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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 118 / 2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra:
con il patrocinio dell'avv. SAVOIA MARIA Parte_1
ROSARIA, elettivamente domiciliato in Bari alla Via delle Medaglie D'Oro n. 4 ATTORE
contro
CONTUMACE Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte riassumente ha precisato le conclusioni Parte_1
19/01/2024 da intendersi qui riprodotte e trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c..
Con ricorso in opposizione all'esecuzione del 11.09.2013, depositato in
Cancelleria in data 12.09.2013 (introduttivo del giudizio distinto al
N.30000595/2013 R.G.), il sig. impugnava dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria (oggi soppressa) una non meglio specificata intimazione di pagamento e la cartella di pagamento n. 02420120002098785000, lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a mezzo del servizio postale in violazione dell'art.26 del D.P.R. n.602/73 nonché l'illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione della cartella di pagamento.
Chiedeva, dunque, al G.E., previa sospensione dell'esecuzione,
l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze di giudizio e con condanna dell' al risarcimento dei Controparte_2
danni (asseritamente) subiti dal Contribuente.
Il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria con decreto del 12.09.2013 disponeva la sospensione dell'esecuzione (come se fosse stato proposto un ricorso ex art. 615 co. 2° cpc) e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
Si costituiva ritualmente in giudizio (oggi Controparte_3 [...]
) eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza Controparte_4
ed indeterminabilità dell'oggetto e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per vizio insanabile dell'atto introduttivo, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione in favore della
[...]
[... [...]
riguardando la cartella di pagamento Controparte_5
n.024/2012/0002098785/000 il ruolo n.0550061/2012 relativo ad imposte e tasse per ruoli emessi dall' di Parte_1 CP_5
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito – Tribunale di Taranto
Sezione Distaccata Tribunale di Manduria (oggi soppresso) in favore del
Tribunale di Brindisi e, infine, in ultima analisi, la declaratoria della regolarità degli atti dell'Esattore ed il rigetto della richiesta risarcitoria.
Istruita la causa come un normale giudizio ordinario da medesimo G.E., con
Sentenza N.3197/2016, il Tribunale di Taranto ex sez. distaccata di
Manduria accoglieva l'opposizione.
La sentenza era oggetto di impugnazione innanzi alla Suprema Corte da parte dell' Riscossione. In detto giudizio il ricorrente CP_2
rimaneva contumace. Con ordinanza N.22531/2018 del Controparte_1
05.07.2018, depositata in Cancelleria il 24.09.2018, la Suprema Corte di
Cassazione, in accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso, affermava che “…. l'estratto di ruolo <
e della natura del credito portato dalla cartella esattoria/e ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito>>”, che
“… in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere,
3 in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 - 01); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass.
n.12888 del 2015, nonché Cass. n.24235 del 2015, citata)”, che “… in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.26, comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez.
3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; sez. 3, sentenza n. 24235 del 27/11/2015; sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione)”, rinviando al Tribunale di Bari affinché, in conformità ai principi di diritto esposti, valutasse in concreto la natura e l'oggetto dei crediti posti in riscossione, in base all'esame degli estratti di ruolo prodotti, nonché la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento nonché le censure oggetto di tali motivi di ricorso ossia il difetto di giurisdizione l'incompetenza territoriale e l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. oggetto del presente giudizio, l' riassumeva tempestivamente Controparte_4
4 dinanzi a questo Tribunale la causa de qua insistendo in tutte le conclusioni originariamente rassegnate. Anche nel presente giudizio l'originario ricorrente restava contumace. Controparte_1
Senza istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata avviata alla fase decisionale per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale.
Preliminarmente va detto che l'opposizione è stata erroneamente introdotta originariamente con ricorso attraverso il rito di cui all'art. 615/617 co. 2° cpc, pur in mancanza di atti di esecuzione forzata, anziché con atto di citazione come previsto dal 1° comma delle citate disposizioni per il caso in esame.
Sempre in via preliminare va osservato che la causa è stata rinviata dalla
Cassazione innanzi a questo Tribunale anziché a quello di Brindisi ove sono sorte le ragioni di credito fatte valere dell' . Controparte_6
Infine, nel rispetto del principio della ragione più liquida secondo l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sent. 8 maggio 2014 n. 9936 e più di recente con la sent. 7 marzo 2017
n. 5805 (che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre), va detto che, per ragioni di sistematicità anche ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, l'opposizione
5 decisa in quanto tardiva ed è dunque inammissibile. Tale considerazione risulta essere assorbente e chiude ogni fase del processo.
