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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1595/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1595/2022 R.G. promossa da:
P.IVA con sede in Fisciano (NA), in ARte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gianluigi Oranges del foro di Napoli, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_1
Napoli, via A. De Gasperi n. 45
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Torino, corso Francia n. 110, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federico Maria Cortiana del foro di Milano, PEC Email_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Premuda n. 16
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2022, ha proposto impugnazione ARte_1
avverso la sentenza n. 1915/2022, pubblicata in data 3 maggio 2022, con cui il Tribunale di Torino
ha disposto nei seguenti termini:
“1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice-opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4391/2020 DEL 5.7.2020, che
1 conferma integralmente. 2) Condanna la parte attrice-opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare ARte_1 alla parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di Controparte_2 opposizione, liquidate in complessivi euro 6.734,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende”.
L'appellata si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per l'appellante:
“L'adita Corte, in riforma della impugnata sentenza, voglia: 1) Preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4391/2020 (Rg.10118/2020) emesso da codesto Tribunale di Torino in data
5.7.2020, o comunque revocare il predetto decreto ingiuntivo stante la nullità del contratto e/o delle clausole di esso elencate in premessa e comunque accertare e dichiarare che nulla di quanto oggetto dell'azione monitoria è dovuto alla parte opposta;
2) In subordine accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4391/2020 (Rg.10118/2020) emesso da codesto Tribunale di Torino in data
5.7.2020, o comunque revocare il predetto decreto ingiuntivo, accertando, altresì, e dichiarando,
l'intervenuto recesso, a cura della dal contratto per cui è causa e la non debenza delle ARte_1 somme di cui alla fattura azionata con il presente decreto ingiuntivo;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4391/2020 (Rg.10118/2020) emesso da codesto Tribunale di Torino in data
5.7.2020, o comunque revocare il predetto decreto ingiuntivo, stante l'assenza della prova dell'effettiva esecuzione, a cura dell'opposta, delle attività alla medesima opposta richieste dalla oltre che dei presupposti ex art.633 c.p.c. e, dunque, la non debenza delle somme di cui alla Pt_1 fattura azionata con il presente decreto ingiuntivo;
4) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ed in subordine rispetto alle precedenti domande, voglia l'Ill.mo Giudicante accertare e dichiarare che la non Controparte_2 compì e, comunque, non compì esattamente le prestazioni alla stessa commissionate e conseguentemente, stante, peraltro, l'assenza di prova al riguardo, dichiarare risolto per inadempimento della parte opposta il contratto intervenuto tra la e la medesima opposta, Pt_1 revocando il decreto oggetto di opposizione e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese avanzate dalla , condannare la stessa opponente al pagamento CP_2 delle sole somme realmente dovute in ragione dell'attività effettivamente e diligentemente posta in essere dalla medesima , al netto di quanto già versato dalla società opponente;
CP_2
5) In ogni caso, determinare - eventualmente anche con l'ausilio di una CTU contabile - la corretta quantificazione, in termini di corrispettivo posto a carico della per l'erogazione delle ARte_1 prestazioni effettivamente fornite dalla al fine di determinare l'esatto importo Controparte_2 che, limitatamente al periodo in cui il rapporto è stato in essere, e quindi dal 30.04.2019 al dicembre 2019, la le avrebbe dovuto corrispondere e, dunque, l'effettiva somma di cui eventualmente Pt_1 la è debitrice verso la compensando tali somme con quanto sin qui già Pt_1 Controparte_2 corrisposto dalla Pt_1
6) Con vittoria di spese diritti ed onorari.
2 Ai fini fiscali si dichiara che il valore del procedimento è compreso nello scaglione tra €.5.200,00 ed €.26.000,00”.
Per l'appellata:
“In via principale
-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio dedotti in atti, l'assoluta infondatezza dell'impugnazione svolta da avverso la sentenza n. 1915/2022 del Tribunale di Torino e Pt_1 per l'effetto
- Rigettare l'Appello proposto e per l'effetto
- Confermare la sentenza n. 1915/2022 del Tribunale di Torino in ogni sua parte;
- Tenere in ogni caso indenne da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei Controparte_2 confronti della stessa.
In via istruttoria
Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1)Vero che il contratto sottoscritto tra e MS che si rammostra al teste (sub doc. Controparte_2
1 fascicolo primo grado) ha ad oggetto la rivendita (c.d. resell) di licenze relative all'utilizzo di software gestionale Sap;
2) Vero che ha agito nella propria veste di partner Sap essendo un mero Controparte_2 rivenditore o partner come precisato nel modulo d'ordine (sub doc. 1 fascicolo primo grado);
3) Vero che il servizio ebbe inizio in data 31/01/2019 e la prima fattura emessa con riferimento al ARte periodo febbraio-marzo-aprile 2019 venne pagata da
4) Vero che a far data dall'emissione della fattura n. 352/19 (trimestre maggio-giugno-luglio 2019) CM sospese i pagamenti;
5) Vero che dopo ripetuti solleciti effettuati direttamente nei confronti dell'allora CFO di CM, tale sig. , quest'ultimo promise il pagamento scusandosi altresì per il ritardo come Persona_1 da documento che si rammostra al teste (sub doc. 5 fascicolo primo grado); ARte
6) Vero che nonostante quanto indicato al precedente capitolo 5) ersava un mero acconto cessando il pagamento di tutte le ulteriori fatture;
ARte
7) Vero che nel corso dell'ultima settimana di gennaio del 2019 l'amministrazione di in tal senso interpellata, confermava a come le fatture fino a quel momento emesse fossero Controparte_2 in procinto di essere pagate ed alcunché ostava al loro pagamento;
8) Vero che la circostanza venne altresì riferita nella comunicazione che si rammostra al teste
(sub doc. 10 fascicolo primo grado); ARte
9) Vero che le licenze vennero messe a disposizione di a far data dal 31/01/2019 e sono tutt'ora nella disponibilità della stessa;
ARte
10) Vero che a tutt'oggi nella piena disponibilità della relativa piattaforma software. Si indicano in qualità di testimoni: sig. sig.ra . Testimone_1 Tes_2
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL RICORSO
con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2020, si è opposta al decreto n. ARte_1
4391/2020, con cui il Tribunale di Torino le aveva ingiunto il pagamento di € 46.360,00, oltre interessi, quale saldo della fattura n. 176/2020 emessa da società controllata Controparte_2
da Reply s.p.a., per l'attività di fornitura di servizi SAP/Cloud descritta nel modulo l'ordine sottoscritto dalle parti il 21 dicembre 2018.
A fondamento del ricorso monitorio, la aveva dedotto: Controparte_2
- di essere una società del specializzata in consulenza, e CP_3 Controparte_4
dedita all'ideazione, progettazione e implementazione di soluzioni basate sui Controparte_5
nuovi canali di comunicazione e media digitali;
- di aver sottoscritto la il modulo d'ordine n. SYKNIT18-0051per il quinquennio ARte_1
decorrente dal 31 gennaio 2019 al 30 gennaio 2024 dietro il corrispettivo complessivo di €
760.000,00, da corrispondersi in rate trimestrali dal € 38.000,00 ciascuna per n. 5 anni;
- che, dopo il pagamento della prima fattura, la aveva omesso di saldare le Controparte_2
successive rate, tra le quali anche la fattura n. 176/2020 di importo pari ad € 46.360,00 relativa al trimestre febbraio/marzo/aprile 2020;
- che, con comunicazione e-mail del 13 marzo 2020, le aveva chiesto di stornare ARte_1
la fattura n. 176/2020 in quanto erroneamente emesse senza IVA;
- di aver dunque emesso la nota di credito, ma, nonostante ciò, la fattura era comunque rimasta impagata.
