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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11094 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6702/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Iorio, Francesco Pt_1
OC MA NI e Francesco CH, come da procura in atti;
OPPONENTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fuccio, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/2023, notificato ad essa dalla CP_1 per il pagamento della somma di euro 14.621,97 oltre accessori, sulla
[...] base di un contratto per i servizi inerenti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, quale residuo saldo dovuto sulle fatture n. 491 del 08/04/2022, n. 654 del 10/05/2022, n. 910 del 10/06/2022, n. 911 del 10/06/2022, n. 1056 del 11/07/2022 e n. 1057 del 11/07/2022. Deduceva a motivi: 1) che non erano minimamente descritte le asserite prestazioni dei servizi che sarebbero state eseguite e poste a base delle fatture emesse;
2) l'insufficienza probatoria delle fatture – documenti fiscali di provenienza unilaterale – a fondare il credito;
3) l'insussistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
4) il disconoscimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2719, 2712 cod. civ. e 214 cod. proc. civ. della documentazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 prodotta in copia;
5) il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto, in quanto assolutamente illeggibile e non riconducibile al soggetto presumibilmente firmatario e destinatario dei servizi. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la deduceva che la aveva CP_1 Parte_1 affidato ad essa opposta il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti presso i proprio punti di Giugliano in Campania e Nola, così come da contratti prodotti in atti sottoscritti rispettivamente in data 27/01/2021, 11/05/2021, 28/02/2022 e 23/05/2022, descriventi analiticamente le prestazioni a carico delle parti nonché le condizioni economiche. Aggiungeva che aveva ha sempre svolto regolarmente i propri servizi descritti nei contratti così come la aveva sempre regolarmente Parte_1 adempiuto alle proprie obbligazioni per lungo tempo. Succedeva che ad un certo punto la non aveva più ottemperato alle proprie obbligazioni, Parte_1 omettendo il pagamento parziale e/o integrale delle fatture emesse dalla per i servizi resi, e precisamente le fatture indicate CP_1 analiticamente nel ricorso per ingiunzione di pagamento. La CP_1 aveva inviato diversi solleciti alla propria committente richiedendo il saldo delle fatture insolute e mai perveniva alla stessa alcuna contestazione da parte della propria committente, anzi la per far fronte alle proprie Parte_1 obbligazioni proponeva all'opposta a mezzo mail un piano di rientro con un pagamento mensile a partire dal mese di settembre 2022 , ma, effettuato il pagamento della prima rata, non aveva dato più seguito ai successivi versamenti, costringendo l'opposta a proporre azione giudiziaria. Evidenziava che i servizi resi dalla erano provati anche dai relativi formulari CP_1 sottoscritti dall'opponente in occasione dei vari ritiri dei rifiuti effettuati presso i punti di Giugliano in Campania e Nola. Per tali motivi chiedeva rigettarsi l'opposizione, con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero, prima della opposizione in esame, l'opponente non ebbe mai nulla a contestare in ordine alla fornitura dei servizi in materia di ritiro e smaltimento dei rifiuti, nonché al prezzo richiesto e di cui alle fatture, mai disconosciute.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 L'opponente, peraltro, ha disconosciuto genericamente la conformità della documentazione prodotta agli originali e le sottoscrizioni apposte sui contratti, solo perché a sua dire le firme risultano illegibili e non riconducibili all'opponente. Invero, alla luce del deposito non solo dei formulari rifiuti ma anche e soprattutto della email con cui l'opponente ebbe a chiedere una dilazione di pagamento, è evidente che tali motivi di opposizione, oltre che generici, appaiono del tutto infondati e pretestuosi. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di esecutività dello stesso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6702/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di beni mobili TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Iorio, Francesco Pt_1
OC MA NI e Francesco CH, come da procura in atti;
OPPONENTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fuccio, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/2023, notificato ad essa dalla CP_1 per il pagamento della somma di euro 14.621,97 oltre accessori, sulla
[...] base di un contratto per i servizi inerenti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, quale residuo saldo dovuto sulle fatture n. 491 del 08/04/2022, n. 654 del 10/05/2022, n. 910 del 10/06/2022, n. 911 del 10/06/2022, n. 1056 del 11/07/2022 e n. 1057 del 11/07/2022. Deduceva a motivi: 1) che non erano minimamente descritte le asserite prestazioni dei servizi che sarebbero state eseguite e poste a base delle fatture emesse;
2) l'insufficienza probatoria delle fatture – documenti fiscali di provenienza unilaterale – a fondare il credito;
3) l'insussistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
4) il disconoscimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2719, 2712 cod. civ. e 214 cod. proc. civ. della documentazione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 prodotta in copia;
5) il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto, in quanto assolutamente illeggibile e non riconducibile al soggetto presumibilmente firmatario e destinatario dei servizi. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la deduceva che la aveva CP_1 Parte_1 affidato ad essa opposta il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti presso i proprio punti di Giugliano in Campania e Nola, così come da contratti prodotti in atti sottoscritti rispettivamente in data 27/01/2021, 11/05/2021, 28/02/2022 e 23/05/2022, descriventi analiticamente le prestazioni a carico delle parti nonché le condizioni economiche. Aggiungeva che aveva ha sempre svolto regolarmente i propri servizi descritti nei contratti così come la aveva sempre regolarmente Parte_1 adempiuto alle proprie obbligazioni per lungo tempo. Succedeva che ad un certo punto la non aveva più ottemperato alle proprie obbligazioni, Parte_1 omettendo il pagamento parziale e/o integrale delle fatture emesse dalla per i servizi resi, e precisamente le fatture indicate CP_1 analiticamente nel ricorso per ingiunzione di pagamento. La CP_1 aveva inviato diversi solleciti alla propria committente richiedendo il saldo delle fatture insolute e mai perveniva alla stessa alcuna contestazione da parte della propria committente, anzi la per far fronte alle proprie Parte_1 obbligazioni proponeva all'opposta a mezzo mail un piano di rientro con un pagamento mensile a partire dal mese di settembre 2022 , ma, effettuato il pagamento della prima rata, non aveva dato più seguito ai successivi versamenti, costringendo l'opposta a proporre azione giudiziaria. Evidenziava che i servizi resi dalla erano provati anche dai relativi formulari CP_1 sottoscritti dall'opponente in occasione dei vari ritiri dei rifiuti effettuati presso i punti di Giugliano in Campania e Nola. Per tali motivi chiedeva rigettarsi l'opposizione, con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero, prima della opposizione in esame, l'opponente non ebbe mai nulla a contestare in ordine alla fornitura dei servizi in materia di ritiro e smaltimento dei rifiuti, nonché al prezzo richiesto e di cui alle fatture, mai disconosciute.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 L'opponente, peraltro, ha disconosciuto genericamente la conformità della documentazione prodotta agli originali e le sottoscrizioni apposte sui contratti, solo perché a sua dire le firme risultano illegibili e non riconducibili all'opponente. Invero, alla luce del deposito non solo dei formulari rifiuti ma anche e soprattutto della email con cui l'opponente ebbe a chiedere una dilazione di pagamento, è evidente che tali motivi di opposizione, oltre che generici, appaiono del tutto infondati e pretestuosi. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di esecutività dello stesso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3