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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12306/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12306/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, con il patrocinio dell'avv. ORIENTI CORRADO, dell'avv. ONOFRI C.F._5
STEFANO, dell'avv.ta MARATIA MARIA ELENA;
elettivamente domiciliato in VIA BELLARIA,
67/A 41126 MODENA, presso il difensore avv. ORIENTI CORRADO
ATTORI contro
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO L. 122/2012 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.ta TRENTI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSIA e dell'avv.ta GRASSO ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI
DELLA LIBERTÀ 34 41100 MODENA presso il difensore avv. TRENTI ALESSIA
CONVENUTI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Parti attrici chiedono e concludono:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte nell'atto di citazione in riassunzione, ed in accoglimento dei motivi ivi dedotti:
- accertare e dichiarare il diritto degli attori a vedersi riconoscere il contributo per cui è causa previsto dal D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012, nonché dalle ordinanze commissariali n. 57 del
12.10.2012 e n. 86 del 6.12.2012 e ciò con riferimento all'intera superficie convenzionale di mq 270,04 dell'immobile di loro proprietà posto in Comune di via Papazzoni n. 85, identificato CP_1 catastalmente al F.G. 26, mappale 166 sub 3 e quindi nella complessiva somma di € 236.285,00 come risultante dagli atti istruttori;
- assumere ogni conseguente decisione in ordine alla tutela della posizione giuridica degli attori stessi con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta somma, nonché dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, da computarsi nella somma complessiva di €
180.000,00 (centottantamila/00), o nella diversa, maggiore o minore, somma risultante all'esito del giudizio, oltre all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato, onorari e diritti maggiorati di CPA e IVA, rimborso forfettario spese generali.
Il procuratore del convenuto Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione l. 122/2012 chiede e conclude:
“Con riserva di argomentare ulteriormente la posizione sostanziale dell'amministrazione, si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- principalmente:
o dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibili le richieste di disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti del oggetto delle censure di parte attrice e Controparte_1 conseguente condanna all'erogazione del finanziamento richiesto;
o dichiarare inammissibile, infondata e/o comunque indimostrata la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
- in via subordinata:
pagina 2 di 11 dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
Il procuratore del convenuto chiede e conclude: Controparte_1
“Contrariis rejectis, voglia Codesto Ill.mo Tribunale di OL
-in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
verso la domanda attorea di condanna alla erogazione del contributo pubblico post-sisma;
[...]
-sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito verso la domanda attorea di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo e in ogni caso dichiarare inammissibile e infondata, poiché non provata, la domanda risarcitoria formulata dagli
Attori;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che gli Attori non hanno diritto alla percezione del contributo pubblico da ricostruzione post-sisma sull'intera superficie convenzionale di mq 270.04 dell'immobile oggetto di domanda MUDE del 12/5/2015, e per l'effetto confermare la legittimità dell'ordinanza sindacale del nr..411/2018 RCR70803600900000471252015 del Controparte_1
07/12/2018 che riconosce l'ammissione alla contribuzione pubblica solo nella misura di mq. 54,12 della superficie convenzionale.
-in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del di una somma determinata “a preventivo” con riferimento alla quantificazione Controparte_1
contenuta nella domanda di finanziamento.
-in via subordinata: in ogni caso, rigettare la domanda attorea e l'istanza risarcitoria in quanto infondate.
Con riserva di ogni più ampia produzione e deduzione istruttoria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 [...]
ed hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_3 Parte_4 Parte_5
di OL la , il Controparte_2 [...]
in qualità di Commissario Delegato L. 122/2012 e il Controparte_3 CP_1
, per vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione del contributo per la riparazione o
[...]
ricostruzione ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012, n. 86/2012, n. 60/2013, n. 66/2013 e s.m.i. del Presidente della in qualità di Commissario Delegato con Controparte_2 riferimento all'intera superficie dell'immobile sito nel Comune di , in via Papazzoni, 85 CP_1
(foglio 26, mappale 166, sub 3), pari a 270,04 mq, per una somma complessiva di € 236.285,00.
Gli attori deducono, in particolare, di aver presentato domanda di contributi per la ricostruzione, finalizzata alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività produttiva dell'impresa agricola, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che avevano danneggiato gravemente l'immobile di cui sopra destinato ad attività produttiva agricola, divenuto inagibile.
Precisano, al riguardo, che la domanda attiene al riconoscimento di contributi pari al costo convenzionale di € 236.285,00 computato con riferimento alla superficie dell'immobile pari a mq.
270,04.
Lamentano che, all'esito della verifica istruttoria e del successivo procedimento di riesame, il
Sindaco del aveva adottato l'ordinanza n. 411 RCR/0803600900000471252015 Controparte_1 con la quale era riconosciuto, a titolo di contributo, il minore importo di € 52.090,50 pari al 100% della spesa ammissibile, calcolato sulla base del costo dell'intervento riconosciuto e di € 3.963,63 pari all'80% della quota parte di contributo assegnato per spese tecniche di progettazione, importi così determinati in considerazione del fatto che i richiedenti avevano dimostrato l'utilizzo produttivo della sola parte centrale del piano terra, per ad una superficie di € 54,12 mq.
Gli attori contestano tale ricostruzione evidenziando che gli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza Commissariale
n. 86/2012 e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012 prevedono che il costo sia computato con riferimento alla superficie complessiva dell'immobile destinato all'attività produttiva al momento del sisma e non a singole parti di esso, non ammettendosi dunque arbitrarie limitazioni di superfici degli immobili destinati ad attività produttive, atteso che il danno effettivamente subito riguardava l'intero fabbricato e che in ogni caso l'immobile era destinato per l'intera superficie di 270,04 mq all'uso produttivo in epoca anteriore al sisma.
pagina 4 di 11 Parte attrice chiede inoltre € 180.000,00 a titolo di risarcimento del danno per incremento dei prezzi di mercato dei mezzi e dei materiali necessari per la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato e per deperimento di mezzi e macchinari per impossibilità di immagazzinamento di scorte ed attrezzi.
Si è costituito tempestivamente il , eccependo in via preliminare la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, in quanto i contributi pubblici non rientrano nella disponibilità del bilancio dell'amministrazione comunale, assumendo quest'ultima mere funzioni esecutive e, dunque, priva di poteri decisionali e di impegno di spesa;
l'inammissibilità della richiesta di condanna degli enti convenuti alla liquidazione del contributo pubblico da sisma in via anticipata in quanto la liquidazione avviene sulla base della rendicontazione fornita dal beneficiario delle spese sostenute e conseguente approvazione da parte dell'Amministrazione; la carenza della giurisdizione del g.o. sulla domanda di risarcimento del danno di € 180.000,00, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del d.lgs. 104/2010.
Eccepisce nel merito, che il costo convenzionale debba essere determinato sulla base della superficie netta massima destinata per l'attività produttiva al momento del sisma sulla base del combinato disposto dell'art. 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale
n. 57/2012, nel caso di specie risultando dalla documentazione che l'immobile avesse utilizzazione del
30% e danno preesistente medio grave.
Si è, altresì, costituito tempestivamente il Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di
Commissario delegato per la ricostruzione l. 122/2012, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, sostenendo inoltre che la competenza relativa all'emissione dei contributi MUDE per la ricostruzione di immobili sia del ossia il soggetto che gestisce l'iter. Ha poi eccepito l'inammissibilità della richiesta di CP_1 condanna all'erogazione del contributo senza rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
nel merito ha rinviato alle difese del , specificando, con riferimento alla richiesta di Controparte_1
risarcimento del danno, che il Commissario delegato ha indicato, con l'Ordinanza 10/2022, i criteri e i limiti entro i quali i beneficiari possono chiedere un incremento del contributo per la ricostruzione a copertura proprio dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali.
Si è costituita tardivamente la eccependo unicamente la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva della struttura tecnica del Commissario Delegato e della Controparte_3
deducendo che l'Agenzia regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 non è dotata di
[...]
personalità giuridica autonoma, ma si tratta soltanto di un'agenzia operativa, sostenendo inoltre che l'unico legittimato passivo sarebbe il Commissario delegato.
pagina 5 di 11 Il G.I., ritenuto che non vi fosse contestazione in ordine alla richiesta di estromissione della Regione
Emilia-Romagna, ne disponeva con ordinanza del 9 marzo 2023 l'estromissione dalla causa a spese compensate.
La causa era istruita documentalmente.
Il Giudice, con ordinanza del 13 dicembre 2024, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha disposto lo scambio di comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo Giudicante che la domanda attorea, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada rigettata.
L'atto di citazione in riassunzione, in oggetto, è relativo alla domanda di contributo RCR Mude n.
0803600900000471252015 presentata mediante piattaforma informatica MUDE da. Parte_1 quale rappresentante dei comproprietari dell'immobile sito nel Comune di , via Papazzoni n. CP_1
85, identificato catastalmente al foglio 26, mappale 166, sub 3, destinato ad attività agricola ed utilizzato in forza di contratto di affitto dall'impresa agricola , ai sensi dell'Ordinanza Parte_3 commissariale n. 86/2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)”.
A seguito di istruttoria da parte del , per suddetta istanza, con ordinanza sindacale Controparte_1
n. 411 del 07/12/2018 (doc.to 17 di parte attrice) è stato concesso un contributo determinato in €
52.090,50 (IVA inclusa), autorizzando altresì l'erogazione di € 3.963,63 quale liquidazione in anticipazione dell'80% del contributo assegnato per spese tecniche di progettazione (ai sensi dell'art. 8
c.
1-quater Ord. 86/2012).
È anzitutto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del convenuto in qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione ai Controparte_3 sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.
L'art. 1 del d.l. n. 74/2012 prevede al comma 5 che “I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.”
