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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02146/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00279 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02146/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 09.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02146/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Pierluigi
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del silenzio- rigetto, formatosi sui punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 A.9, A.10, A.11,
A.12 A.12, A.13, A.14, B, B.1 e B.2, dell'istanza di accesso inoltrata in data
09.10.2025, all'indirizzo dell'ASP di Trapani; ii) la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La ricorrente espone di aver presentato un'articolata istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto il fascicolo sanitario relativo alla profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2, al fine di “poter presentare la domanda di cui alla Legge n. 10 del 1992 e ss. mm. ii., oltre che, ricorrendone i presupposti, al fine di valutare l'esperimento delle opportune azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti; invero, si pensi, solo per fare un esempio, all'azione di cui all'art. 7, della Legge n. 24/2017” (pag. 6 del ricorso introduttivo).
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost. e all'art. 3 l. 241/1990 – violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. - violazione di legge.
2.- Si costituiva l'ASP di Trapani con memoria di stile.
3.- Nel corso del giudizio, le parti depositavano documenti (tra questi, una parte degli atti richiesti dalla ricorrente). N. 02146/2025 REG.RIC.
4.- Con memoria dell'8.1.2026, l'amministrazione concludeva per l'improcedibilità del ricorso (evidenziando di aver adempiuto al nucleo portante delle richieste della ricorrente) e per l'infondatezza del ricorso nel merito (nella restante parte).
5.- Con memoria del 12.01.2026, la ricorrente prospettava la persistenza dell'interesse con riguardo alla porzione di istanza non evasa.
6.- All'udienza camerale del 27.01.2026, il difensore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti, solo con riguardo ai punti A10,
A11, A12, A13, A14, B1 e B2.
All'esito della discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità dello stesso per omessa specificazione dell'interesse all'accesso.
7.- Il ricorso è inammissibile.
7.1- Il perimetro del giudizio si concentra sulla parte dell'istanza di accesso agli atti, originariamente formulata dal ricorrente e non riscontrata dall'amministrazione, relativa sostanzialmente alla disciplina (generale ed organizzativa) adottata nelle modalità di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2.
Il Collegio, dall'esame della documentazione versata in giudizio, ritiene che:
- non sussiste una posizione giuridica soggettiva differenziata, collegata all'ostensione degli atti richiesti, atteso che il ricorrente non ha circostanziato la latitudine dell'interesse all'accesso, nella triplice accezione di “diretto”, “concreto” ed “attuale”;
- il ricorrente, infatti, richiama (nell'istanza originaria) la generica necessità di istruire un ventaglio di azioni (“poter presentare la domanda di cui alla Legge n. 10 del 1992
e ss. mm. ii., oltre che, ricorrendone i presupposti, al fine di valutare l'esperimento delle opportune azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti; invero, si pensi, solo per fare un esempio, all'azione di cui all'art. 7, della Legge n.
24/2017”), senza nulla aggiungere con riguardo all'interesse specifico ad ottenere i documenti non ostesi; N. 02146/2025 REG.RIC.
- peraltro, anche alla luce dell'ampiezza della documentazione richiesta, verrebbe ad integrarsi un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull'andamento dell'azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento;
- da ultimo, sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio, emerge che l'amministrazione ha ulteriormente fornito al ricorrente ogni utile chiarimento, secondo i principi di correttezza e leale collaborazione.
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile.
8.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi ON, Primo Referendario, Estensore N. 02146/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi ON LV IA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00279 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02146/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 09.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02146/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Pierluigi
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda: i) l'annullamento del silenzio- rigetto, formatosi sui punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 A.9, A.10, A.11,
A.12 A.12, A.13, A.14, B, B.1 e B.2, dell'istanza di accesso inoltrata in data
09.10.2025, all'indirizzo dell'ASP di Trapani; ii) la condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La ricorrente espone di aver presentato un'articolata istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto il fascicolo sanitario relativo alla profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2, al fine di “poter presentare la domanda di cui alla Legge n. 10 del 1992 e ss. mm. ii., oltre che, ricorrendone i presupposti, al fine di valutare l'esperimento delle opportune azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti; invero, si pensi, solo per fare un esempio, all'azione di cui all'art. 7, della Legge n. 24/2017” (pag. 6 del ricorso introduttivo).
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost. e all'art. 3 l. 241/1990 – violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. - violazione di legge.
2.- Si costituiva l'ASP di Trapani con memoria di stile.
3.- Nel corso del giudizio, le parti depositavano documenti (tra questi, una parte degli atti richiesti dalla ricorrente). N. 02146/2025 REG.RIC.
4.- Con memoria dell'8.1.2026, l'amministrazione concludeva per l'improcedibilità del ricorso (evidenziando di aver adempiuto al nucleo portante delle richieste della ricorrente) e per l'infondatezza del ricorso nel merito (nella restante parte).
5.- Con memoria del 12.01.2026, la ricorrente prospettava la persistenza dell'interesse con riguardo alla porzione di istanza non evasa.
6.- All'udienza camerale del 27.01.2026, il difensore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti, solo con riguardo ai punti A10,
A11, A12, A13, A14, B1 e B2.
All'esito della discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a., di possibili profili di inammissibilità dello stesso per omessa specificazione dell'interesse all'accesso.
7.- Il ricorso è inammissibile.
7.1- Il perimetro del giudizio si concentra sulla parte dell'istanza di accesso agli atti, originariamente formulata dal ricorrente e non riscontrata dall'amministrazione, relativa sostanzialmente alla disciplina (generale ed organizzativa) adottata nelle modalità di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2.
Il Collegio, dall'esame della documentazione versata in giudizio, ritiene che:
- non sussiste una posizione giuridica soggettiva differenziata, collegata all'ostensione degli atti richiesti, atteso che il ricorrente non ha circostanziato la latitudine dell'interesse all'accesso, nella triplice accezione di “diretto”, “concreto” ed “attuale”;
- il ricorrente, infatti, richiama (nell'istanza originaria) la generica necessità di istruire un ventaglio di azioni (“poter presentare la domanda di cui alla Legge n. 10 del 1992
e ss. mm. ii., oltre che, ricorrendone i presupposti, al fine di valutare l'esperimento delle opportune azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti; invero, si pensi, solo per fare un esempio, all'azione di cui all'art. 7, della Legge n.
24/2017”), senza nulla aggiungere con riguardo all'interesse specifico ad ottenere i documenti non ostesi; N. 02146/2025 REG.RIC.
- peraltro, anche alla luce dell'ampiezza della documentazione richiesta, verrebbe ad integrarsi un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull'andamento dell'azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento;
- da ultimo, sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio, emerge che l'amministrazione ha ulteriormente fornito al ricorrente ogni utile chiarimento, secondo i principi di correttezza e leale collaborazione.
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile.
8.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi ON, Primo Referendario, Estensore N. 02146/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi ON LV IA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.