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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Caterina Greco Presidente rel.
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073 R.G.A. 2024 , promossa in sede di rinvio dalla cassazione D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato TRIBULATO Parte_1
GIUSEPPE
- Ricorrente in riassunzione- C O N T R O
, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. PAGANO CRISTIANO
- Resistente - All'udienza del 5/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con sentenza n. 1204/2018 del 18.04.2018 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda del ricorrente in epigrafe - assunto dal Parte_2
(d'ora innanzi con plurimi contratti a termine quale agente tecnico
[...] per l'esazione del pedaggio - di risarcimento del danno conseguente alla illegittima apposizione della clausola di durata. In particolare, il Tribunale, dopo avere rilevato che la causale delle assunzioni a termine (“sopperire a temporanee esigenze di servizio di esazione del pedaggio”) risultava dai contratti depositati, l'ha ritenuta legittima ai sensi dell'art. 1 d.lvo n. 368/01, soggiungendo che in ogni caso, il ricorrente non aveva fornito prova del danno. Con sentenza n.1041/2019 pubblicata il 7.1.2020, questa Corte d'appello, in diversa composizione, ha rigettato il gravame proposto da , Parte_1 dichiarando l'inammissibilità - per novità - dei motivi di appello afferenti alla
Pag.1 insussistenza delle ragioni giustificatrici l'apposizione del termine ex lege n. 230/1962 per i primi otto contratti a termine conclusi tra le parti, omettendone altresì il vaglio di legittimità alla stregua dei precetti di cui al d. lgs. n. 368/2001, in quanto normativa ad essi sopravvenuta;
quanto, invece, ai contratti conclusi nella vigenza del d.lgs. 368/2001, non ha compiuto alcuna valutazione con riferimento alla legittimità del termine ad essi apposto, rilevando che il lavoratore non aveva
“provato, né prima ancora allegato, profili di danno, eventualmente correlati alla supposta illegittimità del termine - diversi da quelli presuntivamente derivanti dalla reiterazione oltre il periodo (36 mesi) massimo di precarizzazione”, ed ha rigettato il gravame rilevando che la reiterazione dei contratti dedotti in giudizio non aveva superato la durata complessiva di trentasei mesi, e che dunque non si era verificato alcun abuso, fonte di danno presunto. Con ordinanza n. 17815/2024 del 27.06.2024 la Corte di Cassazione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso proposto da Parte_1
(relativo alla statuizione di inammissibilità dei nuovi motivi di impugnazione, dedotti con l'atto di appello), ha accolto il secondo, con cui lo stesso ha censurato la sentenza di merito per aver erroneamente ritenuto che il c.d. danno comunitario (e le agevolazioni probatorie che esso consentiva) fosse riconoscibile solo nel caso di successione di contratti a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 36 mesi, e non anche nelle altre ipotesi di illegittimità del contratto a tempo determinato come previste dall'art. 1 d.lgs. 368/2001, quali la mancata conclusione del contratto in forma scritta o la mancata o illegittima apposizione del termine. Ha dunque rinviato a questa Corte per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese.
ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il Parte_1
24.09.2024, chiedendo accogliersi le domande già proposte con il precedente ricorso in appello e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno patito in misura pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024),
o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Il ha resistito con memoria depositata il 14.04.2025. All'udienza del 5/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Questa Corte, quale giudice del rinvio, è deputata ad applicare, nella nuova valutazione del merito, il principio enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio (n.17815/2024 del 27.06.2024) che, in accoglimento del secondo motivo
Pag.2 di ricorso, ha ribadito l'indirizzo ormai consolidato a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072/2016 secondo il quale “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'articolo 36 comma 5 decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge 15 luglio 1966 n. 604”. In particolare, la Corte di legittimità, premettendo che il caso in esame aveva ad oggetto l'ipotesi del risarcimento del danno ex art. 36 comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001, attesa la radicale impossibilità di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista dal primo periodo della disposizione citata, ha affermato che quest'ultima “non condiziona affatto il diritto al risarcimento del danno alla reiterazione dei contratti a termine per un lasso di tempo superiore a trentasei mesi. Al contrario, il diritto al risarcimento del danno sorge quale conseguenza immediata e diretta della «violazione di disposizioni imperative» sempre che non si sia in presenza di un unico contratto e venga in discussione l'applicazione delle misure previste dalla citata clausola 5, che include anche l'indicazione di ragioni oggettive. Tale interpretazione trova altresì conforto nella necessità di assicurare sanzioni effettive e dissuasive per le violazioni delle clausole dell'accordo quadro, con precipuo riferimento alle ragioni sufficienti per la reiterazione di contratti a termine nel tempo. Diversamente opinando sarebbe del tutto vanificato l'obiettivo di creare un quadro giuridico per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, come previsto dalle clausole 1 e 5 dell'accordo quadro.”. A tale conclusione la Suprema Corte è giunta, come noto, alla luce di un'interpretazione dell'art. 36 comma 5 D. Lgs. N. 165/2001 che tiene conto del
“canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l' indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”; ha,
Pag.3 dunque, chiarito che, “data l'impossibilità di convertire i rapporti a termine di cui si tratta in un contratto a tempo indeterminato… il danno risarcibile che deriva dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della consiste di norma nella perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'articolo 1223 CC;
peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad una interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede una adeguata reazione dell'ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore sì che quest'ultimo non sia aggravato da un onere probatorio difficile da assolvere”. Ritenuto, quindi, profilarsi nella fattispecie in esame la possibilità della liquidazione del c.d. “danno comunitario”, l'oggetto di questo giudizio di rinvio risulta circoscritto all'accertamento dell'asserita (ed invero dedotta dal ricorrente sin dal ricorso di primo grado) illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalle parti nel vigore nel D. Lgs. n. 368/2001 ed alla consequenziale determinazione del risarcimento del danno spettante al ricorrente. I contratti che vengono in esame sono, precisamente, quelli stipulati nel vigore del D. Lgs. n. 368/2001, e dunque per i seguenti periodi: 22.6.2002/19.9.2002, 11.7.2003/8.10.2003, 20.7.2004/17.10.2004, 5.10.2005/18.11.2005, 21.3.2006/4.5.2006, 2.8.2007/15.9.2007, 14.11.2007/28.12.2007, 4.7.2008/1.10.2008, 4.4.2009/2.7.2009. Occorre, dunque, verificare, come chiesto dalla Suprema Corte, l'asserita illegittimità del termine di durata ad essi apposto in virtù dei quali il ha Pt_1 svolto attività lavorativa con la qualifica di “agente tecnico esattore”. Orbene, non è contestato tra le parti che la causale dell'apposizione del termine in tutti le convenzioni impugnate è stata individuata nell'esigenza di
“sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi”: dizione che, attesa anche la carenza di precise indicazioni spazio-temporali inerenti le mansioni cui adibire il lavoratore, risulta del tutto generica e priva di un'adeguata motivazione circa le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo, idonee a giustificare tale temporaneità dei contratti in discorso.
Pag.4 Non pare superfluo, al riguardo, richiamare l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha affermato che “il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell'onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”, di talché “tali ragioni giustificatrici … devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell'effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse” (Cass 2279/2010). “In tal senso è stato precisato che l'indicazione non può essere tautologica, nè può essere generica, dovendo esplicitare, onde consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. Cass. n. 8021 del 2013; Cass. n. 15610 del 2011). Deduce il CAS che i contratti de quibus si sottrarrebbero alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/2001 in quanto caratterizzati dal carattere della stagionalità ed, a conforto dell'assunto, soggiunge che “a partire dal 2002 il Consorzio provvide con bando di selezione pubblicato sulla GURS del 29.3.2002 - “ Selezione per l'assunzione stagionale con la qualifica di A.T.E. ” - d'intesa con le OO.SS. aziendali e recependo l'accordo nazionale del 20.07.2002, a formare una unica graduatoria per il reclutamento del personale, attingendo da questa per avviare al lavoro il personale con qualifica ATE con contratti a termine”. Con riferimento alla verifica del carattere stagionale delle prestazioni va ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia granitica nell'affermare che “il concetto di attività stagionale vada inteso in modo molto rigoroso ossia che in esso possano comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche, ad esempio, situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva”, con la precisazione che l'onere di provare la natura stagionale dell'attività svolta dal lavoratore è sempre a carico del datore di lavoro;
tale onere concerne non solo “l'esplicazione in concreto di un'attività stagionale ed aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta” ma anche “che la specificità dell'attività stagionale considerata dal legislatore, sebbene riferita all'impresa, implica di per sé un collegamento con l'attività lavorativa che vi corrisponde”. Considerato, inoltre, che “Il d.P.R. n. 1525 del 1963 e ss.mm., cui la norma rinvia per definire le attività stagionali, contiene un'elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica, delle attività stagionali (Cass., Sez. L, n. 10442 dell'8 maggio 2006)”, la Suprema Corte ha ritenuto imprescindibile, al fine della qualificazione dell'attività come stagionale, “la necessaria tipizzazione dell'attività
Pag.5 stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività, deve essere chiaramente identificata”, ciò competendo, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 5 comma 4 ter del D. Lgs. n. 368/2001, alla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, n. 5064 del 17 febbraio 2023).
