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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2024, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
n. 3218/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Maurizio Barbarisi Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Elena Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3218/2020 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza del
28/11/2023, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sabrina Grelli del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Viale Ugo Foscolo n. 8/L;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Romina Lanzotti del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fucecchio, Piazza dei Seccatoi n. 4;
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni di parte attrice:
- come da verbale di udienza del 28/11/2023:
“l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, disattesa ogni contraria istanza, nel superiore interesse della minore Persona_1
nel merito:
1 R.G. 3218/2020 1) accertata la autosufficienza economica dei Sigg.ri e e la idoneità delle Parte_1 CP_1
loro risorse economiche a consentire agli stessi di condurre, da ora in avanti, una vita decorosa ed indipendente, Voglia disporre che nessun mantenimento sia dovuto dall'un coniuge nei confronti dell'altro, con conseguente rigetto della domanda avversaria di erogazione di un assegno divorzile in favore della Sig.ra ; CP_1
2) in ordine all'affidamento della minore, tenuto conto della sua età e del fatto che la stessa a breve diventerà maggiorenne, nonché delle sue dichiarazioni rese in sede di audizione, seppure il padre ritenga che tali dichiarazioni non siano frutto della libera determinazione della figlia, si chiede di mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso, rimettendosi per il resto alla determinazione del Tribunale;
3) Voglia disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con la corresponsione della somma mensile di € 500,00;
4) Voglia disporre che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie utili e necessarie per la figlia come individuate e regolamentate nell'art. 6 del
Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 01/01/2018;
5) comunque con vittoria di spese e compensi di causa;
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come da verbale di udienza del 28/11/2023:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, anche istruttoria e d'urgenza,
2) accertata la sussistenza dei presupposti di legge, prevedere a carico del nonché a Parte_1 favore della un assegno divorzile di importo pari ad € 300,00 o di diverso importo, in CP_1
linea con le risultanze istruttorie;
3) disporre a carico del un contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 studentessa liceale, che ad agosto andrà a compiere quindici anni, di € 650,00 oltre al 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive) secondo le prassi applicative di questo tribunale, che le consenta il tenore di vita avuto durante la convivenza con i genitori, ovvero di diverso importo, secondo le risultanze istruttorie;
4) confermare l'affido condiviso di prevedendo la sua stabile collocazione presso la madre, Per_1
con ogni altro consequenziale provvedimento, ritenuto opportuno per la minore, secondo
l'accertamento dei fatti che si farà nel corso del giudizio. In ipotesi subordinata, se lo stesso risultasse preferibile per la minore, all'esito delle ulteriori indagini da esperire, disporre l'affido
2 R.G. 3218/2020 esclusivo alla madre, con stabile collocazione presso la stessa. Ci si oppone ad ogni modo, decisamente alla richiesta di controparte di collocazione della minore in una "casa famiglia" ritenendo la stessa insensata, nonché sicuramente dannosa per la minore.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria: omissis”.
FATTO E DIRITTO
1. I IG.ri e avevano contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Pistoia il 03/09/2005 e dall'unione è nata la figlia (il 04/08/2006); con Per_1
sentenza n. 1262/2015 del 21/12/2015 il Tribunale di Pistoia pronunciava la separazione dei coniugi.
2. Nel presente procedimento il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: disporsi, in via d'urgenza, l'affidamento della figlia minore ai servizi sociali e la sua collocazione presso una “casa famiglia”, con previsione di un percorso terapeutico da parte della IG.ra , a quest'ultima ascrivendo la responsabilità di CP_1
aver costantemente operato al fine di allontanare sia fisicamente che psicologicamente la ragazza dal padre sì da precludere l'effettiva ripresa di qualsivoglia rapporto tra i due, onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 500,00-, spese straordinarie al 50% tra i due genitori, alcun assegno divorzile in favore della IG.ra in CP_1
quanto economicamente indipendente.
2.1. Costituendosi in giudizio la IG.ra nulla ha opposto alla pronuncia Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia alle seguenti condizioni: assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili, contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di €
650,00 mensili, spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori o in subordine affidamento esclusivo alla madre.
3. All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, senza nulla prevedere circa tempi e modalità di frequentazione del padre, l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensile oltre rivalutazione Istat, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, spese straordinarie come da Protocollo COA- Tribunale di Pistoia del 2018 al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, un assegno divorzile in favore della IG.ra di € CP_1
200,00 mensili oltre rivalutazione Istat.
