Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/01/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04416/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4416 del 2024, proposto da MO TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Guaraldi ed Ennio Abrusci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al decreto della Corte di appello di Roma depositato il 28.10.21, cron. n. 1631/21, a definizione del procedimento R.G. n. 52257/21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la sig.ra MO TI ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. cron. 1631/21 del 28 ottobre 2021, emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”), con cui la Corte di appello di Roma, Sezione Equa riparazione, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore delle somme ivi liquidate.
2. In data 16 novembre 2024, la ricorrente ha depositato una nota con cui dà atto che, in data successiva all’instaurazione del presente giudizio, l’amministrazione debitrice ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite.
3. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio il 7 gennaio 2025 con atto di mero stile.
4. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, previo avviso a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio rileva che né la parte ricorrente né l’amministrazione resistente hanno documentato il sopravvenuto pagamento di quanto dovuto in base al titolo esecutivo, di talché, in assenza dell’accertamento del soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, non sussistono i presupposti necessari per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, la dichiarazione di parte ricorrente è idonea a comprovare un’evidente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, a cui non può che conseguire una declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. In ragione del fatto che, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente e non contestato dalla difesa erariale, il pagamento è avvenuto solo a seguito della proposizione dell’odierno ricorso per ottemperanza, le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero della giustizia, con distrazione in favore dell’avvocato Ennio Abrusci, dichiaratosi in atti procuratore antistatario. Esse sono liquidate in dispositivo in misura che tiene conto della serialità del contenzioso e nella quale confluiscono le somme richieste a titolo di spese sostenute successivamente alla formazione del titolo per l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Ennio Abrusci ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO