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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5736/2022 promossa da:
Parte_1
(c.f. ) con l'avv. JESSICA DE BENEDETTO P.IVA_1
ATTRICE
contro
(c.f. ) con l'avv. ROBERTA MANDELLI e CP_1 C.F._1
l'avv. MASSIMILIANO COSTANTIN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito così provvedere:
a) in rito: revocare la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo la ragione creditoria opposta inesistente e comunque incerta ed illiquida nell'an e nel quantum per tutte le ragioni suesposte;
b) sospendere il presente giudizio per pregiudizialità del procedimento statutario di conciliazione/arbitrato; c) dichiarare il difetto di giurisdizione dell'On. Tribunale adito in favore della giurisdizione arbitrale come prevista dallo Statuto sociale;
d) nel merito accertare l'inesistenza totale o parziale del credito vantato da parte opposta in sede monitoria per tutte le ragioni suesposte, e per l'effetto accogliere la presente opposizione
e revocare e/o annullare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per i motivi esposti nel presente atto;
e) accertare l'indebita percezione da parte dell'opposto del fondo spese di € 38.940,00, non essendo stati forniti i giustificativi delle spese sostenute, e per l'effetto condannare l'opposto alla relativa restituzione in favore dell'odierna opponente;
f) con vittoria di spese e competenze professionali, rimb. spese forf. al 15%, C.P.A. ed I.V.A. con attribuzione al procuratore anticipatario.
La parte convenuta come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni eccezione e istanza avversaria disattesa, così provvedere:
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, così dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1671/2022 del Tribunale di
Modena.
In via subordinata, accertare il rapporto dare/avere tra le parti e condannare
[...]
c.f. , con sede a SA (MO) al viale Isonzo n. 28, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. l'importo CP_1 di euro 71.454,00 al lordo della ritenuta d'acconto per sorte capitale (euro 57.156,00 al netto della ritenuta d'acconto), oltre gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo
e le spese di questo procedimento, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art.
96, II comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.9.2022 Parte_1
(nel prosieguo propone opposizione nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2022, emesso per il credito capitale di € 71.454,00 (al lordo
2 di 8 della ritenuta su € 56.156,00), portato dalle fatture 15.2.2022 n. 4/E di € 24.530,00 e 27.4.2022 n.
10/E di € 32.626,00 e chiesto in pagamento a titolo di compenso di prestazioni professionali rese nel quarto trimestre del duemilaventuno e nel primo trimestre del duemilaventidue come medico anestesista e rianimatore nei presidi ospedalieri di Tortona (Al), Novi Ligure (Al), Casale
TO (Al) e GO (Vc).
L'opponente eccepisce in rito l'improcedibilità della domanda. Nel merito contesta l'adempimento e chiede in riconvenzionale la restituzione di € 38.940,00 per fondi che il professionista avrebbe destinato a finalità diversa dalle spese di servizio.
Costituitosi in giudizio, contesta le difese avversarie. CP_1
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 20.3.2023, la causa è istruita con documenti, testimonianze e richieste di informazioni alla Pubblica
Amministrazione; è discussa e posta in decisione all'udienza del 17.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
L'eccezione di improcedibilità della domanda va disattesa, poiché l'art. 33 lett. a d.l. 12.9.2014
n. 132, convertito in l. 10.11.2014 n. 162, esclude testualmente l'applicabilità dell'art. 31 d. l. cit. ai procedimenti monitori, inclusa l'opposizione.
2.
L'onerosità è elemento normale, ma non essenziale, della prestazione d'opera intellettuale;
quindi, è onere del committente eccepire e comprovare l'eventuale gratuità del contratto (CC II
23.11.2016 n. 23893).
Il titolo del rapporto è incontroverso e la sua apparente contestazione contraddice gli asserti posti a fondamento della domanda riconvenzionale. Inoltre, è documentato indirettamente dai pagamenti anteriori in favore del convenuto (doc. 13-14 conv.) e dalla corrispondenza delle parti, comprovante la restituzione alla società di un file denominato «Lettera di incarico
[...]
», estesa su carta intestata della prima (doc. 1 e 12 conv.), e l'organizzazione delle CP_1 prestazioni (cfr. doc. 3 att.).
