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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2024, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 218 /2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 218 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
DE CE CARLO che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. Controparte_1
PINNA VISTOSO MARCO , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 27.5.2024
pagina1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/01/2024 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Torres in data 3.10.2009 ; allegava di essere separato legalmente in virtù di
Sentenza del Tribunale di Sassari in data 7 marzo 2020 , di non avere più ripreso la convivenza tanto che doveva ritenersi ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Esponeva che dal matrimonio erano nati due figli, ancora minorenni, e che la sentenza di separazione aveva collocato gli stessi presso la madre, a riguardo affermava che il figlio aveva da tempo richiesto la collocazione presso di lui chiedeva quindi che entrambi i figli venissero collocati presso di lui, assegnata la casa familiare e determinato assegno di mantenimento per gli stessi a carico della madre.
Si costituiva non opponendosi alla richiesta di Controparte_1
scioglimento del matrimonio ma opponendosi alla richiesta di modifica delle condizioni contenute nella separazione, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli attese le accresciute esigenze degli stesi.
Comparse le parti davanti al Giudice istruttore confermavano la volontà di non volersi riconciliare e si riservavano in ordine alla proposta del Giudice sulle condizioni di divorzio.
All'udienza fissata precisavano le conclusioni aderendo alla proposta effettuata dal Giudice all'udienza del 13.5.2024 e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con la sentenza in data 7 marzo 2020;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della pagina2 di 3 comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Porto Torrs in data
3.10.2009 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Il Collegio prende atto delle condizioni assunte dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori figli, condizioni rispettose dei principi di legge sulla bigenitorialità e dei diritti dei minori nonché dirette a soddisfare le loro esigenze.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Torres in data
3.10.2009
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Torres di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 parte 1 , n. 39
CONDIZIONI : come da verbale di udienza del 13.5.2024
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 27/05/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina3 di 3
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 218 / 2024 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
DE CE CARLO che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. Controparte_1
PINNA VISTOSO MARCO , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 27.5.2024
pagina1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/01/2024 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Torres in data 3.10.2009 ; allegava di essere separato legalmente in virtù di
Sentenza del Tribunale di Sassari in data 7 marzo 2020 , di non avere più ripreso la convivenza tanto che doveva ritenersi ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Esponeva che dal matrimonio erano nati due figli, ancora minorenni, e che la sentenza di separazione aveva collocato gli stessi presso la madre, a riguardo affermava che il figlio aveva da tempo richiesto la collocazione presso di lui chiedeva quindi che entrambi i figli venissero collocati presso di lui, assegnata la casa familiare e determinato assegno di mantenimento per gli stessi a carico della madre.
Si costituiva non opponendosi alla richiesta di Controparte_1
scioglimento del matrimonio ma opponendosi alla richiesta di modifica delle condizioni contenute nella separazione, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli attese le accresciute esigenze degli stesi.
Comparse le parti davanti al Giudice istruttore confermavano la volontà di non volersi riconciliare e si riservavano in ordine alla proposta del Giudice sulle condizioni di divorzio.
All'udienza fissata precisavano le conclusioni aderendo alla proposta effettuata dal Giudice all'udienza del 13.5.2024 e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con la sentenza in data 7 marzo 2020;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della pagina2 di 3 comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Porto Torrs in data
3.10.2009 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Il Collegio prende atto delle condizioni assunte dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori figli, condizioni rispettose dei principi di legge sulla bigenitorialità e dei diritti dei minori nonché dirette a soddisfare le loro esigenze.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Porto Torres in data
3.10.2009
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Torres di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 parte 1 , n. 39
CONDIZIONI : come da verbale di udienza del 13.5.2024
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 27/05/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
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