Con l'opposizione al decreto n. 4391/2020, ha allegato invece: Controparte_2
- di aver sottoscritto il suddetto modulo d'ordine unitamente ad una serie di allegati sottoscritti con altre società, in particolare con e con OD AL s.p.a.; Controparte_6
- che il modulo d'ordine sottoscritto con la relativo all'acquisto del pacchetto Controparte_2
standard dei servizi SAL Cloud, era geneticamente e funzionalmente collegato con gli altri contratti firmati con le diverse società;
4 - che la in quanto rivenditrice di servizio informatico, era tenuta non solo a Controparte_2
fornirle le licenze, ma anche ad installarle il servizio e ad effettuare su di esso la successiva manutenzione;
- che le predette attività erano iniziate, contrariamente da quanto indicato nelle fatture emesse dalla controparte, solo nell'aprile/maggio 2019;
- di aver interrotto, a causa della poca chiarezza del modulo d'ordine e dei contratti ad esso collegati e della tardività nell'attivazione del servizio acquistato, i rapporti contrattuali, dandone comunicazione alla OD AL s.p.a. e, tramite quest'ultima, alla;
CP_2
- che, a seguito di tale comunicazione, le altre parti contrattuali avevano interrotto ogni attività
che, peraltro, neanche avrebbero potuto riprendere, da marzo a luglio 2020, stante l'emergenza epidemiologica;
- che, dei servizi per 53 utenze contemplate nel modulo d'ordine, si era Controparte_2
limitata, fino a dicembre 2019, ad effettuare solo 10/12 utenze, fatturando tuttavia l'intero importo trimestralmente dovuto;
- che il modulo d'ordine è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto all'ultima pagina vi è un riferimento a “termini e condizioni” specificati nel cd. “allegato , Controparte_7
benché quest'ultimo documento sia stato stipulato con e per mancata Controparte_6
inclusione di garanzia a tutela del cliente per l'eventuale inadempimento di di Controparte_2
e/o di OD AL s.p.a.; CP_2
- che la clausola punto 2 della Sezione 3 del modulo d'ordine è nulla in quanto prevede l'obbligo di pagamento del servizio indipendentemente dalle attività di implementazione svolte;
- di aver dunque sospeso i pagamenti;
- di non aver avuto contezza del primo decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla controparte
(decreto n. 2486/2020, emesso dal Tribunale di Torino il 17 marzo 2020 per € 137.360,00) a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che una delle fatture, la n. 107/2020 (oggetto di causa) poste alla base del decreto n. 2486/2020
era stata medio tempore stornata.
Su tali basi, l'opponente ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia e/o revocare del decreto per nullità del modulo d'ordine e/o delle clausole in esso contenute ovvero
5 per intervenuto recesso ovvero per assenza di prova dell'effettiva esecuzione da parte della convenuta delle attività indicate nei contratti ovvero ancora per difetto dei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c.; in via subordinata e riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto per inadempimento della controparte ovvero, in caso di accoglimento parziale delle pretese dell'opposta, di limitare la sua condanna al pagamento delle sole somme realmente dovute in ragione dell'attività svolta dalla da Controparte_2
determinarsi anche con C.T.U.. si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione proposta e Controparte_2
deducendo:
- di aver sottoscritto con l'opponente un unico contratto avente ad oggetto la vendita indiretta di licenze SAP limitata al periodo 31 gennaio 2019 – 30 gennaio 2024;
- che aveva onorato solo la prima fattura emessa in data 28 febbraio 2019 e relativa al Pt_1
trimestre febbraio/marzo/aprile 2019 e parte della seconda, la n. 352/19, mentre aveva totalmente omesso il pagamento delle fatture successive, compresa la 107/2020;
chiedendo, su tali basi, il rigetto delle domande proposte dall'Attrice.
Il Tribunale di Torino, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha, in primo luogo,
ritenuto infondata tanto l'eccezione di nullità del contratto proposta da essendo l'oggetto del Pt_1
modulo d'ordine ben definito e descritto, nella Sezione 3 – Allegato servizi, come vendita indiretta e messa a disposizione di licenze SAP, quanto quella di nullità della clausola di cui al punto 2 della sezione 3 del modulo d'ordine, essendo detta disposizione non già atta a limitare la responsabilità
della fornitrice per il caso di inadempimento, quanto piuttosto a delimitare l'oggetto della prestazione,
posta, in ogni caso, l'irrilevanza di detta clausola ai fini della decisione.
Il primo Giudice ha poi escluso che avesse esercitato un valido recesso con la e-mail del Pt_1
16 dicembre 2019, osservando, da un lato, come la stessa fosse stata inviata solo a OD AL
s.p.a. e non all'opposta, e, dall'altro lato, come il suo contenuto, in realtà, non contenesse un recesso, bensì solo una mera sospensione temporanea (cd. freezing) dell'attività.
Il Tribunale ha poi ancora rigettato la domanda di inadempimento proposta da ritenendo Pt_1
che l'opponente non avesse dedotto alcuno specifico inadempimento della controparte e che, in ogni caso, il corretto adempimento di emergesse da numerose circostanze, quali la mancata CP_2
contestazione, prima delle ingiunzioni, da parte di dei solleciti di pagamento inviati, la Pt_1
6 rassicurazione data dal CFO di lla società opposta con la e-mail del 5 novembre 2019 circa Pt_1
l'effettuazione di un bonifico, la richiesta della stessa opponente di stornare la fattura n. 107/2020
poiché emessa senza IVA, nonché il recesso dal contratto con OD esercitato da per il Pt_1
cambio di governance.
In assenza di prova dell'inadempimento di il primo Giudice ha rigettato altresì le Controparte_2
domande riconvenzionali proposte dall'opponente, mentre, in ordine all'eccezione di abuso degli strumenti processuali, ha ritenuto corretto l'agire di , avuto riguardo alla circostanza per CP_2
cui la fattura n. 107/2020, azionata con il primo ricorso monitorio, era stata stornata e al fatto che le altre fatture azionate con il secondo ricorso monitorio riguardavano i trimestri successivi all'emissione del primo decreto.
In punto spese, il Tribunale, in applicazione del generale principio di soccombenza, ha condannato l'opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 6.734,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA.
ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata ARte_1
nelle parti in cui ha disatteso le sue domande, articolando, in particolare, i seguenti motivi di impugnazione:
- vizio di pronuncia per omessa dichiarazione di nullità del contratto e/o della clausola di cui al punto 2, sezione 3 del modulo d'ordine su cui si fonda il credito ingiunto;
- vizio di pronuncia per omesso accertamento dell'inadempimento di e della Controparte_2
validità del recesso esercitato;
- omessa motivazione in ordine alla mancata contestazione della fattura n. 107/2020;
- vizio di pronuncia per omesso accertamento dell'abuso degli strumenti processuali da parte dell'opposta per aver duplicato le azioni;
- omessa pronuncia in punto rideterminazione dell'importo della fattura per sospensione delle attività a causa della pandemia da Covid-19.
7 2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non ha accertato e dichiarato la nullità del modulo d'ordine sottoscritto dalle parti nonché la nullità della clausola in esso contenuta al punto 2, sezione 3.
Sostiene l'appellante, quanto al primo profilo di nullità lamentato, che il modulo d'ordine non sarebbe nient'altro che una mera offerta contrattuale, incompleta ed esemplificativa, che assumerebbe significato solo in collegamento con gli altri documenti sottoscritti con le società partners dell'odierna appellata.
Peraltro, osserva che il prospetto indicato dal primo Giudice come oggetto del ARte_1
contratto sarebbe solo una mera elencazione di servizi, genericamente indicati, e di così difficile comprensione che la stessa per meglio dettagliare l'oggetto contrattuale, Controparte_2
avrebbe sottoposto alla firma anche il cd “allegato ”, il quale però, lungi dal precisare CP_7
le prestazioni oggetto dell'accordo, contiene una serie di link ipertestuali in lingua inglese, che nulla possono specificare in un contratto di natura cartacea.
Quanto al secondo profilo di nullità invocato, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure,
oltre ad aver errato nel non ritenere vessatoria la clausola di cui al punto 2, sezione 3 del modulo d'ordine, sarebbe altresì andato ultra petita, qualificando, senza domanda alcuna, la clausola come limitativa dell'oggetto e ritenendola, addirittura, irrilevante ai fini della decisione.
In particolare, osserva come il modulo d'ordine sarebbe un contratto predisposto ARte_1
unilateralmente da contraente forte, e che, pertanto, il Giudice di primo grado Controparte_2
avrebbe dovuto applicare la cd. “interpretazione protettiva del contraente debole” di cui all'art. 1370
c.c., secondo cui “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”, e non invece interpretare – come invece avrebbe fatto – la clausola quale delimitativa dell'oggetto del contratto e,
dunque, in senso sfavorevole a ARte_1
Osserva ancora l'appellante che, stante il collegamento negoziale tra i vari contratti stipulati, il
Tribunale avrebbe dovuto rilevare che onere di fosse non solo quello di fornire Controparte_2
le licenze d'uso del software, ma anche quello di predisporre un sistema utile a rendere le stesse utilizzabili.