La contestazione di dell'onerosità dell'opera svolta nella memoria ex art. Parte_2
1836 n. 1 c.p.c. non solo è inconferente per la sua tardività (cfr. CC I 27.2.2008 n. 5191), valutabile perlomeno ex art. 116 c.p.c., ma è incompatibile con i superiori elementi assertivi e probatori, con conseguente conferma della superfluità della verificazione della scrittura, chiesta dall'opponente nella memoria ex art. 1836 n. 3 c.p.c. e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Del
3 di 8 pari, l'estraneità della presente controversia ai rapporti sociali oggetto della clausola compromissoria statutaria (doc. 6 att.) rende infondata l'eccezione di arbitrato.
3.
Accertata la fonte dell'obbligazione controversa, si esaminano i dati istruttori relativi all'adempimento del convenuto distinguendoli per aziende sanitarie locali.
3.1.
», GO] Controparte_3 Controparte_4
La rilevazione giornaliera delle presenze è riscontrata dalle specifiche e articolate informazioni rese dall di in data 24.10.2023 (doc. 28 conv.) e CP_3 Controparte_3 CP_3 dalla testimonianza di («2. […] il dott. veniva a ricoprire i turni Testimone_1 CP_1 di guardia attiva e di reperibilità. Quando entrava in servizio nelle ore diurne si presentava, sempre, da me, in sala operatoria, per farmi sapere della sua presenza e che aveva preso servizio»; «3. […] I miei quadri sono quadri dell che vanno Controparte_5
Contr all'Amministrazione. Il mio ruolo come (Direttore Esecutivo di Contratto) è quello di verificare l'esecuzione del contratto, ossia la presenza dei professionisti e il controllo della loro professionalità durante la giornata. I quadri che io costruisco a inizio mese vengono inviati alla mia Direzione e possono anche mutare nel corso del mese, per cui ci sono dei quadri anche a fine mese, definitivi. Segue, poi, un altro controllo, ossia quello della timbratura da parte della mia Azienda che dovrebbe trasmettere il documento alla Cooperativa anche se non so riferire, nello specifico, con riguardo a questo secondo passaggio perché non mi compete. Comunque, il mio ruolo è quello di vedere le timbrature dei medici e verificare che coincidano con i quadri. Io mi fermo fino a lì, il resto non è di mia competenza»; «4. Se sia se sia vero che ho attestato
l'attività professionale del dott. come da prospetto che mi viene esibito (doc. 26) CP_1
a mediante la sottoscrizione dei documenti che mi Controparte_2 vengono esibiti (doc. da 16 a 24)»; «Sì, confermo. Ho visto i documenti che mi vengono esibiti.
Preciso che il mio riferimento è solo ai documenti relativi all'Ospedale di GO in quanto di mia competenza. Questi documenti. Mi venivano di regola esibiti dal dott. e io li CP_1 controfirmavo e li inviavo alla Cooperativa»).
3.2.
, Ospedale «SS Antonio e Margherita», Tortona, Controparte_7
San Giacomo», Novi Ligure, Ospedale «Spirito», Casale TO] CP_4
4 di 8 La rilevazione giornaliera delle presenze (doc. 21 conv.) è riscontrata, in parte, dalle informazioni rese dall di in data 19.6.2022 (doc. 34 conv.: «sia Controparte_3 CP_3 il Dr. , Direttore SC Anestesia e Rianimazione Casale Monf.to, che la Persona_1 sottoscritta Dr.ssa , Direttore SC Anestesia e Rianimazione Novi Ligure, Persona_2 per quanto di nostra competenza e per quanto di nostra conoscenza, possiamo affermare che il
Dr. ha svolto attività di medico anestesista, come indicato nelle schede di CP_1 presenza inviate, nel periodo che va dal Novembre 2021 al Febbraio 2022, nelle fasce orarie indicate, nei PPOO di Casale Monf.to, di Novi Ligure e Tortona. Si chiarisce, inoltre, che per quanto riguarda le schede di gennaio e febbraio, questi mesi si riferiscono all'anno 2022, per cui la correzione a mano è legittima, mentre le schede n° 5 e 9 si devono riferire ai mesi di gennaio e febbraio 2022 in luogo del 2021») e, in parte, dalla testimonianza di («1. Se sia Testimone_2 vero che nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra l
[...]
