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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10371 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 26214/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Decima
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc, nella causa civile iscritta al n. 26214/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento tra,
(C.F. in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t. della ditta (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sascha Ferrillo (C.F. , CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano (NA) alla via del
Tiglio n. 4,
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott.sse
SE RE e LL RO, in virtù di delega agli atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza ex art. 429 c.p.c. del 10.11.2025 si
è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della partecipazione alla fase della discussione di parte resistente all'udienza del 10.11.2025 mediante il deposito delle note di trattazione scritta del 10.11.2025 e che le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, mentre deve invece darsi atto che la parte opponente omettendo il deposito di note è rimasta assente alla suindicata udienza, il Giudice, all'esito dell' udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la causa con la presente sentenza contestuale.
La domanda ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 958/2023 del 27.10.2023 – 54951, emessa dall' e notificata in Controparte_3
data 9.11.2023, scaturita dal rapporto n. NA00000/2020-145-01-R01 del
19.09.2021, redatto ex art. 17 l. 689/81 con il quale l'ispettore del lavoro accertava, in data 17.01.2020, che il legale rappresentante pt della società Controparte_1
aveva violato l'art. 3, comma 3 e 3 ter, Legge n. 73/2002 e ss. Mod, e comminava conseguentemente la sanzione pari ad € 7560,00 “per aver impiegato fino a 30 giorni di lavoro effettivo, con diffida a mantenere in servizio, lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione del riferito rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato” in relazione alle posizioni di 2 lavoratori , occupata Controparte_4 dal 20.8.2019 e occupata dal 13.9.2019 Parte_2
Opponendosi all'ordinanza ingiunzione, le parti ricorrenti chiedevano preliminarmente che ne fosse sospesa l'esecutività, attese le gravissime conseguenze lesive che sarebbero derivate dall'esecuzione dell' ordinanza;
chiedeva altresì che fosse dichiarata nulla e/o illegittima per essere a suo dire spirato il termine di 90 gg. previsto dall'art.14 co. 2 l 689/81 tra l'accertamento della violazione per le omesse comunicazioni ed entrambi i rapporti di lavoro
- 2 - (avvenuti rispettivamente in data 17.1.2020 ed in data 19.9.2021); rilevavano infine il difetto di motivazione del provvedimento sia sotto il profilo delle modalità e tempistiche della violazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter L. 73/2002 e succ. mod., che sotto il profilo della condotta attraverso cui si sarebbe realizzato l'illecito oltre all'incomprensibilità delle modalità di calcolo della sanzione, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
in subordine in caso di rigetto chiedevano la riduzione della sanzione al minimo.
Si costituiva in data 23.5.2024 l' che Controparte_5
impugnando i motivi di opposizione dell' opponente, ribadiva la legittimità procedurale dell' adozione del provvedimento emesso richiamando l'applicazione della normativa in tema di assunzioni che in concreto era stata violata dalla ditta opponente;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in proprio, avendo il ricorso ad oggetto l'opposizione Parte_1
all'ordinanza ingiunzione n. 958/2023 prot. 54951 notificata in data 17.11.2023
(come indicato nel ricorso introduttivo) alla ditta e non Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 958/2023 del 27.10.2023 prot. n. 54943 notificata a mani proprie al in data 20.2.2024. Pt_1
All' esito del deposito del ricorso il Giudice con successivo decreto rigettava l' istanza di sospensiva per difetto del periculum e fissava l' udienza di discussione.
La causa all' udienza del 10.11.2025 è stata chiamata per la decisione contestuale.
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa è ora possibile passare all'esame della fattispecie ai fini della decisione.
In primo luogo occorre rilevare che l'ordinanza ingiunzione opposta ( n.° 54951 del 27 ottobre 2023) è indirizzata a non in proprio ma in qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t. della ditta (cfr. all. 4 atti Controparte_1 ispettorato).
- 3 - Da ciò discende la carenza di legittimazione attiva di che in Parte_1 modo autonomo e in proprio si propone come ricorrente unitamente alla sua azienda, quale unica legittimata attiva.
Nel caso in esame il suo intervento appare ammissibile solo nella qualità di
Legale rappresentante pt dell'azienda.
