Sentenza 9 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01550/2025REG.PROV.COLL.
N. 05863/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5863 del 2024, proposto da:
Avv. Claudio Federico, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.13860/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. AS Zafarana e udito per parte appellante il difensore come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in ottemperanza proposto dinnanzi al T.A.R. per il Lazio, l’Avv. Claudio Federico, rappresentato e difeso da sé medesimo, ha agito per l’esecuzione della ordinanza n. 14279/2023, con la quale il medesimo T.A.R. - nel dichiarare il “non luogo a provvedere” sul reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta nel giudizio r.g.n. 12670/2022, instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia dal sig. AS SP e concluso con la sentenza n. 6089/2022 - ha condannato il Ministero stesso al pagamento delle spese della fase di reclamo in favore dell’Avv. Claudio Federico, difensore antistatario in quella sede.
1.2. Il Ministero della Giustizia si è costituito nel giudizio con atto di mero stile.
1.3. Con la sentenza impugnata (n.13860/2024) il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dall’avv. Claudio Federico, ordinando al Ministero di pagare quanto portato dal titolo giudiziale, ma in punto di spese ha così disposto: “La peculiarità della fattispecie, anche tenuto conto che il ricorrente si difende in proprio, consente la compensazione delle spese di lite” .
2.1. Con atto notificato il 12 luglio 2024 l’avv. Claudio Federico ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite deducendo un unico motivo così rubricato: I) Violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.; Falsa applicazione dell’art. 92, comma 2°, c.p.c.; Motivazione apparente.
Sotto un primo profilo deduce che il richiamo alla “peculiarità della fattispecie” operata dal giudice di prime cure non sarebbe idonea a integrare quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui fa menzione la sentenza additiva della Corte Costituzionale 19.4.2018, n. 77, che ha sancito l’incostituzionalità del secondo comma dell’art. 92 c.p.c., laddove non prevede la possibilità di compensazione delle spese, malgrado la presenza delle medesime. Cita al riguardo una pronuncia di questo Consiglio (Consiglio di Stato sez. V, 20/11/2023, n.9906) il quale ha statuito come le “gravi ed eccezionali ragioni”, atte a legittimare la compensazione, debbano concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare al principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”
Sotto altro profilo richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’ art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (ex plurimis, Cass. civ., 29.1.2024, n. 2650; Conf. Cass. ord. n. 4698/2019).
2.2. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito in appello.
2.3. All’udienza camerale del 9 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. L’appello è fondato per le seguenti ragioni.
3.1. Sotto un primo profilo va premesso che nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti è espressione di un ampio potere valutativo del giudice di primo grado, che è sostanzialmente sottratto al sindacato del giudice di appello, salva l’ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli, abnormi ed illogiche, ravvisabili ad esempio in caso di condanna alle spese della parte vittoriosa. Anche il principio della soccombenza, richiamato dall’art. 92 c.p.c., cui rinvia l’art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo a fronte della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa, soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l’organo pubblico chiamato in giudizio (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 4 luglio 2014, n. 3394).
3.2. Ciò premesso, l’art 92 c.p.c., cui fa espresso richiamo l’art. 26 c.p.a., prevede al secondo comma le ipotesi al ricorrere delle quali il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero: ovvero quando vi è soccombenza reciproca, oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte di Cassazione ha al riguardo statuito che “ i giusti motivi da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratti dalla natura del diritto azionato, dal tipo di diritto procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano o dalla semplicità della materia del contendere o, genericamente, dalla natura della lite, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa ” (cfr. Cass. n. 20188/2013; Cass. 15 dicembre 2011, n. 26987; Cass., 13 luglio 2011, n. 15413).
Peraltro, sulla norma è anche intervenuta la pronuncia della Corte Cost., 19 aprile 2018, n.77, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente.
Ovviamente, tali circostanze dovranno essere adeguatamente valutate ed emergere dalla motivazione del provvedimento.
3.3. Orbene, sulla scorta delle superiori premesse, il Collegio rileva che la motivazione adottata dal giudice di prime cure non contempla nessuna delle ipotesi per le quali possa disporsi la compensazione, non essendo integrate quelle gravi ed eccezionali ragioni che afferiscono alla imprevedibilità della soccombenza, trattandosi nel caso di specie dell’incontestata azionabilità di un titolo giudiziario recante condanna al pagamento di somme di denaro, ed essendo altresì incontestato che il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso per ottemperanza per fatto imputabile all’inadempimento del Ministero.
3.4. Escluso che la fattispecie in esame presenti peculiarità di sorta – diversamente il giudice di primo grado avrebbe dovuto darne conto nella motivazione – la statuizione di compensazione delle spese si manifesta del tutto illogica anche nella parte in cui il T.A.R. attribuisce rilievo rafforzativo alla circostanza “ che il ricorrente si difende in proprio”.
La Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2024, n.2650) ha sul punto “ribadito il costante orientamento di legittimità (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008, Rv. 601669 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004, Rv. 574385 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 691 del 24/01/1994, Rv. 485109 - 01) secondo cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86, cod. proc. civ., non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” .
4. Per i surriferiti motivi, ne consegue che la motivazione adottata dal giudice di prime cure è priva di fondamento normativo e si pone in contrasto con i principi nomofilattici sopra enunciati.
5. Conclusivamente, l’appello deve essere accolto, e la sentenza appellata riformata con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali per il quali appare equo liquidare la somma di € 700,00 (settecento/00) oltre oneri e accessori di legge.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza di primo grado, nella misura di € 700,00 (settecento/00) oltre oneri e accessori di legge.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in € 700,00 (settecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
AS Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS Zafarana | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO