Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.