Nella fattispecie avrebbe impugnato un atto di Controparte_1
intimazione per dedurre l'omessa/irregolare notifica della cartella esattoriale sottesa senza indicare nel ricorso l'atto impugnato e limitandosi ad indicare soltanto la cartella asseritamente nulla. Ciò chiaramente induce a ritenere che il abbia impugnato l'atto in questione con il CP_1
rimedio di cui all'art. 617 co. 1° cpc per far valere il vizio di notifica dell'atto presupposto. La mancata allegazione dell'atto (così pare di comprendere dalla costituzione in giudizio dell'allora ), tuttavia, avrebbe CP_3
dovuto indurre al rigetto dell'opposizione spiegata in quanto l'onere della prova circa la tempestività del rimedio impugnatorio grava sull'opponente
(per tutte Cass. Civ. sentenza del 15 febbraio 2023, n. 4797).
In disparte tale considerazione, tuttavia, è stata proprio a CP_3
produrre in giudizio, all'atto della costituzione in giudizio, l'atto di intimazione in questione con la prova delle relative notifiche. Orbene, dal raffronto tra la data del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, depositato in Cancelleria il 12.09.2013 e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 19.06.2013, emerge che alla proposizione della opposizione il termine di 20 giorni era scaduto (a tutto voler concedere non v'è neppure interruzione dei termini per il periodo feriale).
Per completezza si osserva che “L'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi comporta
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede
6 di legittimità. (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404)”. (Cassazione – Sentenza
n.22279/2010).
Questa ragione di accoglimento dei temi di riassunzione del giudizio assorbe tutte le altre questioni e determina il rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza del giudizio di primo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in riassunzione in relazione ai compensi da liquidarsi con distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Savoia Maria Rosaria (ad esclusione della fase istruttoria e di trattazione) da porre a carico nella seguente misura Controparte_1
€ 8.433,00 per il primo grado
€ 7.655,00 per il giudizio di legittimità
€ 8.433,00 per il giudizio di riassunzione ed in uno la complessiva somma di € oltre alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità direttamente in favore dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigetta l'opposizione e condanna la al Controparte_1
pagamento della somma di € 24.521,00 a titolo di compensi da distrarsi in favore dell'avv. Savoia Maria Rosaria in quanto distrattaria oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge nonché alla rifusione in favore dell' . Parte_1
Così è deciso in Bari il 11/02/2025
Il GOP Cosmo Mezzina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra:
con il patrocinio dell'avv. SAVOIA MARIA Parte_1
ROSARIA, elettivamente domiciliato in Bari alla Via delle Medaglie D'Oro n. 4 ATTORE
contro
CONTUMACE Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte riassumente ha precisato le conclusioni Parte_1
19/01/2024 da intendersi qui riprodotte e trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c..
Con ricorso in opposizione all'esecuzione del 11.09.2013, depositato in
Cancelleria in data 12.09.2013 (introduttivo del giudizio distinto al
N.30000595/2013 R.G.), il sig. impugnava dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria (oggi soppressa) una non meglio specificata intimazione di pagamento e la cartella di pagamento n. 02420120002098785000, lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a mezzo del servizio postale in violazione dell'art.26 del D.P.R. n.602/73 nonché l'illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione della cartella di pagamento.
Chiedeva, dunque, al G.E., previa sospensione dell'esecuzione,
l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze di giudizio e con condanna dell' al risarcimento dei Controparte_2
danni (asseritamente) subiti dal Contribuente.
Il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria con decreto del 12.09.2013 disponeva la sospensione dell'esecuzione (come se fosse stato proposto un ricorso ex art. 615 co. 2° cpc) e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
Si costituiva ritualmente in giudizio (oggi Controparte_3 [...]
) eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza Controparte_4
ed indeterminabilità dell'oggetto e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per vizio insanabile dell'atto introduttivo, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione in favore della
[...]
[... [...]
riguardando la cartella di pagamento Controparte_5
n.024/2012/0002098785/000 il ruolo n.0550061/2012 relativo ad imposte e tasse per ruoli emessi dall' di Parte_1 CP_5
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito – Tribunale di Taranto
Sezione Distaccata Tribunale di Manduria (oggi soppresso) in favore del
Tribunale di Brindisi e, infine, in ultima analisi, la declaratoria della regolarità degli atti dell'Esattore ed il rigetto della richiesta risarcitoria.
Istruita la causa come un normale giudizio ordinario da medesimo G.E., con
Sentenza N.3197/2016, il Tribunale di Taranto ex sez. distaccata di
Manduria accoglieva l'opposizione.