Orbene, il CAS non ha fornito alcuna prova della dedotta stagionalità, non desumibile né dalle richiamate intese con le OO.SS. (non prodotte in giudizio) né dai contratti individuali di lavoro stipulati con il ricorrente, dei quali – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice - non v'è traccia agli atti. Alla stregua di tali principi non può, dunque, che affermarsi l'illegittimità del termine apposto ai contratti in discorso, posto in violazione dell'art 1 del d.lgs. 368 del 2001, che così dispone: “E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”. Ciò posto, e venendo alla liquidazione del danno conseguente all'illegittima reiterazione di tali contratti a termine, in accordo con il principio espresso dalla Corte di Cassazione, deve farsi ricorso al sistema dell'agevolazione probatoria propria del c.d. “danno comunitario”, in assenza di allegazione e prova di un danno concreto ed effettivo, ulteriore a quello che può ritenersi presunto. Deve conseguentemente farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria (che circoscrive il risarcimento per illegittima precarizzazione alla liquidazione di un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), non potendo qui trovare applicazione retroattiva la sopravvenuta modifica dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (operata dall'art. 12 del D.L. n. 131/2024 conv. in L. n. 166/2024), a norma del quale «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto»); reputa, dunque, la Corte, che sia conforme a legge, tenuto conto delle considerevoli dimensioni aziendali, della durata del periodo di precarizzazione nonché del numero di contratti stipulati (17, di cui soltanto 9 nel vigore del D. Lgs. n. 368/2001), la determinazione del risarcimento che occupa in misura corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione
Pag.6 globale di fatto, che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della
“precarizzazione” dei rapporti oggetto di causa. Per quanto suesposto, in riforma della sentenza n. 1204/2018 del 18.04.2018 del Tribunale di Palermo, il va condannato al Parte_2 pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità onnicomprensiva pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali, sulla somma via via via rivalutata, decorrenti dalla presente pronuncia (Cass. n. 26234 del 18/10/2018: “Sull'indennità riconosciuta ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - la quale rappresenta il ristoro onnicomprensivo dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto - spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che essa rientra tra i crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva”). Le spese di tutti i gradi del giudizio, secondo il principio della soccombenza, vanno interamente poste a carico del e liquidate come in dispositivo Parte_2 tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, decidendo quale Giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 1204/2018 resa il 18 aprile 2018 dal Tribunale G.L. di Palermo, dichiara illegittimi i termini apposti ai contratti stipulati tra le parti dal 22.6.2002 al 4.4.2009 e per l'effetto, condanna il
[...]
, al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di Parte_2 risarcimento del danno, di una indennità onnicomprensiva pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata, con decorrenza come in motivazione. Condanna altresì il appellato al pagamento, in favore del Parte_2 ricorrente, delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida per compensi in € 3.972,00 per il primo grado, € 3.308,00 per il precedente grado di appello, € 2.757,00 per il giudizio di Cassazione ed € 3.473,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ad eccezione che per le spese del giudizio di primo grado. Così deciso in Palermo, il 5 giugno 2025 Il Presidente estensore Caterina Greco
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