il dott. ha svolto su Controparte_8 CP_1 indicazione di quest'ultima, dall'agosto 2021 al marzo 2022, l'attività di medico anestesista presso l “SS Antonio e Margherita” di Tortona, l “San Giacomo” di Novi CP_4 CP_4
Ligure (AL) e presso l “Santo Spirito” di Casale TO (AL), come da prospetto CP_4 che mi viene esibito (doc. 26)»; «Posso dire di sì. Preciso di aver visionato gli atti operatori per vedere le presenze del dott. (n.d.r. il teste consulta dei propri appunti). Non so dire se CP_1 sia il dott. in quanto nei report operatori da me visionati risulta solo la dicitura CP_1
“anestesista convenzionato” e non figura il nome. A me figura il nome “ ” per la prima CP_1 volta nel report del 21.01.2022. Preciso che nel nostro ospedale la prestazione del medico anestesista viene richiesta solo in sala operatoria. Può anche fare le urgenze che provengono dai singoli reparti ma che vengono poi indirizzate in sala operatoria dove viene eseguita la visita anestesiologica se non fatta in precedenza»; «4: se sia se sia vero che ho attestato l'attività professionale del dott. come da prospetto che mi viene esibito (doc. 26) a CP_1
mediante la sottoscrizione dei documenti che mi Controparte_2 vengono esibiti (doc. da 16 a 24)»; «Da un raffronto con il prospetto che mi viene esibito, mi tornano le seguenti date: 11.11.2021, 18.11.2021, 25.11.2021, 2.12.2021, 3.12.2021, 7.12.2021,
16.12.2021, 21.01.2022. Quello che manca è il report della Ginecologia del 2021. Garantisco che la reperibilità non era data ai medici convenzionati. Ora non posso riferire con riguardo ad altri presidi. Preciso che non ho verificato il periodo febbraio-marzo 2022. Io ho il ruolo di coordinatore blocco operatorio. Do una mano ai colleghi in difficoltà. Io indico di solito le sale
5 di 8 operatorie, suddividendo per specialità. Ci sono altri colleghi, poi, che si occupano dei turni della Rianimazione»).
3.3.
Il su esposto compendio istruttorio e la condotta processuale dell'opponente (art. 116 c.p.c.) restituiscono la conferma dell'adempimento del convenuto.
Sotto il primo profilo si osserva come la valutazione singolare e congiunta (cfr. CC II
25.10.2019 n. 27410; CC III 12.4.2018 n. 9059; CC VI-5 2.3.2017 n. 5374) degli elementi di prova, documentali e orali, che traggono mutuo vigore dal loro vicendevole completamento, ne denota la concordanza globale.
Sotto il secondo profilo va rilevato che la società si è limitata a negare in forma generica l'adempimento del professionista, senza porre in dubbio né specifiche prestazioni né la conformità del computo del compenso ai parametri contrattuali (€ 90,00 orari per la guardia attiva, € 60,00 orari per la guardia con reperibilità notturna o nel finesettimana, € 90,00 orari per la chiamata in reperibilità) e contestando per la prima volta in corso di causa la veridicità delle rilevazioni delle presenze tempo per tempo trasmessele (doc. 16-24 conv.), quali sintetizzate nel prospetto di parte (doc. 26 conv.).
Inoltre, deduce per la prima volta nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. che l'opera in tesi prestata avrebbe titolo gratuito, essendo socio volontario della cooperativa dal 9.8.2021, CP_1 come provato dalla domanda di adesione (doc. 4 att.) di cui il convenuto ha disconosciuto la sottoscrizione nella sua difesa successiva alla produzione avversaria.
Infine, non ha depositato le note finali nel termine assegnato alle parti, omettendo, quindi, in toto rilievi sull'istruttoria espletata e limitandosi ad una generica e dubitativa contestazione della difformità delle schede di presenza dalle informazioni rese dalla Pubblica Amministrazione (cfr. verbale d'udienza 22.2.2024).