4. Rimessa la causa innanzi al Giudice Istruttore, in data 13/01/2022 è stata pubblicata sentenza non
3 R.G. 3218/2020 definitiva n. 20/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ai sensi dell'art. 4, co. XII, l. 898/70 e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria per decidere sulle questioni ancora controverse.
4.1. Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale e audizione della minore con Per_1
l'ausilio della consulente dott.ssa Persona_2
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sull'affidamento della figlia Per_1
Ad oggi non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della figlia presso il domicilio Per_1
materno, valorizzate in tal senso le stesse conclusioni rassegnate dalle parti in occasione dell'udienza del 28/11/2023, giustificate soprattutto dall'età della figlia, prossima alla maggiore età
( compirà 18 anni nell'agosto del 2024); età della minore che esclude altresì la necessità Per_1
di regolamentare in maniera puntuale il diritto di visita padre- figlia, che viene pertanto rimesso agli accordi direttamente presi tra i due.
Sull'assegno di mantenimento alla figlia
Il IG. ha chiesto quantificarsi il contributo a suo carico per il mantenimento della figlia Parte_1 nella misura mensile di € 500,00-, mentre la IG.ra ha chiesto fissarsi tale Per_1 CP_1 importo nella misura mensile di € 650,00-.
Orbene, in ordine al contributo al mantenimento della minore, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali eIGenze dei figli, il tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a seguito della separazione personale tra coniugi o dello scioglimento del matrimonio civile, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c.
4 R.G. 3218/2020 che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 e dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della situazione reddituale (per il ricorrente, dichiarazione dei redditi per gli anni 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, per la convenuta dichiarazione dei redditi per gli anni 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e contratto di lavoro part-time sottoscritto in data 24.09.2019 con la dalla IG.ra ) e patrimoniale Controparte_2 CP_1
(visura immobile di proprietà del IG. doc. 46 di parte convenuta) dei genitori come Parte_1
risultante dalla documentazione in atti, che fotografa peraltro la persistenza all'attualità di un cospicuo divario tra le due posizioni (si osservi che il IG. percepisce uno stipendio Parte_1 mensile netto di circa € 1.600,00 mentre la IG.ra uno stipendio mensile netto di circa € CP_1
800,00), delle spese a carico del IG. per l'accudimento degli anziani genitori – di Parte_1
entrambi, sino al decesso della madre in corso di causa, avvenuto il 21/02/2022 – (docc. 14, 15, 16
17, 30 e 31, 32, 33, da 44 a 48 di parte ricorrente), il Collegio ritiene equo e pienamente rispondente agli interessi di confermare quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale del Per_1
24/05/2021 e, dunque, porre a carico del IG. un contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minorenne la somma mensile di € 500,00 da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza da gennaio 2021.
Per le medesime ragioni, spese straordinarie a carico dei genitori rispettivamente nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in conformità alle previsioni di cui al protocollo di intesa IGlato tra il Tribunale di Pistoia e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia il 01/10/2018, così individuate:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e
5 R.G. 3218/2020 universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro
20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Sull'assegno divorzile
La IG.ra ha chiesto a carico del marito un assegno divorzile quantificato in € 300,00 CP_1
mensili.
La domanda è infondata.
6 R.G. 3218/2020 Il Tribunale anzitutto osserva che secondo il disposto dell'art. 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970,
“con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Con la sentenza n. 18287/2018 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha, poi, chiarito che può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni, in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve
7 R.G. 3218/2020 nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva
e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici IGnificativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (v. Cass. 5055/2021, in motivazione).
Orbene, l'insieme di tali principi, applicato al caso concreto, consente di affermare che nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della IG.ra : CP_1
- l'affectio coniugalis ha avuto breve durata, ossia di sei anni (dal 2005 al 2011, anni di cessazione della convivenza);
- la sentenza di separazione personale dei coniugi risale all'anno 2015, quando la IG.ra CP_1
aveva appena 46 anni di età, dunque ben nove anni fa;
- è sì documentato lo squilibrio reddituale tra le parti (il IG. percepisce uno stipendio Parte_1 mensile di circa € 1.600,00 mentre la IG.ra dichiara di percepire uno stipendio mensile CP_1 di circa € 800,00) – come già più supra precisato -, ma è del pari documentato dalla stessa parte resistente il fatto di essere stata in grado di reperire nel corso degli anni varie occupazioni lavorative
(v. in particolare i documenti depositati il 24/11/2023), manifestando in tal modo la sua piena capacità lavorativa;
- per l'appunto, oggi la IG.ra dichiara di percepire uno stipendio netto mensile di € CP_1
800,00 ed è pacifico che ella non sostenga alcun onere abitativo (vivendo con la madre e la sorella in una casa di proprietà), dunque può sostenersi la sua autosufficienza economica;
- alcuna allegazione è stata svolta in relazione alle occasioni di lavoro che la IG.ra CP_1
avrebbe perduto in favore del progetto familiare condiviso, soprattutto in relazione alla scelta di optare per il regime part- time (per come emersa all'esito dell'istruttoria orale espletata, peraltro limitata ai soli primi anni di età della figlia, per evitare l'asilo nido), proprio considerato che per stessa ammissione della resistente, costei svolgeva attività lavorativa anche in costanza di matrimonio.
