TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 545/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Chironi Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Piluso
-RESISTENTE- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.03.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l proponendo opposizione CP_1 Controparte_2 all'intimazione di pagamento n. 03420219005081736000, notificatagli in data
10.02.2022 dal concessionario della riscossione.
L'intimazione de qua recava diversi avvisi di addebito relativi al mancato pagamento di contributi per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, CP_3 segnatamente: n. 33420120000425329000, n. 33420120002435240000, n.
1 33420120003454604000, n. 33420120004319908000, n. 33420130000107791000, n.
3342013002263371000, n. 33420140000100906000, n. 33420140002063610000, n.
33420140004436827000, n. 33420150000759161000, n. 33420160000464776000, n.
33420160003191401000, n. 33420170001326629000.
Orbene, parte ricorrente eccepiva una serie di vizi formali e nel merito l'avvenuta prescrizione del credito successiva alla notifica dei titoli. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale recato dai citati avvisi di addebito con consequenziale pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito recati dell'intimazione opposta, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, deve sottolinearsi che le questioni di forma costituenti oggetto dell'opposizione non possono essere vagliate poiché tardivamente proposte, ovvero oltre il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
2 In particolare, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata, per stessa ammissione del ricorrente, in data 10.02.2022, mentre il ricorso giurisdizionale è stato proposto dinnanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Paola soltanto il 18.03.2022.
Si noti: secondo la Suprema Corte anche la doglianza concernente la mancata notifica della cartella esattoriale soggiace allo stesso regime impugnatorio;
se, infatti, l'omessa o irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria o di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità della opposizione a detta comunicazione o a detto avviso preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella (cfr. tra le tante, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11338 del
11/05/2010).
4. Tanto premesso, nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di ragione.
In particolare, l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica degli avvisi di addebito recati dall'intimazione di pagamento opposta è fondata limitatamente ai seguenti titoli: nn. 33420120000425329000, 33420120002435240000,
33420120003454604000, 33420120004319908000, 33420130000107791000,
3342013002263371000, 33420140000100906000, 33420140002063610000,
33420140004436827000: dalla documentazione versata in atti dell' risulta infatti CP_2 che gli avvisi di addebito qui indicati, presupposti all'intimazione di pagamento oggi impugnata, furono notificati nelle date indicate dall'esattore, l'ultima delle quali il
31.12.2014, e che alla notifica del primo atto interruttivo dedotto dal della CP_4 riscossione nella propria memoria, ovvero l'intimazione di pagamento n.
03420209005350443000, notificata il 24.04.2020 (cfr. all.ti 2 e 3 , i crediti recati CP_2 dai citati titoli si erano già estinti poiché decorso il quinquennio di cui all'art. 3, L. n.
335/1995.
L'applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed 3 emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
L'opposizione è infondata rispetto agli altri avvisi di addebito: nn.
33420150000759161000, notificato il 13.09.2015, 33420160000464776000 notificato il
2.4.2016, 33420160003191401000, notificato il 24.10.2016, 33420170001326629000, notificato il 22.09.2017, considerato che, rispetto a tali titoli, l'esattore ha provato che il termine prescrizionale è stato interrotto dapprima dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420209005350443000, notificata il 24.04.2020 (cfr. all.ti 2 e 3 CP_2
e, successivamente, iniziato a decorrere ex novo, dall'intimazione di pagamento oggi opposta.
In definitiva, dunque, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
6. Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito nn. 33420120000425329000, CP_1
33420120002435240000, 33420120003454604000, 33420120004319908000,
33420130000107791000, 3342013002263371000, 33420140000100906000,
33420140002063610000, 33420140004436827000, e conseguentemente annulla i citati avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento n. 03420219005081736000 nella parte a cui ad essi si riferisce;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 19.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
4