8 Con il secondo motivo di gravame, si duole della decisione del primo Giudice di non ARte_1
ritenere inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunto. CP_2
Rileva l'appellante che, a fronte della prestazione descritta in contratto per cui l'appellata avrebbe dovuto mettere, sin dal principio, a disposizione della società n. 53 utenze, Controparte_2
nulla avrebbe allegato per provare di aver correttamente adempiuto a detta prestazione.
Contesta altresì l'appellante l'assunto del Tribunale secondo cui on ha mai contestato la Pt_1
fornitura di licenze da parte di , affermando di aver sollevato detta contestazione sia CP_2
nell'atto di citazione che nelle memorie conclusionali.
Sempre con il secondo motivo di appello, censura il provvedimento impugnato anche ARte_1
laddove ha ritenuto che la e-mail del dicembre 2019 fosse stata inviata solo a OD AL s.p.a. e che, comunque, non contenesse un recesso, ma solo una sospensione dell'attività.
Posto che dal dicembre 2019, nessuna attività sarebbe più stata effettuata da , il CP_2
Tribunale avrebbe dovuto o accertare il recesso ovvero riconoscere l'inadempimento dell'odierna appellata rispetto alle obbligazioni assunte, anche in considerazione del fatto che la fornitrice avrebbe iniziato a svolgere la sua prestazione solo nei mesi di aprile/maggio 2019, oltre quindi il primo trimestre regolarmente fatturato e pagato.
Si duole ancora l'appellante che il primo Giudice “ha ulteriormente errato, per una omessa
valutazione delle prove, ritenendo che il recesso, non prodottosi con la mail del dicembre 2019, si
sarebbe prodotto solo con la mail di ottobre 2020, poiché questa è in ogni caso stata preceduta dalla
notifica all'odierna appellata dell'atto di citazione in opposizione a D.I., avvenuta in data
15/09/2020, che espressamente da conto dell'intervenuto recesso” e avrebbe altresì fondato la sua decisione su un documento, la e-mail del 19 maggio 2020 che, poiché tardivamente prodotto, non avrebbe potuto utilizzare.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna l'assunto del primo Giudice secondo cui
“significativa appare altresì poi la circostanza per cui in data 13.3.2020 MS abbia chiesto a
di riemettere la fattura n. 107/2020 (già oggetto del decreto ingiuntivo non opposto ed CP_2
9 avente ad oggetto lo stesso trimestre della fattura qui contestata) in quanto emessa senza IVA;
senza nuovamente nulla contestare quanto alla debenza della stessa”.
Sostiene l'appellante che la decisione di inviare a la comunicazione con cui Controparte_2
si richiedeva l'emissione della fattura n. 107/2020 sarebbe stata presa, di propria iniziativa, in assenza di alcun potere di rappresentanza della società, dalla stagista dell'ufficio contabilità, peraltro in tempi di lockdown, che non sapeva e non poteva sapere dell'avvenuto recesso del contratto esercitato da
Pt_1
Sottolinea ancora l'appellante che la e-mail, in ogni caso, non può rappresentare un riconoscimento di debito, essendo un documento privo di firma.
Con il quarto motivo, ritiene altresì erronea la sentenza nella parte in cui non ha ARte_1
accertato l'abuso da parte di degli strumenti processuali, perpetrato, in sostanza, attraverso CP_2
un frazionamento del credito.
In particolare, ritiene l'appellante che il primo Giudice non solo non avrebbe considerato che il primo decreto ingiuntivo non è stato opposto da olo in quanto emesso nel periodo pandemico, Pt_1
ma non avrebbe altresì rilevato che “la stessa , evidentemente consapevole di aver CP_2
perpetrato una duplicazione di giudizi, frazionando il credito in più ricorsi monitori, in occasione
della propria costituzione nell'ultimo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha strutturalmente
inteso a condurre ad unità il rapporto contrattuale richiedendo il pagamento non solo delle ulteriori
fatture emesse dopo l'esercizio del recesso, e dalla MS contestate, ma anche di tutto il quantum originariamente pattuito a copertura di tutta la durata del contratto” e ciò “sulla base di una modifica alla qualificazione del rapporto con la MS che da 'fornitura di servizi (definizione che CP_7
evoca un rapporto duraturo ed utilizzata sin dal principio da ) è diventata 'vendita di CP_2
licenze per utilizzo di software'”, limitandosi però a qualificare il rapporto come “duraturo”, senza tuttavia trarre le relative conseguenze in termini di recedibilità, inadempimento e collegamento negoziale.
10 Con il quinto motivo, lamenta l'omessa pronuncia del primo Giudice in merito alla ARte_1
sua richiesta di rideterminazione dell'importo di cui alla fattura azionata per sospensione dell'attività
a causa della pandemia da Covid-19.
In sostanza, l'appellante afferma che, fermo restando il ritardo di nella predisposizione CP_2
della piattaforma SAP, in ogni caso, dal marzo 2020, vi sarebbe stata una sospensione forzata dell'attività di predisposizione di detta piattaforma a causa del lockdown.
Ora, posto che la fattura n. 116/2019 relativa al primo trimestre (febbraio/marzo/aprile 2019) è
stata interamente pagata e che la successiva fattura, n. 352/2019 (relativa al trimestre maggio/giugno/luglio) è stata saldata, seppur parzialmente, il Tribunale avrebbe dovuto diminuire il
quantum portato dalla fattura n. 107/2020, in considerazione della sospensione delle attività da parte di . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non ha accertato e dichiarato la nullità del modulo d'ordine sottoscritto dalle parti,
si rileva che detto modulo d'ordine è certamente documento inadeguato rispetto all'importanza economica del contratto stipulato dalle parti, ma non può ritenersi affetto da nullità.
Va infatti rilevato che la modulistica contrattuale si è modificata nel tempo in ragione dell'avvento degli strumenti informatici e quindi il contratto deve essere interpretato anche alla luce di tale evoluzione.
Esaminando il contenuto contrattuale del modulo, va osservato che al punto 3) sono indicate nominativamente le licenze che venivano concesse in uso, e nessuna deduzione specifica è stata proposta dall'appellante in merito al fatto di non avere individuato il contenuto delle stesse.
Per quanto riguarda gli ulteriori servizi previsti per rendere effettivo l'uso delle licenze, previsti anche nel cronoprogramma agli atti, parte appellante ha firmato l'ulteriore modulo allegato
[...]
che li comprendeva, indicato nel modulo d'ordine come facente parte del contratto. CP_7
In tale documento i servizi che parte appellante doveva avere sono indicati con dei link.
Non si può condividere quanto affermato da parte appellante circa il fatto che i link ipertestuali in lingua inglese nulla potrebbero specificare in un contratto di natura cartacea.
11 Ora non vi è alcun divieto di legge nel confezionare un contratto con una parte cartacea ed una parte informatica, e tale modalità è stata accettata da anche alla luce dell'evoluzione sopra indicata. Pt_1
Nel testo contrattuale si afferma poi che “Il Cliente accetta di utilizzare i di cui Controparte_8
all'allegato 1 in conformità di termini e condizioni riportati nei seguenti documenti … qui incorporati per richiamo e parte integrante e sostanziale del presente….
Si conferma che il cliente ha letto le condizioni generali di contratto … e tutti i documenti ivi incorporati…..
Sap invita il cliente a stampare e a conservare a titolo di riferimento copia di detti documenti…”
Da tale documento si evince che il cliente aveva la possibilità di stampare tutti i documenti indicati nei link, in modo da averli a disposizione.
Pertanto si ritiene che il modulo d'ordine contenga un'offerta contrattuale completa.
Il fatto che a questo contratto si sia poi accompagnato alcuni mesi dopo anche il contratto con
OD, avente quale oggetto la fornitura di servizi di telecomunicazione con trasmissione rapida a distanza, funzionale a rendere possibile l'utilizzo dei software, comporta certamente un collegamento negoziale, in quanto entrambi erano diretti ad uno stesso fine, ma il contratto con ha mantenuto la sua autonomia, avendo ad oggetto il software, e deve essere valutato CP_9
autonomamente.
