi", quali sarebbero "le norme vigenti", "la mancanza di successive delibere Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -12- assunzionali", ecgtrattandosi di elementi che, se non erano stati presi in considerazione dal primo giudice, non potevano essere presi in considerazione neppure dai giudici dell'ottemperanza, pena il "rifacimento del giudizio di cognizione". 10.4. Sostengono i ricorrenti che di tale "contraddizione" sono consapevoli i giudici del Consiglio di Stato che riconoscono l'esistenza di tale "anomalia" della sentenza non avendo il G.O., che pure non aveva riconosciuto un "diritto pieno", declinato la sua giurisdizione, in favore del giudice amministrativo ed essendo invece entrato "nel merito", decidendo il ricorso e accogliendolo parzialmente. 10.5. Deducono che se effettivamente, come ritiene il Consiglio di Stato, il Tribunale non aveva dichiarato l'esistenza di "alcun diritto pieno e incondizionato" allora la sua sentenza sarebbe stata affetta da "difetto di giurisdizione" avendo trattato di un mero interesse legittimo e non di un diritto pieno. Tuttavia viene posto in rilievo con il presente ricorso che, essendosi formato il giudicato su quella sentenza ed anche sulla giurisdizione del giudice ordinario che l'ha pronunciata, la scelta interpretativa seguita creerebbe il paradosso di rendere detta sentenza emanata "in difetto di giurisdizione". Osservano che trattandosi di presupposto processuale da scrutinare prima del "merito", l'interpretazione fornita dal giudice amministrativo finisce per attribuire al giudice ordinario uno "sconfinamento in altra giurisdizione" con una interpretazione che non si accorda con la accertata sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario non più sindacabile. 10.6. Ritengono che perciò sia più logico e verosimile ipotizzare che a "violare la giurisdizione" siano stati, oggi, proprio i giudici amministrativi e non il primo giudice. Deducono che è il giudizio sull'ottemperanza che segue il giudizio di "cognizione" che a questo deve adeguarsi in modo da rendere, anche nel dubbio, la prima sentenza come "utiliter data" con il riconoscimento di un diritto pieno, avendone giurisdizione (la cui sussistenza è stata accertata con Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -13- sentenza passata in giudicato). In sostanza escludono che si possa interpretare un giudizio di cognizione già concluso, sulla base di elementi che, a posteriori, ne renderebbero "assente la giurisdizione" e gli "elementi nuovi" valutati dai giudici amministrativi produrrebbero proprio questo risultato e sarebbero sintomatici dell'eccesso di potere giurisdizionale consumatosi. 10.7. Deducono ancora che se davvero il giudice ordinario avesse inteso riconoscere un diritto dei ricorrenti al "futuro scorrimento della graduatoria" al "sopravvenire", dopo la sentenza, di "posti disponibili" (individuati nei successivi "piani assunzionali") e non invece, come sostenuto, il diritto "all'inquadramento immediato nei posti superiori vacanti" avrebbe dichiarato il loro diritto allo scorrimento della graduatoria al sopravvenire di posti vacanti e disponibili e non come invece ha fatto il diritto "ad essere inquadrati in cat D" (sia pure nel "perimetro" dei "posti vacanti e disponibili"). In sostanza, secondo i ricorrenti, il dispositivo della sentenza oggetto dell'ottemperanza, non si sarebbe prestato ad essere interpretato integrandolo con gli elementi, come le "future delibere assunzionali", indicati dal Consiglio di Stato, il che dimostrerebbe che si trattava di elementi certamente "estranei" al riconoscimento contenuto nella sentenza. 10.8. Da ultimo, poi, sostengono che la scelta del Tribunale di chiamare in causa gli ulteriori idonei fino a quel momento estranei al giudizio era sintomatico del fatto che la emananda sentenza non era di mero accertamento (di un principio di vigenza della graduatoria e di sua possibile utilizzazione nei piani assunzionali), ma piuttosto avrebbe avuto "effetti costitutivi" incidendo sulle posizioni degli "ulteriori idonei", i quali si sarebbero visti "pretermessi" dall'inquadramento dei ricorrenti vittoriosi, collocati però in posizione successiva. Diversamente la chiamata in giudizio non sarebbe stata necessaria. 11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -14- 11.1. In linea generale va rammentato che secondo l'insegnamento di questa Corte di Cassazione le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione solo ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione (Cass. s.u. 17/01/2022 n. 1227). 