Conformemente a suddette disposizioni, con le ordinanze commissariali di riferimento per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata degli immobili prevalentemente ad uso abitativo e c.d. “rurali strumentali” o agricoli, gestiti mediante la piattaforma informatica MUDE,
(nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi), è stato previsto che “la domanda è diretta al Sindaco del comune nel pagina 6 di 11 quale è ubicato l'immobile danneggiato…” (art. 4); “il Comune, entro novanta giorni successivi all'accettazione della domanda…verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato…” (art. 5); per l'erogazione del contributo “il
Comune…trasmette all'istituto di credito…l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato d'avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC” (art. 8).
Pertanto, risulta di esclusiva competenza comunale tanto l'iter istruttorio prodromico alla concessione del contributo, la conseguente determinazione, nonché l'erogazione, svolgendo il Commissario delegato e le relative strutture solo un'attività di supporto ed assistenza generale prestata nei confronti dei diversi Enti e soggetti a vario titolo coinvolti nell'ambito degli interventi.
È peraltro chiaro, anche dalle difese svolte dal convenuto, che lo stesso abbia svolto CP_1
l'istruttoria nel caso di specie, riducendo all'esito l'entità del contributo richiesto, essendo quindi l'unico soggetto responsabile del relativo procedimento e, dunque, destinatario della domanda attorea volta a verificare la legittimità del provvedimento adottato.
Ciò detto, la difesa attorea e quella del convenuto controvertono sulle modalità di calcolo di CP_1
detto contributo.
Il resistente ha ritenuto che il richiesto intervento di contributo per la ricostruzione non CP_1 potesse riguardare l'intero fabbricato irrimediabilmente danneggiato dal sisma, ma solo una parte di esso ovvero quella parte effettivamente destinata all'attività produttiva agricola, con esclusione del restante.
Al riguardo sostiene la difesa del convenuto che gli attori non hanno comprovato che l'intera CP_1 superficie convenzionale di mq. 270,04 dell'immobile fosse integralmente destinata ad attività produttiva.
Nello specifico l'ente resistente deduce che, per finalità produttive, gli attori occuperebbero solo il vano centrale del piano terra, per circa mq 54,12, “senza univoca dimostrazione dei depositi sementi – concimi – fertilizzanti nei locali minori laterali del piano terra di circa 86,69 e del deposito paglia, fieno e raccolto cereali nei locali del piano primo di circa 129,23 mq” (cfr. memoria costituzione del Comune di del 5.3.2022, pag. 11, ultimo capoverso punto 3). CP_1
In sintesi, secondo la valutazione effettuata dalla P.A., (memoria costituzione, pag. 12, ultimo capoverso) si riteneva accertato che “a fronte di una superficie complessiva di circa 270,04 la superficie pagina 7 di 11 destinata ad attività produttiva agricola dimostrata alla data degli eventi sismici fosse solo quella di 54,
12 mq”.
Parte attrice lamenta vari profili di illegittimità della suddetta ordinanza ovvero anzitutto la violazione della normativa dei contributi post sisma (D.L. n. 74/2012 convertito nella L. 122/2012- ordinanze commissariali nn. 57 del 12.10.2022 e 86 del 6.12.2012 ss.mm.iii) in punto di calcolo del contributo su una parte del fabbricato piuttosto che sull'intera superficie, l'erronea e carente valutazione dei presupposti per l'assunzione del contestato provvedimento, la carenza d'istruttoria, la violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione.
Si conviene tuttavia con il convenuto nel ritenere che l'istante non abbia adeguatamente CP_1
documentato la prevista destinazione produttiva del fabbricato in contestazione nei termini richiesti dalla normativa di riferimento.
È previsto, al riguardo, con riferimento agli immobili c.d. “rurali strumentali” all'attività agricola, con struttura edilizia in muratura ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità, stante le previsioni di cui all'art. 2 delle ordinanze di riferimento per i contributi MUDE nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, comma 1 che: “Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo (…) per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva, alla data dell'evento sismico del maggio 2012, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità
(…)”; comma 1-bis: “Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.”e comma 1-ter: “Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale (…). In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica – o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto (…) possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.
a) del d.l 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.”.
Secondo la disciplina nelle sopradette ordinanze, ivi inclusa l'Ord. 57/2012 richiamata in relazione alla specifica categoria di immobili e, nel dettaglio, al punto 16 delle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, condizione indispensabile prevista per il riconoscimento del contributo è “la dimostrazione che gli edifici erano utilizzati dall'impresa agricola nonché che il loro pagina 8 di 11 recupero si rende necessario per la ripresa dell'attività produttiva dell'intera azienda” (rif. Linee Guida punto 16.1 n. 3).
E' evidente, quindi, dalla richiamata disciplina che, ai fini del riconoscimento del contributo e della sua determinazione, è richiesta una verifica puntuale dell'uso produttivo dell'immobile in quanto finalizzato alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili per consentire il riavvio delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici.
Con ciò si intende necessario, dunque, e di cui deve essere fornita rigorosa dimostrazione dal richiedente ai fini dell'erogazione del contributo è che il fabbricato sia legato all'attività agricola da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal mancato utilizzo di esso possa derivare un pregiudizio alla ripresa e prosecuzione dell'attività agricola.