Fatta questa precisazione si procede comunque all' esame del merito dell' opposizione e precisamente del primo motivo con cui la parte ricorrente sostiene la decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' per decorso del termine CP_2
di 90gg. tra l'accertamento della violazione avvenuto in data 17.1.2020 e l'inoltro del rapporto avvenuto il 19.9.2021.
Tale doglianza non può in effetti trovare accoglimento come d' altronde contreccepito dal resistente in ordine alla corretta interpretazione CP_2 dell'art. 14, legge n. 689/81.
Ed invero, dall'esame dei documenti versati in atti, si rileva che l'accertamento della violazione è avvenuto in data 17.01.2020 mentre la notifica della contestazione di illecito si è perfezionata il 23.01.2020 sia al trasgressore sia all'obbligato solidale (cfr. all. 3 atti ), dunque a distanza di pochi giorni CP_2
dall' accertamento.
Pertanto, risulta per tabulas che l'ispettorato ha assolto diligentemente agli obblighi imposti dalla legge, per consentire all'ingiunto la conoscenza della violazione, al fine dell'esercizio del diritto di difesa garantito dalla norma.
Il rapporto ex art. 17 legge 689/81 formalizzato in data 19.9.2021 ha infatti valenza di atto puramente endoprocedimentale, che non riveste alcun rilievo ai fini della conoscenza da parte del trasgressore della violazione, già avvenuta regolarmente con la notifica della contestazione.
Inoltre non può trovare accoglimento il motivo di opposizione relativo alla nullità/illegittimità dell'atto impugnato per presunto difetto di motivazione come contestato specificatamente dall' . Controparte_5
- 4 - Infatti dall' esame dell' atto e in ossequio a quanto già accertato sul punto da giurisprudenza consolidata della Sezione del Tribunale su analoghe fattispecie si può dedurre che il provvedimento opposto presenti tutti gli elementi necessari ai fini dell'individuazione del processo motivazionale seguito dalla PA per l' adozione del provvedimento sotto il profilo logico giuridico per la conformità all'accertamento ispettivo compiuto dall'autorità preposta facendo l'atto impugnato pacificamente rinvio ad atti di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi, di cui sia la società che il trasgressore hanno avuto rituale conoscenza.
Con riguardo, infine, alla contestazione della misura eccessiva della sanzione, deve ritenersi che invece il calcolo dell'importo indicato in sanzione si giova delle puntuali indicazioni contenute nell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 conv. con modif. in L. 73/2002 nella formulazione modificata dalla legge 183/2010 come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 e novellato dalla L. n. 145/2018 che decreta la sanzione nella misura da € 1.800,00 ad € 10.800,00, importo che in misura ridotta ex art. 16, legge 689/1981 ammonta ad € 3.600,00 per ogni lavoratore impiegato, con conseguente legittimità dell'importo applicato nel provvedimento sanzionatorio.
Circa poi il ridimensionamento del quantum della sanzione, deve ribadirsi che la legge e segnatamente l'art. 13 dlgs 124/2004 consente l'estinzione del procedimento sanzionatorio potendo il ricorrente pagare il minimo edittale a determinate condizioni di cui l' opponente non ha inteso ricorrervi, per cui deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Depone in tal senso anche il comportamento assunto dalla parte opponente che non ha provveduto né al deposito delle note difensive autorizzate né alla precisazione delle conclusioni con conseguente declino della sua pretesa.
Pertanto il ricorso in opposizione non può essere accolto.
- 5 - Riguardo le spese, considerata l'attività difensionale effettivamente svolta dalle parti e il valore della causa stimasi di compensarle per metà e per il residuo seguono la soccombenza liquidate secondo il DM 55/2014 nei valori minimi e solo per le fasi svolte, con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso in proprio in capo a;
Parte_1
- rigetta l'opposizione proposta dalla ditta e dal suo legale Controparte_1
rappresentante pt, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 958/2023, del 27.10.2023 –
54951, emessa dall' ; Controparte_5
- compensa le spese di lite per la metà e per il residuo condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell' Controparte_5
delle spese di lite che si liquidano in complessivi 1.000,00 per
[...] compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Il seguente provvedimento decisorio unitamente al verbale di udienza viene pubblicato in data 11.11.2025 alle ore 16,20.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Decima
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc, nella causa civile iscritta al n. 26214/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento tra,
(C.F. in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t. della ditta (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sascha Ferrillo (C.F. , CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano (NA) alla via del
Tiglio n. 4,
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott.sse
SE RE e LL RO, in virtù di delega agli atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza ex art. 429 c.p.c. del 10.11.2025 si
è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto della partecipazione alla fase della discussione di parte resistente all'udienza del 10.11.2025 mediante il deposito delle note di trattazione scritta del 10.11.2025 e che le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, mentre deve invece darsi atto che la parte opponente omettendo il deposito di note è rimasta assente alla suindicata udienza, il Giudice, all'esito dell' udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la causa con la presente sentenza contestuale.
La domanda ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 958/2023 del 27.10.2023 – 54951, emessa dall' e notificata in Controparte_3
data 9.11.2023, scaturita dal rapporto n. NA00000/2020-145-01-R01 del
19.09.2021, redatto ex art. 17 l. 689/81 con il quale l'ispettore del lavoro accertava, in data 17.01.2020, che il legale rappresentante pt della società Controparte_1
aveva violato l'art. 3, comma 3 e 3 ter, Legge n. 73/2002 e ss. Mod, e comminava conseguentemente la sanzione pari ad € 7560,00 “per aver impiegato fino a 30 giorni di lavoro effettivo, con diffida a mantenere in servizio, lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione del riferito rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato” in relazione alle posizioni di 2 lavoratori , occupata Controparte_4 dal 20.8.2019 e occupata dal 13.9.2019 Parte_2
Opponendosi all'ordinanza ingiunzione, le parti ricorrenti chiedevano preliminarmente che ne fosse sospesa l'esecutività, attese le gravissime conseguenze lesive che sarebbero derivate dall'esecuzione dell' ordinanza;
chiedeva altresì che fosse dichiarata nulla e/o illegittima per essere a suo dire spirato il termine di 90 gg. previsto dall'art.14 co. 2 l 689/81 tra l'accertamento della violazione per le omesse comunicazioni ed entrambi i rapporti di lavoro
- 2 - (avvenuti rispettivamente in data 17.1.2020 ed in data 19.9.2021); rilevavano infine il difetto di motivazione del provvedimento sia sotto il profilo delle modalità e tempistiche della violazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter L. 73/2002 e succ. mod., che sotto il profilo della condotta attraverso cui si sarebbe realizzato l'illecito oltre all'incomprensibilità delle modalità di calcolo della sanzione, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
in subordine in caso di rigetto chiedevano la riduzione della sanzione al minimo.
Si costituiva in data 23.5.2024 l' che Controparte_5
impugnando i motivi di opposizione dell' opponente, ribadiva la legittimità procedurale dell' adozione del provvedimento emesso richiamando l'applicazione della normativa in tema di assunzioni che in concreto era stata violata dalla ditta opponente;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in proprio, avendo il ricorso ad oggetto l'opposizione Parte_1
all'ordinanza ingiunzione n. 958/2023 prot. 54951 notificata in data 17.11.2023
(come indicato nel ricorso introduttivo) alla ditta e non Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 958/2023 del 27.10.2023 prot. n. 54943 notificata a mani proprie al in data 20.2.2024. Pt_1
All' esito del deposito del ricorso il Giudice con successivo decreto rigettava l' istanza di sospensiva per difetto del periculum e fissava l' udienza di discussione.
La causa all' udienza del 10.11.2025 è stata chiamata per la decisione contestuale.
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa è ora possibile passare all'esame della fattispecie ai fini della decisione.
In primo luogo occorre rilevare che l'ordinanza ingiunzione opposta ( n.° 54951 del 27 ottobre 2023) è indirizzata a non in proprio ma in qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t. della ditta (cfr. all. 4 atti Controparte_1 ispettorato).
- 3 - Da ciò discende la carenza di legittimazione attiva di che in Parte_1 modo autonomo e in proprio si propone come ricorrente unitamente alla sua azienda, quale unica legittimata attiva.
Nel caso in esame il suo intervento appare ammissibile solo nella qualità di
Legale rappresentante pt dell'azienda.