11.2. In particolare va ribadito che rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza l'interpretazione della decisione oggetto di tale giudizio, con la conseguenza che la deduzione di eventuali errori commessi nella suddetta attività interpretativa non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. Non rileva a tal fine il fatto che l'interpretazione operata in sede di ottemperanza incida su diritti soggettivi se ciò è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza è un giudicato civile. Tale giudicato concerne diritti soggettivi e dunque ogni attività di interpretazione dello stesso non può non incidere anche su tali diritti (cfr. Cass. s.u. 15/06/2000 n. 438, 02/12/2009 n. 25344). 11.3. Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali è consentito il sindacato della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nelle decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, da quelle nelle quali un tale sindacato è inammissibile, diviene decisivo stabilire se oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione). Pertanto, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -15- giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass. s.u. 26/04/2013 n. 10060 e 30/05/2018 n. 13699). 11.4. In definitiva per distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenersi inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (cd. limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (cd. limiti esterni). Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. 12. Nel caso in esame il Consiglio di Stato - nel verificare come richiesto l'avvenuta ottemperanza da parte dell'Amministrazione al giudicato formatosi tra le parti nel giudizio civile tra le stesse definito, ha contenuto il suo intervento nell'ambito della interpretazione del contenuto della sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria rivendicata in base alla dotazione organica vigente e secondo l'ordine di precedenza della graduatoria in cui erano inseriti -si e' limitato a chiarire qual' era il contenuto della decisione la cui ottemperanza era stata chiesta con un procedimento interpretativo del 4 dispositivo del giudice civile con il quale si è tenut della motivazione di quella sentenza e degli accertamenti in quel giu !zio effettuati. Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -16- 12.1. Nel chiarire il significato della nozione di posto vacante e di posto disponibile - snodo cruciale dal quale si fa conseguire dal giudice dell'ottemperanza l'accertamento del fatto che il giudice civile aveva inteso il diritto all'utilizzo della graduatoria ed al conseguente inquadramento come, comunque , subordinato alla deliberazione discrezionale dell'amministrazione di rendere disponibili i posti vacanti - il Consiglio di Stato non ha esorbitato dal potere assegnatogli di interpretare la decisione cui si doveva dare esecuzione ed ha, piuttosto, contenuto il suo intervento proprio nell'ambito assegnatoli di chiarire il significato del dictum del giudice civile. 12.2. Ne consegue che non vi sono spazi per queste sezioni unite per censurare quella interpretazione. Come si è ricordato il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attiene ai limiti interni della giurisdizione, ove pure quel giudice sia incorso in un errore di interpretazione dello stesso. 12.3. Va ribadito che, nel dare attuazione ad un giudicato civile in materia di lavoro, il potere del giudice di ottemperanza viene esercitato sulla base di elementi interni al giudicato ed il compito del giudice dell'ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente - che ove rilevi la violazione od elusione del giudicato civile adotta provvedimenti in luogo della P.A. inadempiente - è proprio quello di verificare l'esattezza della interpretazione data dall'amministrazione eventualmente sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere (cfr. Cass. Sez. U. 29/03/2017 n. 8112 e 30/05/2018 n. 13702). 12.4. In definitiva il giudice dell'ottemperanza, chiamato ad accertare se della sentenza passata in giudicato sia stata data corretta esecuzione o se, piuttosto non ne sia stata data una interpretazione elusiva (Cass. s.u. 14/04/2020 n. 7825) deve, come ha fatto, ricostruire il quadro normativo applicabile al caso concreto alla luce del quale interpretare l'ordine da eseguire con la sentenza ed è proprio in Ric. 2021 n. 28591 sez. SU - ud. 21-06-2022 -17- Il Presidente esito a tale procedimento che è pervenuto al convincimento, insindacabile in questa sede, che "il giudicato avrebbe dovuto (e potuto) trovare esecuzione in sede di ottemperanza soltanto se Roma Capitale, dopo la sentenza, e nel periodo di vigenza della graduatoria, avesse reso disponibili i posti corrispondenti ai vuoti di organico via via venutisi a determinare" escludendo ogni possibilità di esecuzione coattiva della sentenza del giudice civile in mancanza di tali delibere consiliari di copertura dei posti vacanti in organico. 13. Al mancato accoglimento del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 7.500, per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 21 giugno 2022 3w.--ATo