Pertanto il controllo da parte dell'amministrazione competente deve tradursi come già condivisibilmente argomentato da questo Tribunale nella verifica non solo della conformazione dell'immobile, degli spazi e degli accessi ai diversi locali, ma anche e, soprattutto, della necessità - da comprovarsi rigorosamente - di detti vani all'attività produttiva dell'azienda, a sua volta eseguita valutando il rapporto tra i mezzi effettivamente necessari e presenti in azienda e le tipologie colturali attuate cioè l'effettiva attività aziendale in un periodo compreso nei 36 mesi precedenti il sisma nonché che detta attività sia esercitata in modo utile nonché in senso di razionale. Ciò in quanto i contributi sisma sono limitatissimi e vanno riconosciuti con estremo rigore, come richiesto sia dalla normativa nazionale sia e soprattutto da quella comunitaria.
È al riguardo evidente, dall'ampia istruttoria compita dal convenuto, che tale rigorosa CP_1 dimostrazione, soprattutto della destinazione dell'intero immobile ad attività produttiva nei mesi antecedenti al sisma, non sia stata fornita dai richiedenti, risultando anzi che l'immobile versasse già prima in condizioni precarie.
Il reale utilizzo produttivo dell'immobile allo data del sisma è stato comprovato con una prima perizia giurata del professionista incaricato del 12/05/2015, prot.n.5717 (vedi doc.to 3 di parte attrice) che non reca un layout puntuale ed documentazione fotografica univoca dei numerosi vani dell'immobile necessari alla piena dimostrazione della destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma. Detta perizia è stata successivamente integrata in data 23/12/2015 prot.n.16383. Nella stessa è dichiarato un layout produttivo aziendale cui risultano riconducibili i mezzi occupanti il vano centrale del piano terra di circa 54,12 mq. (vedi doc.to 5 di parte attrice).
La difesa del convenuto, all'esito dell'istruttoria svolta, sulla base della documentazione CP_1 acquisita, ha argomentato che per l'attività produttiva antecedente al sisma l'ampia destinazione pagina 9 di 11 dell'immobile su due piani a deposito non fosse dimostrata in modo univoca in particolare con riferimento alla necessità di un ripristino degli stessi locali a fini produttivi.
Ha, al riguardo, evidenziato che dalle fatture allegate (di cui solo alcune antecedenti al sisma) emerge che i concimi sono acquistati in forma collettiva dalla Cooperativa (la acquista per conto Parte_6
dei soci) per poi essere distribuiti in concomitanza con le lavorazioni meccaniche svolte dalla stessa
Cooperativa, pertanto lo stoccaggio, se non diversamente dimostrato, non avviene in loco ma presso la
Cooperativa stessa;
inoltre la movimentazione del foraggio viene giustificato dal possesso di una formica che nella relazione citata, viene dichiarata non più utilizzabile a seguito di una pesante nevicata.
Inoltre ha documentato, all'esito dell'istruttoria svolta, che la configurazione storico architettonica dell'immobile risultante da 'Schede di rilevamento dati per la catalogazione di manufatti architettonici n.200B/4.4' a corredo del Piano strutturale comunale approvato nell'anno 2003, reca, quale informazione, che già allora il manufatto presentava un cattivo stato di conservazione e versasse in stato di abbandono (doc.10 del convenuto) e che non erano presenti in archivio tecnico titoli CP_1
abilitativi relativi al fabbricato attestanti l'esecuzione di interventi edilizi successivamente dall'epoca di presunta costruzione (prima metà del 1900).
Sulla base di tali elementi l'amministrazione, in applicazione delle finalità del contributo, ha ritenuto correttamente che la prova univoca della necessaria destinazione pregressa ad attività produttiva e quindi funzionale alla sua ripresa fosse limitata al vano centrale utilizzato per ricovero attrezzi per una estensione utile, dunque di 54,12 mq, su cui è stata, dunque correttamente calcolata la misura del contributo erogabile, essendo irrilevante ogni possibile utilizzo astratto e meramente potenziale dell'immobile per l'attività di impresa agricola, dovendosi all'evidenza fare riferimento alla sua concreta destinazione pregressa ante sisma.
Peraltro il convenuto ha dato atto che ancora ad oggi i lavori non risultano essere stati avviati CP_1
e che non è stata richiesta nemmeno in sede giudiziale la sospensione del provvedimento impugnato e che è stato avviato procedimento di revoca del contributo già concesso, attualmente sospeso nella pendenza del presente giudizio.
In conclusione la domanda degli attori va rigettata.