3.4.
L'opponente eccepisce di aver pagato a € 16.860,00 chiedendo di provarlo CP_1 per testi (Vero: «4) che il dott. chiedeva in data 02/03/2022 ed otteneva il CP_1 pagamento di €.16.860 tramite bonifico intestato a , scrivendo al l.r.p.t. della Testimone_3 cooperativa opponente quanto segue: Ciao UR. Ti invio l'importo su GO, Novi,
Casale, e Tortona relativo al mese di Gennaio 2022 per un Totale di € 16.860. Naturalmente ho inviato alla vostra segreteria i fogli con le presenze. Se cortesemente li invieresti a questo IBAN che ti invio, con la dicitura che meglio si adatti») e producendo la trascrizione di
6 di 8 un'interlocuzione delle parti (doc. 3 att.: «Ciao Ti invio l'importo su GO, Novi, Per_3
Casale, e Tortona relativo al mese di Gennaio 2022 per un Totale di € 16.860. Naturalmente ho inviato alla vostra segreteria i fogli con le presenze. Se cortesemente li invieresti a questo IBAN che ti invio, con la dicitura che meglio si adatti»).
Il convenuto contesta il pagamento di € 16.860,00 (compenso del mese di gennaio del 2022) eccependo ritualmente l'inammissibilità della corrispondente prova testimoniale (art. 2726 c.c.), la cui richiesta non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
quindi, il credito oggetto della domanda non può ritenersi parzialmente estinto per adempimento.
4.
La domanda riconvenzionale è infondata.
L'opponente assume di aver messo a disposizione della controparte € 38.940,00, spesi senza renderne il conto;
chiede di provare per testi il pagamento (Vero: «5) «che il dott. CP_1
ha ricevuto dalla cooperativa opponente con prelievi effettuati con la carta in suo
[...] possesso e l'accredito sull'Iban della signora €.38.940,00») e produce l'estratto Testimone_3 parziale dei movimenti di una carta (doc. 2 att.) nonché la trascrizione di un'interlocuzione delle parti (doc. 3 att.: «Guarda che la carta è disabilitata. Non funziona più»; «Non è bloccata carissimo, hai solo esaurito il plafond di 1500€ mensile con 3 prelievi di 500€ sequenziali il giorno 7 e il giorno 11 Febbraio»).
Il convenuto imputa il pagamento di € 38.940,00 a crediti anteriori aventi titolo nel contratto posto a fondamento della domanda e produce le fatture 10.9.2021 n. 35/E di € 3.458,00 e
13.10.2021 n. 40/E di € 5.690,00 (doc. 13 e 14 conv.).
L'opponente deduce la genericità dell'imputazione trascurando, però, di aver previamente allegato che l'importo di € 38.940,00 è stato messo a disposizione del professionista per le spese di servizio con ciò motivandone l'asserita mala gestio (citazione, p. 2: «Tale carta ricaricabile era stata caricata per complessivi € 38.940,00 che l'opposto avrebbe dovuto utilizzare per affrontare le spese di esecuzione del servizio affidatogli. Orbene, alla fine dello svolgimento del servizio affidatogli da tale carta è stato prelevato dall'opposto € 38.940,00 di cui l'opposto al termine della prestazione non ha fornito i giustificativi di spesa»). È proprio la sua difesa, quindi,
a precludere l'imputazione del pagamento al credito controverso e a confermare la vaghezza della prospettazione della domanda, impedendo di ritenere che abbia adempiuto il Parte_2 suo onere assertivo.
7 di 8 Inoltre, l'estratto contabile comproverebbe solo prelievi ivi riportati. Infine, è l'opponente a riconoscere la disponibilità in capo al convenuto di un plafond mensile. Non potrebbe, quindi, dirsi raggiunta la prova incombente sul solvens né della natura indebita degli asseriti pagamenti né di un danno risarcibile. Ne discende il rigetto dell'opposizione.