8 R.G. 3218/2020 Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, fatta applicazione del principio della soccombenza reciproca, comunque valorizzati quali gravi motivi la necessaria pronuncia giudiziale sullo status e la definizione della maggior parte delle questioni controverse nell'esclusivo interesse della minore.
Spese dell'ausiliario dott.ssa liquidate con separato decreto di pari data Persona_2
definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro, trattandosi di incombente resosi necessario nell'esclusivo interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1
così decide:
- conferma la sentenza non definitiva n. 20/2022 del 13/01/2022 con cui è stata pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato a Pistoia il 03/09/2005 e trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Pistoia dell'anno 2005, al n. 166, parte II, serie A, con ordine per l'Ufficiale dello stato Civile di del
Comune di Pistoia di procedere alla relativa annotazione, alle seguenti condizioni:
a) affidamento condiviso ad entrambi genitori della figlia minore con collocazione Per_1
prevalente presso il domicilio materno;
b) nessuna regolamentazione del diritto di visita padre- figlia;
c) contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 500,00 Per_1
mensile, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza da gennaio 2021, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
d) spese straordinarie a carico dei genitori rispettivamente nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in conformità alle previsioni di cui al protocollo di intesa IGlato tra il
Tribunale di Pistoia e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il 01/10/2018, così individuate:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
9 R.G. 3218/2020 b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro
20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla IG.ra ; Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Spese dell'ausiliario dott.ssa liquidate con separato decreto di pari data Persona_2
10 R.G. 3218/2020 definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro.
Così deciso in Pistoia nella camera di conIGlio del 20 marzo 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Elena Piccinni Maurizio Barbarisi
11 R.G. 3218/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Maurizio Barbarisi Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Elena Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3218/2020 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza del
28/11/2023, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sabrina Grelli del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Viale Ugo Foscolo n. 8/L;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Romina Lanzotti del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fucecchio, Piazza dei Seccatoi n. 4;
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni di parte attrice:
- come da verbale di udienza del 28/11/2023:
“l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, disattesa ogni contraria istanza, nel superiore interesse della minore Persona_1
nel merito:
1 R.G. 3218/2020 1) accertata la autosufficienza economica dei Sigg.ri e e la idoneità delle Parte_1 CP_1
loro risorse economiche a consentire agli stessi di condurre, da ora in avanti, una vita decorosa ed indipendente, Voglia disporre che nessun mantenimento sia dovuto dall'un coniuge nei confronti dell'altro, con conseguente rigetto della domanda avversaria di erogazione di un assegno divorzile in favore della Sig.ra ; CP_1
2) in ordine all'affidamento della minore, tenuto conto della sua età e del fatto che la stessa a breve diventerà maggiorenne, nonché delle sue dichiarazioni rese in sede di audizione, seppure il padre ritenga che tali dichiarazioni non siano frutto della libera determinazione della figlia, si chiede di mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso, rimettendosi per il resto alla determinazione del Tribunale;
3) Voglia disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con la corresponsione della somma mensile di € 500,00;
4) Voglia disporre che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie utili e necessarie per la figlia come individuate e regolamentate nell'art. 6 del
Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 01/01/2018;
5) comunque con vittoria di spese e compensi di causa;
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come da verbale di udienza del 28/11/2023:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, anche istruttoria e d'urgenza,
2) accertata la sussistenza dei presupposti di legge, prevedere a carico del nonché a Parte_1 favore della un assegno divorzile di importo pari ad € 300,00 o di diverso importo, in CP_1
linea con le risultanze istruttorie;
3) disporre a carico del un contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 studentessa liceale, che ad agosto andrà a compiere quindici anni, di € 650,00 oltre al 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive) secondo le prassi applicative di questo tribunale, che le consenta il tenore di vita avuto durante la convivenza con i genitori, ovvero di diverso importo, secondo le risultanze istruttorie;
4) confermare l'affido condiviso di prevedendo la sua stabile collocazione presso la madre, Per_1
con ogni altro consequenziale provvedimento, ritenuto opportuno per la minore, secondo
l'accertamento dei fatti che si farà nel corso del giudizio. In ipotesi subordinata, se lo stesso risultasse preferibile per la minore, all'esito delle ulteriori indagini da esperire, disporre l'affido
2 R.G. 3218/2020 esclusivo alla madre, con stabile collocazione presso la stessa. Ci si oppone ad ogni modo, decisamente alla richiesta di controparte di collocazione della minore in una "casa famiglia" ritenendo la stessa insensata, nonché sicuramente dannosa per la minore.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria: omissis”.