La non lineare interpretazione della normativa applicabile al caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in ordine a tutti i rapporti processuali.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande di parte attrice;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
OL, 26/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12306/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, con il patrocinio dell'avv. ORIENTI CORRADO, dell'avv. ONOFRI C.F._5
STEFANO, dell'avv.ta MARATIA MARIA ELENA;
elettivamente domiciliato in VIA BELLARIA,
67/A 41126 MODENA, presso il difensore avv. ORIENTI CORRADO
ATTORI contro
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO L. 122/2012 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.ta TRENTI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSIA e dell'avv.ta GRASSO ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI
DELLA LIBERTÀ 34 41100 MODENA presso il difensore avv. TRENTI ALESSIA
CONVENUTI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Parti attrici chiedono e concludono:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte nell'atto di citazione in riassunzione, ed in accoglimento dei motivi ivi dedotti:
- accertare e dichiarare il diritto degli attori a vedersi riconoscere il contributo per cui è causa previsto dal D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012, nonché dalle ordinanze commissariali n. 57 del
12.10.2012 e n. 86 del 6.12.2012 e ciò con riferimento all'intera superficie convenzionale di mq 270,04 dell'immobile di loro proprietà posto in Comune di via Papazzoni n. 85, identificato CP_1 catastalmente al F.G. 26, mappale 166 sub 3 e quindi nella complessiva somma di € 236.285,00 come risultante dagli atti istruttori;
- assumere ogni conseguente decisione in ordine alla tutela della posizione giuridica degli attori stessi con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta somma, nonché dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, da computarsi nella somma complessiva di €
180.000,00 (centottantamila/00), o nella diversa, maggiore o minore, somma risultante all'esito del giudizio, oltre all'integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato, onorari e diritti maggiorati di CPA e IVA, rimborso forfettario spese generali.
Il procuratore del convenuto Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione l. 122/2012 chiede e conclude:
“Con riserva di argomentare ulteriormente la posizione sostanziale dell'amministrazione, si confida che vengano accolte le seguenti conclusioni:
- principalmente:
o dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibili le richieste di disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti del oggetto delle censure di parte attrice e Controparte_1 conseguente condanna all'erogazione del finanziamento richiesto;
o dichiarare inammissibile, infondata e/o comunque indimostrata la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
- in via subordinata:
pagina 2 di 11 dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del Commissario Delegato di una somma determinata ex ante con riferimento alla quantificazione contenuta nella domanda di finanziamento;
- in via istruttoria, non ammettere le eventuali richieste istruttorie di controparte in quanto il presente contenzioso ha natura meramente documentale e risulta sufficientemente istruito. Con riserva di autonoma deduzione di mezzi istruttori a controprova in caso di ammissione dei mezzi richiesti dell'attore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
Il procuratore del convenuto chiede e conclude: Controparte_1
“Contrariis rejectis, voglia Codesto Ill.mo Tribunale di OL
-in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
verso la domanda attorea di condanna alla erogazione del contributo pubblico post-sisma;
[...]
-sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito verso la domanda attorea di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo e in ogni caso dichiarare inammissibile e infondata, poiché non provata, la domanda risarcitoria formulata dagli
Attori;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che gli Attori non hanno diritto alla percezione del contributo pubblico da ricostruzione post-sisma sull'intera superficie convenzionale di mq 270.04 dell'immobile oggetto di domanda MUDE del 12/5/2015, e per l'effetto confermare la legittimità dell'ordinanza sindacale del nr..411/2018 RCR70803600900000471252015 del Controparte_1
07/12/2018 che riconosce l'ammissione alla contribuzione pubblica solo nella misura di mq. 54,12 della superficie convenzionale.
-in via subordinata, dichiarare non accoglibile la domanda di condanna al pagamento a carico del di una somma determinata “a preventivo” con riferimento alla quantificazione Controparte_1
contenuta nella domanda di finanziamento.
-in via subordinata: in ogni caso, rigettare la domanda attorea e l'istanza risarcitoria in quanto infondate.
Con riserva di ogni più ampia produzione e deduzione istruttoria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 [...]
ed hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_3 Parte_4 Parte_5
di OL la , il Controparte_2 [...]
in qualità di Commissario Delegato L. 122/2012 e il Controparte_3 CP_1
, per vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione del contributo per la riparazione o
[...]
ricostruzione ai sensi delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012, n. 86/2012, n. 60/2013, n. 66/2013 e s.m.i. del Presidente della in qualità di Commissario Delegato con Controparte_2 riferimento all'intera superficie dell'immobile sito nel Comune di , in via Papazzoni, 85 CP_1
(foglio 26, mappale 166, sub 3), pari a 270,04 mq, per una somma complessiva di € 236.285,00.
Gli attori deducono, in particolare, di aver presentato domanda di contributi per la ricostruzione, finalizzata alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività produttiva dell'impresa agricola, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che avevano danneggiato gravemente l'immobile di cui sopra destinato ad attività produttiva agricola, divenuto inagibile.
Precisano, al riguardo, che la domanda attiene al riconoscimento di contributi pari al costo convenzionale di € 236.285,00 computato con riferimento alla superficie dell'immobile pari a mq.
270,04.