5.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c. del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione con domanda riconvenzionale di nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2022: CP_1
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. dell'opposto;
4- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in € 11.977,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 27 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5736/2022 promossa da:
Parte_1
(c.f. ) con l'avv. JESSICA DE BENEDETTO P.IVA_1
ATTRICE
contro
(c.f. ) con l'avv. ROBERTA MANDELLI e CP_1 C.F._1
l'avv. MASSIMILIANO COSTANTIN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito così provvedere:
a) in rito: revocare la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo la ragione creditoria opposta inesistente e comunque incerta ed illiquida nell'an e nel quantum per tutte le ragioni suesposte;
b) sospendere il presente giudizio per pregiudizialità del procedimento statutario di conciliazione/arbitrato; c) dichiarare il difetto di giurisdizione dell'On. Tribunale adito in favore della giurisdizione arbitrale come prevista dallo Statuto sociale;
d) nel merito accertare l'inesistenza totale o parziale del credito vantato da parte opposta in sede monitoria per tutte le ragioni suesposte, e per l'effetto accogliere la presente opposizione
e revocare e/o annullare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per i motivi esposti nel presente atto;
e) accertare l'indebita percezione da parte dell'opposto del fondo spese di € 38.940,00, non essendo stati forniti i giustificativi delle spese sostenute, e per l'effetto condannare l'opposto alla relativa restituzione in favore dell'odierna opponente;
f) con vittoria di spese e competenze professionali, rimb. spese forf. al 15%, C.P.A. ed I.V.A. con attribuzione al procuratore anticipatario.
La parte convenuta come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni eccezione e istanza avversaria disattesa, così provvedere:
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, così dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1671/2022 del Tribunale di
Modena.
In via subordinata, accertare il rapporto dare/avere tra le parti e condannare
[...]
c.f. , con sede a SA (MO) al viale Isonzo n. 28, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. l'importo CP_1 di euro 71.454,00 al lordo della ritenuta d'acconto per sorte capitale (euro 57.156,00 al netto della ritenuta d'acconto), oltre gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo
e le spese di questo procedimento, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art.
96, II comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.9.2022 Parte_1
(nel prosieguo propone opposizione nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2022, emesso per il credito capitale di € 71.454,00 (al lordo
2 di 8 della ritenuta su € 56.156,00), portato dalle fatture 15.2.2022 n. 4/E di € 24.530,00 e 27.4.2022 n.
10/E di € 32.626,00 e chiesto in pagamento a titolo di compenso di prestazioni professionali rese nel quarto trimestre del duemilaventuno e nel primo trimestre del duemilaventidue come medico anestesista e rianimatore nei presidi ospedalieri di Tortona (Al), Novi Ligure (Al), Casale
TO (Al) e GO (Vc).
L'opponente eccepisce in rito l'improcedibilità della domanda. Nel merito contesta l'adempimento e chiede in riconvenzionale la restituzione di € 38.940,00 per fondi che il professionista avrebbe destinato a finalità diversa dalle spese di servizio.
Costituitosi in giudizio, contesta le difese avversarie. CP_1
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 20.3.2023, la causa è istruita con documenti, testimonianze e richieste di informazioni alla Pubblica
Amministrazione; è discussa e posta in decisione all'udienza del 17.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
L'eccezione di improcedibilità della domanda va disattesa, poiché l'art. 33 lett. a d.l. 12.9.2014
n. 132, convertito in l. 10.11.2014 n. 162, esclude testualmente l'applicabilità dell'art. 31 d. l. cit. ai procedimenti monitori, inclusa l'opposizione.
2.
L'onerosità è elemento normale, ma non essenziale, della prestazione d'opera intellettuale;
quindi, è onere del committente eccepire e comprovare l'eventuale gratuità del contratto (CC II
23.11.2016 n. 23893).
Il titolo del rapporto è incontroverso e la sua apparente contestazione contraddice gli asserti posti a fondamento della domanda riconvenzionale. Inoltre, è documentato indirettamente dai pagamenti anteriori in favore del convenuto (doc. 13-14 conv.) e dalla corrispondenza delle parti, comprovante la restituzione alla società di un file denominato «Lettera di incarico
[...]
», estesa su carta intestata della prima (doc. 1 e 12 conv.), e l'organizzazione delle CP_1 prestazioni (cfr. doc. 3 att.).
