Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1515/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Parte_1 C.F._1
IL
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
IL
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso i ricorrenti, chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio voglia, esperite le formalità di rito, con autorizzazione alla fissazione dell'udienza mediante trattazione scritta, precisando fin d'ora la propria volontà di non riconciliarsi ai sensi di Legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Tricase (LE) il 11/07/2009 pagina 1 di 5
Si riportano le condizioni:
1. I coniugi potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno previa comunicazione all'altra parte in caso di trasferimento;
2. La figlia , continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione stabile presso l'abitazione assegnata alla madre ove già attualmente vive in
Sondalo;
3. I genitori si impegnano a educare, istruire e curare la figlia con affetto, costanza e continuità;
4. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Al padre è data facoltà di averla con sé 2 (due) weekend al mese dal sabato mattina alla domenica sera. Nel caso in cui la bambina dovesse essere ammalata durante il weekend in cui è assegnata al padre o anche durante la settimana, il padre potrà farle visita previo accordo telefonico con la madre. Nei giorni in cui la bambina è affidata al padre, quest'ultimo potrà prelevarla e riportarla presso l'abitazione di famiglia;
5. La minore trascorrerà con il padre due settimane tra luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre. La bambina trascorrerà con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie. In tale occasione la bambina ad anni alterni, trascorrerà con il padre la settimana comprensiva della festa del Natale e con la madre quella del fine anno. Altrettanto accadrà per le festività pasquali, durante le quali la minore trascorrerà il weekend di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre (con alternanza annuale);
6. Il padre potrà comunicare telefonicamente quotidianamente per telefono con la figlia e Per_1
farle visita durante la settimana previo accordo telefonico con la madre;
7. I coniugi si impegnano reciprocamente a far mantenere buoni rapporti tra la figlia e i rispettivi parenti;
8. I coniugi hanno obbligo di comunicare il proprio recapito, nel caso di spostamenti dovuti a viaggi, che superino i 5 giorni o all'estero, con la figlia;
la madre dovrà preventivamente comunicare al padre viaggi che effettuerà all'estero con la figlia e viceversa;
pagina 2 di 5 9. Tute le decisioni di maggior interesse per la figlia riguardanti l'educazione, Per_1
l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche e cure) verranno assunte concordemente dai genitori;
10. Per il mantenimento della figlia il signor verserà alla signora Per_1 Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento pari a € 300,00 (euro trecento/00) mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso a nome della madre;
detta somma verrà automaticamente adeguata alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT;
11. Tutte le spese straordinarie, come previste dal protocollo siglato tra il Tribunale di Sondrio e l'Ordine degli avvocati di Sondrio saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
12. La madre e il padre usufruiranno in misura del 50% ciascuno delle detrazioni fiscali previste dalla legge per i figli minori a carico e del 50 % ciascuno dell'assegno unico;
13. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente e rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni corresponsione di assegni alimentari dichiarando di aver già definito ogni questione di carattere economico, ivi compresa la rivalutazione Istat dei precedenti mantenimenti;
14. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto od altro documento equipollente ai fini dell'espatrio anche riguardante la figlia minore;
”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 07.08.2024, Pt_1
e proponevano domanda di scioglimento del matrimonio
[...] Controparte_1
concordatario celebrato in Tricase (LE) il 11.07.2009, da cui era nata il [...] la figlia Per_2
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di
[...]
Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 07.08.2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 27.11.2024.
pagina 3 di 5 Con note scritte del 26.11.2024 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Tricase (LE) il 11.07.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2009 al n. 9 parte I;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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