Lamentano che, all'esito della verifica istruttoria e del successivo procedimento di riesame, il
Sindaco del aveva adottato l'ordinanza n. 411 RCR/0803600900000471252015 Controparte_1 con la quale era riconosciuto, a titolo di contributo, il minore importo di € 52.090,50 pari al 100% della spesa ammissibile, calcolato sulla base del costo dell'intervento riconosciuto e di € 3.963,63 pari all'80% della quota parte di contributo assegnato per spese tecniche di progettazione, importi così determinati in considerazione del fatto che i richiedenti avevano dimostrato l'utilizzo produttivo della sola parte centrale del piano terra, per ad una superficie di € 54,12 mq.
Gli attori contestano tale ricostruzione evidenziando che gli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza Commissariale
n. 86/2012 e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012 prevedono che il costo sia computato con riferimento alla superficie complessiva dell'immobile destinato all'attività produttiva al momento del sisma e non a singole parti di esso, non ammettendosi dunque arbitrarie limitazioni di superfici degli immobili destinati ad attività produttive, atteso che il danno effettivamente subito riguardava l'intero fabbricato e che in ogni caso l'immobile era destinato per l'intera superficie di 270,04 mq all'uso produttivo in epoca anteriore al sisma.
pagina 4 di 11 Parte attrice chiede inoltre € 180.000,00 a titolo di risarcimento del danno per incremento dei prezzi di mercato dei mezzi e dei materiali necessari per la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato e per deperimento di mezzi e macchinari per impossibilità di immagazzinamento di scorte ed attrezzi.
Si è costituito tempestivamente il , eccependo in via preliminare la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, in quanto i contributi pubblici non rientrano nella disponibilità del bilancio dell'amministrazione comunale, assumendo quest'ultima mere funzioni esecutive e, dunque, priva di poteri decisionali e di impegno di spesa;
l'inammissibilità della richiesta di condanna degli enti convenuti alla liquidazione del contributo pubblico da sisma in via anticipata in quanto la liquidazione avviene sulla base della rendicontazione fornita dal beneficiario delle spese sostenute e conseguente approvazione da parte dell'Amministrazione; la carenza della giurisdizione del g.o. sulla domanda di risarcimento del danno di € 180.000,00, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del d.lgs. 104/2010.
Eccepisce nel merito, che il costo convenzionale debba essere determinato sulla base della superficie netta massima destinata per l'attività produttiva al momento del sisma sulla base del combinato disposto dell'art. 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale
n. 57/2012, nel caso di specie risultando dalla documentazione che l'immobile avesse utilizzazione del
30% e danno preesistente medio grave.
Si è, altresì, costituito tempestivamente il Presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di
Commissario delegato per la ricostruzione l. 122/2012, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, sostenendo inoltre che la competenza relativa all'emissione dei contributi MUDE per la ricostruzione di immobili sia del ossia il soggetto che gestisce l'iter. Ha poi eccepito l'inammissibilità della richiesta di CP_1 condanna all'erogazione del contributo senza rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
nel merito ha rinviato alle difese del , specificando, con riferimento alla richiesta di Controparte_1
risarcimento del danno, che il Commissario delegato ha indicato, con l'Ordinanza 10/2022, i criteri e i limiti entro i quali i beneficiari possono chiedere un incremento del contributo per la ricostruzione a copertura proprio dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali.
Si è costituita tardivamente la eccependo unicamente la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva della struttura tecnica del Commissario Delegato e della Controparte_3
deducendo che l'Agenzia regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 non è dotata di
[...]
personalità giuridica autonoma, ma si tratta soltanto di un'agenzia operativa, sostenendo inoltre che l'unico legittimato passivo sarebbe il Commissario delegato.
pagina 5 di 11 Il G.I., ritenuto che non vi fosse contestazione in ordine alla richiesta di estromissione della Regione
Emilia-Romagna, ne disponeva con ordinanza del 9 marzo 2023 l'estromissione dalla causa a spese compensate.
La causa era istruita documentalmente.
Il Giudice, con ordinanza del 13 dicembre 2024, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha disposto lo scambio di comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo Giudicante che la domanda attorea, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada rigettata.
L'atto di citazione in riassunzione, in oggetto, è relativo alla domanda di contributo RCR Mude n.
0803600900000471252015 presentata mediante piattaforma informatica MUDE da. Parte_1 quale rappresentante dei comproprietari dell'immobile sito nel Comune di , via Papazzoni n. CP_1
85, identificato catastalmente al foglio 26, mappale 166, sub 3, destinato ad attività agricola ed utilizzato in forza di contratto di affitto dall'impresa agricola , ai sensi dell'Ordinanza Parte_3 commissariale n. 86/2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)”.
A seguito di istruttoria da parte del , per suddetta istanza, con ordinanza sindacale Controparte_1
n. 411 del 07/12/2018 (doc.to 17 di parte attrice) è stato concesso un contributo determinato in €
52.090,50 (IVA inclusa), autorizzando altresì l'erogazione di € 3.963,63 quale liquidazione in anticipazione dell'80% del contributo assegnato per spese tecniche di progettazione (ai sensi dell'art. 8
c.
1-quater Ord. 86/2012).
È anzitutto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del convenuto in qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione ai Controparte_3 sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.
L'art. 1 del d.l. n. 74/2012 prevede al comma 5 che “I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.”