La contestazione di dell'onerosità dell'opera svolta nella memoria ex art. Parte_2
1836 n. 1 c.p.c. non solo è inconferente per la sua tardività (cfr. CC I 27.2.2008 n. 5191), valutabile perlomeno ex art. 116 c.p.c., ma è incompatibile con i superiori elementi assertivi e probatori, con conseguente conferma della superfluità della verificazione della scrittura, chiesta dall'opponente nella memoria ex art. 1836 n. 3 c.p.c. e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Del
3 di 8 pari, l'estraneità della presente controversia ai rapporti sociali oggetto della clausola compromissoria statutaria (doc. 6 att.) rende infondata l'eccezione di arbitrato.
3.
Accertata la fonte dell'obbligazione controversa, si esaminano i dati istruttori relativi all'adempimento del convenuto distinguendoli per aziende sanitarie locali.
3.1.
», GO] Controparte_3 Controparte_4
La rilevazione giornaliera delle presenze è riscontrata dalle specifiche e articolate informazioni rese dall di in data 24.10.2023 (doc. 28 conv.) e CP_3 Controparte_3 CP_3 dalla testimonianza di («2. […] il dott. veniva a ricoprire i turni Testimone_1 CP_1 di guardia attiva e di reperibilità. Quando entrava in servizio nelle ore diurne si presentava, sempre, da me, in sala operatoria, per farmi sapere della sua presenza e che aveva preso servizio»; «3. […] I miei quadri sono quadri dell che vanno Controparte_5
Contr all'Amministrazione. Il mio ruolo come (Direttore Esecutivo di Contratto) è quello di verificare l'esecuzione del contratto, ossia la presenza dei professionisti e il controllo della loro professionalità durante la giornata. I quadri che io costruisco a inizio mese vengono inviati alla mia Direzione e possono anche mutare nel corso del mese, per cui ci sono dei quadri anche a fine mese, definitivi. Segue, poi, un altro controllo, ossia quello della timbratura da parte della mia Azienda che dovrebbe trasmettere il documento alla Cooperativa anche se non so riferire, nello specifico, con riguardo a questo secondo passaggio perché non mi compete. Comunque, il mio ruolo è quello di vedere le timbrature dei medici e verificare che coincidano con i quadri. Io mi fermo fino a lì, il resto non è di mia competenza»; «4. Se sia se sia vero che ho attestato
l'attività professionale del dott. come da prospetto che mi viene esibito (doc. 26) CP_1
a mediante la sottoscrizione dei documenti che mi Controparte_2 vengono esibiti (doc. da 16 a 24)»; «Sì, confermo. Ho visto i documenti che mi vengono esibiti.
Preciso che il mio riferimento è solo ai documenti relativi all'Ospedale di GO in quanto di mia competenza. Questi documenti. Mi venivano di regola esibiti dal dott. e io li CP_1 controfirmavo e li inviavo alla Cooperativa»).
3.2.
, Ospedale «SS Antonio e Margherita», Tortona, Controparte_7
San Giacomo», Novi Ligure, Ospedale «Spirito», Casale TO] CP_4
4 di 8 La rilevazione giornaliera delle presenze (doc. 21 conv.) è riscontrata, in parte, dalle informazioni rese dall di in data 19.6.2022 (doc. 34 conv.: «sia Controparte_3 CP_3 il Dr. , Direttore SC Anestesia e Rianimazione Casale Monf.to, che la Persona_1 sottoscritta Dr.ssa , Direttore SC Anestesia e Rianimazione Novi Ligure, Persona_2 per quanto di nostra competenza e per quanto di nostra conoscenza, possiamo affermare che il
Dr. ha svolto attività di medico anestesista, come indicato nelle schede di CP_1 presenza inviate, nel periodo che va dal Novembre 2021 al Febbraio 2022, nelle fasce orarie indicate, nei PPOO di Casale Monf.to, di Novi Ligure e Tortona. Si chiarisce, inoltre, che per quanto riguarda le schede di gennaio e febbraio, questi mesi si riferiscono all'anno 2022, per cui la correzione a mano è legittima, mentre le schede n° 5 e 9 si devono riferire ai mesi di gennaio e febbraio 2022 in luogo del 2021») e, in parte, dalla testimonianza di («1. Se sia Testimone_2 vero che nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra l
[...]
