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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5522 /2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIULIO ), studio in VIA APPIA 317 C.F._2
SANTA MARIA A VICO, come da procura in atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. FUCCI TIZIANA ), studio in VIALE C.F._4
LIBERTÀ N11 81028 S. MARIA A VICO, come da mandato in atti;
appellato con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale.
P.G.: Ha concluso per la conferma delle statuizioni concernenti il minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 29 giugno 2016 ricorse al Tribunale di S.M. Capua Vetere per ottenere la Controparte_1 pronuncia della separazione personale dal coniuge Premesso che, in data 4 febbraio Parte_1
1982, aveva contratto matrimonio con il e che dall'unione era nato il 20 agosto Parte_1 Per_1
2013, il ricorrente espose che il matrimonio si era rivelato subito infelice per il carattere autoritario del marito e per le sue continue vessazioni. La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) assegnare a lei la casa familiare;
c) disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e dettagliata disciplina delle visite e delle frequentazioni da parte del padre;
d) porre a carico del un assegno di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, quale contributo per Parte_1 il mantenimento del minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
e) porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della
CP_1
Costituitosi con comparsa di risposta del 16 settembre 2016, il negò che il fallimento Parte_1 dell'unione coniugale fosse a lui attribuibile. Quanto alle questioni economiche, rilevò che egli dipendente di un esercizio commerciale, percepiva la retribuzione mensile di € 636,00, per cui versava spontaneamente la somma di € 200,00 per il mantenimento del figlio.
Su queste basi, Il chiese che, previo affidamento del minore ad entrambi i genitori, con Parte_1 residenza privilegiata presso l'abitazione materna, allo stesso fosse fatto carico di un assegno di € 200,00
a titolo di contributo al mantenimento del minore e di € 100,00 per la moglie.
Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., il Tribunale, con sentenza deliberata il 4 e depositata il 19 giugno 2024: a) pronunciò la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma uno, cod. civ.; b) affidò il figlio in modo condiviso ai genitori, con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, cui assegnò la casa familiare, e disciplina del diritto di visita;
c) pose a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT costo della vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore;
d) pose a carico del resistente l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della moglie;
e) dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nel motivare, rilevò che la era disoccupata, mentre il CP_1
dipendente della società Marigal s.r.l., percepiva la retribuzione mensile di € 870,00, come Parte_1 emergeva dal CUD 2022. Concluse che contributo adeguato al mantenimento del figlio era quello di €
250,00 mensili, da porsi a carico del padre, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Ricorrevano, altresì, i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente la quale versava in una condizione economica deteriore rispetto a quella del coniuge, che non le consentiva di godere del tenore di vita di cui usufruiva in costanza di matrimonio, che poteva essere determinato nell'importo di € 100,00 mensili.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso del 19 dicembre 2024, il quale, per i Parte_1 motivi che di seguito si indicheranno, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno di mantenimento, con vittoria di spese. Si è costituita la e ha resistito, denunciando l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e, CP_1 nel merito, chiedendone il rigetto. Ha, altresì, proposto appello incidentale chiedendo che il contributo al mantenimento del figlio venisse aumentato a € 350,00 ed a € 200,00 quello in suo favore, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
A) Sulle questioni preliminari
La ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, proposto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione è infondata.
Rileva infatti la Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (la pronuncia concernente l'assegno di mantenimento), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall'appellante.
B) Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Con il primo motivo di appello il ha impugnato la decisione del Tribunale di riconoscere il Parte_1 diritto della moglie a conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerglielo revocare.
Premesso che la non aveva fornito dimostrazione della mancanza di redditi, né CP_1 dell'impossibilità di procurarseli e del tenore di vita goduto durante l'unione coniugale, egli aveva contestato che la moglie fosse ancora disoccupata, attraverso l'articolazione, all'udienza del 16 ottobre
2018, di prova testimoniale, poiché era venuto a conoscenza della circostanza che questa prestava attività lavorativa presso un esercizio commerciale.
Il motivo è fondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
30119/2024).
Certamente grava sulla parte che richiede il riconoscimento dell'assegno di mantenimento dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Rientra nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la prova della non colpevolezza di una simile condizione. Il che significa, più precisamente, che in questo caso rimane a carico dell'istante il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto le capacità professionali possedute.
Venendo, dunque, al caso di specie, non può anzitutto disconoscersi valore all'affermazione dell'appellata che, pendente la convivenza, ella non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale affermazione, infatti, non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del e deve, anzi, Parte_1 ritenersi pacificamente riconosciuta alla stregua delle sue difese. L'appellato, in specie, non ha riferito di alcuna attività svolta dalla moglie, nel corso della convivenza matrimoniale, limitandosi ad affermare che, allo stato, la è dipendente di un esercizio commerciale. CP_1
Va, al riguardo, rilevato che le richieste di prova testimoniale formulate dall'attuale appellante, disattese dal primo giudice in corso di causa, non sono state specificamente reiterate in sede di precisazione conclusioni, con conseguente preclusione, per la stessa parte, della possibilità di riproporre detta istanza in sede di impugnazione (Cass. 16290/2016; Cass. 19352/2017).