Conformemente a suddette disposizioni, con le ordinanze commissariali di riferimento per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata degli immobili prevalentemente ad uso abitativo e c.d. “rurali strumentali” o agricoli, gestiti mediante la piattaforma informatica MUDE,
(nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi), è stato previsto che “la domanda è diretta al Sindaco del comune nel pagina 6 di 11 quale è ubicato l'immobile danneggiato…” (art. 4); “il Comune, entro novanta giorni successivi all'accettazione della domanda…verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato…” (art. 5); per l'erogazione del contributo “il
Comune…trasmette all'istituto di credito…l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato d'avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC” (art. 8).
Pertanto, risulta di esclusiva competenza comunale tanto l'iter istruttorio prodromico alla concessione del contributo, la conseguente determinazione, nonché l'erogazione, svolgendo il Commissario delegato e le relative strutture solo un'attività di supporto ed assistenza generale prestata nei confronti dei diversi Enti e soggetti a vario titolo coinvolti nell'ambito degli interventi.
È peraltro chiaro, anche dalle difese svolte dal convenuto, che lo stesso abbia svolto CP_1
l'istruttoria nel caso di specie, riducendo all'esito l'entità del contributo richiesto, essendo quindi l'unico soggetto responsabile del relativo procedimento e, dunque, destinatario della domanda attorea volta a verificare la legittimità del provvedimento adottato.
Ciò detto, la difesa attorea e quella del convenuto controvertono sulle modalità di calcolo di CP_1
detto contributo.
Il resistente ha ritenuto che il richiesto intervento di contributo per la ricostruzione non CP_1 potesse riguardare l'intero fabbricato irrimediabilmente danneggiato dal sisma, ma solo una parte di esso ovvero quella parte effettivamente destinata all'attività produttiva agricola, con esclusione del restante.
Al riguardo sostiene la difesa del convenuto che gli attori non hanno comprovato che l'intera CP_1 superficie convenzionale di mq. 270,04 dell'immobile fosse integralmente destinata ad attività produttiva.
Nello specifico l'ente resistente deduce che, per finalità produttive, gli attori occuperebbero solo il vano centrale del piano terra, per circa mq 54,12, “senza univoca dimostrazione dei depositi sementi – concimi – fertilizzanti nei locali minori laterali del piano terra di circa 86,69 e del deposito paglia, fieno e raccolto cereali nei locali del piano primo di circa 129,23 mq” (cfr. memoria costituzione del Comune di del 5.3.2022, pag. 11, ultimo capoverso punto 3). CP_1
In sintesi, secondo la valutazione effettuata dalla P.A., (memoria costituzione, pag. 12, ultimo capoverso) si riteneva accertato che “a fronte di una superficie complessiva di circa 270,04 la superficie pagina 7 di 11 destinata ad attività produttiva agricola dimostrata alla data degli eventi sismici fosse solo quella di 54,
12 mq”.
Parte attrice lamenta vari profili di illegittimità della suddetta ordinanza ovvero anzitutto la violazione della normativa dei contributi post sisma (D.L. n. 74/2012 convertito nella L. 122/2012- ordinanze commissariali nn. 57 del 12.10.2022 e 86 del 6.12.2012 ss.mm.iii) in punto di calcolo del contributo su una parte del fabbricato piuttosto che sull'intera superficie, l'erronea e carente valutazione dei presupposti per l'assunzione del contestato provvedimento, la carenza d'istruttoria, la violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione.
Si conviene tuttavia con il convenuto nel ritenere che l'istante non abbia adeguatamente CP_1
documentato la prevista destinazione produttiva del fabbricato in contestazione nei termini richiesti dalla normativa di riferimento.
È previsto, al riguardo, con riferimento agli immobili c.d. “rurali strumentali” all'attività agricola, con struttura edilizia in muratura ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità, stante le previsioni di cui all'art. 2 delle ordinanze di riferimento per i contributi MUDE nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, comma 1 che: “Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo (…) per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva, alla data dell'evento sismico del maggio 2012, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità
(…)”; comma 1-bis: “Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.”e comma 1-ter: “Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale (…). In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica – o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto (…) possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.
a) del d.l 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ordinanza n.57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.”.
Secondo la disciplina nelle sopradette ordinanze, ivi inclusa l'Ord. 57/2012 richiamata in relazione alla specifica categoria di immobili e, nel dettaglio, al punto 16 delle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, condizione indispensabile prevista per il riconoscimento del contributo è “la dimostrazione che gli edifici erano utilizzati dall'impresa agricola nonché che il loro pagina 8 di 11 recupero si rende necessario per la ripresa dell'attività produttiva dell'intera azienda” (rif. Linee Guida punto 16.1 n. 3).
E' evidente, quindi, dalla richiamata disciplina che, ai fini del riconoscimento del contributo e della sua determinazione, è richiesta una verifica puntuale dell'uso produttivo dell'immobile in quanto finalizzato alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili per consentire il riavvio delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici.
Con ciò si intende necessario, dunque, e di cui deve essere fornita rigorosa dimostrazione dal richiedente ai fini dell'erogazione del contributo è che il fabbricato sia legato all'attività agricola da un rapporto di necessaria strumentalità, nel senso che dal mancato utilizzo di esso possa derivare un pregiudizio alla ripresa e prosecuzione dell'attività agricola.
Pertanto il controllo da parte dell'amministrazione competente deve tradursi come già condivisibilmente argomentato da questo Tribunale nella verifica non solo della conformazione dell'immobile, degli spazi e degli accessi ai diversi locali, ma anche e, soprattutto, della necessità - da comprovarsi rigorosamente - di detti vani all'attività produttiva dell'azienda, a sua volta eseguita valutando il rapporto tra i mezzi effettivamente necessari e presenti in azienda e le tipologie colturali attuate cioè l'effettiva attività aziendale in un periodo compreso nei 36 mesi precedenti il sisma nonché che detta attività sia esercitata in modo utile nonché in senso di razionale. Ciò in quanto i contributi sisma sono limitatissimi e vanno riconosciuti con estremo rigore, come richiesto sia dalla normativa nazionale sia e soprattutto da quella comunitaria.
È al riguardo evidente, dall'ampia istruttoria compita dal convenuto, che tale rigorosa CP_1 dimostrazione, soprattutto della destinazione dell'intero immobile ad attività produttiva nei mesi antecedenti al sisma, non sia stata fornita dai richiedenti, risultando anzi che l'immobile versasse già prima in condizioni precarie.
Il reale utilizzo produttivo dell'immobile allo data del sisma è stato comprovato con una prima perizia giurata del professionista incaricato del 12/05/2015, prot.n.5717 (vedi doc.to 3 di parte attrice) che non reca un layout puntuale ed documentazione fotografica univoca dei numerosi vani dell'immobile necessari alla piena dimostrazione della destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma. Detta perizia è stata successivamente integrata in data 23/12/2015 prot.n.16383. Nella stessa è dichiarato un layout produttivo aziendale cui risultano riconducibili i mezzi occupanti il vano centrale del piano terra di circa 54,12 mq. (vedi doc.to 5 di parte attrice).
La difesa del convenuto, all'esito dell'istruttoria svolta, sulla base della documentazione CP_1 acquisita, ha argomentato che per l'attività produttiva antecedente al sisma l'ampia destinazione pagina 9 di 11 dell'immobile su due piani a deposito non fosse dimostrata in modo univoca in particolare con riferimento alla necessità di un ripristino degli stessi locali a fini produttivi.
Ha, al riguardo, evidenziato che dalle fatture allegate (di cui solo alcune antecedenti al sisma) emerge che i concimi sono acquistati in forma collettiva dalla Cooperativa (la acquista per conto Parte_6
dei soci) per poi essere distribuiti in concomitanza con le lavorazioni meccaniche svolte dalla stessa
Cooperativa, pertanto lo stoccaggio, se non diversamente dimostrato, non avviene in loco ma presso la
Cooperativa stessa;
inoltre la movimentazione del foraggio viene giustificato dal possesso di una formica che nella relazione citata, viene dichiarata non più utilizzabile a seguito di una pesante nevicata.
Inoltre ha documentato, all'esito dell'istruttoria svolta, che la configurazione storico architettonica dell'immobile risultante da 'Schede di rilevamento dati per la catalogazione di manufatti architettonici n.200B/4.4' a corredo del Piano strutturale comunale approvato nell'anno 2003, reca, quale informazione, che già allora il manufatto presentava un cattivo stato di conservazione e versasse in stato di abbandono (doc.10 del convenuto) e che non erano presenti in archivio tecnico titoli CP_1
abilitativi relativi al fabbricato attestanti l'esecuzione di interventi edilizi successivamente dall'epoca di presunta costruzione (prima metà del 1900).
Sulla base di tali elementi l'amministrazione, in applicazione delle finalità del contributo, ha ritenuto correttamente che la prova univoca della necessaria destinazione pregressa ad attività produttiva e quindi funzionale alla sua ripresa fosse limitata al vano centrale utilizzato per ricovero attrezzi per una estensione utile, dunque di 54,12 mq, su cui è stata, dunque correttamente calcolata la misura del contributo erogabile, essendo irrilevante ogni possibile utilizzo astratto e meramente potenziale dell'immobile per l'attività di impresa agricola, dovendosi all'evidenza fare riferimento alla sua concreta destinazione pregressa ante sisma.
Peraltro il convenuto ha dato atto che ancora ad oggi i lavori non risultano essere stati avviati CP_1
e che non è stata richiesta nemmeno in sede giudiziale la sospensione del provvedimento impugnato e che è stato avviato procedimento di revoca del contributo già concesso, attualmente sospeso nella pendenza del presente giudizio.
In conclusione la domanda degli attori va rigettata.
La non lineare interpretazione della normativa applicabile al caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in ordine a tutti i rapporti processuali.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande di parte attrice;
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
OL, 26/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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