il dott. ha svolto su Controparte_8 CP_1 indicazione di quest'ultima, dall'agosto 2021 al marzo 2022, l'attività di medico anestesista presso l “SS Antonio e Margherita” di Tortona, l “San Giacomo” di Novi CP_4 CP_4
Ligure (AL) e presso l “Santo Spirito” di Casale TO (AL), come da prospetto CP_4 che mi viene esibito (doc. 26)»; «Posso dire di sì. Preciso di aver visionato gli atti operatori per vedere le presenze del dott. (n.d.r. il teste consulta dei propri appunti). Non so dire se CP_1 sia il dott. in quanto nei report operatori da me visionati risulta solo la dicitura CP_1
“anestesista convenzionato” e non figura il nome. A me figura il nome “ ” per la prima CP_1 volta nel report del 21.01.2022. Preciso che nel nostro ospedale la prestazione del medico anestesista viene richiesta solo in sala operatoria. Può anche fare le urgenze che provengono dai singoli reparti ma che vengono poi indirizzate in sala operatoria dove viene eseguita la visita anestesiologica se non fatta in precedenza»; «4: se sia se sia vero che ho attestato l'attività professionale del dott. come da prospetto che mi viene esibito (doc. 26) a CP_1
mediante la sottoscrizione dei documenti che mi Controparte_2 vengono esibiti (doc. da 16 a 24)»; «Da un raffronto con il prospetto che mi viene esibito, mi tornano le seguenti date: 11.11.2021, 18.11.2021, 25.11.2021, 2.12.2021, 3.12.2021, 7.12.2021,
16.12.2021, 21.01.2022. Quello che manca è il report della Ginecologia del 2021. Garantisco che la reperibilità non era data ai medici convenzionati. Ora non posso riferire con riguardo ad altri presidi. Preciso che non ho verificato il periodo febbraio-marzo 2022. Io ho il ruolo di coordinatore blocco operatorio. Do una mano ai colleghi in difficoltà. Io indico di solito le sale
5 di 8 operatorie, suddividendo per specialità. Ci sono altri colleghi, poi, che si occupano dei turni della Rianimazione»).
3.3.
Il su esposto compendio istruttorio e la condotta processuale dell'opponente (art. 116 c.p.c.) restituiscono la conferma dell'adempimento del convenuto.
Sotto il primo profilo si osserva come la valutazione singolare e congiunta (cfr. CC II
25.10.2019 n. 27410; CC III 12.4.2018 n. 9059; CC VI-5 2.3.2017 n. 5374) degli elementi di prova, documentali e orali, che traggono mutuo vigore dal loro vicendevole completamento, ne denota la concordanza globale.
Sotto il secondo profilo va rilevato che la società si è limitata a negare in forma generica l'adempimento del professionista, senza porre in dubbio né specifiche prestazioni né la conformità del computo del compenso ai parametri contrattuali (€ 90,00 orari per la guardia attiva, € 60,00 orari per la guardia con reperibilità notturna o nel finesettimana, € 90,00 orari per la chiamata in reperibilità) e contestando per la prima volta in corso di causa la veridicità delle rilevazioni delle presenze tempo per tempo trasmessele (doc. 16-24 conv.), quali sintetizzate nel prospetto di parte (doc. 26 conv.).
Inoltre, deduce per la prima volta nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. che l'opera in tesi prestata avrebbe titolo gratuito, essendo socio volontario della cooperativa dal 9.8.2021, CP_1 come provato dalla domanda di adesione (doc. 4 att.) di cui il convenuto ha disconosciuto la sottoscrizione nella sua difesa successiva alla produzione avversaria.
Infine, non ha depositato le note finali nel termine assegnato alle parti, omettendo, quindi, in toto rilievi sull'istruttoria espletata e limitandosi ad una generica e dubitativa contestazione della difformità delle schede di presenza dalle informazioni rese dalla Pubblica Amministrazione (cfr. verbale d'udienza 22.2.2024).
3.4.