D'altra parte il contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c. deve essere interpretato anche alla luce del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.
Non risulta infatti che successivamente alla stipula la abbia mai sollevato problematiche Pt_1
inerenti alla mancanza di possibilità di dare esecuzione allo stesso perché l'oggetto era indeterminato.
Neppure può condividersi che possa essere considerata nulla (in quanto vessatoria e non specificatamente approvata ex art. 1341-1342 c.c.) la clausola di cui al punto 2 della sezione 3 del modulo d'ordine che prevede che “il pagamento è indipendente dal completamento di qualsivoglia servizio di implementazione”.
Il motivo di appello deve essere rigettato in quanto, dalla stessa documentazione agli atti, risulta che detto “servizio di implementazione” è previsto nel contratto stipulato con OD;
da ciò risulta che la clausola delimita l'oggetto del contratto, chiarendo che tale attività non doveva essere effettuata da ma da terzi. CP_2
12 Si afferma infatti nel contratto stipulato da parte appellante con OD che l'oggetto di questa pattuizione riguarda “la realizzazione del “Progetto di Implementazione Sap S/4 HANA CLOUD per
gruppo ARte_1
Il motivo deve quindi essere respinto.
Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, con cui si duole in primo ARte_1
luogo della decisione del primo Giudice di non ritenere inadempiente rispetto alle CP_2
obbligazioni contrattualmente assunte ed in particolare di non avere messo a disposizione della società tutte le n. 53 utenze pattuite, ritiene il Collegio che anch'esso debba essere respinto.
Come già affermato dal giudice di prima cura, la contestazione del non corretto adempimento deve essere proposta non come mera affermazione generica, ma indicando specificamente i fatti su cui è
fondata.
Afferma la Cassazione n. 5694 del 1996 (fonte ) che la dimostrazione a carico del CP_10
committente che oppone l'exceptio non rite adimpleti contractus a chi gli richieda il pagamento del corrispettivo ha ad oggetto lo scarto tra il progetto convenuto e la sua realizzazione.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 9825 del 1996 (fonte ) rileva che “Nei contratti CP_10
a prestazioni corrispettive, qualora il convenuto contesti l'esattezza dell'adempimento della controparte, spetta al medesimo dimostrare la differenza tra ciò che è stato prestato e ciò che era dovuto, non potendosi far gravare sull'attore - che ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento -
anche la prova di aver adempiuto esattamente.”
Ora la a affermato di non avere avuto la fornitura completa delle 53 utenze, senza specificare Pt_1
i fatti fondanti l'affermazione, ossia quali utenze ha ricevuto e quali non ha ricevuto;
non risulta agli atti infatti alcuna contestazione specifica in merito alla fornitura stessa.
Va inoltre considerato che la MS non ha prodotto, in generale, alcuna contestazione di inadempimento inviata alla controparte prima della richiesta di d.i..
Sul punto va in primo luogo evidenziato che nell'atto di transazione stipulato fra l'appellante e la
AR OD (prodotto in primo grado da è scritto “in data 16/12/2019 CM …comunicava Pt_1
a OD la propria intenzione di non dare ulteriore esecuzione ai contratti sopra menzionati…di
non procedere oltre con la realizzazione delle rimanenti fasi del progetto di cui al punto
13 b) e voler pertanto recedere dal contratto, asserendo che, essendo mutata la linea manageriale in
CM, non sussistessero più le condizioni per implementare il sistema Sap 4Hana, contemporaneamente manifestando la propria indisponibilità a versare a OD le somme ancora
dovute pari ad €.320.000,00…”.
Ora la frase riportata è di per se stessa prova sufficiente a dimostrare la mancanza di inadempimento da parte dell'appellata, avendo la SM giustificato la mancata prosecuzione del contratto esclusivamente con riferimento al cambiamento della propria linea manageriale.
Ma va ancora rilevato a riprova di quanto affermato che la società appellata ha inviato nel tempo plurimi solleciti di pagamento (del 5.11.19, del 13.11.19, del 20.12.19, del 28.1.20, del 12.2.2020)
per le fatture non pagate prima del decreto ingiuntivo senza ricevere alcuna risposta e quindi alcuna contestazione.
A fronte del sollecito del pagamento dello scaduto, il CFO (direttore finanziario) di MS, dott.
, con mail del 5.11.2019, scriveva testualmente: “ Ciao , domani predisporremo Per_1 Tes_1
il bonifico. Scusaci per il ritardo.”, riconoscendo quindi la correttezza della richiesta di pagamento.
Ancora, con la mail del 12.2.2020 prodotta dall'opposta come doc.10, chiedeva a MS di CP_2
fornirle piano di rientro (stante la consistente di morosità di € 99.360 evidenziata nella precedente mail del 29.1.2019), non ricevendo poi alcuna contestazione o risposta sul punto da parte di MS.
Trattasi di un susseguirsi di mancate contestazioni che assumono valore di prova della insussistenza dell'inadempimento da parte della appellata.
Sempre con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove non riconosce efficacia di valido recesso alla mail dalla stessa inviata nel dicembre 2019 a OD AL.
Sul punto va osservato che la mail in ogni caso non contiene una dichiarazione di recesso dal
ARte contratto, ma la comunicazione della sospensione dello stesso da parte di in essa è infatti scritto
ARte
“..la ha deciso di congelare il progetto fino a nuova indicazione..”. Valgono le osservazioni sullo scambio di comunicazioni successive contenute nella sentenza di primo grado.
14 In ogni caso l'autonomia del singolo contratto (con oggetto diverso, come già si è detto), anche in un ambito di collegamento negoziale, implica la necessità che il recesso sia effettuato nei confronti di ogni contraente.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il terzo motivo di impugnazione deve essere accolto, in quanto è corretto quanto afferma l'appellante circa il fatto che la richiesta di riemettere la fattura 107/2020, effettuata da parte di una stagista di MS, non può avere significato;
ciò peraltro non cambia in alcun modo l'esito del giudizio in ragione delle motivazioni espresse nella presente sentenza.
Anche il 4 motivo di impugnazione, costituito dall'asserita duplicazione delle azioni, deve essere rigettato.
Infatti il decreto ingiuntivo n. 4391/2020 oggetto della presente opposizione risulta effettivamente essersi reso necessario in ragione della necessità dello storno della precedente fattura n. 107/2020 di
, relativa al trimestre febbraio/aprile 2020, azionata con il primo ricorso monitorio (di cui CP_2
ARte_ al decreto n. 2486/2020, non opposto da;
a seguito dello storno e della conseguente emissione,
per lo stesso trimestre, della fattura n. 176/2020, in quanto non pagata da MS, ha CP_2
legittimamente richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto. Quanto al successivo ricorso monitorio del 25.5.2021, lo stesso risulta richiesto per i trimestri decorrenti dal febbraio 2021 e,
dunque, per fatture emesse successivamente al ricorso monitorio di cui alla presente opposizione,
depositato il 18.6.2020.
Conseguentemente la duplicazione dei ricorsi monitori da parte di non ha violato gli CP_2
obblighi di correttezza e buona fede e non ha eluso il divieto di abuso degli strumenti processuali,
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, consistente nel rilievo che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di rideterminazione della fattura per la sospensione dell'attività a causa del covid, il rilievo è corretto, mancando nella sentenza di primo grado la pronuncia su detta domanda.
Nel merito la domanda deve però essere rigettata.
Come si è già detto, non risulta infatti provato il presupposto su cui si basa la domanda, ossia che vi sia stato inadempimento e ritardo sin dalla primavera del 2019, fatto che avrebbe comportato che, nel
15 marzo 2020, quando è stato disposto il lockdown, la piattaforma non fosse ancora predisposta al punto da potervi lavorare da remoto.
In difetto della prova dell'inadempimento iniziale, non può dirsi provato l'inadempimento successivo.
Le spese legali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione tra
26.000,00 e 52.000,00 euro, valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia,
esclusa la fase di trattazione-istruttoria, in quanto non espletata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. ARte_1
1915/2021, pronunciata dal Tribunale di Torino,
rigetta l'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 6.946,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Così deciso il 19 marzo 2025.