La sentenza era oggetto di impugnazione innanzi alla Suprema Corte da parte dell' Riscossione. In detto giudizio il ricorrente CP_2
rimaneva contumace. Con ordinanza N.22531/2018 del Controparte_1
05.07.2018, depositata in Cancelleria il 24.09.2018, la Suprema Corte di
Cassazione, in accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso, affermava che “…. l'estratto di ruolo <
e della natura del credito portato dalla cartella esattoria/e ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito>>”, che
“… in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere,
3 in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 - 01); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass.
n.12888 del 2015, nonché Cass. n.24235 del 2015, citata)”, che “… in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.26, comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez.
3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; sez. 3, sentenza n. 24235 del 27/11/2015; sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione)”, rinviando al Tribunale di Bari affinché, in conformità ai principi di diritto esposti, valutasse in concreto la natura e l'oggetto dei crediti posti in riscossione, in base all'esame degli estratti di ruolo prodotti, nonché la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento nonché le censure oggetto di tali motivi di ricorso ossia il difetto di giurisdizione l'incompetenza territoriale e l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. oggetto del presente giudizio, l' riassumeva tempestivamente Controparte_4
4 dinanzi a questo Tribunale la causa de qua insistendo in tutte le conclusioni originariamente rassegnate. Anche nel presente giudizio l'originario ricorrente restava contumace. Controparte_1
Senza istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata avviata alla fase decisionale per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria conclusionale.
Preliminarmente va detto che l'opposizione è stata erroneamente introdotta originariamente con ricorso attraverso il rito di cui all'art. 615/617 co. 2° cpc, pur in mancanza di atti di esecuzione forzata, anziché con atto di citazione come previsto dal 1° comma delle citate disposizioni per il caso in esame.
Sempre in via preliminare va osservato che la causa è stata rinviata dalla
Cassazione innanzi a questo Tribunale anziché a quello di Brindisi ove sono sorte le ragioni di credito fatte valere dell' . Controparte_6
Infine, nel rispetto del principio della ragione più liquida secondo l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sent. 8 maggio 2014 n. 9936 e più di recente con la sent. 7 marzo 2017
n. 5805 (che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre), va detto che, per ragioni di sistematicità anche ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, l'opposizione
5 decisa in quanto tardiva ed è dunque inammissibile. Tale considerazione risulta essere assorbente e chiude ogni fase del processo.
Nella fattispecie avrebbe impugnato un atto di Controparte_1
intimazione per dedurre l'omessa/irregolare notifica della cartella esattoriale sottesa senza indicare nel ricorso l'atto impugnato e limitandosi ad indicare soltanto la cartella asseritamente nulla. Ciò chiaramente induce a ritenere che il abbia impugnato l'atto in questione con il CP_1
rimedio di cui all'art. 617 co. 1° cpc per far valere il vizio di notifica dell'atto presupposto. La mancata allegazione dell'atto (così pare di comprendere dalla costituzione in giudizio dell'allora ), tuttavia, avrebbe CP_3
dovuto indurre al rigetto dell'opposizione spiegata in quanto l'onere della prova circa la tempestività del rimedio impugnatorio grava sull'opponente
(per tutte Cass. Civ. sentenza del 15 febbraio 2023, n. 4797).
In disparte tale considerazione, tuttavia, è stata proprio a CP_3
produrre in giudizio, all'atto della costituzione in giudizio, l'atto di intimazione in questione con la prova delle relative notifiche. Orbene, dal raffronto tra la data del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, depositato in Cancelleria il 12.09.2013 e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 19.06.2013, emerge che alla proposizione della opposizione il termine di 20 giorni era scaduto (a tutto voler concedere non v'è neppure interruzione dei termini per il periodo feriale).
Per completezza si osserva che “L'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi comporta
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede
6 di legittimità. (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404)”. (Cassazione – Sentenza
n.22279/2010).
Questa ragione di accoglimento dei temi di riassunzione del giudizio assorbe tutte le altre questioni e determina il rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza del giudizio di primo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in riassunzione in relazione ai compensi da liquidarsi con distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Savoia Maria Rosaria (ad esclusione della fase istruttoria e di trattazione) da porre a carico nella seguente misura Controparte_1
€ 8.433,00 per il primo grado
€ 7.655,00 per il giudizio di legittimità
€ 8.433,00 per il giudizio di riassunzione ed in uno la complessiva somma di € oltre alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità direttamente in favore dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigetta l'opposizione e condanna la al Controparte_1
pagamento della somma di € 24.521,00 a titolo di compensi da distrarsi in favore dell'avv. Savoia Maria Rosaria in quanto distrattaria oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge nonché alla rifusione in favore dell' . Parte_1
Così è deciso in Bari il 11/02/2025
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