L'opponente eccepisce di aver pagato a € 16.860,00 chiedendo di provarlo CP_1 per testi (Vero: «4) che il dott. chiedeva in data 02/03/2022 ed otteneva il CP_1 pagamento di €.16.860 tramite bonifico intestato a , scrivendo al l.r.p.t. della Testimone_3 cooperativa opponente quanto segue: Ciao UR. Ti invio l'importo su GO, Novi,
Casale, e Tortona relativo al mese di Gennaio 2022 per un Totale di € 16.860. Naturalmente ho inviato alla vostra segreteria i fogli con le presenze. Se cortesemente li invieresti a questo IBAN che ti invio, con la dicitura che meglio si adatti») e producendo la trascrizione di
6 di 8 un'interlocuzione delle parti (doc. 3 att.: «Ciao Ti invio l'importo su GO, Novi, Per_3
Casale, e Tortona relativo al mese di Gennaio 2022 per un Totale di € 16.860. Naturalmente ho inviato alla vostra segreteria i fogli con le presenze. Se cortesemente li invieresti a questo IBAN che ti invio, con la dicitura che meglio si adatti»).
Il convenuto contesta il pagamento di € 16.860,00 (compenso del mese di gennaio del 2022) eccependo ritualmente l'inammissibilità della corrispondente prova testimoniale (art. 2726 c.c.), la cui richiesta non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;
quindi, il credito oggetto della domanda non può ritenersi parzialmente estinto per adempimento.
4.
La domanda riconvenzionale è infondata.
L'opponente assume di aver messo a disposizione della controparte € 38.940,00, spesi senza renderne il conto;
chiede di provare per testi il pagamento (Vero: «5) «che il dott. CP_1
ha ricevuto dalla cooperativa opponente con prelievi effettuati con la carta in suo
[...] possesso e l'accredito sull'Iban della signora €.38.940,00») e produce l'estratto Testimone_3 parziale dei movimenti di una carta (doc. 2 att.) nonché la trascrizione di un'interlocuzione delle parti (doc. 3 att.: «Guarda che la carta è disabilitata. Non funziona più»; «Non è bloccata carissimo, hai solo esaurito il plafond di 1500€ mensile con 3 prelievi di 500€ sequenziali il giorno 7 e il giorno 11 Febbraio»).
Il convenuto imputa il pagamento di € 38.940,00 a crediti anteriori aventi titolo nel contratto posto a fondamento della domanda e produce le fatture 10.9.2021 n. 35/E di € 3.458,00 e
13.10.2021 n. 40/E di € 5.690,00 (doc. 13 e 14 conv.).
L'opponente deduce la genericità dell'imputazione trascurando, però, di aver previamente allegato che l'importo di € 38.940,00 è stato messo a disposizione del professionista per le spese di servizio con ciò motivandone l'asserita mala gestio (citazione, p. 2: «Tale carta ricaricabile era stata caricata per complessivi € 38.940,00 che l'opposto avrebbe dovuto utilizzare per affrontare le spese di esecuzione del servizio affidatogli. Orbene, alla fine dello svolgimento del servizio affidatogli da tale carta è stato prelevato dall'opposto € 38.940,00 di cui l'opposto al termine della prestazione non ha fornito i giustificativi di spesa»). È proprio la sua difesa, quindi,
a precludere l'imputazione del pagamento al credito controverso e a confermare la vaghezza della prospettazione della domanda, impedendo di ritenere che abbia adempiuto il Parte_2 suo onere assertivo.
7 di 8 Inoltre, l'estratto contabile comproverebbe solo prelievi ivi riportati. Infine, è l'opponente a riconoscere la disponibilità in capo al convenuto di un plafond mensile. Non potrebbe, quindi, dirsi raggiunta la prova incombente sul solvens né della natura indebita degli asseriti pagamenti né di un danno risarcibile. Ne discende il rigetto dell'opposizione.
5.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
L'art. 961 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato
(CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 963 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n. 4136). La temerarietà della lite, però, sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere (CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c. del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione con domanda riconvenzionale di nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2022: CP_1
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3- rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. dell'opposto;
4- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in € 11.977,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 27 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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