Fatta questa precisazione si procede comunque all' esame del merito dell' opposizione e precisamente del primo motivo con cui la parte ricorrente sostiene la decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' per decorso del termine CP_2
di 90gg. tra l'accertamento della violazione avvenuto in data 17.1.2020 e l'inoltro del rapporto avvenuto il 19.9.2021.
Tale doglianza non può in effetti trovare accoglimento come d' altronde contreccepito dal resistente in ordine alla corretta interpretazione CP_2 dell'art. 14, legge n. 689/81.
Ed invero, dall'esame dei documenti versati in atti, si rileva che l'accertamento della violazione è avvenuto in data 17.01.2020 mentre la notifica della contestazione di illecito si è perfezionata il 23.01.2020 sia al trasgressore sia all'obbligato solidale (cfr. all. 3 atti ), dunque a distanza di pochi giorni CP_2
dall' accertamento.
Pertanto, risulta per tabulas che l'ispettorato ha assolto diligentemente agli obblighi imposti dalla legge, per consentire all'ingiunto la conoscenza della violazione, al fine dell'esercizio del diritto di difesa garantito dalla norma.
Il rapporto ex art. 17 legge 689/81 formalizzato in data 19.9.2021 ha infatti valenza di atto puramente endoprocedimentale, che non riveste alcun rilievo ai fini della conoscenza da parte del trasgressore della violazione, già avvenuta regolarmente con la notifica della contestazione.
Inoltre non può trovare accoglimento il motivo di opposizione relativo alla nullità/illegittimità dell'atto impugnato per presunto difetto di motivazione come contestato specificatamente dall' . Controparte_5
- 4 - Infatti dall' esame dell' atto e in ossequio a quanto già accertato sul punto da giurisprudenza consolidata della Sezione del Tribunale su analoghe fattispecie si può dedurre che il provvedimento opposto presenti tutti gli elementi necessari ai fini dell'individuazione del processo motivazionale seguito dalla PA per l' adozione del provvedimento sotto il profilo logico giuridico per la conformità all'accertamento ispettivo compiuto dall'autorità preposta facendo l'atto impugnato pacificamente rinvio ad atti di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi, di cui sia la società che il trasgressore hanno avuto rituale conoscenza.
Con riguardo, infine, alla contestazione della misura eccessiva della sanzione, deve ritenersi che invece il calcolo dell'importo indicato in sanzione si giova delle puntuali indicazioni contenute nell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 conv. con modif. in L. 73/2002 nella formulazione modificata dalla legge 183/2010 come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 e novellato dalla L. n. 145/2018 che decreta la sanzione nella misura da € 1.800,00 ad € 10.800,00, importo che in misura ridotta ex art. 16, legge 689/1981 ammonta ad € 3.600,00 per ogni lavoratore impiegato, con conseguente legittimità dell'importo applicato nel provvedimento sanzionatorio.
Circa poi il ridimensionamento del quantum della sanzione, deve ribadirsi che la legge e segnatamente l'art. 13 dlgs 124/2004 consente l'estinzione del procedimento sanzionatorio potendo il ricorrente pagare il minimo edittale a determinate condizioni di cui l' opponente non ha inteso ricorrervi, per cui deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Depone in tal senso anche il comportamento assunto dalla parte opponente che non ha provveduto né al deposito delle note difensive autorizzate né alla precisazione delle conclusioni con conseguente declino della sua pretesa.
Pertanto il ricorso in opposizione non può essere accolto.
- 5 - Riguardo le spese, considerata l'attività difensionale effettivamente svolta dalle parti e il valore della causa stimasi di compensarle per metà e per il residuo seguono la soccombenza liquidate secondo il DM 55/2014 nei valori minimi e solo per le fasi svolte, con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso in proprio in capo a;
Parte_1
- rigetta l'opposizione proposta dalla ditta e dal suo legale Controparte_1
rappresentante pt, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 958/2023, del 27.10.2023 –
54951, emessa dall' ; Controparte_5
- compensa le spese di lite per la metà e per il residuo condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell' Controparte_5
delle spese di lite che si liquidano in complessivi 1.000,00 per
[...] compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Il seguente provvedimento decisorio unitamente al verbale di udienza viene pubblicato in data 11.11.2025 alle ore 16,20.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
- 6 -