FATTO E DIRITTO
1. I IG.ri e avevano contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Pistoia il 03/09/2005 e dall'unione è nata la figlia (il 04/08/2006); con Per_1
sentenza n. 1262/2015 del 21/12/2015 il Tribunale di Pistoia pronunciava la separazione dei coniugi.
2. Nel presente procedimento il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: disporsi, in via d'urgenza, l'affidamento della figlia minore ai servizi sociali e la sua collocazione presso una “casa famiglia”, con previsione di un percorso terapeutico da parte della IG.ra , a quest'ultima ascrivendo la responsabilità di CP_1
aver costantemente operato al fine di allontanare sia fisicamente che psicologicamente la ragazza dal padre sì da precludere l'effettiva ripresa di qualsivoglia rapporto tra i due, onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 500,00-, spese straordinarie al 50% tra i due genitori, alcun assegno divorzile in favore della IG.ra in CP_1
quanto economicamente indipendente.
2.1. Costituendosi in giudizio la IG.ra nulla ha opposto alla pronuncia Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia alle seguenti condizioni: assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili, contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di €
650,00 mensili, spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori o in subordine affidamento esclusivo alla madre.
3. All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, senza nulla prevedere circa tempi e modalità di frequentazione del padre, l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensile oltre rivalutazione Istat, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, spese straordinarie come da Protocollo COA- Tribunale di Pistoia del 2018 al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, un assegno divorzile in favore della IG.ra di € CP_1
200,00 mensili oltre rivalutazione Istat.
4. Rimessa la causa innanzi al Giudice Istruttore, in data 13/01/2022 è stata pubblicata sentenza non
3 R.G. 3218/2020 definitiva n. 20/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ai sensi dell'art. 4, co. XII, l. 898/70 e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria per decidere sulle questioni ancora controverse.
4.1. Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale e audizione della minore con Per_1
l'ausilio della consulente dott.ssa Persona_2
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sull'affidamento della figlia Per_1
Ad oggi non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della figlia presso il domicilio Per_1
materno, valorizzate in tal senso le stesse conclusioni rassegnate dalle parti in occasione dell'udienza del 28/11/2023, giustificate soprattutto dall'età della figlia, prossima alla maggiore età
( compirà 18 anni nell'agosto del 2024); età della minore che esclude altresì la necessità Per_1
di regolamentare in maniera puntuale il diritto di visita padre- figlia, che viene pertanto rimesso agli accordi direttamente presi tra i due.
Sull'assegno di mantenimento alla figlia
Il IG. ha chiesto quantificarsi il contributo a suo carico per il mantenimento della figlia Parte_1 nella misura mensile di € 500,00-, mentre la IG.ra ha chiesto fissarsi tale Per_1 CP_1 importo nella misura mensile di € 650,00-.
Orbene, in ordine al contributo al mantenimento della minore, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali eIGenze dei figli, il tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a seguito della separazione personale tra coniugi o dello scioglimento del matrimonio civile, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c.
4 R.G. 3218/2020 che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 e dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della situazione reddituale (per il ricorrente, dichiarazione dei redditi per gli anni 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, per la convenuta dichiarazione dei redditi per gli anni 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e contratto di lavoro part-time sottoscritto in data 24.09.2019 con la dalla IG.ra ) e patrimoniale Controparte_2 CP_1
(visura immobile di proprietà del IG. doc. 46 di parte convenuta) dei genitori come Parte_1
risultante dalla documentazione in atti, che fotografa peraltro la persistenza all'attualità di un cospicuo divario tra le due posizioni (si osservi che il IG. percepisce uno stipendio Parte_1 mensile netto di circa € 1.600,00 mentre la IG.ra uno stipendio mensile netto di circa € CP_1
800,00), delle spese a carico del IG. per l'accudimento degli anziani genitori – di Parte_1
entrambi, sino al decesso della madre in corso di causa, avvenuto il 21/02/2022 – (docc. 14, 15, 16
17, 30 e 31, 32, 33, da 44 a 48 di parte ricorrente), il Collegio ritiene equo e pienamente rispondente agli interessi di confermare quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale del Per_1
24/05/2021 e, dunque, porre a carico del IG. un contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minorenne la somma mensile di € 500,00 da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza da gennaio 2021.
