Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 15/04/2025, n. 7493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7493 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3682 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Cacciatori delle Alpi 4;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento di rigetto dell'istanza n. -OMISSIS- diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell'interno il 22.09.2020 e notificato al sig. -OMISSIS- il 03.02.2021, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche eventualmente non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto di diniego della cittadinanza italiana n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno il 22 settembre 2020.
Dopo avere presentato il 17 novembre 2015 un’istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera F) della L. 5 febbraio 1992 n. 91, il 27 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha trasmesso il preavviso di diniego dell’istanza ai sensi dell’art.10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, evidenziando la presenza di elementi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana, individuabili: a) nella presenza di una segnalazione all’A.G. effettuata il 16 luglio 2016 dai Carabinieri di -OMISSIS- per una presunta violazione degli artt. 582 e 624 c.p.; b) nella convivenza con persona ripetutamente denunciata per truffa e uso di atto falso; c) nel mancato ottemperamento all’aggiornamento del titolo di soggiorno; d) ed infine, nell’insufficienza reddituale.
Il ricorrente riferisce che malgrado le osservazioni presentate il 3 febbraio 2021 gli era stato notificato il provvedimento definitivo di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, n. -OMISSIS- del 22 settembre 2020, motivato in relazione agli elementi ostativi sopra citati.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, oltre al venire in essere di un difetto di motivazione;
2. l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto il ricorrente avrebbe confutato le argomentazioni dedotte nel preavviso di rigetto, in particolare per quanto attiene la presunta assenza di reddito.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 21 marzo 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure che possono essere trattate unitariamente in ragione delle sostanziali analogia delle argomentazioni dedotte.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto dell’istanza di cittadinanza sarebbe contraddittorio e farebbe riferimento a circostanze che sarebbero state già superate a seguito delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
In particolare si rileva che dalla documentazione fiscale depositata si evincerebbe che a partire dall’anno 2014, i redditi personali erano già da soli di per sé sufficienti.
1.2 E’ necessario premettere che un costante orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di precisare che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale - ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno - ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da "concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
1.3 La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza - ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all'art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) - ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui "Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge").
1.4 Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
1.5 Nel caso di specie la valutazione operata dal Ministero resistente risulta conforme agli insegnamenti giurisprudenziali che precedono e non è suscettibile di alcuna censura in quanto coerente con i dati documentali forniti anche in sede processuale dalla stessa parte ricorrente.
1.6 Infatti, il provvedimento dell’Amministrazione si fonda sulla documentazione reddituale in atti acquisita tramite punto fisco dalla quale risulta una percezione dei redditi insufficiente e riferita alle annualità del 2017 (euro 6.665) e del 2018 (euro 2.042).
1.7 Tenendo in conto che il nucleo familiare è composto dal solo richiedente, solo un reddito di euro 8.263,31, avrebbe potuto essere considerato sufficiente e, ciò, anche in ragione del fatto che non avrebbe potuto comunque sommarsi il reddito dello zio seppur convivente, in quanto non rientra tra i familiari previsti dall’art. 433 c.c.
1.8 Si consideri, inoltre, che dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS-risultava altresì a carico del ricorrente una notizia di reato del -OMISSIS- emessa dai CC di -OMISSIS- per lesioni personali e furto, circostanza quest’ultima che è stata valutata ostativa al rilascio della cittadinanza.
Nemmeno è condivisibile l’argomentazione diretta a rilevare che sul procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia e, in ciò, considerando che “ la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato ” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n.4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “ le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
1.9 Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.