Il Presidente est
Dott.ssa Cecilia Marino
16
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1595/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1595/2022 R.G. promossa da:
P.IVA con sede in Fisciano (NA), in ARte_1 P.IVA_1 Controparte_1 persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gianluigi Oranges del foro di Napoli, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_1
Napoli, via A. De Gasperi n. 45
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA con sede in Torino, corso Francia n. 110, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federico Maria Cortiana del foro di Milano, PEC Email_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Premuda n. 16
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2022, ha proposto impugnazione ARte_1
avverso la sentenza n. 1915/2022, pubblicata in data 3 maggio 2022, con cui il Tribunale di Torino
ha disposto nei seguenti termini:
“1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice-opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4391/2020 DEL 5.7.2020, che
1 conferma integralmente. 2) Condanna la parte attrice-opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare ARte_1 alla parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di Controparte_2 opposizione, liquidate in complessivi euro 6.734,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende”.
L'appellata si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per l'appellante:
“L'adita Corte, in riforma della impugnata sentenza, voglia: 1) Preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4391/2020 (Rg.10118/2020) emesso da codesto Tribunale di Torino in data
5.7.2020, o comunque revocare il predetto decreto ingiuntivo stante la nullità del contratto e/o delle clausole di esso elencate in premessa e comunque accertare e dichiarare che nulla di quanto oggetto dell'azione monitoria è dovuto alla parte opposta;
2) In subordine accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4391/2020 (Rg.10118/2020) emesso da codesto Tribunale di Torino in data
5.7.2020, o comunque revocare il predetto decreto ingiuntivo, accertando, altresì, e dichiarando,
l'intervenuto recesso, a cura della dal contratto per cui è causa e la non debenza delle ARte_1 somme di cui alla fattura azionata con il presente decreto ingiuntivo;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.4391/2020 (Rg.10118/2020) emesso da codesto Tribunale di Torino in data
5.7.2020, o comunque revocare il predetto decreto ingiuntivo, stante l'assenza della prova dell'effettiva esecuzione, a cura dell'opposta, delle attività alla medesima opposta richieste dalla oltre che dei presupposti ex art.633 c.p.c. e, dunque, la non debenza delle somme di cui alla Pt_1 fattura azionata con il presente decreto ingiuntivo;
4) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ed in subordine rispetto alle precedenti domande, voglia l'Ill.mo Giudicante accertare e dichiarare che la non Controparte_2 compì e, comunque, non compì esattamente le prestazioni alla stessa commissionate e conseguentemente, stante, peraltro, l'assenza di prova al riguardo, dichiarare risolto per inadempimento della parte opposta il contratto intervenuto tra la e la medesima opposta, Pt_1 revocando il decreto oggetto di opposizione e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese avanzate dalla , condannare la stessa opponente al pagamento CP_2 delle sole somme realmente dovute in ragione dell'attività effettivamente e diligentemente posta in essere dalla medesima , al netto di quanto già versato dalla società opponente;
CP_2
5) In ogni caso, determinare - eventualmente anche con l'ausilio di una CTU contabile - la corretta quantificazione, in termini di corrispettivo posto a carico della per l'erogazione delle ARte_1 prestazioni effettivamente fornite dalla al fine di determinare l'esatto importo Controparte_2 che, limitatamente al periodo in cui il rapporto è stato in essere, e quindi dal 30.04.2019 al dicembre 2019, la le avrebbe dovuto corrispondere e, dunque, l'effettiva somma di cui eventualmente Pt_1 la è debitrice verso la compensando tali somme con quanto sin qui già Pt_1 Controparte_2 corrisposto dalla Pt_1
6) Con vittoria di spese diritti ed onorari.
2 Ai fini fiscali si dichiara che il valore del procedimento è compreso nello scaglione tra €.5.200,00 ed €.26.000,00”.
Per l'appellata:
“In via principale
-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio dedotti in atti, l'assoluta infondatezza dell'impugnazione svolta da avverso la sentenza n. 1915/2022 del Tribunale di Torino e Pt_1 per l'effetto
- Rigettare l'Appello proposto e per l'effetto
- Confermare la sentenza n. 1915/2022 del Tribunale di Torino in ogni sua parte;
- Tenere in ogni caso indenne da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei Controparte_2 confronti della stessa.
In via istruttoria
Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1)Vero che il contratto sottoscritto tra e MS che si rammostra al teste (sub doc. Controparte_2
1 fascicolo primo grado) ha ad oggetto la rivendita (c.d. resell) di licenze relative all'utilizzo di software gestionale Sap;
2) Vero che ha agito nella propria veste di partner Sap essendo un mero Controparte_2 rivenditore o partner come precisato nel modulo d'ordine (sub doc. 1 fascicolo primo grado);
3) Vero che il servizio ebbe inizio in data 31/01/2019 e la prima fattura emessa con riferimento al ARte periodo febbraio-marzo-aprile 2019 venne pagata da
4) Vero che a far data dall'emissione della fattura n. 352/19 (trimestre maggio-giugno-luglio 2019) CM sospese i pagamenti;
5) Vero che dopo ripetuti solleciti effettuati direttamente nei confronti dell'allora CFO di CM, tale sig. , quest'ultimo promise il pagamento scusandosi altresì per il ritardo come Persona_1 da documento che si rammostra al teste (sub doc. 5 fascicolo primo grado); ARte
6) Vero che nonostante quanto indicato al precedente capitolo 5) ersava un mero acconto cessando il pagamento di tutte le ulteriori fatture;
ARte
7) Vero che nel corso dell'ultima settimana di gennaio del 2019 l'amministrazione di in tal senso interpellata, confermava a come le fatture fino a quel momento emesse fossero Controparte_2 in procinto di essere pagate ed alcunché ostava al loro pagamento;
8) Vero che la circostanza venne altresì riferita nella comunicazione che si rammostra al teste
(sub doc. 10 fascicolo primo grado); ARte
9) Vero che le licenze vennero messe a disposizione di a far data dal 31/01/2019 e sono tutt'ora nella disponibilità della stessa;
ARte
10) Vero che a tutt'oggi nella piena disponibilità della relativa piattaforma software. Si indicano in qualità di testimoni: sig. sig.ra . Testimone_1 Tes_2
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL RICORSO
con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2020, si è opposta al decreto n. ARte_1
4391/2020, con cui il Tribunale di Torino le aveva ingiunto il pagamento di € 46.360,00, oltre interessi, quale saldo della fattura n. 176/2020 emessa da società controllata Controparte_2
da Reply s.p.a., per l'attività di fornitura di servizi SAP/Cloud descritta nel modulo l'ordine sottoscritto dalle parti il 21 dicembre 2018.
A fondamento del ricorso monitorio, la aveva dedotto: Controparte_2
- di essere una società del specializzata in consulenza, e CP_3 Controparte_4
dedita all'ideazione, progettazione e implementazione di soluzioni basate sui Controparte_5
nuovi canali di comunicazione e media digitali;
- di aver sottoscritto la il modulo d'ordine n. SYKNIT18-0051per il quinquennio ARte_1
decorrente dal 31 gennaio 2019 al 30 gennaio 2024 dietro il corrispettivo complessivo di €
760.000,00, da corrispondersi in rate trimestrali dal € 38.000,00 ciascuna per n. 5 anni;
- che, dopo il pagamento della prima fattura, la aveva omesso di saldare le Controparte_2
successive rate, tra le quali anche la fattura n. 176/2020 di importo pari ad € 46.360,00 relativa al trimestre febbraio/marzo/aprile 2020;
- che, con comunicazione e-mail del 13 marzo 2020, le aveva chiesto di stornare ARte_1
la fattura n. 176/2020 in quanto erroneamente emesse senza IVA;
- di aver dunque emesso la nota di credito, ma, nonostante ciò, la fattura era comunque rimasta impagata.