Lo svolgimento pregresso di un lavoro precario viene, per vero, riconosciuto dalla stessa appellata all'udienza del 10 gennaio 2020 <<…in passato mi chiamava una mia amica per un lavoro nel negozio come commessa…>>.
Orbene, sulla base di tali risultanze non può ritenersi che lo stato di disoccupazione della sia CP_1 incolpevole, atteso che ella non ha dimostrato di essersi attivata per rinvenire un'occupazione lavorativa, pur possibile anche nell'ambito da lei già sperimentato, come sopra indicato, tenuto conto della mancanza di patologie invalidanti e dell'età alla data della separazione, appena trentacinque anni.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve essere revocato il contributo al mantenimento della
[...]
CP_1
C) Sull'appello incidentale
Con impugnazione incidentale la ha chiesto rideterminarsi l'assegno in favore del figlio CP_1 nella maggior somma di € 350,00, in considerazione delle sue superiori esigenze connesse alla Per_1 crescita.
Il motivo è fondato.
Ora, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve farsi riferimento al disposto del comma quattro dell'art. 337 cod. civ. che riproduce, in sostanza, quanto già stabilito dal comma quattro dell'art. 155 cod. civile
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Deve considerarsi al riguardo che da un lato sussiste il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altro, quello tra genitori obbligati.
Invero, l'art. 337 ter cod. civ., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. art. 337 bis cod. civ., pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma tre, cod. civ., che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi (ex plurimis Cass. 4145/2023).
Orbene, l'appellato è titolare di un reddito pari a circa € 900,00 mensili e dimora presso i propri genitori, in un'abitazione di proprietà di questi, mentre la moglie, inoccupata, corrisponde il canone di locazione mensile di € 360,00.
Valutati tutti gli elementi suindicati e, in particolare, i redditi di entrambi i genitori, come sopra ricostruiti, l'età del bambino, dodici anni, la disponibilità manifestata dal a versare tale importo, Parte_1
l'assegno posto a carico di questi deve essere aumentato ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
C) Sulle spese processuali
In considerazione della reciproca soccombenza le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di S. M. Capua Vetere depositata il 19 giugno Controparte_1
2024, nonché sull'appello incidentale proposto dalla così provvede: CP_1
a)in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
b)determina il contributo al mantenimento del figlio minore, posto a carico del in € 300,00 Parte_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico o vaglia postale, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per questi occorrenti;
c)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 16 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5522 /2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIULIO ), studio in VIA APPIA 317 C.F._2
SANTA MARIA A VICO, come da procura in atti;
appellante
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. FUCCI TIZIANA ), studio in VIALE C.F._4
LIBERTÀ N11 81028 S. MARIA A VICO, come da mandato in atti;
appellato con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale.
P.G.: Ha concluso per la conferma delle statuizioni concernenti il minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 29 giugno 2016 ricorse al Tribunale di S.M. Capua Vetere per ottenere la Controparte_1 pronuncia della separazione personale dal coniuge Premesso che, in data 4 febbraio Parte_1
1982, aveva contratto matrimonio con il e che dall'unione era nato il 20 agosto Parte_1 Per_1
2013, il ricorrente espose che il matrimonio si era rivelato subito infelice per il carattere autoritario del marito e per le sue continue vessazioni. La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) assegnare a lei la casa familiare;
c) disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e dettagliata disciplina delle visite e delle frequentazioni da parte del padre;
d) porre a carico del un assegno di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, quale contributo per Parte_1 il mantenimento del minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
e) porre a carico del marito l'assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della
CP_1
Costituitosi con comparsa di risposta del 16 settembre 2016, il negò che il fallimento Parte_1 dell'unione coniugale fosse a lui attribuibile. Quanto alle questioni economiche, rilevò che egli dipendente di un esercizio commerciale, percepiva la retribuzione mensile di € 636,00, per cui versava spontaneamente la somma di € 200,00 per il mantenimento del figlio.
Su queste basi, Il chiese che, previo affidamento del minore ad entrambi i genitori, con Parte_1 residenza privilegiata presso l'abitazione materna, allo stesso fosse fatto carico di un assegno di € 200,00
a titolo di contributo al mantenimento del minore e di € 100,00 per la moglie.
Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., il Tribunale, con sentenza deliberata il 4 e depositata il 19 giugno 2024: a) pronunciò la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma uno, cod. civ.; b) affidò il figlio in modo condiviso ai genitori, con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, cui assegnò la casa familiare, e disciplina del diritto di visita;
c) pose a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT costo della vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore;
d) pose a carico del resistente l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della moglie;
e) dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nel motivare, rilevò che la era disoccupata, mentre il CP_1
dipendente della società Marigal s.r.l., percepiva la retribuzione mensile di € 870,00, come Parte_1 emergeva dal CUD 2022. Concluse che contributo adeguato al mantenimento del figlio era quello di €
250,00 mensili, da porsi a carico del padre, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Ricorrevano, altresì, i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente la quale versava in una condizione economica deteriore rispetto a quella del coniuge, che non le consentiva di godere del tenore di vita di cui usufruiva in costanza di matrimonio, che poteva essere determinato nell'importo di € 100,00 mensili.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso del 19 dicembre 2024, il quale, per i Parte_1 motivi che di seguito si indicheranno, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno di mantenimento, con vittoria di spese. Si è costituita la e ha resistito, denunciando l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e, CP_1 nel merito, chiedendone il rigetto. Ha, altresì, proposto appello incidentale chiedendo che il contributo al mantenimento del figlio venisse aumentato a € 350,00 ed a € 200,00 quello in suo favore, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
A) Sulle questioni preliminari
La ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, proposto in contrasto con le tassative CP_1 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione è infondata.
Rileva infatti la Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (la pronuncia concernente l'assegno di mantenimento), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall'appellante.
B) Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Con il primo motivo di appello il ha impugnato la decisione del Tribunale di riconoscere il Parte_1 diritto della moglie a conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerglielo revocare.
Premesso che la non aveva fornito dimostrazione della mancanza di redditi, né CP_1 dell'impossibilità di procurarseli e del tenore di vita goduto durante l'unione coniugale, egli aveva contestato che la moglie fosse ancora disoccupata, attraverso l'articolazione, all'udienza del 16 ottobre
2018, di prova testimoniale, poiché era venuto a conoscenza della circostanza che questa prestava attività lavorativa presso un esercizio commerciale.
Il motivo è fondato.
Si premette che, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri” (art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie quelli di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
30119/2024).
Certamente grava sulla parte che richiede il riconoscimento dell'assegno di mantenimento dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Rientra nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la prova della non colpevolezza di una simile condizione. Il che significa, più precisamente, che in questo caso rimane a carico dell'istante il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto le capacità professionali possedute.
Venendo, dunque, al caso di specie, non può anzitutto disconoscersi valore all'affermazione dell'appellata che, pendente la convivenza, ella non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale affermazione, infatti, non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del e deve, anzi, Parte_1 ritenersi pacificamente riconosciuta alla stregua delle sue difese. L'appellato, in specie, non ha riferito di alcuna attività svolta dalla moglie, nel corso della convivenza matrimoniale, limitandosi ad affermare che, allo stato, la è dipendente di un esercizio commerciale. CP_1
Va, al riguardo, rilevato che le richieste di prova testimoniale formulate dall'attuale appellante, disattese dal primo giudice in corso di causa, non sono state specificamente reiterate in sede di precisazione conclusioni, con conseguente preclusione, per la stessa parte, della possibilità di riproporre detta istanza in sede di impugnazione (Cass. 16290/2016; Cass. 19352/2017).
Lo svolgimento pregresso di un lavoro precario viene, per vero, riconosciuto dalla stessa appellata all'udienza del 10 gennaio 2020 <<…in passato mi chiamava una mia amica per un lavoro nel negozio come commessa…>>.
Orbene, sulla base di tali risultanze non può ritenersi che lo stato di disoccupazione della sia CP_1 incolpevole, atteso che ella non ha dimostrato di essersi attivata per rinvenire un'occupazione lavorativa, pur possibile anche nell'ambito da lei già sperimentato, come sopra indicato, tenuto conto della mancanza di patologie invalidanti e dell'età alla data della separazione, appena trentacinque anni.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve essere revocato il contributo al mantenimento della
[...]
CP_1
C) Sull'appello incidentale
Con impugnazione incidentale la ha chiesto rideterminarsi l'assegno in favore del figlio CP_1 nella maggior somma di € 350,00, in considerazione delle sue superiori esigenze connesse alla Per_1 crescita.
Il motivo è fondato.
Ora, come è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve farsi riferimento al disposto del comma quattro dell'art. 337 cod. civ. che riproduce, in sostanza, quanto già stabilito dal comma quattro dell'art. 155 cod. civile
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Deve considerarsi al riguardo che da un lato sussiste il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altro, quello tra genitori obbligati.
Invero, l'art. 337 ter cod. civ., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. art. 337 bis cod. civ., pone, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma tre, cod. civ., che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi (ex plurimis Cass. 4145/2023).
Orbene, l'appellato è titolare di un reddito pari a circa € 900,00 mensili e dimora presso i propri genitori, in un'abitazione di proprietà di questi, mentre la moglie, inoccupata, corrisponde il canone di locazione mensile di € 360,00.
Valutati tutti gli elementi suindicati e, in particolare, i redditi di entrambi i genitori, come sopra ricostruiti, l'età del bambino, dodici anni, la disponibilità manifestata dal a versare tale importo, Parte_1
l'assegno posto a carico di questi deve essere aumentato ad € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
C) Sulle spese processuali
In considerazione della reciproca soccombenza le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di S. M. Capua Vetere depositata il 19 giugno Controparte_1
2024, nonché sull'appello incidentale proposto dalla così provvede: CP_1
a)in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
b)determina il contributo al mantenimento del figlio minore, posto a carico del in € 300,00 Parte_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico o vaglia postale, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per questi occorrenti;
c)dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Napoli, 16 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente