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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2920 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FRAIA Parte 1
LUIGI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in VIA PAPA URBANO VIII, 9, Corigliano Rossano
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CORSO CALABRIA C/O CP 1 87012 CASTROVILLARI
presso la sede dell' CP_2, rappresentato e difeso dall'avv. FERRATO
UMBERTO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione invalidità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 15.07.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- a seguito di domanda per invalidità inoltrata in data 23.02.2023 veniva sottoposta a visita medica in data 05.04.2023 dalla Commissione e veniva riconosciuta invalida al 75%;
avverso il predetto provvedimento in data 05.06.2023 la medesima presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 1998/2023 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- in data 30.04.2024 il CTU depositava relazione peritale non riconoscendole la percentuale di invalidità totale;
- ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in
Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
Si costituiva in giudizio l'CP 1 ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo - le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di uno stato di invalidità totale.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è
inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla perle spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP 1
Castrovillari, lì 24/10/2025
IL G.O.T
Dott.ssa Adriana Marilù Longo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2920 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FRAIA Parte 1
LUIGI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in VIA PAPA URBANO VIII, 9, Corigliano Rossano
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CORSO CALABRIA C/O CP 1 87012 CASTROVILLARI
presso la sede dell' CP_2, rappresentato e difeso dall'avv. FERRATO
UMBERTO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione invalidità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 15.07.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- a seguito di domanda per invalidità inoltrata in data 23.02.2023 veniva sottoposta a visita medica in data 05.04.2023 dalla Commissione e veniva riconosciuta invalida al 75%;
avverso il predetto provvedimento in data 05.06.2023 la medesima presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 1998/2023 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- in data 30.04.2024 il CTU depositava relazione peritale non riconoscendole la percentuale di invalidità totale;
- ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in
Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
Si costituiva in giudizio l'CP 1 ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo - le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di uno stato di invalidità totale.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è
inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla perle spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP 1
Castrovillari, lì 24/10/2025
IL G.O.T
Dott.ssa Adriana Marilù Longo