Con l'opposizione al decreto n. 4391/2020, ha allegato invece: Controparte_2
- di aver sottoscritto il suddetto modulo d'ordine unitamente ad una serie di allegati sottoscritti con altre società, in particolare con e con OD AL s.p.a.; Controparte_6
- che il modulo d'ordine sottoscritto con la relativo all'acquisto del pacchetto Controparte_2
standard dei servizi SAL Cloud, era geneticamente e funzionalmente collegato con gli altri contratti firmati con le diverse società;
4 - che la in quanto rivenditrice di servizio informatico, era tenuta non solo a Controparte_2
fornirle le licenze, ma anche ad installarle il servizio e ad effettuare su di esso la successiva manutenzione;
- che le predette attività erano iniziate, contrariamente da quanto indicato nelle fatture emesse dalla controparte, solo nell'aprile/maggio 2019;
- di aver interrotto, a causa della poca chiarezza del modulo d'ordine e dei contratti ad esso collegati e della tardività nell'attivazione del servizio acquistato, i rapporti contrattuali, dandone comunicazione alla OD AL s.p.a. e, tramite quest'ultima, alla;
CP_2
- che, a seguito di tale comunicazione, le altre parti contrattuali avevano interrotto ogni attività
che, peraltro, neanche avrebbero potuto riprendere, da marzo a luglio 2020, stante l'emergenza epidemiologica;
- che, dei servizi per 53 utenze contemplate nel modulo d'ordine, si era Controparte_2
limitata, fino a dicembre 2019, ad effettuare solo 10/12 utenze, fatturando tuttavia l'intero importo trimestralmente dovuto;
- che il modulo d'ordine è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto all'ultima pagina vi è un riferimento a “termini e condizioni” specificati nel cd. “allegato , Controparte_7
benché quest'ultimo documento sia stato stipulato con e per mancata Controparte_6
inclusione di garanzia a tutela del cliente per l'eventuale inadempimento di di Controparte_2
e/o di OD AL s.p.a.; CP_2
- che la clausola punto 2 della Sezione 3 del modulo d'ordine è nulla in quanto prevede l'obbligo di pagamento del servizio indipendentemente dalle attività di implementazione svolte;
- di aver dunque sospeso i pagamenti;
- di non aver avuto contezza del primo decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla controparte
(decreto n. 2486/2020, emesso dal Tribunale di Torino il 17 marzo 2020 per € 137.360,00) a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che una delle fatture, la n. 107/2020 (oggetto di causa) poste alla base del decreto n. 2486/2020
era stata medio tempore stornata.
Su tali basi, l'opponente ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia e/o revocare del decreto per nullità del modulo d'ordine e/o delle clausole in esso contenute ovvero
5 per intervenuto recesso ovvero per assenza di prova dell'effettiva esecuzione da parte della convenuta delle attività indicate nei contratti ovvero ancora per difetto dei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c.; in via subordinata e riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto per inadempimento della controparte ovvero, in caso di accoglimento parziale delle pretese dell'opposta, di limitare la sua condanna al pagamento delle sole somme realmente dovute in ragione dell'attività svolta dalla da Controparte_2
determinarsi anche con C.T.U.. si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione proposta e Controparte_2
deducendo:
- di aver sottoscritto con l'opponente un unico contratto avente ad oggetto la vendita indiretta di licenze SAP limitata al periodo 31 gennaio 2019 – 30 gennaio 2024;
- che aveva onorato solo la prima fattura emessa in data 28 febbraio 2019 e relativa al Pt_1
trimestre febbraio/marzo/aprile 2019 e parte della seconda, la n. 352/19, mentre aveva totalmente omesso il pagamento delle fatture successive, compresa la 107/2020;
chiedendo, su tali basi, il rigetto delle domande proposte dall'Attrice.
Il Tribunale di Torino, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha, in primo luogo,
ritenuto infondata tanto l'eccezione di nullità del contratto proposta da essendo l'oggetto del Pt_1
modulo d'ordine ben definito e descritto, nella Sezione 3 – Allegato servizi, come vendita indiretta e messa a disposizione di licenze SAP, quanto quella di nullità della clausola di cui al punto 2 della sezione 3 del modulo d'ordine, essendo detta disposizione non già atta a limitare la responsabilità
della fornitrice per il caso di inadempimento, quanto piuttosto a delimitare l'oggetto della prestazione,
posta, in ogni caso, l'irrilevanza di detta clausola ai fini della decisione.
Il primo Giudice ha poi escluso che avesse esercitato un valido recesso con la e-mail del Pt_1
16 dicembre 2019, osservando, da un lato, come la stessa fosse stata inviata solo a OD AL
s.p.a. e non all'opposta, e, dall'altro lato, come il suo contenuto, in realtà, non contenesse un recesso, bensì solo una mera sospensione temporanea (cd. freezing) dell'attività.
Il Tribunale ha poi ancora rigettato la domanda di inadempimento proposta da ritenendo Pt_1
che l'opponente non avesse dedotto alcuno specifico inadempimento della controparte e che, in ogni caso, il corretto adempimento di emergesse da numerose circostanze, quali la mancata CP_2
contestazione, prima delle ingiunzioni, da parte di dei solleciti di pagamento inviati, la Pt_1
6 rassicurazione data dal CFO di lla società opposta con la e-mail del 5 novembre 2019 circa Pt_1
l'effettuazione di un bonifico, la richiesta della stessa opponente di stornare la fattura n. 107/2020
poiché emessa senza IVA, nonché il recesso dal contratto con OD esercitato da per il Pt_1
cambio di governance.
In assenza di prova dell'inadempimento di il primo Giudice ha rigettato altresì le Controparte_2
domande riconvenzionali proposte dall'opponente, mentre, in ordine all'eccezione di abuso degli strumenti processuali, ha ritenuto corretto l'agire di , avuto riguardo alla circostanza per CP_2
cui la fattura n. 107/2020, azionata con il primo ricorso monitorio, era stata stornata e al fatto che le altre fatture azionate con il secondo ricorso monitorio riguardavano i trimestri successivi all'emissione del primo decreto.
In punto spese, il Tribunale, in applicazione del generale principio di soccombenza, ha condannato l'opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 6.734,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA.
ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata ARte_1
nelle parti in cui ha disatteso le sue domande, articolando, in particolare, i seguenti motivi di impugnazione:
- vizio di pronuncia per omessa dichiarazione di nullità del contratto e/o della clausola di cui al punto 2, sezione 3 del modulo d'ordine su cui si fonda il credito ingiunto;
- vizio di pronuncia per omesso accertamento dell'inadempimento di e della Controparte_2
validità del recesso esercitato;
- omessa motivazione in ordine alla mancata contestazione della fattura n. 107/2020;
- vizio di pronuncia per omesso accertamento dell'abuso degli strumenti processuali da parte dell'opposta per aver duplicato le azioni;
- omessa pronuncia in punto rideterminazione dell'importo della fattura per sospensione delle attività a causa della pandemia da Covid-19.
7 2. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non ha accertato e dichiarato la nullità del modulo d'ordine sottoscritto dalle parti nonché la nullità della clausola in esso contenuta al punto 2, sezione 3.
Sostiene l'appellante, quanto al primo profilo di nullità lamentato, che il modulo d'ordine non sarebbe nient'altro che una mera offerta contrattuale, incompleta ed esemplificativa, che assumerebbe significato solo in collegamento con gli altri documenti sottoscritti con le società partners dell'odierna appellata.
Peraltro, osserva che il prospetto indicato dal primo Giudice come oggetto del ARte_1
contratto sarebbe solo una mera elencazione di servizi, genericamente indicati, e di così difficile comprensione che la stessa per meglio dettagliare l'oggetto contrattuale, Controparte_2
avrebbe sottoposto alla firma anche il cd “allegato ”, il quale però, lungi dal precisare CP_7
le prestazioni oggetto dell'accordo, contiene una serie di link ipertestuali in lingua inglese, che nulla possono specificare in un contratto di natura cartacea.
Quanto al secondo profilo di nullità invocato, l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure,
oltre ad aver errato nel non ritenere vessatoria la clausola di cui al punto 2, sezione 3 del modulo d'ordine, sarebbe altresì andato ultra petita, qualificando, senza domanda alcuna, la clausola come limitativa dell'oggetto e ritenendola, addirittura, irrilevante ai fini della decisione.
In particolare, osserva come il modulo d'ordine sarebbe un contratto predisposto ARte_1
unilateralmente da contraente forte, e che, pertanto, il Giudice di primo grado Controparte_2
avrebbe dovuto applicare la cd. “interpretazione protettiva del contraente debole” di cui all'art. 1370
c.c., secondo cui “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”, e non invece interpretare – come invece avrebbe fatto – la clausola quale delimitativa dell'oggetto del contratto e,
dunque, in senso sfavorevole a ARte_1
Osserva ancora l'appellante che, stante il collegamento negoziale tra i vari contratti stipulati, il
Tribunale avrebbe dovuto rilevare che onere di fosse non solo quello di fornire Controparte_2
le licenze d'uso del software, ma anche quello di predisporre un sistema utile a rendere le stesse utilizzabili.
8 Con il secondo motivo di gravame, si duole della decisione del primo Giudice di non ARte_1
ritenere inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunto. CP_2
Rileva l'appellante che, a fronte della prestazione descritta in contratto per cui l'appellata avrebbe dovuto mettere, sin dal principio, a disposizione della società n. 53 utenze, Controparte_2
nulla avrebbe allegato per provare di aver correttamente adempiuto a detta prestazione.
Contesta altresì l'appellante l'assunto del Tribunale secondo cui on ha mai contestato la Pt_1
fornitura di licenze da parte di , affermando di aver sollevato detta contestazione sia CP_2
nell'atto di citazione che nelle memorie conclusionali.
Sempre con il secondo motivo di appello, censura il provvedimento impugnato anche ARte_1
laddove ha ritenuto che la e-mail del dicembre 2019 fosse stata inviata solo a OD AL s.p.a. e che, comunque, non contenesse un recesso, ma solo una sospensione dell'attività.
Posto che dal dicembre 2019, nessuna attività sarebbe più stata effettuata da , il CP_2
Tribunale avrebbe dovuto o accertare il recesso ovvero riconoscere l'inadempimento dell'odierna appellata rispetto alle obbligazioni assunte, anche in considerazione del fatto che la fornitrice avrebbe iniziato a svolgere la sua prestazione solo nei mesi di aprile/maggio 2019, oltre quindi il primo trimestre regolarmente fatturato e pagato.
Si duole ancora l'appellante che il primo Giudice “ha ulteriormente errato, per una omessa
valutazione delle prove, ritenendo che il recesso, non prodottosi con la mail del dicembre 2019, si
sarebbe prodotto solo con la mail di ottobre 2020, poiché questa è in ogni caso stata preceduta dalla
notifica all'odierna appellata dell'atto di citazione in opposizione a D.I., avvenuta in data
15/09/2020, che espressamente da conto dell'intervenuto recesso” e avrebbe altresì fondato la sua decisione su un documento, la e-mail del 19 maggio 2020 che, poiché tardivamente prodotto, non avrebbe potuto utilizzare.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna l'assunto del primo Giudice secondo cui
“significativa appare altresì poi la circostanza per cui in data 13.3.2020 MS abbia chiesto a
di riemettere la fattura n. 107/2020 (già oggetto del decreto ingiuntivo non opposto ed CP_2
9 avente ad oggetto lo stesso trimestre della fattura qui contestata) in quanto emessa senza IVA;
senza nuovamente nulla contestare quanto alla debenza della stessa”.
Sostiene l'appellante che la decisione di inviare a la comunicazione con cui Controparte_2
si richiedeva l'emissione della fattura n. 107/2020 sarebbe stata presa, di propria iniziativa, in assenza di alcun potere di rappresentanza della società, dalla stagista dell'ufficio contabilità, peraltro in tempi di lockdown, che non sapeva e non poteva sapere dell'avvenuto recesso del contratto esercitato da
Pt_1
Sottolinea ancora l'appellante che la e-mail, in ogni caso, non può rappresentare un riconoscimento di debito, essendo un documento privo di firma.
Con il quarto motivo, ritiene altresì erronea la sentenza nella parte in cui non ha ARte_1
accertato l'abuso da parte di degli strumenti processuali, perpetrato, in sostanza, attraverso CP_2
un frazionamento del credito.
In particolare, ritiene l'appellante che il primo Giudice non solo non avrebbe considerato che il primo decreto ingiuntivo non è stato opposto da olo in quanto emesso nel periodo pandemico, Pt_1
ma non avrebbe altresì rilevato che “la stessa , evidentemente consapevole di aver CP_2
perpetrato una duplicazione di giudizi, frazionando il credito in più ricorsi monitori, in occasione
della propria costituzione nell'ultimo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha strutturalmente
inteso a condurre ad unità il rapporto contrattuale richiedendo il pagamento non solo delle ulteriori
fatture emesse dopo l'esercizio del recesso, e dalla MS contestate, ma anche di tutto il quantum originariamente pattuito a copertura di tutta la durata del contratto” e ciò “sulla base di una modifica alla qualificazione del rapporto con la MS che da 'fornitura di servizi (definizione che CP_7
evoca un rapporto duraturo ed utilizzata sin dal principio da ) è diventata 'vendita di CP_2
licenze per utilizzo di software'”, limitandosi però a qualificare il rapporto come “duraturo”, senza tuttavia trarre le relative conseguenze in termini di recedibilità, inadempimento e collegamento negoziale.
10 Con il quinto motivo, lamenta l'omessa pronuncia del primo Giudice in merito alla ARte_1
sua richiesta di rideterminazione dell'importo di cui alla fattura azionata per sospensione dell'attività
a causa della pandemia da Covid-19.
In sostanza, l'appellante afferma che, fermo restando il ritardo di nella predisposizione CP_2
della piattaforma SAP, in ogni caso, dal marzo 2020, vi sarebbe stata una sospensione forzata dell'attività di predisposizione di detta piattaforma a causa del lockdown.
Ora, posto che la fattura n. 116/2019 relativa al primo trimestre (febbraio/marzo/aprile 2019) è
stata interamente pagata e che la successiva fattura, n. 352/2019 (relativa al trimestre maggio/giugno/luglio) è stata saldata, seppur parzialmente, il Tribunale avrebbe dovuto diminuire il
quantum portato dalla fattura n. 107/2020, in considerazione della sospensione delle attività da parte di . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non ha accertato e dichiarato la nullità del modulo d'ordine sottoscritto dalle parti,
si rileva che detto modulo d'ordine è certamente documento inadeguato rispetto all'importanza economica del contratto stipulato dalle parti, ma non può ritenersi affetto da nullità.
Va infatti rilevato che la modulistica contrattuale si è modificata nel tempo in ragione dell'avvento degli strumenti informatici e quindi il contratto deve essere interpretato anche alla luce di tale evoluzione.
Esaminando il contenuto contrattuale del modulo, va osservato che al punto 3) sono indicate nominativamente le licenze che venivano concesse in uso, e nessuna deduzione specifica è stata proposta dall'appellante in merito al fatto di non avere individuato il contenuto delle stesse.
Per quanto riguarda gli ulteriori servizi previsti per rendere effettivo l'uso delle licenze, previsti anche nel cronoprogramma agli atti, parte appellante ha firmato l'ulteriore modulo allegato
[...]
che li comprendeva, indicato nel modulo d'ordine come facente parte del contratto. CP_7
In tale documento i servizi che parte appellante doveva avere sono indicati con dei link.
Non si può condividere quanto affermato da parte appellante circa il fatto che i link ipertestuali in lingua inglese nulla potrebbero specificare in un contratto di natura cartacea.
11 Ora non vi è alcun divieto di legge nel confezionare un contratto con una parte cartacea ed una parte informatica, e tale modalità è stata accettata da anche alla luce dell'evoluzione sopra indicata. Pt_1
Nel testo contrattuale si afferma poi che “Il Cliente accetta di utilizzare i di cui Controparte_8
all'allegato 1 in conformità di termini e condizioni riportati nei seguenti documenti … qui incorporati per richiamo e parte integrante e sostanziale del presente….
Si conferma che il cliente ha letto le condizioni generali di contratto … e tutti i documenti ivi incorporati…..
Sap invita il cliente a stampare e a conservare a titolo di riferimento copia di detti documenti…”
Da tale documento si evince che il cliente aveva la possibilità di stampare tutti i documenti indicati nei link, in modo da averli a disposizione.
Pertanto si ritiene che il modulo d'ordine contenga un'offerta contrattuale completa.
Il fatto che a questo contratto si sia poi accompagnato alcuni mesi dopo anche il contratto con
OD, avente quale oggetto la fornitura di servizi di telecomunicazione con trasmissione rapida a distanza, funzionale a rendere possibile l'utilizzo dei software, comporta certamente un collegamento negoziale, in quanto entrambi erano diretti ad uno stesso fine, ma il contratto con ha mantenuto la sua autonomia, avendo ad oggetto il software, e deve essere valutato CP_9
autonomamente.
D'altra parte il contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c. deve essere interpretato anche alla luce del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto.
Non risulta infatti che successivamente alla stipula la abbia mai sollevato problematiche Pt_1
inerenti alla mancanza di possibilità di dare esecuzione allo stesso perché l'oggetto era indeterminato.
Neppure può condividersi che possa essere considerata nulla (in quanto vessatoria e non specificatamente approvata ex art. 1341-1342 c.c.) la clausola di cui al punto 2 della sezione 3 del modulo d'ordine che prevede che “il pagamento è indipendente dal completamento di qualsivoglia servizio di implementazione”.
Il motivo di appello deve essere rigettato in quanto, dalla stessa documentazione agli atti, risulta che detto “servizio di implementazione” è previsto nel contratto stipulato con OD;
da ciò risulta che la clausola delimita l'oggetto del contratto, chiarendo che tale attività non doveva essere effettuata da ma da terzi. CP_2
12 Si afferma infatti nel contratto stipulato da parte appellante con OD che l'oggetto di questa pattuizione riguarda “la realizzazione del “Progetto di Implementazione Sap S/4 HANA CLOUD per
gruppo ARte_1
Il motivo deve quindi essere respinto.
Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, con cui si duole in primo ARte_1
luogo della decisione del primo Giudice di non ritenere inadempiente rispetto alle CP_2
obbligazioni contrattualmente assunte ed in particolare di non avere messo a disposizione della società tutte le n. 53 utenze pattuite, ritiene il Collegio che anch'esso debba essere respinto.
Come già affermato dal giudice di prima cura, la contestazione del non corretto adempimento deve essere proposta non come mera affermazione generica, ma indicando specificamente i fatti su cui è
fondata.
Afferma la Cassazione n. 5694 del 1996 (fonte ) che la dimostrazione a carico del CP_10
committente che oppone l'exceptio non rite adimpleti contractus a chi gli richieda il pagamento del corrispettivo ha ad oggetto lo scarto tra il progetto convenuto e la sua realizzazione.
E ancora la Cassazione con sentenza n. 9825 del 1996 (fonte ) rileva che “Nei contratti CP_10
a prestazioni corrispettive, qualora il convenuto contesti l'esattezza dell'adempimento della controparte, spetta al medesimo dimostrare la differenza tra ciò che è stato prestato e ciò che era dovuto, non potendosi far gravare sull'attore - che ha l'onere di dimostrare il proprio adempimento -
anche la prova di aver adempiuto esattamente.”
Ora la a affermato di non avere avuto la fornitura completa delle 53 utenze, senza specificare Pt_1
i fatti fondanti l'affermazione, ossia quali utenze ha ricevuto e quali non ha ricevuto;
non risulta agli atti infatti alcuna contestazione specifica in merito alla fornitura stessa.
Va inoltre considerato che la MS non ha prodotto, in generale, alcuna contestazione di inadempimento inviata alla controparte prima della richiesta di d.i..
Sul punto va in primo luogo evidenziato che nell'atto di transazione stipulato fra l'appellante e la
AR OD (prodotto in primo grado da è scritto “in data 16/12/2019 CM …comunicava Pt_1
a OD la propria intenzione di non dare ulteriore esecuzione ai contratti sopra menzionati…di
non procedere oltre con la realizzazione delle rimanenti fasi del progetto di cui al punto
13 b) e voler pertanto recedere dal contratto, asserendo che, essendo mutata la linea manageriale in
CM, non sussistessero più le condizioni per implementare il sistema Sap 4Hana, contemporaneamente manifestando la propria indisponibilità a versare a OD le somme ancora
dovute pari ad €.320.000,00…”.
Ora la frase riportata è di per se stessa prova sufficiente a dimostrare la mancanza di inadempimento da parte dell'appellata, avendo la SM giustificato la mancata prosecuzione del contratto esclusivamente con riferimento al cambiamento della propria linea manageriale.
Ma va ancora rilevato a riprova di quanto affermato che la società appellata ha inviato nel tempo plurimi solleciti di pagamento (del 5.11.19, del 13.11.19, del 20.12.19, del 28.1.20, del 12.2.2020)
per le fatture non pagate prima del decreto ingiuntivo senza ricevere alcuna risposta e quindi alcuna contestazione.
A fronte del sollecito del pagamento dello scaduto, il CFO (direttore finanziario) di MS, dott.
, con mail del 5.11.2019, scriveva testualmente: “ Ciao , domani predisporremo Per_1 Tes_1
il bonifico. Scusaci per il ritardo.”, riconoscendo quindi la correttezza della richiesta di pagamento.
Ancora, con la mail del 12.2.2020 prodotta dall'opposta come doc.10, chiedeva a MS di CP_2
fornirle piano di rientro (stante la consistente di morosità di € 99.360 evidenziata nella precedente mail del 29.1.2019), non ricevendo poi alcuna contestazione o risposta sul punto da parte di MS.
Trattasi di un susseguirsi di mancate contestazioni che assumono valore di prova della insussistenza dell'inadempimento da parte della appellata.
Sempre con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove non riconosce efficacia di valido recesso alla mail dalla stessa inviata nel dicembre 2019 a OD AL.
Sul punto va osservato che la mail in ogni caso non contiene una dichiarazione di recesso dal
ARte contratto, ma la comunicazione della sospensione dello stesso da parte di in essa è infatti scritto
ARte
“..la ha deciso di congelare il progetto fino a nuova indicazione..”. Valgono le osservazioni sullo scambio di comunicazioni successive contenute nella sentenza di primo grado.
14 In ogni caso l'autonomia del singolo contratto (con oggetto diverso, come già si è detto), anche in un ambito di collegamento negoziale, implica la necessità che il recesso sia effettuato nei confronti di ogni contraente.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il terzo motivo di impugnazione deve essere accolto, in quanto è corretto quanto afferma l'appellante circa il fatto che la richiesta di riemettere la fattura 107/2020, effettuata da parte di una stagista di MS, non può avere significato;
ciò peraltro non cambia in alcun modo l'esito del giudizio in ragione delle motivazioni espresse nella presente sentenza.
Anche il 4 motivo di impugnazione, costituito dall'asserita duplicazione delle azioni, deve essere rigettato.
Infatti il decreto ingiuntivo n. 4391/2020 oggetto della presente opposizione risulta effettivamente essersi reso necessario in ragione della necessità dello storno della precedente fattura n. 107/2020 di
, relativa al trimestre febbraio/aprile 2020, azionata con il primo ricorso monitorio (di cui CP_2
ARte_ al decreto n. 2486/2020, non opposto da;
a seguito dello storno e della conseguente emissione,
per lo stesso trimestre, della fattura n. 176/2020, in quanto non pagata da MS, ha CP_2
legittimamente richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto. Quanto al successivo ricorso monitorio del 25.5.2021, lo stesso risulta richiesto per i trimestri decorrenti dal febbraio 2021 e,
dunque, per fatture emesse successivamente al ricorso monitorio di cui alla presente opposizione,
depositato il 18.6.2020.
Conseguentemente la duplicazione dei ricorsi monitori da parte di non ha violato gli CP_2
obblighi di correttezza e buona fede e non ha eluso il divieto di abuso degli strumenti processuali,
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, consistente nel rilievo che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di rideterminazione della fattura per la sospensione dell'attività a causa del covid, il rilievo è corretto, mancando nella sentenza di primo grado la pronuncia su detta domanda.
Nel merito la domanda deve però essere rigettata.
Come si è già detto, non risulta infatti provato il presupposto su cui si basa la domanda, ossia che vi sia stato inadempimento e ritardo sin dalla primavera del 2019, fatto che avrebbe comportato che, nel
15 marzo 2020, quando è stato disposto il lockdown, la piattaforma non fosse ancora predisposta al punto da potervi lavorare da remoto.
In difetto della prova dell'inadempimento iniziale, non può dirsi provato l'inadempimento successivo.
Le spese legali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione tra
26.000,00 e 52.000,00 euro, valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia,
esclusa la fase di trattazione-istruttoria, in quanto non espletata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. ARte_1
1915/2021, pronunciata dal Tribunale di Torino,
rigetta l'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 6.946,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Così deciso il 19 marzo 2025.
Il Presidente est
Dott.ssa Cecilia Marino
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