Per le medesime ragioni, spese straordinarie a carico dei genitori rispettivamente nella misura del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in conformità alle previsioni di cui al protocollo di intesa IGlato tra il Tribunale di Pistoia e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia il 01/10/2018, così individuate:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e
5 R.G. 3218/2020 universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro
20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Sull'assegno divorzile
La IG.ra ha chiesto a carico del marito un assegno divorzile quantificato in € 300,00 CP_1
mensili.
La domanda è infondata.
6 R.G. 3218/2020 Il Tribunale anzitutto osserva che secondo il disposto dell'art. 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970,
“con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Con la sentenza n. 18287/2018 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha, poi, chiarito che può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni, in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve
7 R.G. 3218/2020 nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva
e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici IGnificativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (v. Cass. 5055/2021, in motivazione).
Orbene, l'insieme di tali principi, applicato al caso concreto, consente di affermare che nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della IG.ra : CP_1
- l'affectio coniugalis ha avuto breve durata, ossia di sei anni (dal 2005 al 2011, anni di cessazione della convivenza);
- la sentenza di separazione personale dei coniugi risale all'anno 2015, quando la IG.ra CP_1
aveva appena 46 anni di età, dunque ben nove anni fa;
- è sì documentato lo squilibrio reddituale tra le parti (il IG. percepisce uno stipendio Parte_1 mensile di circa € 1.600,00 mentre la IG.ra dichiara di percepire uno stipendio mensile CP_1 di circa € 800,00) – come già più supra precisato -, ma è del pari documentato dalla stessa parte resistente il fatto di essere stata in grado di reperire nel corso degli anni varie occupazioni lavorative
(v. in particolare i documenti depositati il 24/11/2023), manifestando in tal modo la sua piena capacità lavorativa;
- per l'appunto, oggi la IG.ra dichiara di percepire uno stipendio netto mensile di € CP_1
800,00 ed è pacifico che ella non sostenga alcun onere abitativo (vivendo con la madre e la sorella in una casa di proprietà), dunque può sostenersi la sua autosufficienza economica;
- alcuna allegazione è stata svolta in relazione alle occasioni di lavoro che la IG.ra CP_1
avrebbe perduto in favore del progetto familiare condiviso, soprattutto in relazione alla scelta di optare per il regime part- time (per come emersa all'esito dell'istruttoria orale espletata, peraltro limitata ai soli primi anni di età della figlia, per evitare l'asilo nido), proprio considerato che per stessa ammissione della resistente, costei svolgeva attività lavorativa anche in costanza di matrimonio.
8 R.G. 3218/2020 Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, fatta applicazione del principio della soccombenza reciproca, comunque valorizzati quali gravi motivi la necessaria pronuncia giudiziale sullo status e la definizione della maggior parte delle questioni controverse nell'esclusivo interesse della minore.
Spese dell'ausiliario dott.ssa liquidate con separato decreto di pari data Persona_2
definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro, trattandosi di incombente resosi necessario nell'esclusivo interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1
così decide:
- conferma la sentenza non definitiva n. 20/2022 del 13/01/2022 con cui è stata pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato a Pistoia il 03/09/2005 e trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Pistoia dell'anno 2005, al n. 166, parte II, serie A, con ordine per l'Ufficiale dello stato Civile di del
Comune di Pistoia di procedere alla relativa annotazione, alle seguenti condizioni:
a) affidamento condiviso ad entrambi genitori della figlia minore con collocazione Per_1
prevalente presso il domicilio materno;
b) nessuna regolamentazione del diritto di visita padre- figlia;
c) contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di € 500,00 Per_1
mensile, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza da gennaio 2021, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese;
d) spese straordinarie a carico dei genitori rispettivamente nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in conformità alle previsioni di cui al protocollo di intesa IGlato tra il
Tribunale di Pistoia e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il 01/10/2018, così individuate:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
9 R.G. 3218/2020 b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro
20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla IG.ra ; Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Spese dell'ausiliario dott.ssa liquidate con separato decreto di pari data Persona_2
10 R.G. 3218/2020 definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro.
Così deciso in Pistoia nella camera di conIGlio del 20 marzo 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Elena Piccinni Maurizio Barbarisi
11 R.G. 3218/2020