TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 930/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 930 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALTIERI ELVIRA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Aniello Falcone n. 394
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MIGLIACCIO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 257
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2025 e , premesso che Parte_1 Parte_2 dalla loro relazione affettiva erano nati (11.02.2018) e (28.06.2023), regolarmente Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti il Giudice invitava i ricorrenti a integrare il ricorso in relazione a taluni aspetti.
Per l'udienza cartolare del 1.4.25, i ricorrenti provvedevano al deposito dei patti integrati e il
Giudice relatore, al fine di valutare la congruità dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento die figli, invitava le parti a precisare l'ammontare dell'assegno unico percepito per gli stessi dalla madre.
Per l'udienza cartolare del 3.7.25 i ricorrenti depositavano documentazione relativa all'assegno unico e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da patti sottoscritti depositati il 5.3.25:
“1. I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a entrambi genitori, Per_1 Per_2 con residenza privilegiata presso la madre in Napoli al Vico Pacella ai Miracoli n.20.
2. Il sig. terrà con sé i minori due pomeriggi a settimana, lunedì e giovedì. dalle ore Pt_2
15.00 alle ore 20.00 e a weekend alterni da venerdì dalle ore 13.00 a domenica ore 20.00.
Le festività natalizie saranno trascorse dai minori alternando, alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
i periodi vengono espressamente individuati - salvo diverso accordo tra le parti – nei giorni dal 23 al 30 dicembre;
dal 30 al 6 gennaio ad anni alterni;
sempre ad anni alterni dal sabato Santo al lunedì in Albis;
lo stesso valga per le altre festività e per i ponti riconosciuti dalle istituzioni scolastiche frequentate dai minori.
Durante le ferie estive i minori trascorreranno con il padre dal 1 al 15 agosto salvo diversi accordi tra le parti. Durante ferie e festività sarà cura di ciascuno dei genitori comunicare all'altro il luogo del soggiorno unitamente ai minori.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2 Pt_1 un importo mensile pari ad € 400,00; il suddetto importo sarà versato mediante accredito su postpay intestata all' entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a revisione automatica in base agli Pt_1 indici elaborati dall'ISTAT a far data dall'anno successivo a quello in cui verrà definito il presente giudizio;
i genitori si faranno altresì carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese sanitarie non coperte dal SSN sostenute nell'interesse della minore e di tutte le altre spese straordinarie previamente concordate e documentate individuate dal protocollo redatto da COA e Tribunale di Napoli. Le parti concordano altresì che l'assegno unico universale nell'interesse dei figli minori venga percepito integralmente dalla sig.ra .” Pt_1
In ordine all'assegno unico, in data 1.7.25, le parti hanno depositato relativa documentazione, dalla quale risulta che l'importo mensile percepito per ciascun figlio è pari ad € 201,00, per un totale di
€ 402,00.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, attesa l'età degli stessi e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 930 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALTIERI ELVIRA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Aniello Falcone n. 394
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MIGLIACCIO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 257
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2025 e , premesso che Parte_1 Parte_2 dalla loro relazione affettiva erano nati (11.02.2018) e (28.06.2023), regolarmente Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti il Giudice invitava i ricorrenti a integrare il ricorso in relazione a taluni aspetti.
Per l'udienza cartolare del 1.4.25, i ricorrenti provvedevano al deposito dei patti integrati e il
Giudice relatore, al fine di valutare la congruità dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento die figli, invitava le parti a precisare l'ammontare dell'assegno unico percepito per gli stessi dalla madre.
Per l'udienza cartolare del 3.7.25 i ricorrenti depositavano documentazione relativa all'assegno unico e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da patti sottoscritti depositati il 5.3.25:
“1. I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente a entrambi genitori, Per_1 Per_2 con residenza privilegiata presso la madre in Napoli al Vico Pacella ai Miracoli n.20.
2. Il sig. terrà con sé i minori due pomeriggi a settimana, lunedì e giovedì. dalle ore Pt_2
15.00 alle ore 20.00 e a weekend alterni da venerdì dalle ore 13.00 a domenica ore 20.00.
Le festività natalizie saranno trascorse dai minori alternando, alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
i periodi vengono espressamente individuati - salvo diverso accordo tra le parti – nei giorni dal 23 al 30 dicembre;
dal 30 al 6 gennaio ad anni alterni;
sempre ad anni alterni dal sabato Santo al lunedì in Albis;
lo stesso valga per le altre festività e per i ponti riconosciuti dalle istituzioni scolastiche frequentate dai minori.
Durante le ferie estive i minori trascorreranno con il padre dal 1 al 15 agosto salvo diversi accordi tra le parti. Durante ferie e festività sarà cura di ciascuno dei genitori comunicare all'altro il luogo del soggiorno unitamente ai minori.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2 Pt_1 un importo mensile pari ad € 400,00; il suddetto importo sarà versato mediante accredito su postpay intestata all' entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a revisione automatica in base agli Pt_1 indici elaborati dall'ISTAT a far data dall'anno successivo a quello in cui verrà definito il presente giudizio;
i genitori si faranno altresì carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese sanitarie non coperte dal SSN sostenute nell'interesse della minore e di tutte le altre spese straordinarie previamente concordate e documentate individuate dal protocollo redatto da COA e Tribunale di Napoli. Le parti concordano altresì che l'assegno unico universale nell'interesse dei figli minori venga percepito integralmente dalla sig.ra .” Pt_1
In ordine all'assegno unico, in data 1.7.25, le parti hanno depositato relativa documentazione, dalla quale risulta che l'importo mensile percepito per ciascun figlio è pari ad € 201,00, per un totale di
€ 402,00.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, attesa l'età degli stessi e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino