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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2863/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, in persona del Segretario Generale, elettivamente Parte_1 domiciliata presso la Casa Comunale sita in Piazza S. Antonino dall'avvocato Maurizio Pasetto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art 702 bis ATTRICE E
, elettivamente domiciliato in alla via degli Aranci n. Controparte_1 Pt_1
39 presso lo studio dell'avvocato Alfredo Sguanci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 20205, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento e rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., la conveniva in giudizio dinanzi Parte_2
a questo tribunale , per accertare il suo diritto ad essere manlevato Controparte_1 da quest'ultimo per le somme pagate a seguito della sentenza n. 11931/2017 emessa dal Tribunale di Napoli nei limiti dell'importo di euro 116.081,55, il tutto con vittoria delle spese di lite. In particolare, il giudizio conclusosi con sentenza n. 11931/2017 del Tribunale di Napoli passata in giudicato, traeva origine dal decesso di e Parte_3 CP_2
avvenuto in in data 1.5.2017, allorquando le stesse venivano colpite
[...] Pt_1 all'improvviso dal crollo della piattaforma aerea Eagle 3526 installata sul furgone Fiat Iveco tg. BF579RY entrambi di proprietà della Società “
[...]
, la quale per mezzo dei suoi addetti Controparte_3
e con l'utilizzo della piattaforma, stava collocando le luminarie sulla facciata della Basilica di S. Antonino su incarico privato del Rettore della Basilica Parte_4
.
[...]
Il gravissimo incidente comportava l'avvio di un lungo procedimento penale, conclusosi con sentenza 46400/2015 emessa dalla Corte di Cassazione con cui si confermavano le condanne nei confronti di (amministratore Controparte_3 della ditta) e (dipendenti della ditta) Controparte_4 Controparte_5 nonché di (sindaco e ufficiale di Governo) condannando costoro - Controparte_1 unitamente al - al pagamento, in favore delle parti civili Controparte_6 costituite, delle spese di giudizio. Veniva instaurato, inoltre, da parte di e , autonomo CP_7 Controparte_8 giudizio civile dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti del e Controparte_6 del , conclusosi con sentenza n. 11931/2017, passata in Controparte_9 giudicato, con cui il veniva condannato al pagamento della complessiva CP_6 somma di euro 348.377,00 a titolo risarcitorio nei confronti dei due attori. Veniva inoltre accolta, nel medesimo giudizio civile l'azione di regresso esercitata dal il quale otteneva la manleva delle somme da versare ai due creditori, nei CP_6 confronti (in proprio ed in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
) (in proprio ed in qualità di erede di
[...] Controparte_10
(in proprio, in qualità di legale Persona_1 Controparte_3 rapp.te della ed erede di , CP_11 Persona_1 CP_12
(queste ultime nella qualità di eredi di Controparte_13 Persona_1
). A seguito di tale azione di regresso risultava definitivamente a carico del
[...] bilancio comunale la residuale somma di euro 116.081,55, di cui il CP_6 richiedeva la manleva da parte di , in quanto in entrambi i giudizi, Controparte_1 penale e civile, veniva contestata una grave e colpevole omissione da parte del sindaco, nella veste di “organo di vertice dell'amministrazione comunale”. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, nonché nel merito l'infondatezza della stessa. Disposto il mutamento del rito, concessi i termini per le memorie 183 comma VI c.p.c., la causa all'udienza del 18.6.2024, trattata in forma cartolare veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini del 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con ordinanza del 31.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti il possibile difetto di giurisdizione del tribunale adito rilevato d'ufficio. Sulle note autorizzate e sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.1.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. Preso atto che la predetta causa petendi riguarda l'accertamento di un “danno erariale”, avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ad Controparte_6 ottenere di essere manlevato da , per i danni cagionati al predetto Controparte_1 ente nella qualità di sindaco, si configura in tal senso un'azione contabile la cui decisione spetta alla cognizione della Corte dei Conti. In tal senso all'art 52 del R.D. 12 Luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti stabilisce che "I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali". Va comunque evidenziato che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo ove si tratti di responsabilità contrattuale (amministratori e dipendenti, rapporto di servizio) e sia arrecato un danno erariale (patrimoniale o non patrimoniale economicamente valutabile), mentre la giurisdizione del giudice ordinario, sussiste invece, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale o da lesione di diritti soggettivi. Di conseguenza nel caso di specie si ritiene sussistere la giurisdizione della magistratura contabile, essendo configurabile una responsabilità patrimoniale amministrativa di natura contrattuale, basata sull'esistenza del rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato (essendo il sindaco l'organo rappresentante e responsabile dell'amministrazione del legato allo stesso CP_6 dal rapporto di immedesimazione organica) e sulla violazione di doveri ad esso inerenti, essendo stata evidenziata in tutte le sedi, una condotta gravemente omissiva a carico del . Controparte_1
Per le ragioni sopra esposte deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario risultando assorbita ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti.
3. La pronuncia in rito impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
B. compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata il 6 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del Segretario Generale, elettivamente Parte_1 domiciliata presso la Casa Comunale sita in Piazza S. Antonino dall'avvocato Maurizio Pasetto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art 702 bis ATTRICE E
, elettivamente domiciliato in alla via degli Aranci n. Controparte_1 Pt_1
39 presso lo studio dell'avvocato Alfredo Sguanci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 20205, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento e rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., la conveniva in giudizio dinanzi Parte_2
a questo tribunale , per accertare il suo diritto ad essere manlevato Controparte_1 da quest'ultimo per le somme pagate a seguito della sentenza n. 11931/2017 emessa dal Tribunale di Napoli nei limiti dell'importo di euro 116.081,55, il tutto con vittoria delle spese di lite. In particolare, il giudizio conclusosi con sentenza n. 11931/2017 del Tribunale di Napoli passata in giudicato, traeva origine dal decesso di e Parte_3 CP_2
avvenuto in in data 1.5.2017, allorquando le stesse venivano colpite
[...] Pt_1 all'improvviso dal crollo della piattaforma aerea Eagle 3526 installata sul furgone Fiat Iveco tg. BF579RY entrambi di proprietà della Società “
[...]
, la quale per mezzo dei suoi addetti Controparte_3
e con l'utilizzo della piattaforma, stava collocando le luminarie sulla facciata della Basilica di S. Antonino su incarico privato del Rettore della Basilica Parte_4
.
[...]
Il gravissimo incidente comportava l'avvio di un lungo procedimento penale, conclusosi con sentenza 46400/2015 emessa dalla Corte di Cassazione con cui si confermavano le condanne nei confronti di (amministratore Controparte_3 della ditta) e (dipendenti della ditta) Controparte_4 Controparte_5 nonché di (sindaco e ufficiale di Governo) condannando costoro - Controparte_1 unitamente al - al pagamento, in favore delle parti civili Controparte_6 costituite, delle spese di giudizio. Veniva instaurato, inoltre, da parte di e , autonomo CP_7 Controparte_8 giudizio civile dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti del e Controparte_6 del , conclusosi con sentenza n. 11931/2017, passata in Controparte_9 giudicato, con cui il veniva condannato al pagamento della complessiva CP_6 somma di euro 348.377,00 a titolo risarcitorio nei confronti dei due attori. Veniva inoltre accolta, nel medesimo giudizio civile l'azione di regresso esercitata dal il quale otteneva la manleva delle somme da versare ai due creditori, nei CP_6 confronti (in proprio ed in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
) (in proprio ed in qualità di erede di
[...] Controparte_10
(in proprio, in qualità di legale Persona_1 Controparte_3 rapp.te della ed erede di , CP_11 Persona_1 CP_12
(queste ultime nella qualità di eredi di Controparte_13 Persona_1
). A seguito di tale azione di regresso risultava definitivamente a carico del
[...] bilancio comunale la residuale somma di euro 116.081,55, di cui il CP_6 richiedeva la manleva da parte di , in quanto in entrambi i giudizi, Controparte_1 penale e civile, veniva contestata una grave e colpevole omissione da parte del sindaco, nella veste di “organo di vertice dell'amministrazione comunale”. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, nonché nel merito l'infondatezza della stessa. Disposto il mutamento del rito, concessi i termini per le memorie 183 comma VI c.p.c., la causa all'udienza del 18.6.2024, trattata in forma cartolare veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini del 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con ordinanza del 31.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti il possibile difetto di giurisdizione del tribunale adito rilevato d'ufficio. Sulle note autorizzate e sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.1.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. Preso atto che la predetta causa petendi riguarda l'accertamento di un “danno erariale”, avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ad Controparte_6 ottenere di essere manlevato da , per i danni cagionati al predetto Controparte_1 ente nella qualità di sindaco, si configura in tal senso un'azione contabile la cui decisione spetta alla cognizione della Corte dei Conti. In tal senso all'art 52 del R.D. 12 Luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti stabilisce che "I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali". Va comunque evidenziato che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo ove si tratti di responsabilità contrattuale (amministratori e dipendenti, rapporto di servizio) e sia arrecato un danno erariale (patrimoniale o non patrimoniale economicamente valutabile), mentre la giurisdizione del giudice ordinario, sussiste invece, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale o da lesione di diritti soggettivi. Di conseguenza nel caso di specie si ritiene sussistere la giurisdizione della magistratura contabile, essendo configurabile una responsabilità patrimoniale amministrativa di natura contrattuale, basata sull'esistenza del rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato (essendo il sindaco l'organo rappresentante e responsabile dell'amministrazione del legato allo stesso CP_6 dal rapporto di immedesimazione organica) e sulla violazione di doveri ad esso inerenti, essendo stata evidenziata in tutte le sedi, una condotta gravemente omissiva a carico del . Controparte_1
Per le ragioni sopra esposte deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario risultando assorbita ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti.
3. La pronuncia in rito impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
B. compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata il 6 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo